Con il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2012 – sono state apportate modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche. Le novità apportate dal decreto, come informa la nota del governo, sono finalizzate, in via generale, a rafforzare il mercato interno dei 27 Paesi dell’Unione e, in particolare, a: promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica.
Per quanto riguarda il nuovo regime contributivo per gli operatori di rete locali, questo potrebbe avere un eccessivo impatto sui bilanci delle imprese coinvolte. Come informa una nota diffusa dalla Federazione Radio televisioni (Frt), finora l’importo annuo pagato dalle emittenti era pari all’1% del fatturato con un tetto massimo di circa 15 mila euro. Con l’applicazione delle nuove norme tale importo rischia di essere molto più alto e, pertanto, insostenibile.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la delibera 350/12/CONS recante “Modifiche al Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato con delibera n. 353/11/CONS”. In particolare la delibera stabilisce che agli operatori di rete locali va applicato, ai fini del regime di contribuzione per l’uso delle frequenze digitali, non solo l’art. 35, commi 1, 2 e 3 ma anche l’art. 34 del codice delle comunicazioni che prevede il pagamento dei diritti amministrativi che dovranno essere imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente. La misura di detti diritti amministrativi è riportata nell’allegato n. 10. Finora l’art. 21, comma 1 del Regolamento Agcom disponeva che, in via transitoria (cioè fino alla conclusione del processo di digitalizzazione), continuava ad applicarsi ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri anche in tecnica digitale il regime di contribuzione previsto dall’art.27, comma 9 della Legge 448/99 che prevede il pagamento: a) di un canone annuo pari all’uno per cento del fatturato per le emittenti televisive, pubbliche o private, in ambito nazionale; b) di un canone annuo pari all’uno per cento del fatturato, fino ad un massimo di €15.493 (ex 30 milioni di lire) per le emittenti televisive locali.
Essendo il 2012 l’anno individuato dalla legge per il definitivo passaggio alle trasmissioni in tecnica digitale, con la locuzione “fino alla fine dell’anno di definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale” il Regolamento è da intendersi riferito al 31 dicembre 2012. Ne consegue che il regime di contribuzione a cui fa riferimento il citato art. 21, comma 1, del Regolamento – cioè quello previsto dall’art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 (il c.d. Canone di concessione) – si applica fino a tutto l’anno 2012 “ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri anche in tecnica digitale”, intendendosi per essi gli operatori di rete e i fornitori di media audiovisivi per il marchio/palinsesto già precedentemente diffuso in tecnica analogica in virtù del titolo concessorio.
I fornitori di servizi di media audiovisivi, i cui programmi non sono mai stati trasmessi in tecnica analogica, ma esclusivamente in tecnica digitale sono invece tenuti esclusivamente al pagamento dei contributi previsti per il rilascio delle autorizzazioni, di cui all’articolo 3 del Regolamento.
L’applicazione degli artt. 34 e 35, commi 1, 2 e 3 del codice delle comunicazione decorrerà, come detto, a partire dal 2013.
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