La legge comunitaria 2011 (ddl n. 3129) approvata dalla Camera il 2 febbraio 2012, riprende, oggi, il suo iter al Senato, in Commissione Politiche dell’Unione europea. La legge è stata oggetto di grande attenzione mediatica a causa dell’emendamento presentato dall’onorevole Fava, prima approvato dalla commissione e poi respinto alla Camera. L’emendamento diceva: «Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso».
La bocciatura dell’emendamento in Aula alla Camera è stata una conseguenza del polverone e delle critiche che si sono alzate da ogni dove, in particolare dalla rete. Critiche e proteste comprensibilissime. L’emendamento, infatti, dava la possibilità ad un titolare del diritto d’autore di segnalare l’esistenza di contenuti illegali su un determinato sito e ottenerne l’oscuramento da parte dei prestatori di servizi. Dava, insomma, ai titolari di copyright, di ottenere una vera e propria censura dei siti.