L’obbligo di comunicazione di dati e servizi di comunicazione politica

0
608

Ricordiamo che entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di emittenti radiotelevisive nazionali e locali devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti. La suddetta comunicazione deve essere effettuata entro il 25 ottobre 2022, ossia entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il prossimo 25 settembre 2022.

In caso di inosservanza del provvedimento, la sanzione amministrativa pecuniaria è prevista nella misura da 5.164 a 51.645 euro.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome