Il direttore di un giornale on line non risponde per omesso controllo di quanto pubblicato nel sito da lui diretto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35511 dello scorso ottobre, opera una netta differenza tra il direttore responsabile di un giornale cartaceo e il professionista che dirige un giornale diffuso sul web. La vicenda esaminata riguardava il direttore di ‘Merateonline’, imputato per non aver impedito la pubblicazione di una lettera diffamatoria nei confronti, tra gli altri, dell’ex ministro della giustizia Roberto Castelli, per il quale il verdetto fu di non luogo a procedere per prescrizione. Il ricorso per l’annullamento – accolto – era fondato su un motivo di merito (l’impossibilità di dimostrare la genuinità del file diffamatorio, atteso il mancato sequestro del sito e relativa perizia) e soprattutto sull’interpretazione restrittiva dell’articolo 57 del codice penale: questa norma stabilisce la responsabilità omissiva per colpa del direttore di «stampa periodica», fatta eccezione per il concorso nella diffamazione.