La Camera,
premesso che:
l’articolo 3, comma 1, lettera b), secondo periodo, del provvedimento in prevede che: «L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 15 milioni di euro per l’anno 2011. All’onere derivante dal secondo periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220»;
in pratica, si tratta di uno stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro per l’anno 2011 relativamente ai contributi alle emittenti locali di cui alla legge n. 448 del 1998. La copertura finanziaria è stata ricavata diminuendo lo stanziamento a favore del finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, ossia relativi a quella disposizione che è stata definita come «legge mancia»;
alle emittenti locali erano stati assegnati 45 milioni con la legge di stabilità 2011 (articolo 1, comma 61, legge n. 220 del 2010) finanziati però con l’esito dell’asta dei canali 61-69 (articolo 1, commi 8 e 9, legge n. 220 del 2010), introducendo un forte elemento di incertezza sulla reale disponibilità dei fondi;
il comma 8 citato prevede in proposito che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve avviare le procedure per l’assegnazione di tali frequenze, che saranno destinate a servizi di comunicazione elettronica mobile in banda larga. La data per l’attribuzione delle frequenze verrà individuata dal Ministero dello sviluppo economico, tenendo conto della normativa dell’Unione europea. Il Ministro potrà sostituire frequenze già assegnate con altre che si rendano disponibili. Il Piano di ripartizione delle frequenze e il Piano di assegnazione delle frequenze verranno aggiornati secondo le nuove disposizioni introdotte dal comma 8;
il comma 9 citato dispone che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengano definiti criteri e modalità per quantificare e attribuire misure finanziarie compensative, pari al 10 per cento degli introiti derivanti dalla procedura di cui al comma precedente, e comunque entro il limite massimo di 240 milioni di euro, destinate ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di trasmissioni in ambito locale;
a sentire gli stessi operatori della telefonia, sarà molto difficile chiudere in tempi brevi, viste l’attuale carenza di liquidità degli operatori telefonici e le procedure di contenzioso che le emittenti locali attualmente assegnatarie delle frequenze da porre all’asta hanno minacciato di avviare,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di reperire un’altra fonte meno incerta per la copertura dello stanziamento dei 45 milioni di euro previsti per l’anno 2011 a favore delle tv locali dall’articolo 1, comma 61, della legge n. 220 del 2010, eventualmente, adottando ulteriori iniziative normative volte a ridurre gli stanziamenti per la cosiddetta «legge mancia» ampiamente incrementati dal provvedimento in esame.
9/4086/50. Messina, Leoluca Orlando, Zazzera, Di Giuseppe.