NUOVE NORME PER L’EDITORIA DIGITALE

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La prima parte dell’articolo 3 della legge 7 luglio 2012, n. 103 ha introdotto la possibilità per i giornali di continuare ad accedere ai contributi anche
nell’ipotesi in cui la testata venga pubblicata esclusivamente in via telematica.
La norma dispone infatti, che : “Le imprese editrici di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni che abbiano percepito i contributi per l’anno 2011, possono continuare a percepire i
contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale”.
In pratica, tutte le imprese editrici che abbiano percepito i contributi per l’esercizio 2011
possono continuare a percepirli qualora la testata sia pubblicata anche esclusivamente in
formato digitale. La testata deve comunque essere accessibile online, anche a titolo non oneroso,
e deve garantire un’informazione quotidiana composta da informazione auto prodotta per almeno
dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i
settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.
La norma sembra estremamente semplice nella formulazione ma, come si vedrà, pone non
pochi problemi in sede di applicazione. Per ogni approfondimento si legga la Circolare CCE n. 23/2012.

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