L’Inpgi – Istituto previdenziale dei giornalisti italiani, ha reso noto di aver approvato in data 24 ottobre 2019, l’atto n. 47 del Consiglio di amministrazione con cui è stato deliberata la facoltà di sanatoria per le inadempienze contributive verificatesi entro la data di approvazione dell’atto da parte dei Ministeri vigilanti. Tale approvazione (da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) è avvenuta con nota n. 2178 del 25 febbraio u.s.
L’Ente previdenziale autonomo evidenzia che nei casi di evasione od omissione contributiva, le inadempienze determinatesi entro il 25 febbraio 2020 – anche se non ancora accertate – nei confronti della Gestione previdenziale Inpgi sostitutiva dell’AGO (lavoro dipendente), possono essere sanate con il pagamento integrale della contribuzione dovuta e di una somma aggiuntiva – in luogo delle sanzioni civili – pari al 3 per cento su base annua dei contributi non pagati. Le somme aggiuntive, così determinate, non possono essere superiori al 25 per cento dell’importo dei contributi omessi.
Possono avvalersi della sanatoria per le inadempienze contributive sopracitata i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali, di legge e/o contrattuali, debitori per omesso o ritardato pagamento degli stessi. La regolarizzazione potrà riguardare sia i soggetti già iscritti, che quelli di prima iscrizione. I periodi contributivi che possono formare oggetto di regolarizzazione agevolata sono quelli maturati fino al 25 febbraio 2020 (con ultimo periodo di paga: gennaio 2020).
La sanatoria trova applicazione anche ai debiti oggetto di controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio, nonché alle rateazioni in atto.
L’Inpgi sottolinea che non è ammessa la presentazione di domande di condono con riserva di ripetizione, così come affermato con sentenza n. 4918/98 della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite e, pertanto:
a) nei casi di controversia amministrativa in atto, l’azienda che intenda avvalersi della sanatoria deve effettuare la dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo;
b) nei casi di controversia giudiziale l’azienda deve, in aggiunta, effettuare la rinuncia agli atti ed all’azione relativa al debito contributivo oggetto di condono. Identica rinuncia effettua l’Inpgi, nel caso in cui abbia promosso azioni giudiziali contro l’azienda, previa dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo da parte dell’azienda stessa.
La sanatoria trova, altresì, applicazione nei confronti delle inadempienze consistenti nel mancato o ritardato pagamento dei contributi, non accertati alla data del 25 febbraio 2020.
Le domande di condono relative all’intero contenzioso contributivo o a parte di esso dovranno pervenire all’Inpgi entro e non oltre lunedì 31 agosto 2020 e dovranno essere redatte su apposito modello, messo a disposizione dall’Inpgi stesso. Per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della Pec.
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