Risultano in continuo aumento le segnalazioni, presentate all’Ordine dei giornalisti del Veneto, in seguito a mancata pubblicazione di rettifica e/o replica. Ricordiamo ai colleghi che l’articolo 8 delle “Disposizioni sulla stampa”, legge n.47 dell’8 febbraio 1948, stabilisce che “il direttore, o comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”.
La stessa normativa prevede la tempestività e l’appropriato rilievo della pubblicazione della rettifica. Per i quotidiani “le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono”. Per i periodici “le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce”.
Il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica, da parte del giornalista, delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive, è ribadito inoltre dalla Carta dei doveri del giornalista (8 luglio 1993). Il giornalista, precisa la Carta “rettifica con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate”.
S’invitano pertanto i colleghi a prestare maggiore attenzione a queste norme, anche al fine di evitare l’apertura di procedimenti disciplinari da parte dell’Ordine.