Standardizzate le linee guida
per l’iscrizione e la valutazione
delle liberalità nel
bilancio d’esercizio. È lo
scopo del secondo principio
contabile per gli enti non
profit, redatto dal tavolo
tecnico tra Agenzia per
il Terzo settore, Cndcec e
Oic, in consultazione pubblica
fino al 15 maggio.
OMOGENEITÀ NEI BILANCI.
Partendo
dal presupposto che l’ente non profit
utilizzi un sistema contabile articolato
sulla competenza economica (principio
contabile n. 1), ma individuando disposizioni
tecniche anche per gli enti che
adottano sistema di rilevazione per
flussi di cassa, il documento definisce
tecniche di contabilizzazione condivise
che possano agevolare la lettura dei bilanci
e dei rendiconti, al fine di rendere
comparabili le informazioni economicofinanziarie
ed accrescere l’accountability
degli Enp stessi.
LE LIBERALITÀ.
Le liberalità rappresentano
una fonte di sostentamento fondamentale
per grande parte del terzo
settore. Fra esse si annoverano, ad
esempio, le liberalità monetarie e non
monetarie, i legati, i contributi erogati
da terzi. Le stesse, inoltre possono essere
distinte in liberalità non vincolate,
vincolate (che incidono sulla destinazione
dell`avanzo economico verso un progetto
specifico), condizionate, destinate
ad enti terzi ed oggetti d’arte.
CONTABILIZZAZIONE.
Le liberalità sono
rilevate nel periodo in cui sono ricevute
o in quello in cm si acquisisce il diritto a
riceverle indipendentemente dai vincoli
e dalle restrizioni che possano condizionare
il momento di utilizzo o le modalità
di fruizione delle stesse. I beni materiali
ricevuti sono iscritti nell’attivo patrimoniale,
con rilevazione del fair value
identificato dal valore di mercato, con
applicazione del principio di prudenza
ed eventuale supporto di valutazione
peritale. Se si tratta di immobilizzazioni
immateriali, sono rilevati solo se in
presenza di un valore economico (brevetti,
concessioni, licenze). Se un bene
non è stimabile in modo attendibile, non
è iscritto nello stato patrimoniale ma
è illustrato nelle sue caratteristiche in
nota integrativa. Le liberalità ricevute,
contestualmente all’iscrizione nell’attivo
dello stato patrimoniale e indipendentemente
dalla presenza di eventuali
vincoli, richiedono l’imputazione al rendiconto
della gestione di un provento.
Esse sono iscritte nello schema di Rendiconto
di Gestione:
– nella classe 1): proventi da attività
tipiche, e ripartite in funzione delle caratteristiche
del soggetto erogante, (1.2)
proventi da contratti con enti pubblici,
1.3) proventi da soci ed associati, 1.4) proventi
da non soci);
– nella classe 2), se connesse con
una specifica operazione di raccolta
fondi: Proventi da raccolta
fondi.
In sede di bilancio, l’Enp, una volta
determinato il risultato economico
della gestione, evidenzia nel
rendiconto l’importo derivante da
liberalità da accantonare a patrimonio
netto in sede di destinazione
dell`avanzo economico specificando
un apposito «di cui» dello stesso.
Indicazioni in nota integrativa.
Dettagliate le indicazioni inerenti le
liberalità in nota integrativa, che devono
attenere a:
• descrizione delle caratteristiche generali
dei beni ottenuti che, non essendo stimabili
non sono iscritti nell’attivo;
• criteri di ammortamento;
• ammontare delle liberalità vincolate
di competenza dell’esercizio e caratteristiche
qualitative dei vincoli;
• movimentazione dei fondi dovuta ad
atti di liberalità;
• analitica descrizione degli oggetti
d’arte ricevuti che non risultano iscritti
nell`attivo patrimoniale e descrizione
delle caratteristiche generali dei beni
ottenuti iscritti nell’attivo;
• riepilogo delle liberalità condizionate;
• ammontare delle promesse di donazione
da ricevere e da erogare;
• illustrazione del numero dei volontari
che hanno prestato servizio presso
l’Enp, delle ore di lavoro prestate, e
dell’attività di formazione svolta;
• indicazione e misurazione dei servizi
che richiedono una preparazione specializzata.