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Legge Regionale n. 13 del 6 Settembre 2013

PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL’EDITORIA LIBRARIA REGIONALE E DELL’INFORMAZIONE LOCALE.

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 117, comma terzo della Costituzione, nonché dei principi sanciti dalla legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005), riconosce la pratica della lettura quale strumento insostituibile per la circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, la crescita di una opinione pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della diversità culturale.
2. In attuazione dei principi previsti dal comma 1, la Regione, nell’ambito delle competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura, promuove e sostiene il libro, anche nelle sue forme più articolate e multimediali, la lettura e la produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale regionale campana.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione pone in essere attività volte a:
a) sostenere la stampa di informazione periodica locale;
b) sostenere la distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di informazione;
c) promuovere la definizione e l’attuazione di progetti innovativi per la diffusione, l’analisi e la lettura della stampa d’informazione locale.
4. La Regione, ai fini della presente legge, attua i seguenti interventi:
a) erogazione di contributi;
b) incentivazione alla diffusione del libro, attraverso il sistema delle piccole librerie quale componente essenziale del patrimonio culturale, strumento di diffusione della conoscenza e punto di coesione sociale, al fine di valorizzare le aree periferiche che presentano caratteristiche di degrado urbano e sociale;
c) istituzione del centro di documentazione sull’attività editoriale e multimediale;
d) realizzazione di uno sportello informativo sulle attività del settore;
e) istituzione del registro delle imprese editoriali campane;
f) realizzazione di un portale del libro campano contenente il catalogo e le novità della produzione degli editori regionali;
g) acquisto annuale delle novità editoriali campane;
h) istituzione di premi per favorire e promuovere i progetti delle imprese campane operanti nel settore editoriale;
i) pubblicazione elenco delle imprese editoriali campane beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 2
(Contributi e sostegno alle attività)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).

Art. 3
(Contributi a favore delle imprese editoriali librarie campane e delle piccole librerie)

1. Per la realizzazione delle finalità previste dall’articolo 1, la Regione concede contributi ad editori campani singoli o associati per le seguenti attività:
a) realizzazione del prodotto finito;
b) progettazione, sviluppo e aggiornamento di contenuti digitali, siti web e tecnologia internet, e-commerce e di comunicazione e promozione multimediale;
c) attività di promozione tramite la rete libraria, la stampa e la diffusione di bollettini, novità e cataloghi, l’acquisto di spazi pubblicitari su testate e periodici di informazione di
carattere locale, regionale o nazionale e l’attività di ufficio stampa;
d) attività di promozione tramite il sistema delle piccole librerie, dove per piccola libreria si intende un’impresa commerciale specializzata nella vendita di prodotti editoriali a stampa ed audiovisivi nonché di prodotti multimediali connessi a produzioni editoriali, il cui fatturato annuo deriva per almeno il cinquanta per cento dalla vendita di prodotti editoriali immessi nel mercato da almeno sei mesi, escluse le pubblicazioni periodiche, e per almeno i due terzi dalla vendita di libri nuovi;
e) attività di commercializzazione attraverso la distribuzione su scala regionale e nazionale;
f) attività di ristrutturazione aziendale e ammodernamento tecnologico.

Art. 4
(Modalità e tempi di presentazione delle istanze)

1. Le domande per la concessione dei contributi per le attività previste dall’articolo 3 sono inoltrate alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno, corredate della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti all’articolo 7.
2. La domanda di cui al comma 1 è integrata, a seconda dell’attività per cui è inoltrata la richiesta, da una relazione che indica:
a) l’assetto societario e proprietario;
b) il piano degli investimenti che si intendono effettuare;
c) il piano finanziario;
d) gli interventi promozionali e industriali che si intendono realizzare.
3. L’assegnazione del contributo è comunicata ai soggetti interessati a cura dell’ufficio competente entro il 28 febbraio successivo.
4. Il contributo è erogato, con decreto dirigenziale, in due soluzioni: il cinquanta per cento entro novanta giorni a decorrere dal 28 febbraio ed il restante cinquanta per cento su presentazione di idonea documentazione contabile e di una relazione che attesti la realizzazione degli interventi indicati nella domanda di concessione del contributo.
5. La richiesta del saldo è inoltrata all’ufficio competente entro e non oltre il 31 ottobre. Il saldo, previa verifica istruttoria, è erogato entro il 31 dicembre.
6. Il contributo è revocato o ridotto dall’ufficio competente, se:
a) l’iniziativa non è realizzata in modo conforme alla relazione allegata alla domanda;
b) sono accertate irregolarità nella documentazione contabile;
c) sono apportate all’iniziativa ammessa a contributo modifiche rilevanti che ne stravolgono gli intenti originari;
d) l’impresa perde i requisiti previsti dall’articolo 7.
7. I contributi concessi per le iniziative finanziate con la presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali.

Art. 5
(Misura dei contributi)

1. La misura massima dei contributi per le attività previste dall’articolo 3 è di euro dodicimila, ad eccezione delle attività di ristrutturazione aziendale e ammodernamento tecnologico per le quali la misura massima del contributo è di euro quindicimila.
2. Per ciascuna attività il contributo non può essere comunque superiore al cinquanta per cento del piano finanziario presentato nella richiesta di concessione.
3. Se le domande di contributo sono presentate da più aziende collegate ad un unico soggetto proprietario, in modo diretto o indiretto, il contributo non può essere comunque superiore al quaranta per cento del piano finanziario presentato nella richiesta di concessione.
4. Se le domande di contributo sono presentate da più aziende riunite in consorzio o associazioni temporanee di impresa, il contributo non può essere comunque superiore al sessanta per cento del piano finanziario presentato nella richiesta di concessione.

Art. 6
(Sostegno alle imprese editoriali e alle emeroteche)

1. La Regione, per sostenere le imprese editoriali e promuovere la competitività, può erogare contributi finanziari in conto interessi per ridurre il Tasso Annuale Netto (TAN) bancario sino alla misura del Tasso Ufficiale di Sconto (TUS) medio, calcolato sui riferimenti dell’anno precedente.
2. Il contributo è richiesto con apposita domanda, integrata da idonea documentazione bancaria, da cui si evince il TAN applicato, la misura del fido concesso e l’importo degli interessi debitori pagati nell’anno solare precedente la richiesta. La misura del contributo non può superare gli ottomila euro per ciascuna impresa editoriale.
3. Le domande sono inoltrate entro il 31 ottobre.
4. Per il perseguimento delle attività di cui al comma 3 all’articolo 1, la Regione attua i seguenti interventi:
a) erogazione di contributi in conto interesse per consentire l’accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l’ammodernamento tecnologico anche finalizzato alla fruizione della stampa periodica locale da parte dei soggetti disabili sensoriali;
b) erogazione di contributi, fino al venti per cento del costo complessivo di produzione.
5. I contributi di cui al comma 4, lettera b), sono erogati per un importo cumulativo non superiore a trentamila euro l’anno.
6. La Regione favorisce la conservazione e lo sviluppo produttivo, nonché la fruibilità al pubblico delle emeroteche private assegnando una riserva del cinque per cento, quale misura premiale.
7. Per beneficiare dell’erogazione dei contributi le emeroteche devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) avere sede nel territorio della Regione Campania;
b) il patrimonio cartaceo deve fare riferimento a pubblicazioni prevalentemente a carattere regionale e deve già essere stato oggetto di apposita catalogazione ed esposto in maniera tale da garantire la massima fruibilità al pubblico;
c) non aver usufruito di finanziamenti pubblici nell’ultimo biennio.
8. La Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità ed i termini per l’erogazione dei contributi previsti dal presente articolo.

Art. 7
(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi previsti dagli articoli 3 e 6 gli editori, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere imprese, costituite in forma individuale o societaria, sia di persone sia di capitali, con sede legale e redazione principale in Campania;
b) iscrizione alla Camera di Commercio da almeno tre anni;
c) essere in possesso del codice di attività ATECO 581100 edizione di libri;
d) essere in possesso del codice ISBN 13;
e) avere quale oggetto prevalente dell’attività imprenditoriale la pubblicazione e la successiva commercializzazione di prodotti editoriali;
f) produzione editoriale di almeno trenta titoli in catalogo, strutturata in collane, da cui si evince un programma ed una linea editoriale.
2. Possono accedere ai contributi di cui all’articolo 6, comma 4, le imprese, le aziende, le cooperative e le associazioni editoriali con sede legale ed attività produttiva in Campania, che editano periodici:
a) con regolarità da almeno tre anni dall’entrata in vigore della presente legge e che sono iscritte al registro degli operatori di comunicazione;
b) con frequenza non quotidiana ed a carattere almeno settimanale;
c) con periodicità regolare di almeno quaranta uscite per i settimanali;
d) con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovracomunale e con tiratura non inferiore alle mille copie, delle quali almeno il cinquanta per cento inviate tramite abbonamento sul territorio regionale;
e) aventi le caratteristiche editoriali dei giornali quali: la foliazione di almeno dieci pagine; la pluralità di contenuti informativi; la destinazione di almeno il cinquantacinque per cento delle pagine su base annua all’informazione locale sulla società e vita politica locale, sulla cronaca e sulle istituzioni e destinazione di una quota non superiore al quarantacinque per cento di pubblicità su base annua.

Art. 8
(Misure di sostegno a favore delle librerie)

1. La Regione promuove l’attività editoriale campana anche con interventi in favore delle librerie con sede legale e redazione principale in Campania ed in favore delle imprese esistenti o di nuova costituzione che intendono aprire piccole librerie nelle aree periferiche, individuate con apposito bando dalla regione Campania, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, n. 19470 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).
2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in un contributo massimo di euro cinquemila e comunque non superiore al trenta per cento delle spese effettivamente sostenute nell’anno di riferimento, per:
a) spese di stand, di materiale promozionale e di organizzazione di eventi per la partecipazione a fiere e mostre in Italia ed all’estero dove si espongono libri editi dagli editori campani;
b) spese per la presentazione di libri editi dagli editori campani.
3. Per accedere al contributo le librerie devono documentare un fatturato non inferiore al sei per cento ed un volume di carico di almeno il dieci per cento del totale dell’anno di riferimento relativi a titoli di editori campani. Sono esclusi da questi computi i titoli fuori catalogo e quelli in edizione scolastica e universitaria.
4. Le domande sono inoltrate entro il 31 dicembre.

Art. 9
(Misure premiali per l’avviamento di impresa)

1. La Regione favorisce la nascita e lo sviluppo delle giovani imprese editoriali campane attraverso l’istituzione delle seguenti premialità di avviamento:
a) premio di avviamento per il miglior progetto editoriale;
b) premio di avviamento per il miglior prodotto editoriale multimediale;
c) premio di avviamento per la migliore opera finalizzata alla promozione e valorizzazione della cultura letteraria campana;
d) premio di avviamento per il miglior saggio sul Mezzogiorno.
2. Le risorse finanziarie assegnate per le misure premiali sono destinate all’acquisto di copie dei testi premiati. La Regione si riserva ogni ulteriore iniziativa diretta a dare rilievo alle misure premiali previste dal presente articolo.

Art. 10
(Giuria)

1. Per l’assegnazione delle misure premiali previste dall’articolo 9, la Regione si avvale del parere insindacabile di una giuria, di cui fanno parte, oltre al dirigente della struttura regionale competente, sei esperti della materia designati:
a) due su indicazione dell’assessore regionale competente, di cui uno con funzione di Presidente;
b) un rappresentante degli editori, su indicazione delle associazioni di categoria;
c) uno su indicazione dell’Ordine dei giornalisti;
d) due su indicazione della commissione consiliare competente in materia.
2. La giuria è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica due anni. I componenti di cui al comma 1 possono essere rinominati per non più di una volta e l’incarico conferito è a titolo gratuito.
3. Gli editori componenti la giuria, se candidati ai premi, devono astenersi dal voto.

Art. 11
(Requisiti e modalità di partecipazione alle misure premiali)

1. Per l’ammisione alle misure premiali di avviamento, previste dall’articolo 9, le imprese editoriali devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituite in forma individuale o societaria, sia di persone sia di capitali, con sede legale e redazione principale in campania;
b) iscrizione alla Camera di commercio;
c) oggetto prevalente dell’attività imprenditoriale la pubblicazione e la commercializzazione di prodotti editoriali;
d) essere in possesso del codice di attività ATECO 581100 edizione di libri;
e) essere in possesso del codice ISBN 13;
f) sussistenza di un programma o di una linea editoriale.
2. Per concorrere alla assegnazione delle diverse misure premiali le imprese interessate devono presentare apposita domanda, corredata di una copia del progetto, del prodotto o dell’opera in corso entro i termini stabiliti da apposito bando.

Art. 12
(Attività promozionali e settimana della lettura)

1. La Regione promuove e finanzia le attività promozionali del libro e della lettura proposte dagli editori campani, anche in collaborazione con enti locali, istituzioni, associazioni culturali e librerie aventi sede legale nella regione, nonché attività di lettura, incontri tra studenti, scrittori ed editori, letture animate tenute nelle università, nelle scuole di ogni ordine e grado, negli ospedali, nelle carceri e nei luoghi dove è maggiore l’emarginazione e il disagio.
2. Per consolidare tali attività la Regione promuove, anche in collaborazione con altri soggetti, comprese le librerie con sede legale e operativa nella regione, la realizzazione di mostre editoriali, fiere, settimane della lettura, momenti di aggregazione culturale, con particolare attenzione ai comuni di minore dimensione demografica.
3. La Regione si impegna annualmente all’acquisto di pubblicazioni da destinare a biblioteche, scuole, enti e istituzioni di rilevante interesse culturale e sociale, sentito il Centro di documentazione dell’editoria campana (CEDEC), di cui all’articolo 15.
4. La Regione premia annualmente, in ciascuna provincia, il miglior progetto di lettura e di didattica interattiva realizzato da istituti scolastici, avente ad oggetto libri pubblicati da case editrici campane. L’assegnazione dei premi è disposta dall’ufficio regionale competente, sentito il CEDEC.

Art. 13
(Partecipazione a fiere e mostre del libro e del prodotto multimediale)

1. La Regione partecipa alle fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale.
2. Nell’ambito delle iniziative di sostegno finalizzate alla promozione del libro edito in Campania, la Regione assegna contributi a favore degli editori campani che partecipano a fiere e mostre, anche itineranti, del libro e del prodotto multimediale e per la partecipazione promozionale di editori, singoli o associati, a fiere e mostre regionali, nazionali ed internazionali del libro. La partecipazione in qualità di ospiti presso gli stand istituzionali di cui al comma 1 e l’organizzazione di manifestazioni o eventi nello stesso ambito non dà diritto a contributi.

Art. 14
(Elenco delle imprese editoriali librarie campane. Trasparenza)

1. La Regione cura, tramite lo sportello informativo di cui all’articolo 16, la pubblicazione e l’aggiornamento delle imprese editoriali librarie campane beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 15
(Istituzione e attività del Centro di documentazione dell’editoria campana)

1. E’ istituito, presso la struttura regionale competente, il Centro di documentazione dell’editoria campana, di seguito denominato (CEDEC).
2. Il CEDEC svolge funzioni consultive in ordine alle politiche regionali relative alla promozione e valorizzazione del libro e della lettura, ed in particolare:
a) esprime pareri sulla programmazione regionale e nei casi previsti dalla presente legge;
b) predispone una relazione annuale sull’utilizzazione dei fondi erogati ai sensi della presente legge;
c) collabora con istituzioni ed organismi culturali, università, istituti di ricerca, associazioni ed imprese;
d) supporta la struttura regionale competente nella realizzazione e gestione di un portale web contenente i libri pubblicati in Campania.
3. Il CEDEC è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia, ed è composto da:
a) un dirigente della struttura regionale competente;
b) due rappresentanti degli editori, su indicazione delle associazioni di categoria;
c) due esperti in materia designati rispettivamente uno dall’assessore regionale competente e uno dalla commissione consiliare competente in materia.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente.
5. I componenti del CEDEC durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
6. L’incarico di componente del CEDEC è a titolo gratuito.

Art. 16
(Sportello informativo di supporto all’editoria campana)

1. Presso la struttura regionale competente è istituito lo sportello informativo per la diffusione delle informazioni sulle agevolazioni, nazionali e comunitarie, nonché sulle manifestazioni e iniziative in favore del libro nel territorio campano e nazionale.
2. Per favorire la partecipazione degli editori a fiere e mostre realizzate anche da altri soggetti in Italia e all’estero, le strutture regionali competenti sono tenute a comunicare tempestivamente allo sportello informativo tutte le iniziative programmate. Gli editori, nel rispetto e nell’ambito del tema della manifestazione, possono presentare le proprie recenti pubblicazioni. Per tale partecipazione non sono ammesse forme ulteriori di contributo regionale.
3. Per facilitare la comunicazione ed il confronto tematico tra gli editori, è attivato un Forum riservato alle imprese editoriali di cui all’articolo 14.

Art. 17
(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 18 sono ripartite come segue:
a) per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) è assegnato il venti per cento delle risorse disponibili;
b) per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
c) per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
d) per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
e) per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
f) per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f) è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
g) per gli interventi di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 3 è assegnato il sei per cento delle risorse disponibili;
h) per gli interventi di cui all’articolo 6, comma 4, lettere a) e b) è assegnato il quindici per cento delle risorse disponibili;
i) per gli interventi di cui all’articolo 6, commi 6, 7 e 8 è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
l) alle librerie della Regione di cui all’articolo 8 è assegnato il due e cinque per cento delle risorse disponibili;
m) alle misure premiali di cui all’articolo 9 è assegnato il due e cinque per cento delle risorse disponibili;
n) alle attività promozionali e alla settimana della lettura di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
o) per l’acquisto di pubblicazioni di cui all’articolo 12, comma 3, è assegnato il quattro per cento delle risorse disponibili;
p) alla partecipazione della Regione a fiere e mostre editoriali di cui all’articolo 13, comma 1, è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili; q) alla partecipazione degli editori campani a fiere e mostre editoriali di cui all’articolo 13, comma 2, è assegnato l’otto per cento delle risorse disponibili;
r) alle attività di cui all’ articolo 16 è assegnato il due per cento delle risorse disponibili.

Art. 18
(Norma finanziaria)

1.La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari, a legislazione vigente, a carico del bilancio regionale, con riferimento per il corrente esercizio finanziario alle somme iscritte nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale).

Art. 19
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per le attività svolte dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, ai soggetti destinatari è data facoltà di presentare istanza ai sensi della presente legge, previa espressa rinuncia ai benefici riconosciuti dalla previgente normativa e limitatamente alle attività relative all’anno di approvazione della presente legge.

Art. 20
(Adeguamenti normativi)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, tenuto conto dell’evoluzione delle esigenze delle imprese editoriali campane, la Giunta regionale, con propria deliberazione, decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge, previa verifica dell’impatto della presente normativa, sentito il CEDEC, può modificare i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 17 e la misura dei contributi di cui agli articoli 5 e 8.

Art. 21
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 27 aprile 1990, n. 30 (Iniziative di promozione culturale nell’ambito dell’editoria campana) è abrogata.

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 – “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’articolo 1.
Comma 1.
Costituzione 27 dicembre 1947: “Costituzione della Repubblica italiana.”.
Articolo 117, comma 3: “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”.
Note all’articolo 8.
Comma 1.
Decreto Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, n. 19470: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.”.
Articolo 2, comma 3: “3. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.”.
Note all’articolo 18.
Comma 1.
Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.”.
Articolo 12: “Legislazione ordinaria di spesa.”.
Comma 1, lettera a): “1. Con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporti attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:
a) disposizioni che determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire e che definiscono le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità – leggi relative ad attività a carattere continuativo o ricorrente-;”.

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