È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 la legge 24 febbraio 2023, n. 14 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.
L’articolo 17-bis ha prorogato di ulteriori due anni le disposizioni previste dall’articolo 96, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Pertanto, anche i contributi di competenza del 2023 e del 2024 non potranno essere inferiori a quello percepito per l’anno 2019 e, in relazione alla diffusione, per gli stessi anni il rapporto tra copie vendute e distribuite è ridotto al 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali e al 15 per cento per le testate nazionali, in luogo delle maggiori percentuali, il 30 per cento per le testate locali e il 20 per cento per quelle nazionali, previste dalla lettera e, comma 1, dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Inoltre, la possibilità di postergare i pagamenti entro sessanta giorni dalla data di incasso dei contributi è stata estesa anche al procedimento amministrativo del 2023, per i contributi relativi al 2022 e del 2024, per i contributi relativi al 2023. Quindi, anche per quest’anno e per il prossimo i costi potranno essere rendicontanti e non pagati entro il termine di perfezionamento della pratica, fermo rimanendo l’obbligo di pagare gli stessi entro sessanta giorni dalla data di incasso del saldo e di rendicontarli entro i successivi dieci giorni.
Non c’è stata, invece, alcuna proroga rispetto al taglio dei contributi fortemente voluto dal precedente sottosegretario all’editoria Vito Crimi, introdotto dal comma 810 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Pertanto, senza ulteriori interventi legislativi, i contributi spettanti verranno ridotti del venti per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2025, del cinquanta per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2026, del settantacinque per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2027 e definitivamente abrogati dal 2028.
Non ci sono modifiche sostanziali rispetto al decreto-legge per l’articolo 17 che ha introdotto l’autorizzazione per le pubbliche amministrazioni di acquisire tutti i servizi forniti dalle agenzie di stampa anche senza bando di gara, ma aderendo semplicemente ad una procedura negoziata. Anche in questa ipotesi, comunque, è il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ad intervenire nella qualità di committente pubblico.
La vera novità, sempre in questo ambito, è l’istituzione di un nuovo registro che diventa requisito per diventare fornitore dei servizi alle pubbliche amministrazioni. I requisiti ed i parametri qualitativi per l’iscrizione a detto registro verranno indicati attraverso un decreto del Sottosegretario di Stato con delega all’editoria da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della nuova norma. Al fine di acquisire i necessari elementi conoscitivi è stata istituita una nuova Commissione a supporto delle attività del Sottosegretario.
Per i servizi forniti da agenzie di stampa internazionali rimane, invece, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a procedura competitiva di negoziazione e pubblicazione del bando.
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