Ben presto fare rifornimento di carburante pagando con moneta elettronica potrà diventare più semplice per i titolari di partita Iva.
Il Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012) ha previsto, infatti, la possibilità di esonero – per i soggetti passivi Iva che acquistano il carburante avvalendosi esclusivamente di strumenti di pagamento elettronico – dall’obbligo di compilazione della relativa scheda.
Ma cosa si intende per “moneta elettronica”? Il sistema di pagamento cui fa riferimento la norma, consiste in carte di credito, di debito o prepagate, emesse da intermediari finanziari che siano sottoposti all’obbligo di comunicazione previsto all’ articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 605/1973.
Con tale mezzo si potrà sostituire la scheda carburante, ma solo a condizione che si utilizzi la stessa forma di versamento per tutti i rifornimenti (esclusivamente di carburante e non anche di acquisti connessi, quali olio o accessori) effettuati nello stesso periodo d’imposta e in relazione al medesimo veicolo.
Tempi alla mano, il reale utilizzo della “nuova modalità” appare possibile solo a partire dal prossimo anno.
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