Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. Il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
All’articolo 1:
al comma 1, lettera a), le parole da: «al comma 1» fino a: «”stipulate» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, stipulate» e dopo le parole: «Comitato interministeriale per il credito e il risparmio» sono aggiunte le seguenti: «al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili»;
al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. E’ costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull’erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonche’ sull’attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l’accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell’ambito di tali attivita’ l’Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l’informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. All’Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d’Italia. Alle riunioni dell’Osservatorio partecipano altresi’ un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di societa’ finanziarie regionali. La partecipazione alle attivita’ dell’Osservatorio non da’ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita’ o rimborsi spese.
1-ter. L’Osservatorio monitora l’andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis. A tal fine, l’Osservatorio puo’ richiedere alla Banca d’Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L’Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l’attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l’accesso al credito e formula eventuali proposte in un ‘Dossier sul credito’ che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.
1-quater. L’Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.
1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all’Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell’articolo 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione”»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “L’ammontare della commissione” sono inserite le seguenti: “, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti,”.
1-ter. La commissione di cui al comma 2 dell’articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.
1-quater. Al comma 4 dell’articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “disposizioni applicative del presente articolo” sono inserite le seguenti: “, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilita’,”.
1-quinquies. All’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: “alla elaborazione di un rating di legalita'” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalita’ per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita’ stabilite da un regolamento dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche’ in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”»;
il comma 2 e’ soppresso;
dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. In ragione della necessita’ di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni all’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249:
a) al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: “quattro” e’ sostituita dalla seguente: “due”;
b) il quinto periodo e’ sostituito dal seguente: “Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio”».
Nel titolo, le parole: «e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» sono sostituite dalle seguenti: «e al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonche’ modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249».
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