La Camera,
premesso che:
il decreto interministeriale 30 marzo 2010 ha, di fatto, a decorrere dal 1o aprile 2010, soppresso le agevolazioni postali per l’editoria per tutto il comparto editoriale per carenza di fondi;
le agevolazioni postali per l’editoria sono disciplinate dalla legge n. 46 del 2004 che prevede tra i prodotti editoriali, oltre ai quotidiani e periodici commerciali, anche testate edite da associazioni ed enti senza fini di lucro;soggetti
l’articolo 2, comma 2-undecies, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ha stanziato, limitatamente all’anno 2010, la somma di 30 milioni di euro per il sovvenzionamento del settore no profit, prevedendo, nello specifico, l’incremento, pari a 30 milioni di euro, dello stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica «Ministero dell’economia e delle finanze», missione «comunicazioni», programma «sostegno all’editoria» voce «legge n. 67 del 1987» per l’anno 2010;
con tale disposizione sono state ripristinate le agevolazioni tariffarie postali per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, riducendo al contempo la platea di soggetti beneficiari; la norma infatti escludeva dai beneficiari le pubblicazioni di associazioni a carattere politico, degli ordini professionali, dei sindacati, delle associazioni professionali di categoria e delle associazioni d’arma e combattentistiche;
ai fini dell’
attuazione della norma è stato previsto un decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, al fine di fissare le tariffe applicabili alle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro come individuate dalla norma citata;
il decreto tariffario suddetto per le spedizioni effettuate nel 2010 dei prodotti agevolati editi dai soggetti no profit espressamente ammessi prevede all’articolo 8 che le tariffe in esso contenute si applicano «dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sino al 31 dicembre 2010, nel rispetto dei limiti dello stanziamento previsto dall’articolo 2-undecies del menzionato decreto-legge n. 40 del 2010» e che tale provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio 2011, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e che le tariffe di cui al decreto sembrerebbero inapplicabili perché riferite ad un arco temporale ormai superato e non coperte da uno stanziamento dedicato (attualmente previsto per il solo anno 2010),
impegna il Governo
a prorogare l’efficacia del relativo decreto tariffario emanato, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e di mantenere in bilancio per l’anno 2011 le somme già assegnate per l’anno 2010 e non utilizzate, di cui all’articolo 2, comma 2-undecies del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
9/4086/29. Marinello, Romele.
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