Puntano fermamente i piedi i professionisti verso numerosi aspetti della normativa sulle società tra professionisti (Stp), introdotta dall’articolo 10 della legge 183/2011 e lo fanno con una circolare diramata dal Cup (Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali) in data 2 gennaio 2012, sottolineando la necessità che, nei regolamenti attuativi previsti dalla normativa in questione, vengano effettuate numerose e significative precisazioni, rispetto a un testo legislativo che viene definito “frettoloso” e “inopportuno” e reclamando che tale regolamentazione venga elaborata con “l’ausilio del confronto e della discussione che sono mancati nella fase di urgenza”.
L’affermazione senz’altro più forte contenuta nel documento Cup è quella secondo cui le Stp, fino all’emanazione dei previsti regolamenti, anche se legittimamente costituite e iscritte al Registro delle imprese, non potranno svolgere in concreto la loro attività: viene infatti definito come “condizione essenziale” per l’esercizio dell’attività professionale da parte delle Stp il deposito presso il Registro delle imprese di una certificazione rilasciata dal competente Ordine professionale attestante l’avvenuta iscrizione della Stp presso l’Ordine stesso, e quindi previa valutazione dell’Ordine circa l’esistenza derequisiti previsti dalla legge (e dall’emanando regolamento). Ciò che, però, attualmente, non può avvenire, in quanto non esiste né una normativa che disciplini l’iscrizione delle Stp negli albi professionali né una normativa che disponga in tema di sottoponibilità della società al procedimento disciplinare ordinistico.
Si sottolinea inoltre che nemmeno esiste attualmente una normativa che si occupi di disciplinare l’iscrizione di una società multi-professionale a uno o più albi professionali; e, ancor prima, come debba essere considerato il tema della compatibilità tra raffermata costituibilità di società multi-professionali e le attuali normative circa le incompatibilità tra determinate professioni Quindi, secondo il Cup, di esercizio societario delle professioni si potrà parlare solo a valle di questi regolamenti, e non prima.
Altre affermazioni di rilievo nel documento Cup sono le seguenti:
la legge 183/2011 non può aver intaccato, abrogando la legge 1815/1939, il principio di esercitabilità della libera professione informa associata, e ciò sia per le associazioni professionali già in essere alla data di entrata in vigore della nuova legge sulle Stp sia per le associazioni professionali che potranno sorgere in futuro;
dalla nuova normativa sulle Stp, che è chiaramente finalizzata a regolamentare una delle possibili forme di esercizio “non individuale” della libera professione, si deve evincere il divieto di costituire Stp unipersonali;
le Stp non saranno soggette alla legge fallimentare, in quanto ciò rappresenterebbe una “plateale disparità di trattamento” tra il professionista che esercita in forma individuale e quello che esercita in forma societaria. I quali entrambi svolgono appunto attività processionale e quindi non un’attività d’impresa;
le Stp devono ritenersi produttrici di reddito professionale e non di reddito d’impresa e quindi dovrà prevalere, anche sotto questo aspetto, la sostanza non imprenditoriale dell’attività esercitata rispetto alla forma commerciale del tipo societario utilizzato.
Quanto all’oggetto sociale, il Cup sottolinea che esso deve consistere “nell’esercizio invia esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci”, con la conseguenza che l’oggetto sociale deve essere ristretto alle sole attività professionali e deve escludere lo svolgimento di qualsiasi attività non professionale e, in specie, lo svolgimento di attività d’impresa; e che l’esercizio delle attività professionali deve essere limitato ai soli soggetti iscritti all’albo od ordine professionale.
Da queste considerazioni derivano che “non vi può essere spazio nella attività della società per attività svolte da terzi non abilitati”: in altri termini, i soggetti non professionisti, “ancorché si consenta loro l’ammissione quali soci”, devono avere il loro apporto limitato o al mero investimento del loro capitale o a prestazioni tecniche quali soci che conferiscono opera strumentale alle prestazioni professionali.
Legge 183/2011
Art. 10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)
1. All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge13agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente dellaRepubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».
2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».
3. E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di societa’ tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualita’ di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni,nonche’ dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purche’ in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita’ di investimento;
c) criteri e modalita’ affinche’ l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla societa’sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e,in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
d) le modalita’ di esclusione dalla societa’ del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata,deve contenere l’indicazione di societa’ tra professionisti.
6. La partecipazione ad una societa’ e’ incompatibile con la partecipazione ad altra societa’ tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi’ come la societa’ e’soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.
8. La societa’ tra professionisti puo’essere costituita anche per l’esercizio di piu’ attivita’ professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi gia’vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge23agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,e’ abrogata.
12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), deldecreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.
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