La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame proroga il termine di cui all’articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, che prevede fino al 31 dicembre 2010 il divieto per i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;
il predetto comma proroga il divieto fino al 31 marzo 2011 (ulteriormente prorogabile al 31 dicembre 2011);
la questione relativa al divieto di incroci stampa e TV è stata recentemente oggetto di una segnalazione al Governo emessa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 24 novembre 2010, nella quale si afferma che la disposizione in materia di limiti antitrust all’incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall’inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 826/1988);
la protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell’Unione Europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta Europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a garantire che la ridefinizione di ambito di applicazione del divieto degli incroci stampa TV introdotta dal provvedimento in esame non esponga l’editoria quotidiana italiana a rischi di involuzione e ulteriori derive concentrative di mezzi e di risorse, a tutto danno del pluralismo informativo e degli equilibri democratici del Paese.
9/4086/46. Monai, Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi.