Categories: Giurisprudenza

Oggi parte il redditometro a prova di privacy

Nuovo redditometro a prova di Privacy, pronta la circolare che spiega le osservazioni del Garante. L’Agenzia delle Entrate non utilizzerà nel nuovo accertamento sintetico, nè in fase di selezione, nè in sede di contraddittorio, le spese correnti determinate solo con la media Istat (ad esempio alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, alberghi e viaggi organizzati). La tipologia di famiglia di appartenenza (lifestage) verrà confrontata con i dati dell’Anagrafe Comunale. Il «Fitto figurativo», si legge nella nota dell’Agenzia, attribuito a coloro per i quali non si conosce la disponibilità di un’abitazione nel comune di residenza, è escluso dalla fase di selezione ma rientra nel contraddittorio. Sono queste le indicazioni operative contenute nella circolare n. 6/E di oggi, che tiene conto nel nuovo accertamento sintetico del parere del Garante della Privacy del 21 novembre 2013. Spese correnti solo ancorate a dati certi – Le spese per beni e servizi di uso corrente determinate con esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza (voci della tabella A del Dm del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012, definite nella circolare n.24/E «Spese Istat») restano fuori anche dal contraddittorio con il contribuente, oltre che dalla fase di selezione. Solo nel caso in cui gli importi corrisposti per tali spese dovessero essere individuati puntualmente dall’Ufficio potranno essere oggetto di contraddittorio e concorrere quindi alla ricostruzione sintetica del reddito. Ecco il Lifestage attribuito in base alle risultanze anagrafiche. Per evitare che vengano selezionati contribuenti per i quali emerge uno scostamento individuale che potrebbe invece trovare giustificazione nel reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, l’Ufficio delle Entrate accende un faro sulla reale situazione del nucleo familiare prima ancora di inviare l’invito al contraddittorio grazie al collegamento telematico con l’anagrafe comunale. Viene in questo modo risolto il problema del disallineamento tra «Famiglia fiscale» (costituita da contribuente e coniuge oltre che dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico) e «Famiglia anagrafica» (comprendente anche figli maggiorenni e altri familiari conviventi, nonchè i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico). Il «fitto figurativo» oggetto del contradditorio – Il «fitto figurativo», ovvero la spesa attribuita al contribuente che non risulta, nel comune di residenza, in possesso di un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, di locazione o di leasing immobiliare, oppure a uso gratuito, non viene preso in considerazione nella fase di selezione. Sarà il contribuente, in sede di contraddittorio, a illustrare la sua condizione abitativa per cui l’Agenzia sostituirà la spesa per «fitto figurativo» con le «spese per elementi certi» connesse alle caratteristiche dell’immobile di cui dispone. Nuovo accertamento sintetico a prova di privacy – Per ricostruire sinteticamente il reddito del contribuente, nel rispetto del parere del Garante della Privacy, l’Agenzia terrà quindi conto: – delle spese certe – delle spese per elementi certi – della quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta – della quota di risparmio formatasi nell’anno. Il testo della circolare è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione «Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni».

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