Il decreto liberalizzazioni ha ottenuto ieri dall’aula della Camera la fiducia posta dal governo sul provvedimento con 449 sì, 79 no e 29 astenuti. Il voto finale sulla conversione in legge del decreto si terrà in serata.
PROFESSIONI DI CATEGORIA
Il provvedimento contiene novità di non poco conto per le professioni di categoria che vanno dalla necessità del preventivo, al tirocinio abbreviato, dalla pubblicità che non sarà più sottoposta al controllo degli ordini alla polizza assicurativa obbligatoria. Si tratta di novità accolte in maniera differenziata dai singoli ordini. Infatti, se ad esempio in fatto di società tra professionisti gli avvocati sono fortemente contrari, gli ingegneri invece vedono positivamente la riforma.
Tariffe
L’articolo 9, comma 1, stabilisce una svolta storica nel mondo delle professioni abrogando le tariffe delle professioni regolamentate e completando il percorso iniziato dalla legge Bersani del 2006 che aveva cancellato l’inderogabilità delle tariffe fisse e dei minimi, introducendo la possibilità della quota-lite ossia dell’accordo tra cliente e avvocato per conferire al secondo una parte dei beni o dei diritti in lite. Le tariffe, però, restano in vigore altri 120 giorni nel caso in cui debba essere il giudice a liquidare un compenso. Così come restano fissati ex lege i compensi per le prestazioni dei professionisti incaricati dal giudice (come le consulenze tecniche d’ufficio).
Preventivo
Caduto l’obbligo del preventivo scritto, resta comunque l’obbligo per il professionista di indicare, “nelle forme previste dall’ordinamento” – quindi anche oralmente – il livello del compenso, rendendo noto al cliente il grado di complessità dell’adempimento, passando in rassegna le singole voci di costo in un cosiddetto “preventivo di massima”. Inoltre, scatta a partire dal 13 agosto l’obbligo di polizza assicurativa professionale (nel frattempo occorre comunque informare il cliente dell’esistenza o meno della polizza stessa anche prima della sua obbligatorietà).
Tirocinio
La durata massima del tirocinio scende da 24 a 18 mesi e i primi sei medi di pratica possono essere svolti – previa convenzione tra consigli degli ordini e ministero dell’Istruzione – in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Casse professionali
L’articolo 9 si occupa anche di casse previdenziali. Ma, in questo caso, occorre rinviare alla legge Salva-Italia in forza della quale entro la fine di settembre gli enti previdenziali dovranno approvare, nel contesto della loro autonomia ge-stionale, misure volte ad assicurare “l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco temporale di 50 anni”. L’equilibrio a 50 anni, secondo la legge, deve essere garantito con le entrate contributive. Nel corso dei lavori parlamentari il ministro del Welfare ha precisato che l’equilibrio potrà essere raggiunto anche considerando i rendimenti del patrimonio e in generale degli investimenti (inizialmente esclusi). In ogni caso, se entro il 30 settembre non verranno adottate le misure di equilibrio, scatteranno le penalizzazioni per gli iscritti.
Società tra professionisti
Si aprono le porte al capitale nelle società tra professionisti. Possono essere soci sia i professionisti iscritti ad un ordine, albo o collegio, sia investitori di capitale (persone fisiche o società). In tal caso la partecipazione dei professionisti non può essere inferiore ai due terzi quando la società assume deliberazioni o decisioni. Si tratta di una norma finalizzata a garantire la prevalenza dei soci professionisti rispetto agli investitori finanziari puri e a tutela dell’indipendenza dell’attività professionale.
EDICOLE
L’articolo 39 prevede che le edicole potranno vendere anche altri prodotti (oltre ai giornali) allargando la propria attività, potranno praticare sconti, ma soprattutto pagare meno anticipi ai distributori, trattenendo il valore di quanto restituiscono.
Le edicole vedono così rafforzata
la propria posizione nei confronti
dei distributori che da una
parte non possono fare le forniture
a proprio piacimento (in difetto
o in eccesso) ma devono basarsi
sull’effettiva domanda, e dall’altra
non potranno avere il pagamento
in anticipo completo sulle
forniture, ma considerare quanto
viene loro restituito e defalcarne
l’importo. In questo caso si tratterebbe
della possibilità di fare rese anticipate sul materiale in conto
vendita rispetto alla normale scadenza
per compensare subito con
la nuova fornitura.
Per quanto riguarda la possibilità di vendita
di prodotti alternativi (“qualunque
altro prodotto secondo la
vigente normativa”), il primo a
cui si pensa sono i tabacchi, per
alcuni versi e modalità di vendita
prodotto complementare dei
giornali. Qui bisognerà vedere se
sussistono i requisiti, perché la
vendita di tabacchi è fatta in regime
concessorio e la norma non
ha un riferimento esplicito come
accade per i benzinai. Altre possibilità
sarebbero rappresentate
dall’alimentare preconfezionato,
dai giochi come i gratta e vinci o
dai libri, prodotti in alcuni casi già
venduti dalle edicole, ma che ora
trovano una previsione di legge.
Non sembra che potrà servire
a molto la norma sulla possibilità
di fare sconti, visti i margini della
stampa, mentre già nel passaggio
in senato era stata eliminata dal
testo la norma che prevedeva la
possibilità per l’edicolante di rifiutare
i prodotti complementari
forniti da editori e distributori.