Oblio, il Garante chiude alla cancellazione di articoli dagli archivi online dei giornali

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Il diritto all’oblio finisce dove cominciano gli archivi online dei giornali. Il garante alla Privacy si è opposto alla cancellazione di un articolo custodito nel database di un giornale perché “l’archivio online di un giornale svolge un’importante funzione per la ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo”. Secondo l’autorità presieduta dal giurista Pasquale Stanzione, dunque, è “infondato il reclamo di una donna che si era rivolta all’Autorità per far cancellare i propri dati personali da un articolo conservato nell’archivio online di un editore di un quotidiano nazionale”. Secondo quanto aveva messo nero su bianco sul suo ricorso, la donna riteneva che le informazioni contenute nell’articolo le recassero pregiudizio e non fossero più attuali dal momento che riguardavano una vicenda giudiziaria per la quale era stata condannata nel 2009, peraltro senza riportare i successivi sviluppi. Del resto, come sottolinea lo stesso Garante “l’interessata aveva infatti scontato, nel frattempo, la pena detentiva di quattro anni cui era stata condannata”. Ma ciò non basta per esercitare il diritto all’oblio. “La conservazione dell’articolo all’interno dell’archivio online dell’editore risponde ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente da quella originaria di cronaca giornalistica, è anch’essa prevista dal regolamento europeo che stabilisce specifici limiti al potere di esercitare il diritto di cancellazione”, fanno sapere dal Garante privacy. Tuttavia, però, almeno una consolazione c’è. E riguarda l’ingiunzione all’editore di deindicizzare l’articolo in questione. “Non sussistendo ragioni di interesse pubblico che giustifichino una perdurante reperibilità dell’articolo, l’Autorità ha ingiunto all’editore di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo da parte di motori di ricerca esterni al sito del quotidiano”, spiega il Garante nella sua newsletter: “Ciò in quanto la deindicizzazione disposta solo da un motore di ricerca, come era avvenuto nel caso in esame, ha il solo effetto di dissociare il nome dell’interessata dall’Url collegato all’articolo, il quale resta comunque reperibile utilizzando chiavi di ricerca diverse”.

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