Il terzo collegio del consiglio di disciplina territoriale dell’ordine dei giornalisti del Veneto ha assunto un’interessante delibera in relazione al livello dei compensi corrisposti ad una collaboratrice da parte di una società cooperativa editrice di un quotidiano. In particolare la collaboratrice ha reclamato la violazione dei principi dell’equo compenso atteso il modesto livello della retribuzione ricevuta per gli articoli pubblicati. Come è noto l’equo compenso per il lavoro giornalistico, introdotto dal comma 2 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 233 non ha sinora mai ricevuto attuazione, avendo anzi trovato censura prima in una sentenza del T.A.R. del Lazio del 28 gennaio 2015, parzialmente confermata dal Consiglio di Stato del 2016. Nella fattispecie la giornalista ha chiesto al consiglio di disciplina dell’ordine territorialmente competente di sanzionare il legale rappresentante dell’impresa, anch’egli giornalista, per un presunto comportamento deontologicamente scorretto in relazione al livello dei compensi corrisposti.
Il Consiglio di disciplina nell’archiviare la lagnanza della collaboratrice ha posto in evidenza come la natura mutualistica e cooperativa della società editrice assuma prevalenza nel tipo di rapporto instaurato e che, pertanto, un pagamento “modesto” debba essere visto alla luce della necessità di garantire le condizioni di sopravvivenza alla cooperativa stessa. E la circostanza che la collaboratrice sia stata pagata, per quanto con cifre modeste, e che abbia nel corso del tempo dato quietanza delle somme ricevute sulla base di tariffe, comunque, concordate testimonia ulteriormente l’assenza di un comportamento scorretto da parte del legale rappresentante.
La decisione appare importante in quanto interviene nel merito del rapporto tra giornalisti nell’ambito delle cooperative; prevale, quindi, il principio del comune interesse a sostenere la vita della società, rispetto a pretese singole che potrebbero, comunque, mettere a repentaglio la tenuta della gestione del giornale. Chiaramente il tutto deve avvenire, come è avvenuto nel caso di specie, nell’ambito della regolarità dei rapporti e del rispetto della legge.