I contributi a favore delle imprese editrici di testate organo di partiti politici sono disciplinati dal comma 10 dell’ art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Dopo una serie di norme alterne, sono intervenuti i commi 2 e 3 dell’art. 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che hanno puntualmente regolamentato questa categoria, prevedendo che la normativa in oggetto si applichi esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici che risultino essere organi di forze politiche in possesso di un proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanza nel Parlamento europeo.
In fase interpretativa, è intervenuto il D.P.R. 7 novembre 2001, n. 460 che, all’articolo 1, ha previsto che il possesso del requisito del gruppo parlamentare debba essere attestato con una certificazione rilasciata dal Presidente di uno dei due rami del Parlamento, mentre la rappresentanza nel Parlamento Europeo si sostanzia in almeno due deputati eletti nelle liste del partito stesso, comprovata da un’attestazione rilasciata dai competenti organi del medesimo Parlamento Europeo.
Come si vede, esiste una sostanziale differenza nel sistema di accesso tra i partiti politici in possesso di un gruppo parlamentare e quelli in possesso del requisito della rappresentanza europea. Infatti, mentre per i primi la costituzione di un gruppo parlamentare è condizione sufficiente per acquisire il requisito del diritto ad avere un organo di stampa finanziato, per i secondi è necessario un collegamento funzionale con le liste nelle quali i deputati sono stati eletti.
Il riconoscimento del giornale quale proprio organo va attestato con una dichiarazione rilasciata dal partito.
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 153 della legge n. 388/2000, è intervenuto il comma 3 ter della legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, che ha escluso dal requisito della rappresentanza parlamentare per le imprese editrici di quotidiani o periodici che abbiano maturato il diritto ai contributi alla data del 31 dicembre 2005, ai sensi del citato comma 10 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. In altri termini, le imprese editrici di testate organi di partiti politici mantengono il diritto ai contributi, anche se i partiti di riferimento perdono il requisito della rappresentanza parlamentare, a condizione di aver maturato il diritto alla data del 31 dicembre 2005. Chiaramente, il riferimento va sempre effettuato al partito politico. Infatti, la norma fa salve quelle situazioni in cui il partito perda la rappresentanza parlamentare per, a titolo meramente esemplificativo, lo scioglimento del gruppo parlamentare o la mancata presentazione delle liste alle elezioni europee. Ma la norma ha escluso il requisito della rappresentanza parlamentare dei partiti e non quella, sostanzialmente diversa, del rapporto tra testata e partito politico. In altri termini, l’impresa continua a mantenere il diritto ai contributi a condizione che rimanga organo dello stesso partito per il quale lo era nel 2005, a prescindere dal requisito della rappresentanza parlamentare di quest’ultimo. È evidente, quindi, che lo scioglimento del partito o l’eventuale perdita della qualità di organo di informazione dello stesso determinerebbe la perdita del diritto ai contributi per l’impresa editrice. A titolo esemplificativo si pensi al Secolo D’Italia che continua a essere legittimato a percepire i contributi in quanto organo ufficiale di Alleanza Nazionale che non è più in possesso della rappresentanza parlamentare. Ma l’eventuale liquidazione del movimento determinerebbe la perdita dei diritti a favore dell’impresa editrice.
Un ulteriore requisito per questa categoria di imprese è rappresentato dall’obbligo, introdotto dal comma 460 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 di costituirsi sotto forma di cooperativa. Sono esonerate da detto onere le imprese che abbiano maturato il diritto ai contributi alla data del 31 dicembre 2005, o quelle, anche di nuova costituzione, che editano testate giornalistiche che hanno avuto accesso ai contributi previsti dal comma 10 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per lo strano combinato disposto dal citato comma 3 ter dell’articolo 20 della legge 4 agosto 2006, n. 248, del comma 61 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dal comma 3 dell’articolo 10 sexies della legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Come si vede per le imprese editrici di testate organi di partiti politici si sono praticamente formati due regimi distinti. Per le imprese che abbiano maturato il diritto ai contributi prima del 31 dicembre 2005, il requisito del possesso della rappresentanza parlamentare non è più richiesto; mentre rimane l’obbligo di editare testate organo dello stesso partito politico per il quale si è maturato il diritto a percepire i contributi per l’esercizio 2005. Per quelle che maturano tale diritto dopo questa data vi è, oltre all’obbligo stabile del partito di assicurare il requisito della rappresentanza parlamentare, anche l’obbligo di essere costituite sotto la forma giuridica di cooperative.
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