MANOVRA BIS: LIBERO ACCESSO AGLI ORDINI PROFESSIONALI

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Il decreto legge contenente la manovra stabilisce i parametri cui gli ordini professionali dovranno attenersi per riscrivere, entro dodici mesi (“dalla data di entrata in vigore del decreto”) i propri statuti. I principi fondamentali cui si ispira la legge sono libertà di impresa e garanzia della concorrenza, per questo dovranno essere rimosse tutte le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche. L’accesso alla professione dovrà essere “libero e il suo esercizio fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista”.
In arrivo anche nuove norme per il tirocinio. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso
al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere
complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in
presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli
Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Inoltre,
il compenso spettante al professionista deve essere pattuito per
iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale
prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la
pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.

Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso
e all’esercizio delle professioni e delle attivita’ economiche

5. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per recepire i seguenti principi:
a) l’accesso alla professione e’ libero e il suo esercizio e’
fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello
Stato o in una certa area geografica, e’ consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca
una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita’ o,
in caso di esercizio dell’attivita’ in forma societaria, della sede
legale della societa’ professionale;
b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di
appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e’ sanzionato
sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che
dovra’ integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento
dell’attivita’ formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante
dovra’ essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso
al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra’ essere
complessivamente superiore a tre anni e potra’ essere svolto, in
presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli
Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di
primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e’ pattuito per
iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale
prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la
pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il
professionista e’ tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza,
a rendere noto al cliente il livello della complessita’
dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del
compenso, quando il committente e’ un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la
prestazione professionale e’ resa nell’interesse dei terzi si
applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro
della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e’ tenuto a stipulare
idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio
dell’attivita’ professionale. Il professionista deve rendere noti al
cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della
polizza stipulata per la responsabilita’ professionale e il relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui
al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali
dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di
consigliere nazionale e’ incompatibile con quella di membro dei
consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie
per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita’ informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto
l’attivita’ professionale, le specializzazioni ed i titoli
professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi
delle prestazioni, e’ libera. Le informazioni devono essere
trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche,
ingannevoli, denigratorie.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l’accesso
alle attivita’ economiche e il loro esercizio si basano sul principio
di liberta’ di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio
delle attivita’ economiche devono garantire il principio di liberta’
di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative
all’introduzione di restrizioni all’accesso e all’esercizio delle
attivita’ economiche devono essere oggetto di interpretazione
restrittiva.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle
attivita’ economiche previste dall’ordinamento vigente sono abrogate
quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto.

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