La Commissione giustizia della Camera si appresta a riprendere la discussione del disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (A.C. 1415-C).
L’ultima discussione del provvedimento si è svolta in Assemblea il 30 luglio 2010. Nel corso della discussione sono state presentate alcune questioni pregiudiziali che saranno esaminate a partire dalla seduta del 5 ottobre 2011.
I divieti di pubblicazione e le relative sanzioni
Il testo del Senato prevedeva un divieto assoluto di pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle intercettazioni e dei dati riguardanti il traffico telefonico o telematico sino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero al termine dell’udienza preliminare. Il testo della Commissione – a seguito dell’approvazione di un emendamento del Governo – prevede che l’obbligo del segreto operi fino alla conclusione della “udienza stralcio”; tale udienza, da fissarsi entro 45 giorni dalla trasmissione degli atti dal PM al tribunale, è finalizzata all’acquisizione delle conversazioni che non appaiono manifestamente irrilevanti e allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione.
In ogni caso, è vietata la pubblicazione delle intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini.
Il provvedimento introduce inoltre il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell’immagine dei magistrati per procedimenti loro affidati, salvo che, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato ovvero nei casi in cui il giudice abbia autorizzato le riprese audiovisive dei dibattimenti.
La violazione dei divieti di pubblicazione dà luogo a responsabilità penale e disciplinare:
– reclusione da sei mesi a tre anni per la pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini;
– aumenta la pena per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (con un’aggravante se la pubblicazione riguarda intercettazioni) e reca un’analoga sanzione per la violazione del divieto di pubblicazione dei nominativi e dell’immagine dei magistrati.
Con riferimento ai profili disciplinari, il disegno di legge prevede la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi; la sospensione è disposta da parte dell’organo titolare del potere disciplinare.
Il testo della Commissione, infine, interviene sulla disciplina della responsabilità dell’editore conseguente alla violazione dei divieti di pubblicazione, in particolare circoscrivendo tale responsabilità, nel caso di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, alle ipotesi di pubblicazione di intercettazioni ritenute irrilevanti dal PM o dal giudice e inserite nell’archivio riservato istituito dal disegno di legge.
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