Secondo quanto disposto dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/02/CONS, i soggetti esercenti l’attività di radiotelevisione, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, le agenzie di stampa di carattere nazionale, i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale sono obbligati all’invio della Informativa Economica di Sistema.
I soggetti che, pur esclusi dall’elenco di cui all’art. 2, comma 1, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, esercitano l’attività radiotelevisiva sulla base di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare, sono tenuti agli stessi obblighi dei soggetti di cui al comma precedente.
L’Informativa Economica di Sistema, deve essere inviata entro il 31 luglio 2008 ed è riferita ai dati al 31 dicembre del 2007.
Fabiana Cammarano
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