Essendo un’entrata tributaria, la giurisdizione sulla debenza del canone di abbonamento radiotelevisivo – dovuto indipendentemente dalla effettiva fruizione del servizio – spetta al giudice tributario ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 12, comma 2, legge n. 448/2001.
Nel caso di specie il contribuente – nei cui confronti era stata avviata una procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati per mancato pagamento del canone di abbonamento televisivo per complessivi euro 839,17 – conveniva, dinanzi al giudice ordinario, la “RAI – Radio Televisione Italiana” per sentir accertare l’inesistenza della predetta obbligazione, adducendo:
• il mancato possesso di un apparecchio televisivo;
• la mancata stipula di un contratto con l’ente convenuto per l’utilizzo del servizio televisivo.
Chiarisce la Cassazione a Sezioni Unite che il canone di abbonamento radiotelevisivo non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l’ente – la RAI- che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo (Corte Cost. n. 284/2002).
Essendo un’entrata tributaria, la giurisdizione sulla debenza del canone di abbonamento radiotelevisivo spetta, pertanto, al giudice tributario e non a quello ordinario, che nel caso di specie avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 20/11/2007, n. 24010)