MANOVRA SALVA-ITALIA: ARTICOLO 29, TUTTI GLI EMENDAMENTI RESPINTI DALLA COMMISSIONE

0
483

In queste ore continua l’esame della manovra da parte delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Ancora non è stato votato l’articolo 29 che elimina i contributi diretti all’editoria a partire dal 2014, ma, nell’esame preliminare, sono stati ritenuti inammissibili alcuni emendamenti.

29.3. – parere contrario della VI Commissione
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: alla gestione 2013 aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le emittenti radiotelevisive locali.
Zazzera Pierfelice, Borghesi Antonio, Cambursano Renato, Barbato Francesco, Messina Ignazio
ident. 29.13., 29.17., 29.9., 29.30., 29.25.

29.4.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modifiche e integrazioni dovranno assicurare alle reti televisive nazionali uno copertura della popolazione nazionale non superiore alluso per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinato alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle quali si pongono problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri».
Zazzera Pierfelice, Borghesi Antonio, Cambursano Renato, Barbato Francesco, Messina Ignazio
ident. 29.8., 29.27., 29.21.

29.6.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l’80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali».
Boccia Francesco
ident. 29.29., 29.18., 29.24.

29.7.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale» è aggiunto il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)».
Boccia Francesco
ident. 29.19., 29.23., 29.28.

29.10. – inammissibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i contributi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro annui, alle emittenti radiofoniche di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni.
De Biasi Emilia Grazia

29.13. – parere contrario della VI Commissione
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Il Governo provvede, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di definire una più rigorosa selezione dell’accesso ai contributi diretti nonché risparmi nella spesa pubblica.
3-bis. L’onere per il rimborso alla Società Poste Italiane spa dei ratei dovuti ai sensi del decreto legge n. 262/2006 pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250; a copertura del presente comma si provvede mediante riduzione di uno stanziamento di pari importo degli stanziamenti autorizzati dall’articolo 11, comma 3, lettera a) di cui alla legge di stabilità 2012.
3-ter. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell’editoria le risorse per gli anni 2012, 2013 e 2014 sono incrementate di 60 milioni di euro l’anno.
3-quater. A copertura del comma 3-ter si provvede per quanto a 37,5 milioni di euro con le maggiori entrate di cui alla lettera a) e per quanto a 22,5 milioni di euro alle maggiore entrate di cui alla lettera b):
a) all’articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l’imposta si applica con l’aliquota dei beni diversi»;
b) alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: «pari all’1per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 1,5 per cento del fatturato».
De Biasi Emilia Grazia

29.16.
Al comma 3, dopo le parole: rete distributiva aggiungere il seguente comma:
4. A decorrere dall’anno 2006 è abrogato il primo periodo del comma 574, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
Conseguentemente al primo periodo del comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: «nonché dall’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
Comaroli Silvana Andreina

29.17. – parere contrario della VI Commissione
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Governo provvede, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di definire una più rigorosa selezione dell’accesso ai contributi diretti nonché risparmi nella spesa pubblica.
3-bis. L’onere per il rimborso alla Società Poste Italiane spa dei ratei dovuti ai sensi del decreto legge n. 262/2006 pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250; a copertura del presente comma si provvede mediante riduzione di uno stanziamento di pari importo degli stanziamenti di cui all’articolo 11, di cui alla legge di stabilità 2012.
3-ter. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell’editoria le risorse per gli anni 2012, 2013 e 2014 sono incrementate di 60 milioni di euro l’anno.
3-quater. A copertura del comma 3-ter si provvede per quanto a 37,5 milioni di euro con le maggiori entrate di cui alla lettera a) e per quanto a 22,5 milioni di euro alle maggiore entrate di cui alla lettera b):
a) all’articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l’imposta si applica con l’aliquota dei beni diversi»;
b) alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: «pari all’1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 1,5 per cento del fatturato».
Comaroli Silvana Andreina

29.20.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. È sospesa la procedura di assegnazione di diritti d’uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.
3-ter. All’articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: «in base alle procedure definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai criteri di cui alla deliberazione 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009 e comunque nel rispetto dei seguenti principi:
a) impedire il consolidarsi nel digitale di posizioni dominanti;
b) assicurare il livello massimo di trasparenza e non discriminazione e l’adeguata valorizzazione economica delle frequenze da parte dello Stato.
Briguglio Carmelo

29.31. – inammissibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l’importo di euro 2.500.000 iscritto sul capitolo 7513 programma 3.5 «regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale», missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione dei Ministero dell’economia e delle finanze è destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all’articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
Strizzolo Ivano, Rosato Ettore, Maran Alessandro
ident. 29.33.

29.30. – parere contrario della VI Commissione
Al comma 3, dopo le parole: alla gestione 2013 aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le emittenti radiotelevisive locali.
Fallica Giuseppe, Iapicca Maurizio, Pugliese Marco, Stagno d’Alcontres Francesco, Grimaldi Ugo Maria Gianfranco, Terranova Giacomo, Soglia Gerardo
ident. 29.13., 29.17., 29.3., 29.9., 29.25.

29.32. – parere contrario della VI Commissione
Al comma 3, dopo le parole: rete distributiva aggiungere il seguente:
4. A decorrere dall’anno 2006 è abrogato il primo periodo del comma 574, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
Conseguentemente al primo periodo del comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: «nonché dall’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
Di Biagio Aldo

29.34. – parere contrario della VI Commissione
Sostituirlo con il seguente:
Art. 29. (Interventi a sostegno dell’editoria).
1. Al primo comma dell’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «destinate alla ricerca» sono aggiunte le seguenti: «al sostegno dell’editoria».
2. A decorrere dai contributi attinenti all’anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278 e dall’articolo 20, comma 3-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l’importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l’importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 80 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
3.Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell’editoria è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2012.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2012, all’articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, il sesto periodo è sostituito con il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici e i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l’imposta di applica con l’aliquota dei beni diversi».
5. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 3 e, si provvede mediante il risparmio derivante dall’attuazione del comma 2 e le maggiori entrate di cui al comma 4.
Conseguentemente, dopo l’articolo 48 aggiungere il seguente: «Art. 48-bis, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e che producono i beni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è applicata con una addizionale di 1 punto percentuali, compatibilmente con le disposizioni del Trattato di funzionamento dell’Unione europea in materia di mercato interno e concorrenza».
Comaroli Silvana Andreina

Zazzera 29.3, Boccia 29.9, Fallica 29.30 e Patarino 29.25 – parere contrario della VI Commissione

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome