Legge di Bilancio 2020, approvato il differimento di un anno su riduzione contributi diretti all’editoria

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Si conclude il primo passaggio parlamentare della legge di Bilancio 2020: nella seduta del 16 dicembre, il Senato ha votato, con la fiducia, il maxi-emendamento.
Ora la parola passa alla Camera che, molto probabilmente, non apporterà alcuna altra modifica. Pertanto, con un buon margine di probabilità, le misure approvate dal Senato saranno confermate nel testo finale della legge che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Ecco nei dettagli le norme approvate in materia di editoria:

389. A decorrere dall’anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l’assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.

390. A decorrere dall’anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l’assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.

391. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi nell’ambito dell’istituzione scolastica di appartenenza possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all’assegnazione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente « IoStudio », di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.

392. I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l’accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l’individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.

393. Per l’anno 2020, in deroga all’articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il credito d’imposta di cui ai commi da 806 a 809 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L’agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

394. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell’informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all’articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Testo approvato 1586

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