ORDINE DEL GIORNO CAMERA IN MERITO ALL’ARTICOLO 70/BIS (Editoria)

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(Votazione dell’articolo 70)

 

ART. 70-bis.
(Internazionalizzazione delle
imprese, sostegno alla rete estera dell’Istituto Nazionale del Commercio
Estero).

      Sopprimerlo.
* 70-bis. 1.    Scilipoti, Cimadoro.

      Sopprimerlo.
* 70-bis. 2.    Allasia.

 

(Si vota il mantenimento dell’articolo 70-bis)

 

Subemendamenti all’articolo aggiuntivo 70-bis. 0301. della Commissione

      All’articolo aggiuntivo 70-bis. 0301 della Commissione, comma
1, capoverso 3-
ter, aggiungere, in fine, le parole: ovvero che alla
data suddetta erano espressione di una componente politica del Gruppo misto,
secondo le disposizioni recate dai Regolamenti parlamentari.
0. 70-bis. 0301. 6.    Nucara.

      All’articolo aggiuntivo 70-bis. 0301 della Commissione, comma
2, sopprimere la lettera
a).
0. 70-bis. 0301. 3.    Cimadoro, Scilipoti, Borghesi, Giachetti.

      All’articolo aggiuntivo 70-bis. 0301 della Commissione, comma
2, sopprimere la lettera
b).
0. 70-bis. 0301. 4.    Cimadoro, Scilipoti, Borghesi, Giachetti.

      All’articolo aggiuntivo 70-bis. 0301 della Commissione, dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. All’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «che costituiscono»
sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a
quello di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma»;

          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso
alle Camere per l’espressione del parere vincolante delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario».

      Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: nei limiti
degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e.
0. 70-bis. 0301. 5.    Faenzi, Polidori, Biasotti, Mistrello
Destro, Minasso, Caldoro, Golfo, Catone, Santelli, Milanato, Massimo Parisi,
Martinelli, Perina, Gava, Sammarco, Nola, Mazzoni, Bernini Bovicelli, De
Girolamo, Speciale, Saglia, Gottardo, Scandroglio, Dima, Saltamartini, Scalia,
Beccalossi, Toto, Bonciani, Girlanda, De Angelis, Holzmann, Barani, De Luca,
Bianconi, Di Biagio, Vincenzo Fontana, Antonino Foti, Cazzola, Comaroli,
Brigandì, Vanalli, Simonetti.

      All’articolo aggiuntivo 70-bis. 0301 della Commissione,
aggiungere, in fine, il seguente comma:

      4. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2009, hanno accesso
alle sovvenzioni statali indirette di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, esclusivamente le imprese editrici aventi diritto che
abbiano inserito nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili
della società.
0. 70-bis. 0301. 2.    Comaroli, Vanalli, Luciano Dussin,
Simonetti, Cota, Maccanti, Dal Lago, Pini, Caparini, Brigandì.

      Dopo l’articolo 70-bis, aggiungere il seguente:

      Art. 70-ter. – (Editoria). – 1. All’articolo 20 decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

      «3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato
nell’alinea dell’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, non è richiesto per le imprese, e per le testate di
quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o
movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il
diritto ai contributi di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni».

      2. All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quarto comma, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate
a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata,
purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone
fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone
fisiche»;

          b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

          «Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia
intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto
o indiretto in capo a persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in
quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal
caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare
i nominativi dei fiducianti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai
fini e per gli effetti dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249».

      3. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli
stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica

70-bis. 0301.    La Commissione.

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