La Cassazione ha stabilito che la pubblicazione di un’opera letteraria non è requisito necessario ai fini della sua tutelabilità ai sensi delle norme sul diritto d’autore; queste, infatti, devono essere lette nel senso della proteggibilità dell’ingegno creativo a prescindere dalla effettiva circolazione dell’opera. Ne consegue, pertanto, che può senza dubbio sussistere il plagio/contraffazione di un’opera letteraria inedita, a condizione che questa soddisfi i requisiti della novità e della creatività.
È recentemente giunta al vaglio del Supremo Collegio una fattispecie di plagio di opera letteraria resa alquanto singolare dal fatto che l’opera stessa non era mai stata oggetto di pubblicazione e, quindi, mai resa nota al pubblico. Il caso giudiziario origina dalla citazione notificata da Z., autore dell’opera inedita “…”, nei confronti di C. e della Società Alfa, rispettivamente autore ed editore del libro dal titolo “…”, con la quale si domandava l’accertamento della contraffazione (ovvero del plagio o dell’usurpazione) dell’opera di ingegno – stante la manifesta somiglianza – e per l’effetto si chiedevano i provvedimenti di inibitoria, nonché l’integrale risarcimento del danno.
Il Tribunale respingeva le domande attoree, mentre la Corte di Appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che il libro scritto da C. costituiva effettivamente plagio dell’opera dell’ingegno realizzata da Z.
Il Giudice di secondo grado, in particolare, riteneva provata l’anteriorità dell’opera dello Z., in considerazione del fatto che C. aveva preso conoscenza, prima della sua divulgazione, del manoscritto predisposto dallo Z. per la stampa (e poi non più pubblicato in quanto anticipato dal libro edito da Alfa).
La Corte territoriale, pertanto, giudicava che l’opera anteriore dello Z., ancorché non pubblicata, fosse comunque suscettibile della tutela richiesta, ravvisando una palese vicinanza contenutistica, oltreché affinità lessicali, formali e stilistiche tra le opere antagoniste.
C., pertanto, ricorreva per Cassazione rilevando, quale principale motivo di ricorso, la violazione da parte del Giudice di merito dell’art. 185 della Legge 633/1941 (Legge sul diritto d’autore), il quale subordinerebbe la tutela autoriale al requisito formale della pubblicazione dell’opera (”Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell’art. 189″)..
Il Supremo Collegio, come sopra accennato, ha ritenuto di non dover accogliere le lagnanze di parte ricorrente, ratificando in toto la ricostruzione logico-giuridica effettuata dalla Corte territoriale.
I Giudici di Piazza Cavour, infatti, muovendo dalla norma espressa nell’art. 2575 c.c. (che viene considerata norma di principio, giocoforza prevalente sulla legge speciale), hanno precisato, da un lato, che l’art. 185 L.d.A. deve essere considerato come mera norma di organizzazione delle tutele del diritto d’autore nello spazio e, dall’altro, che il fine della legge sul diritto di autore non è quello di tutelare l’autore-produttore, ovvero l’editore, nella loro pretesa di trarre profitto dall’opera offerta al mercato, quanto piuttosto quello di fornire protezione alla creazione letteraria ed artistica quale bene immateriale, indipendentemente dal fatto che essa costituisca una “sorgente di utilità”.
La Cassazione, in buona sostanza, interpreta l’espressione utilizzata dal Legislatore nella norma testé richiamata (“qualunque ne sia il modo o forma di espressione”) nel senso più ampio della mera preesistenza dell’opera intellettuale e non invece in quello più restrittivo della sua avvenuta pubblicazione; a quest’ultima, infatti, non può riconoscersi efficacia costitutiva del diritto, ma tutt’al più valenza probatoria circa l’esistenza della creazione di cui si invoca tutela. L’opera inedita, dunque, non può considerarsi opera “incompleta” nel senso indicato dalla normativa sul diritto d’autore, meritando invero piena tutela ove – naturalmente – sussista il carattere creativo e l’autore sia in grado di fornire idonea prova in ordine alla sua anteriorità.
La sentenza in commento merita particolare attenzione non solo poiché – a quanto ci consta – costituisce il primo specifico precedente giurisprudenziale in termini, ma anche perché pone fine ad un vivace contrasto dottrinale da sempre esistente in relazione al requisito della “novità oggettiva” e che ha visto schierati da una parte gli interpreti che sostengono l’opponibilità delle sole opere pubblicate, dall’altro quelli che ritengono quale anteriorità opponibile qualsiasi opera semplicemente creata.
Ad oggi, pertanto, un’opera intellettuale non può considerarsi oggettivamente “nuova”, e quindi tutelabile ai sensi della Legge sul diritto d’autore, qualora somigliante ad altra già venuta ad esistenza, benché inedita.