Il mare magnum dell’Iva editoria. Dalle edicole ai distributori. Ecco come cambia l’imposta con la forfetizzazione delle rese

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ominoLa determinazione dell’imposta in base al criterio della forfetizzazione della resa trova applicazione per le seguenti operazioni:

  • cessioni di libri (con forfetizzazione della resa nella misura del 70%);
  • cessioni di giornali quotidiani e periodici (con forfetizzazione della resa nella misura dell’80%) diversi da quelli pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi;
  • cessioni– dall’1.1.2014 – di libri per le scuole di ogni ordine e grado e libri per le Università ceduti unitamente a supporti integrativi, (con forfetizzazione della resa nella misura del 70%).

Come chiarito dalla C.M. 23/E/2014, per i predetti prodotti editoriali l’imposta si determina, per ciascuna testata o titolo, sulla base del numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale (pari al 70% per i libri ed all’80% per i giornali quotidiani e periodici) che rappresenta una forfetizzazione del numero delle copie rese dai rivenditori.

prodotti restituiti forfettizzati e ricommercializzati non sono imponibili, a meno che vengano riproposti con veste editoriale diversa.

NUOVO CONCETTO di “SUPPORTO INTEGRATIVO”: come evidenziato precedentemente il regime speciale è applicabile con il criterio della forfetizzazione, nell’ipotesi di commercio di libri per le scuole di ogni ordine e grado e libri per le Università ceduti unitamente a supporti integrativi.

L’art. 74, co. 1, lett. c), quarto periodo, D.P.R. 633/1972, reca, dall’1.1.2014, una nuova definizione di supporti integrativi.

Secondo la richiamata disposizione, “per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonorivideomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente“.

Pertanto, in base alla nuova definizione, il supporto integrativo può essere abbinato soltanto a determinate categorie di libri (scolastici, universitari, ecc.) e non più a giornali eperiodici. Con l’evoluzione della moderna tecnologia, ovviamente, la categoria dei supporti integrativi ha allargato gli orizzonti e quindi attualmente comprende “i nastri, le videocassette e gli altri supporti sonorivideomagnetici ecc.” e questi nuovi tipi di dispositivi seguono le sorti del testo principale: per loro, perciò, regime speciale con forfetizzazione della resa e aliquota del 4%.

In particolare, affinché al supporto integrativo sia applicabile il medesimo trattamento previsto per il libro scolastico o universitario cui risulta abbinato occorre che:

  • il supporto sia costituito da uno dei beni merceologicamente qualificabili quali nastridischivideocassette ed altri supporti sonorivideomagnetici o digitali;
  • il supporto sia ceduto, con confezione unitaria e prezzo indistinto, unitamente ad una pubblicazione classificabile come libro scolasticouniversitario o fruibile dai disabili visivi, o come dizionario;
  • il supporto per il suo contenuto non sia commerciabile separatamente.

Dall’1.1.2014 occorre, quindi, distinguere la tipologia di libri con i quali i supporti integrativi sono ceduti.

Il regime con forfettizzazione della resa e l’aliquota ridotta del 4%, di cui al n. 18, Tabella A, Parte Seconda, D.P.R. 633/1972, è applicabile, infatti, esclusivamente a quei supporti integrativi ceduti, anche in forma gratuita, unitamente a:

  • libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le Università, ivi inclusi i dizionari;
  • libri fruibili dai disabili visivi.

Con particolare riguardo ai criteri da utilizzare per individuare i libri per le scuole di ogni ordine e grado, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto un parere, per i profili di competenza, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, in base alla risposta del Miur, il regime cd. monofase con forfetizzazione della resa ed aliquota ridotta del 4%, è applicabile, per quanto riguarda i libri adottati da scuole di ogni ordine e grado (e loro supporti integrativi):

  • ai testi cartacei o su qualsiasi altro supporto fisico;
  • ai testi in forma mista, composti da una parte cartacea e da una parte di contenuti digitali integrativi.

Restano esclusi i manuali esclusivamente digitali e le loro integrazioni informatiche.

Nell’ipotesi in cui, invece, il contenuto digitale integrativo sia fruibile esclusivamente on line ovvero scaricabile da Internet, la fornitura del contenuto digitale integrativo è qualificabile come servizio prestato per via elettronica.

Pertanto, ove in relazione a tale specifico servizio l’acquirente paghi un corrispettivo, lo stesso dovrà essere considerato autonomamente ed assoggettato ad Iva, con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Infine, la C.M. 23/E/2014 si sofferma su un caso particolare rappresentato dalla cessione di un prodotto editoriale cartaceo che contenga una chiave di accesso mediante la quale l’acquirente può acquisire, mediante il collegamento al portale Internet, copia in formato elettronico del prodotto cartaceo già acquistato ovvero aggiornamenti del prodotto cartaceo stesso.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l’acquirente paga un corrispettivo per il servizio on line lo stesso dovrà essere considerato autonomamente assoggettato ad Iva con aliquota ordinaria; diversamente se per l’acquisizione della chiave di accesso contenuta all’interno del prodotto editoriale, l’acquirente non deve pagare un corrispettivo, alla cessione del prodotto cartaceo si applica il regime speciale Iva cd. monofase.

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