Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Luca Redavid, ha rigettato l’opposizione di “Coni Servizi” a un decreto ingiuntivo dell’Inpgi e ne ha confermato la validità, condannando la società pubblica al pagamento delle spese di lite in favore dell’Istituto previdenziale liquidate in complessivi euro 5.000. L’Inpgi, quindi, incassa la somma di euro 37.639 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali per il periodo 04/06 – 09/08, in riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra Coni Servizi e con il giornalista pubblicista Giuseppe Ingrati nel periodo contestato e sulla base delle risultanze di un verbale di accertamento del 22/12/2010. Il giornalista ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’ufficio stampa nel settore giovanile e scolastico della FIGC, occupandosi di redigere comunicati stampa che inviava regolarmente alle testate giornalistiche anche nazionali. Occorre rammentare che ai fini dell’insorgenza dell’obbligo contributivo in favore dell’INPGI, si legge nella sentenza, la Cassazione ha affermato che “nessun rilievo ha la natura pubblica o privata del datore di lavoro atteso che è sufficiente l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività giornalistica con un soggetto in possesso dello status di giornalista professionista, pubblicista o praticante (Cass. n. 16147/07): infatti il possesso dello status professionale di giornalista, come disciplinato dalla L.n. 63/69, è uno dei presupposti per la costituzione del rapporto assicurativo con l’INPGI, il quale assicura non solo i giornalisti professionisti iscritti all’albo tenuto dal competente ordine professionale (artt. 2 e 6 della L.n.1122/55) ma anche, in virtù dell’art. 26 della L.n. 67/87, i giornalisti praticanti di cui all’art. 33 della L.n. 69/63 e, a decorrere dall’1/01/01, anche i giornalisti iscritti nell’elenco dei pubblicisti che non abbiano optato entro il 30/06/01 per il mantenimento della propria posizione contributiva presso l’INPS (art. 76 L.n. 388/00). E l’altro presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo è quello oggettivo costituito dallo svolgimento di prestazione lavorativa avente natura giornalistica anche a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro”. La legge n. 150/00 ha previsto che “le amministrazioni pubbliche – si legge ancora nella sentenza – possano dotarsi di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione, dotato di autonomia organizzativa e per il cui personale, che deve avere lo status di giornalista iscritto all’albo, opera una contrattazione collettiva diversa e separata da quella degli altri dipendenti della pubblica amministrazione e la cui dotazione è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche in posizione di comando o fuori ruolo, ed inoltre l’art. 76 c.1 della l.n. 388/00, novellando l’art. 38 della l.n. 416/81, ha esteso l’ambito dell’assicurazione INPGI ai giornalisti pubblicisti a decorrere dall’1/01/01 ed ha ritenuto determinante per la costituzione del rapporto assicurativo presso tale ente, la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato e non anche, o non più solo, l’applicazione del contratto collettivo di lavoro giornalistico, come precedentemente previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 503/92, che stabiliva l’obbligo di assicurazione presso l’INPGI dei giornalisti professionisti e dei praticanti giornalisti iscritti nei rispettivi albi i cui rapporti di lavoro fossero regolati dal CCNG”. E’, quindi, secondo il Tribunale di Roma, “condivisibile l’assunto dell’INPGI, sulla scorta della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 80907 del 24/09/03 secondo il quale l’obbligo di assicurazione presso l’INPGI sussiste anche per i giornalisti iscritti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con affidamento di incarico di natura giornalistica ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, a prescindere dalla contrattazione collettiva cui gli stessi sono sottoposti”.
sentenza Inpgi