Il D.L. n. 1/2012, all’art. 93, in vigore da pochi giorni, reca un’importante novità a favore dei soggetti passivi del tributo, cioè l’eliminazione del divieto di rivalsa dell’IVA oggetto di accertamento o rettifica da parte dell’Ufficio finanziario e la previsione della contestuale detrazione a favore del cliente sia esso cessionario o committente.
In sostanza, la nuova disposizione, attraverso la modifica all’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, prevede che in caso di accertamento/rettifica da parte del fisco, il fornitore ha diritto di rivalersi dell’imposta reclamata dall’Ufficio nei confronti del proprio cliente, a condizione che provveda al pagamento oltre che dell’IVA dovuta anche delle sanzioni e relativi interessi.
Il cliente destinatario della rivalsa, sulla scorta di una nota di addebito a posteriori, ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, ha diritto di portare in detrazione l’IVA addebitata entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l’addebito in parola viene eseguito.
In pratica, il nuovo meccanismo evita che l’IVA da accertamento e/o rettifica rappresenti un “costo” per il fornitore, determinando anche un sicuro incremento dell’accertamento con adesione, mediante pagamento di sanzioni ridotte, interessi e IVA dovuta, che però sarà recuperata in toto sia dal fornitore, mediante la rivalsa, che dal cliente attraverso la detrazione nel temine biennale di cui sopra.