La “Riforma del mercato del lavoro” (L. 28 giugno 2012, n. 92) ha modificato al ribasso i coefficienti di deducibilità parziale dei componenti negativi relativi ai veicoli per imprese e professionisti disciplinati dall’art 164, co. 1 del Tuir.
Nello specifico, l’art. 4, co. 72 della L. 92/2012 stabilisce che:
– È ridotta, dal 40 % al 27,5%, la quota deducibile delle spese relative ai veicoli diversi da quelli strumentali o ad uso pubblico, o ancora, diversi da quelli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Restano invece invariati i limiti fissati con riferimento al riconoscimento fiscale del costo di acquisto pari a :
– euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;
– euro 4.131,66 per i motocicli;
– euro 2.065,83 per i ciclomotori.
I medesimi principi devono essere applicati nei casi di locazione o noleggio, assumendo come costo di riferimento quello non eccedente i seguenti limiti:
– euro 3.615,20 per autovetture ed autocaravan;
– euro 774,69 per i motocicli;
– euro 413,17 per i ciclomotori.
L’eventuale eccedenza imputata a conto economico è quindi definitivamente indeducibile, mentre l’ammontare che non supera le predette soglie rileva soltanto per il 27,5% in virtù della nuova disciplina.
– È diminuito, dal 90% al 70%, l’importo fiscalmente rilevante dei costi riguardanti i veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
La C. M. 48/E/1998 ha chiarito che si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta “il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro”.
Inoltre per tale categoria di veicoli non si dispone l’applicazione dei limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere. Pertanto, nel caso di autovettura data in uso promiscuo al dipendente avente ad esempio un costo pari a 50.000 euro, la stessa è deducibile anche per il costo che eccede i 18.075,99 euro.
Non è stata invece apportata alcuna modifica all’integrale deducibilità riguardante i veicoli adibiti ad uso pubblico, gli aeromobili da turismo, le navi e le imbarcazioni da diporto, i ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. A questo proposito l’Amministrazione finanziario ha precisato che per veicoli strumentali si intendono quelli ”senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata” (C.M. 10 febbraio 1998, n. 48/E).
Nessuna modifica è stata apportata inoltre alla quota di deducibilità (80%) riservata ai costi dei veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio. In particolare, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della parte eccedente:
– euro 25.822,24 per autovetture;
– euro 18.075,99 per autocaravan;
– euro 4.131,66 per i motocicli;
– euro 2.065,83 per i ciclomotori.
Per quanto riguarda, invece, i canoni di locazione e di noleggio, non si tiene conto della parte che eccede:
– euro 2.892,16 per autovetture e autocaravan;
– euro 774,69 per i motocicli;
– euro 413,17 per i ciclomotori.
Nel caso di attribuzione ad un componente dell’organo di gestione di un’autovettura di proprietà della società o di cui questa ha la disponibilità a diverso titolo (leasing, noleggio, ecc.), la deducibilità dei costi e delle spese ad essi relativi varia a seconda della tipologia di utilizzo:
– Uso esclusivamente personale: in tal caso (art. 164, Tuir) le spese ed ogni altro componente negativo non sono deducibili per la società.
– Uso promiscuo: in tale ipotesi la deducibilità integrale di costi e spese è limitata all’importo corrispondente al compenso in natura tassato in capo all’amministratore. L’eventuale eccedenza è deducibile nella determinazione del reddito d’impresa nella misura parziale del 27,5%.
– Uso esclusivamente aziendale: le spese ed ogni altro componente negativo relativo all’utilizzo del veicolo sono parzialmente deducibili, purché vi sia inerenza con l’esercizio dell’impresa, secondo la medesima quota di cui al punto precedente (27,5%), qualora non siano configurabili le fattispecie di integrale deducibilità di cui all’art. 164, co. 1, lett. A), Tuir.
Le predette novità normative non sono immediatamente efficaci, essendo prevista la loro applicabilità soltanto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012.
Le nuove disposizioni, tuttavia, dovranno essere considerate già in sede di determinazione degli acconti dovuti per il primo esercizio di operatività dei nuovi coefficienti di deduzione, ovvero il 2013 nel caso dei contribuenti “solari”.
Restano “estranei” all’applicazione delle nuove norme in termini di deduzione dei costi dei veicoli aziendali, i contribuenti minimi. Questi ultimi, infatti, potranno continuare a dedurre la quota del 50%.