LEGGE 3 agosto 2009 n. 102 (in Suppl. ordinario n. 140 alla Gazz. Uff., 4 agosto, n. 179). – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (1).
(1) Per l’abrogazione, vedi l’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ARTICOLO N.1
Art. 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato (1).
(1) Per l’abrogazione, vedi l’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
ALLEGATO N.1
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1º LUGLIO 2009, N. 78 (1)
All’articolo 1:
al comma 2, le parole da: «L’onere» fino a: «2010 cui» sono sostituite dalle seguenti: «All’onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l’anno 2009 e in 150 milioni di euro per l’anno 2010,», le parole: «Fondo sociale per l’occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009»;
al comma 4, dopo le parole: «monitoraggio degli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dall’attuazione del comma 1»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il comma 511 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
“511. Nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall’anno 2009, fermo restando per l’anno 2009 il limite dell’ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall’articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato dall’articolo 20-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51″»;
al comma 5, le parole: «Fondo sociale per l’occupazione e formazione » sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009»;
al comma 6:
al secondo periodo, le parole da: «L’onere della presente» fino a: «per l’anno 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse», le parole: «Fondo sociale per l’occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009»;
al quarto periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente» e le parole: «delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «una attività autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «un’attività di lavoro autonomo» e le parole: «una auto o micro impresa» sono sostituite dalle seguenti: «un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa»;
al secondo periodo, dopo le parole: «In caso di cassa integrazione in deroga,» sono inserite le seguenti: «o di sospensione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,»;
l’ultimo periodo è soppresso;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l’utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l’anno 2009, l’ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all’articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo` essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all’entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l’anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009».
Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni). – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1-ter. – (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie). – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:
All’articolo 2:
al comma 3, le parole: «aggiungere, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e dopo le parole: «la surrogazione del mutuo» sono inserite le seguenti: «prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all’articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla, a decorrere dall’anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
All’articolo 3:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sostenuti dal cedente » sono aggiunte le seguenti: «, verificati dalla citata Autorità sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza»;
al comma 3, lettera a), le parole: «del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 4, le parole: «provvedimenti di cui ai commi precedenti » sono sostituite dalle seguenti: «medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. L’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all’emissione dei certificati previsti ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell’emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.
4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l’offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l’Autorità per l’energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell’onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico».
All’articolo 4:
al comma 1, le parole: «e d’intesa con le regioni e le province autonome interessate» sono soppresse e le parole: «alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia, nonchè, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell’energia»;
al comma 2, le parole: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri » sono sostituite dalle seguenti: «straordinari del Governo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al comma 3, dopo le parole: «Ciascun Commissario» sono inserite le seguenti: «, sentiti gli enti locali interessati,»;
al comma 4, le parole: «ulteriori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: “nonchè dell’amministrazione della giustizia” sono inserite le seguenti: “e dell’amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità”.
4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell’esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all’avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e con i relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all’atto della restituzione all’avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.
4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. L’amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell’articolo 20 del citato decreto- legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l’adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell’opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.
4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull’attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».
Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. – (Disposizioni in materia di trasporto pubblico). – 1. Al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/ 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell’affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
Art. 4-ter. – (Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV). – 1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall’articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l’anno 2009.
Art. 4-quater. – (Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici). – 1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonchè, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dell’articolo 88. All’esclusione puo` provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio”;
2) al comma 2, alinea, le parole: “di cui all’articolo 86, comma 5 e di cui all’articolo 87, comma 1,” sono soppresse;
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo` istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti”;
3) al comma 2, le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque giorni” e la parola: “giustificazioni” è sostituita dalla seguente: “precisazioni”;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1- bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite”;
5) al comma 4, le parole: “cinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “tre giorni”;
6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In alternativa, la stazione appaltante, purchè si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, puo` procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5” e, al secondo periodo, le parole: “dichiara l’aggiudicazione” sono sostituite dalle seguenti: “procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all’aggiudicazione”;
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.
Art. 4-quinquies. – (Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici). – 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L’individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
Art. 4-sexies. – (Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone). – 1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonchè, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell’infrastruttura di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.
Art. 4-septies. – (Interventi in favore della filiera agroalimentare). – 1. All’articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “A completa attuazione di quanto previsto dall’articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all’Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 130 milioni di euro per l’anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All’attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L’impiego del predetto importo da parte dell’ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell’85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord”».
All’articolo 5:
al comma 1, le parole: «in macchinari ed apparecchiature» sono sostituite dalle seguenti: «in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature », le parole: «del 16 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’agevolazione di cui al presente comma puo` essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L’incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un’apposita convenzione con l’Associazione bancaria italiana per favorire l’adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate all’attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti»;
alla rubrica, le parole: «utili reinvestiti» sono sostituite dalla seguente: «investimenti».
Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale). – 1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per l’acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria “euro 4” ed “euro 5” per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2009 e di 5 milioni di euro per l’anno 2010.
All’articolo 7:
al comma 1, alinea, la parola: «TUIR» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato “TUIR”,»;
al comma 2, dopo la parola: «TUIR» sono inserite le seguenti: «, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,».
All’articolo 8:
al comma 1, le parole da: «all’articolo 22» fino a: «n. 269 del 2003» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali».
All’articolo 9:
al comma 1:
all’alinea sono premesse le seguenti parole: «Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni,» e le parole: «, è disposto quanto segue» sono soppresse;
alla lettera a):
l’alinea è sostituito dal seguente: «per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:»;
al numero 1, le parole: «elenco ISTAT pubblicato in applicazione » sono sostituite dalle seguenti: «elenco adottato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi» e dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri» sono inserite le seguenti: «per la finanza pubblica»;
al numero 2, le parole: «punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1», dopo le parole: «la violazione dell’obbligo» sono inserite le seguenti: «di accertamento di cui al presente numero», dopo le parole: «aziende sanitarie» è inserita la seguente: «locali» e le parole: «agli IRCCS» sono sostituite dalle seguenti: «e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;
al numero 3, le parole: «n. 185 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,», le parole da: «di cui all’elenco» fino a: «2004, n. 311» sono sostituite dalle seguenti: «incluse nell’elenco di cui al numero 1 della presente lettera» e le parole: «dal comma 1-quater del citato articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008»;
al numero 4, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3»;
alla lettera b), le parole: «per il passato: 1.» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,», la parola: «pubblicazione» è sostituita dalle seguenti: «entrata in vigore» e le parole da: «; i predetti crediti» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all’articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all’anno finanziario 2009»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall’istanza dell’amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all’istanza».
Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. – (Patto di stabilità interno per gli enti locali). – 1. Le province e i comuni con piu` di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell’ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all’anno 2008, ovvero, qualora non l’abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
All’articolo 10:
al comma 1, alinea, le parole: «il sistema delle compensazioni fiscali è reso piu` rigoroso e riorganizzato come segue» sono sostituite dalle seguenti: «tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo piu` rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni»;
al comma 1, lettera a), l’alinea è sostituito dal seguente: «al fine di contrastare gli abusi:»;
al comma 1, lettera a), numero 2: le lettere a), b), c) e d) sono rispettivamente ridenominate numeri 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4.;
alla lettera b), le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;
alla lettera c), le parole: «il numero: “88” è sostituito dal seguente: “74”» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “articolo 88” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 74″»;
al comma 1, lettera a), numero 3, le lettere a) e b) sono rispettivamente ridenominate numeri 3.1. e 3.2.;
al comma 1, lettera a), numero 4, le parole: «precedente n. 3, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3.1,»;
al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 49,» e dopo le parole: «dall’Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma»;
al comma 1, lettera a), numero 7, al primo periodo, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro annui» e le parole: «da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica», le parole: «del medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento» e le parole: «del decreto 31 maggio 1999, n. 164» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164»; al quinto periodo, le parole: «di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla presente lettera»;
al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: «dall’articolo 16, comma 3 e 17, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,»;
al comma 1, lettera b), le parole: «incremento delle compensazioni fiscali: 1.» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di incrementare le compensazioni fiscali,».
All’articolo 11:
al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
Dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. – (Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva). – 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
“2-bis. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento”;
“c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell’articolo 28”.
Art. 11-ter. – (Sportello unico per le attività produttive). – 1. All’articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l’autorità amministrativa competente,” sono soppresse.
Art. 11-quater. – (Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza). – 1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l’Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
All’articolo 12:
al comma 2, le parole: «n. 110» sono sostituite dalle seguenti: «n. 107»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere all’estero, l’Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d’intesa con il Comando generale della guardia di finanza.
3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, puo` essere aumentata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio».
All’articolo 13:
al comma 1:
all’alinea, secondo periodo, le parole da: «testo unico» fino a: «n. 917,» sono sostituite dalla seguente: «TUIR»;
alla lettera b), le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».
Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato). – 1. È istituita un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:
L’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – (Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti). – 1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare l’indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d’Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall’imponibile complessivo mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive, con l’aliquota del 6 per cento, entro l’importo massimo di 300 milioni di euro.
Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. – (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti). – 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell’articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonchè ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonchè la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonchè l’entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu` regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo».
All’articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: «all’INPS» sono inserite le seguenti: «e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell’articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati »;
al comma 2, le parole: «dell’articolo 23 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 23 e seguenti» e dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «d’acconto»;
al comma 6, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 7, dopo le parole: «monopoli di Stato» sono inserite le seguenti: «nonchè sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria »;
al comma 8, dopo le parole: «monopoli di Stato» sono inserite le seguenti: «e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al comma 1 dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine l’Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”.
8-ter. Per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8-quater. Il comma 7 dell’articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
“7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell’agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest’ultimo puo` procedere all’esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall’articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni”.
8-quinquies. Al primo comma dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:
“7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge”.
8-sexies. Al secondo comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
“7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge”.
8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall’adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell’autotrasporto, previste dall’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l’anno 2009, un credito d’imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d’imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d’imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.
8-octies. All’articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o piu` veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente”.
8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell’articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell’autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
8-decies. Al fine di assicurare i princìpi di trasparenza, imparzialità e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative allo scopo dedicate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell’ambito delle risorse del proprio bilancio, puo` istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l’analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l’esercizio dei giochi pubblici. Puo` essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.
8-undecies. All’articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonchè tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari”.
8-duodecies. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell’adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.
8-terdecies. All’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall’Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall’INPS a seguito delle attività ispettive”.
8-quaterdecies. All’articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
“4-bis. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo` affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l’accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1”.
8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l’efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonchè di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l’ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell’atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l’invio di apposita comunicazione.
8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all’operazione.
8-duodevicies. L’avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale è stata emessa l’ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso».
Dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. – (Disposizioni in materia di giochi). – 1. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni”.
Art. 15-ter. – (Piano straordinario di contrasto del gioco illegale). – 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale.
All’articolo 16:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall’articolo 5, dall’articolo 7, dall’articolo 19, comma 4, dall’articolo 24, commi 74 e 76, e dall’articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l’anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l’anno 2011, a 336 milioni di euro per l’anno 2012, a 275 milioni di euro per l’anno 2013, a 315 milioni di euro per l’anno 2014, a 478 milioni di euro per l’anno 2015, a 652 milioni di euro per l’anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le medesime finalità perseguite nell’anno 2008, la dotazione del fondo di cui all’articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per l’anno 2009.
2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
2-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; al comma 3, le parole: «con le indicazioni contenute nel DPEF» sono sostituite dalle seguenti: «alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria» e le parole: «per l’anno 2010 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e seguenti».
Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. – (Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue). – 1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999; le attività di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonchè gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate».
All’articolo 17:
al comma 1, lettera b), le parole: «Il predetto termine» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di cui al secondo periodo»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati»;
al comma 7, al secondo periodo, dopo le parole: «salve le assunzioni » sono inserite le seguenti: «del personale diplomatico,» e dopo le parole: «corpi di polizia» sono inserite le seguenti: «e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente »;
al comma 8, secondo periodo, le parole: «elenco ISTAT pubblicato in attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «elenco adottato dall’ISTAT ai sensi»;
al comma 9, le parole: «d’intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto» e la parola: «integrato» è sostituita dalla seguente: «modificato »;
al comma 10, le parole: «e dell’articolo 3, comma 90,» sono sostituite dalle seguenti: «e all’articolo 3, comma 90,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale percentuale puo’ essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un’unione ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti»;
al comma 11, le parole: «nonchè del personale di cui» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè dal personale di cui»;
al comma 13, le parole: «ai sensi dalla normativa» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa»;
il comma 14 è soppresso;
al comma 18, le parole: «comma 13 decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13, del decreto-legge»;
al comma 19, le parole: «Le graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «L’efficacia delle graduatorie», le parole: «1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e le parole: «sono prorogate al» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata fino al»;
al comma 21, le parole: «n. 39 del 1993» sono sostituite dalle seguenti 12 febbraio 1993, n. 39», le parole: «del Collegio del CNIPA» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Autorità» e le parole: «del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «del presidente” »;
dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:
«22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, puo` essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell’adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all’articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione»;
al comma 23:
alla lettera a), le parole: «A decorrere dall’anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera e), capoverso 5-ter, le parole: «dell’incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori» e le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma 5-bis»;
il comma 24 è sostituito dal seguente:
«24. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l’anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2009, mediante l’utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. L’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all’articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo»;
al comma 26:
alla lettera a), le parole: «del decreto legislativo n. 276/2003» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003»;
alla lettera b), le parole: «così sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dal seguente» e dopo le parole: «le amministrazioni redigono» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
alla lettera d), le parole: «il seguente comma: “6.» sono sostituite dalle seguenti: «il seguente: “5-bis.» e le parole: «di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b).» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto»;
al comma 29, capoverso «Art. 57-bis», al comma 2, le parole: «Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» sono sostituite dalla seguente: «CNIPA»;
al comma 30, capoverso f-bis), le parole: «n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni »;
dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti:
«30-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità”.
30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine subìto dall’amministrazione nei soli casi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall’articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. L’azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità puo` essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
30-quater. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
30-quinquies. All’articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: “procedura civile,” sono inserite le seguenti: “non puo` disporre la compensazione delle spese del giudizio e” »;
al comma 33, le parole: «articolo 45, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45 del regolamento di cui al»;
dopo il comma 34 è inserito il seguente:
«34-bis. Al fine di incentivare l’adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull’utilizzo di capitali di mercato del gestore, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l’intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e puo` graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione»;
dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:
«35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l’operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all’eccezionale impegno connesso all’emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l’acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell’attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall’anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all’esterno, di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all’emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, è autorizzata l’assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell’ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell’articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell’ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell’articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un piu` efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all’organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa”.
35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonchè i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d’imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all’Agenzia delle entrate, fornendo all’Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.
35-duodecies. Il credito d’imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni ».
All’articolo 18:
al comma 1, le parole: «nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell’elenco adottato dall’ISTAT ai sensi dell’articolo»;
al comma 4, la parola: «precedenti» è sostituita dalle seguenti: «da 1 a 3» e le parole: «nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «nell’elenco».
All’articolo 19:
al comma 1:
all’alinea, le parole: «decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
al capoverso 2-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica»;
al comma 2:
all’alinea, le parole: «legge n. 244 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;
la lettera b) è soppressa;
al comma 3, lettera o), dopo le parole: «114 e seguenti del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;
al comma 4, le parole: «decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5» e, al primo periodo, le parole: «dal comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3 del presente articolo»;
al comma 7:
all’alinea, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito dall’articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
al capoverso b), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
al comma 8, alinea, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito dall’articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell’infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell’integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè all’adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l’equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall’applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della presente disposizione»;
al comma 11, le parole: «della Società» sono sostituite dalle seguenti: «delle società», le parole: «come modificata dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e al comma 15 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
al comma 12, le parole: «della società» sono sostituite dalle seguenti: «delle società»;
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Le risorse rivenienti dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l’esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell’anno 2009, all’ammodernamento della flotta dell’intero Gruppo e all’adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell’esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).
13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero».
All’articolo 20:
al comma 1, dopo le parole: «del 30 marzo 2007» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,»;
al comma 3, le parole: «all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)» sono sostituite dalle seguenti: «all’INPS»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto »;
al comma 5, le parole: «convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono» e le parole: «; d) è aggiunto, infine il seguente comma: “6-bis:» sono sostituite dalle seguenti: «. 5-bis. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: “6-bis.»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992,», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia» e, al secondo periodo, le parole: «oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri».
L’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. – (Rilascio di concessioni in materia di giochi). – 1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei princìpi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l’esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l’aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai piu` qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.
“5) le modalità con cui le autorizzazioni all’installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione”.
“5. Al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione di contrasto dell’illegalità e dell’evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l’intensificazione delle attività di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell’amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell’economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo”.
“p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell’ambito del gioco del bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l’11 per cento a prelievo erariale e per l’1 per cento a compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente”.
All’articolo 22:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «entro il 15 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009»;
alla lettera b), le parole: «entro il 15 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009, si applicano comunque l’articolo 120 della Costituzione, nonchè le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre»;
al comma 2, le parole: «Conferenza Stato-regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con intesa da stipulare, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni » e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In sede di stipula del Patto per la salute è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all’entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All’articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto- legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: “tenendo conto” fino a: “spesa complessiva” sono sostituite dalle seguenti: “con l’eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche”»;
al comma 4:
all’alinea, dopo le parole: «di tutelare» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione,», le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002,» e dopo le parole: «Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,»;
alla lettera a), le parole: «di cui all’articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, »;
alla lettera b), le parole: «Ministero per i rapporti con le regioni » sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e la parola: «Consigli» è sostituita dalla seguente: «Consiglio»;
alla lettera c), le parole: «l’anzidetto Piano» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b)» e la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «medesima »;
al comma 5, le parole: «dell’Intesa» sono sostituite dalle seguenti: «della citata Intesa»;
al comma 6, le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all’articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell’importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: “, comprensivi” fino a: “15 febbraio 1995” sono soppresse »;
al comma 8, le parole: «dell’Intesa» sono sostituite dalle seguenti: «della citata Intesa».
Dopo l’articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. – (Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome). – 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in piu` anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l’esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall’anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.
Art. 22-ter. – (Disposizioni in materia di accesso al pensionamento). – 1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all’articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1º gennaio 2012, nonche ´ di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu` elevati, nonche´ le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto”.
All’articolo 23:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. All’articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 6, dopo le parole: «secondo e quarto periodo, del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;
al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «conformità previsto dall’articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «193, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice della proprietà industriale, di cui al»;
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
“4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonchè delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo` disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010″»;
al comma 15, le parole: «dell’Abruzzo, di cui al decreto ministeriale » sono sostituite dalle seguenti: «dell’Aquila, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato »;
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell’Accademia di belle arti dell’Aquila e del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila è differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell’Accademia e del Conservatorio stessi»;
al comma 20, le parole: «l’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca»;
dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:
«21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all’articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2010.
21-ter. L’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l’anno 2010.
21-quater. Al comma 3 dell’articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “limitatamente al prossimo esercizio finanziario” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010”.
21-quinquies. Al comma 6 dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”.
21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell’articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purche´, entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche.
21-septies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonchè di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
21-octies. All’articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole da: “1. Apposita carta bollata” fino a: “dieci marche del taglio massimo” sono sostituite dalle seguenti: “1. Contrassegni emessi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all’imposta dovuta”.
21-novies. All’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “1º gennaio 2010” sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2011”.
21-decies. All’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: “anno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “anno 2010″».
All’articolo 24:
i commi da 1 a 72 sono soppressi;
al comma 75, primo periodo, le parole: «di cui al comma 74 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni»;
il comma 76 è sostituito dal seguente:
«76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato».
All’articolo 25:
al comma 4, le parole: «55 milioni di euro per l’anno 2009, 289 milioni di euro per l’anno 2010 e 84 milioni di euro per l’anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «256 milioni di euro per l’anno 2009, 377 milioni di euro per l’anno 2010, 91 milioni di euro per l’anno 2011 e 54 milioni di euro per l’anno 2012»;
al comma 5, le parole: «78 milioni di euro per l’anno 2009, 479 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «279 milioni di euro per l’anno 2009, 567 milioni»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonchè i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna maggiorazione e sanzione e senza interesse».
Nel titolo, le parole: «e della partecipazione italiana a missioni internazionali » sono soppresse.
(1) Per l’abrogazione, vedi l’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
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