L’offesa dell’altrui reputazione necessaria ad integrare l’illecito diffamatorio presuppone l’individuazione del soggetto diffamato

Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza della Cassazione Civile risalente al 10/10/2014. Oggetto del provvedimento è un presunto caso di diffamazione a mezzo stampa. Ricorre per Cassazione la Società Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.a. La ricorrente si duole – in relazione all’art. 360, c.p.c., nn. 3 e 5 – che la Corte d’Appello abbia ritenuto che la semplice indicazione di un cognome fosse idonea a recare pregiudizio a B.S., in un contesto territoriale in cui il cognome risultava diffuso e a fronte di una comunicazione (quella della locandina) che non conteneva indicazioni volte ad orientare univocamente il lettore verso la persona dell’odierno intimato. Si duole, inoltre, che sia stato riconosciuto un concreto pregiudizio benchè la notizia dell’arresto di B.R. fosse stata anticipata il giorno precedente dalla televisione (così da rendere improbabili possibili equivoci sulla base della locandina) e benchè dalle stesse dichiarazioni rese dai testi indotti dall’attore fosse emerso che, lo stesso giorno della pubblicazione, i concittadini del B. avevano potuto incontrarlo e constatare che non era lui l’arrestato. La Suprema Corte giudica fondati i motivi addotti. Non può non rilevarsi che, quantunque il mero cognome possa bastare talvolta ad identificare una persona, ciò non può valere allorquando il cognome non abbia immediata attitudine individualizzante, come nel caso di specie, in cui è incontestato che il cognome aveva ampia diffusione locale e che l’odierno intimato non rivestiva più cariche istituzionali atte a porlo in una posizione di primo piano rispetto all’opinione pubblica. Sotto diverso profilo, va considerato – in iure – che l’offesa dell’altrui reputazione necessaria ad integrare l’illecito diffamatorio presuppone necessariamente l’attitudine della comunicazione a rendere individuabile il soggetto diffamato, sulla base di elementi che, ancorchè non univoci, siano oggettivamente tali da far convergere l’offesa o il fatto offensivo su un determinato soggetto; va escluso, pertanto, che il mero fatto che alcuni concittadini di B.S. abbiano potuto ipotizzare che fosse proprio lui il B. arrestato possa valere ad attribuire alla notizia quell’efficacia individualizzante di cui era, di per sè, oggettivamente priva. Va – infine – considerato che la Corte territoriale ha ritenuto integrato un danno da diffamazione senza curarsi di verificare se il pregiudizio subito dal B. superasse il filtro della serietà del danno che la giurisprudenza di questa Corte ha posto – in uno con quello della gravità della lesione – a presidio dell’esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari. La Corte di merito si è limitata, invece, ad affermare l’esistenza di una “lesione all’immagine del B., senza spiegare come possa essersi concretizzato un concreto pregiudizio alla reputazione in una situazione in cui (per essere stata la notizia diffusa da radio e televisione il giorno precedente, per essere stati forniti tutti i ragguagli sulla persona effettivamente arrestata nelle pagine dei quotidiani del giorno in cui venne esposta la locandina e, altresì, per il fatto che nella stessa giornata i concittadini di B.S. avevano potuto constatarne lo stato di libertà e per il fatto che il giorno successivo il Giornale di Sicilia aveva pubblicato la lettera di rettifica inviata dall’odierno intimato) qualunque possibilità di dubbio sul fatto che l’arrestato fosse B.S. era stata pressochè immediatamente fugata. Link alla sentenza:

http://circolari.editoria.tv/?p=24988

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