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Legge 28 gennaio 2009, n. 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ARTICOLO N.1

1. Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO N.1
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185

All’articolo 1:
al comma 6, primo periodo, le parole: “31 gennaio 2009” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2009”;
al comma 9, secondo periodo, le parole: “29 settembre 1984, n. 720” sono sostituite dalle seguenti: “29 ottobre 1984, n. 720,”;
al comma 18, le parole: “decreto ministeriale 29 dicembre 2000” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001”.
All’articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: “con riferimento al maggiore” sono sostituite dalle seguenti: “applicando il tasso maggiore”;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell’articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all’atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all’operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l’esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti”;
al comma 2:
al primo periodo, dopo la parola: “mutui” sono inserite le seguenti: “garantiti da ipoteca” e dopo la parola: “sottoscritti” sono inserite le seguenti: “o accollati anche a seguito di frazionamento”;
al secondo periodo, le parole: “in legge” sono sostituite dalle seguenti: “, con modificazioni,”;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall’applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l’applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l’attribuzione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 12, comma 9, del presente decreto”;
al comma 4, dopo le parole: “dal comma 3” sono inserite le seguenti: “, pari a 350 milioni di euro per l’anno 2009,”;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: “le banche” sono sostituite dalle seguenti: “le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,”;
al terzo e al quarto periodo, le parole: “le banche” sono sostituite dalle seguenti: “le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni,”;
al medesimo terzo periodo, la parola: “tenute” è sostituita dalla seguente: “tenuti”;
al quinto periodo, le parole: “del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385” sono sostituite dalle seguenti: “, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993”;
al sesto periodo, le parole: “del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385” sono sostituite dalle seguenti: “del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993”;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l’anno 2009, rispetto all’importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all’esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata per l’anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, di cui all’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, di cui all’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
alla rubrica, le parole: “si calcola” sono sostituite dalle seguenti: “si calcolano”.
Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:
“Art. 2-bis. – (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari). – 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell’articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
Art. 2-ter. – (Utilizzo del risparmio degli enti locali). – 1. I comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno degli enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del medesimo patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziate da risparmi derivanti:
a) dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiato nei bilanci di previsione;
b) dal minore onere per interessi registrato a seguito dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo da garantire che gli effetti sui saldi dell’indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano l’importo di 5 milioni di euro per l’anno 2009”.
All’articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e ai settori dell’energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione”;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per il settore autostradale e per i settori dell’energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti”;
al comma 3, dopo le parole: “28 febbraio 2009,” sono inserite le seguenti: “sentite le Commissioni parlamentari competenti,”;
al comma 6:
all’alinea, dopo le parole: “legge 24 novembre 2006” sono inserite le seguenti: “, n. 286,”;
alla lettera c), l’alinea è sostituito dal seguente comma:
“6-bis. All’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:”;
al comma 9:
è premesso il seguente periodo: “La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita”;
il secondo periodo è soppresso;
al terzo periodo, le parole: “La compensazione della spesa” sono sostituite dalle seguenti: “La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed”;
al quinto periodo, le parole: “n. 448 del 2001” sono sostituite dalle seguenti: “28 dicembre 2001, n. 448” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta eccezione per 47 milioni di euro per l’anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalità di cui al citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007”;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9-bis. L’accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro”;
i commi da 10 a 13 sono sostituiti dai seguenti:
“10. In considerazione dell’eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell’energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti principi:
a) il prezzo dell’energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) è istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo, un mercato infragiornaliero dell’energia, in sostituzione dell’attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l’apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d) con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell’energia sarà determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;
c) fatti salvi i casi in cui l’obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;
d) è attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l’acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell’energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) è attuata l’integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall’anno 2009, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell’energia, che è resa pubblica. La segnalazione può contenere, altresì, proposte finalizzate all’adozione di misure per migliorare l’organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell’integrazione dei mercati regionali europei dell’energia elettrica, anche attraverso l’implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell’energia elettrica e l’allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell’energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un’ampia partecipazione degli operatori, un’adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in conformità ai princìpi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorità per l’energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un’equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento dell’efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l’incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“13-bis. Per agevolare il credito automobilistico, l’imposta provinciale di trascrizione per l’iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dall’imposta provinciale di trascrizione”.
All’articolo 4:
al comma 1, secondo periodo, le parole: “mediante corrispondente utilizzo delle” sono sostituite dalle seguenti: “a valere sulle”;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 è altresì integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l’ammontare complessivo dei contributi non può eccedere il predetto limite di 10 milioni di euro per l’anno 2009”;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: “dei fondi della produttività” sono soppresse;
al secondo periodo, le parole: “Ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Le risorse del fondo istituito dall’articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell’attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all’istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all’esterno.
3-ter. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell’ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
All’articolo 6:
al comma 1, le parole: “12 dicembre 1997, n. 446” sono sostituite dalle seguenti: “15 dicembre 1997, n. 466”, le parole: “dell’articolo 11, comma” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 11, commi” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “legislativo n. 446 del 1997”;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“4-bis. Le disposizioni recate dall’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l’anno 2009, di 32 milioni di euro per l’anno 2010, di 7 milioni di euro per l’anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
4-ter. All’onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l’anno 2009, a 32 milioni di euro per l’anno 2010, a 7 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l’anno 2009, 64 milioni di euro per l’anno 2010, 7 milioni di euro per l’anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.
4-quater. All’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “e 2009” sono sostituite dalle seguenti: “, 2009 e 2010”;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione relativa all’anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2011”.
4-quinquies. Il fondo di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotto di 1,3 milioni di euro per l’anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l’anno 2011″;
la rubrica è sostituita dalla seguente: “Deduzione dall’IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi”.
Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
“Art. 6-bis. – (Disposizioni in materia di disavanzi sanitari). – 1. L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, trova applicazione, su richiesta delle regioni interessate, alle condizioni ivi previste, anche nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali non è stato nominato il commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro. L’autorizzazione di cui al presente comma può essere deliberata a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee a congrue entro il 31 dicembre dell’esercizio interessato.
2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabiliti l’entità, i termini e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all’attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, con riferimento all’anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dei disavanzi sanitari, di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano le misure previste dall’articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all’importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l’equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni”.
All’articolo 7, al comma 1:
al primo periodo, le parole: “Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale,” sono soppresse;
al terzo periodo, la parola: “nonché” è sostituita dalla seguente: “né”.
All’articolo 8:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007”.
All’articolo 9:
al comma 1, le parole: “individuati dall’articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” sono soppresse;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati”;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell’ammontare del credito originario”;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3-bis. Per l’anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto esclusa la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma”.
All’articolo 11:
al comma 3, le parole: “30 per cento per cento” sono sostituite dalle seguenti: “30 per cento” e dopo le parole: “convertito” sono inserite le seguenti: “, con modificazioni,”;
al comma 4, le parole da: “, comunque nei limiti” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “. La garanzia dello Stato è inserita nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze”;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l’organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all’Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l’anno 2009”.
All’articolo 12:
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, il programma di intervento di cui al presente articolo ha l’obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
al comma 5:
alla lettera a), dopo la parola: “famiglie,” sono inserite le seguenti: “alle modalità con le quali garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,”;
alla lettera b), l’ultimo periodo è soppresso;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere”;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati”;
al comma 11:
al primo periodo, dopo le parole: “decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155,” sono inserite le seguenti: “convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190,”;
al secondo periodo, dopo le parole: “e del” sono inserite le seguenti: “testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al”;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“12-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce alle Camere in merito all’evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo nell’ambito della relazione trimestrale di cui all’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190”.
All’articolo 13:
al comma 1:
all’alinea, dopo la parola: “del” sono inserite le seguenti: “testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al”;
al capoverso “1” sono premesse le seguenti parole: “Art. 104. – (Difese). -“;
al comma 2, alinea, dopo la parola: “del” sono inserite le seguenti: “testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al”;
al comma 3, alinea, dopo la parola: “del” sono inserite le seguenti: “testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al”.
All’articolo 14:
al comma 1:
al primo periodo, dopo la parola: “del” sono inserite le seguenti: “testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al”;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al comma 8-bis del medesimo articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le parole: “e il divieto previsto dal comma 6″ sono soppresse”;
al comma 3, le parole: “o nell’articolo 56” sono sostituite dalle seguenti: “o l’articolo 56”;
al comma 5:
all’alinea, le parole: “terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”;
al capoverso, il numero: “4.” è sostituito dal seguente: “3-bis.”, le parole: “comma secondo” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2,” e le parole: “c.c.” sono sostituite dalle seguenti: “del codice civile”;
alla rubrica, le parole: “Direttiva europea” sono sostituite dalle seguenti: “direttiva 2007/44/CE”.
All’articolo 15:
al comma 3:
alla lettera a):
al primo periodo, le parole: “del citato testo unico” sono sostituite dalle seguenti: “del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”;
al secondo periodo, dopo le parole: “Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali” sono inserite le seguenti: “dalla valutazione dei beni fungibili e dall’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento”;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell’articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38”;
al comma 7, quarto periodo, le parole: “commi 23 e 24” sono sostituite dalle seguenti: “commi 21, 23 e 24”;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. Per l’applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell’IRES”;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
“8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l’attuazione del comma 8”;
al comma 10:
al primo periodo, dopo le parole: “i contribuenti possono assoggettare” sono inserite le seguenti: “, in tutto o in parte,” e le parole: “all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione”;
al quarto periodo, le parole: “e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore stesso” sono soppresse;
al comma 11:
al primo periodo, le parole: “nel medesimo comma 10” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”;
al secondo periodo, dopo la parola: “rispettivamente” sono inserite le seguenti: “, dell’IRPEF,”;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l’imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento”;
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
“12-bis. L’opzione di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell’articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi”;
al comma 14, primo periodo, dopo le parole: “comma 2 del” sono inserite le seguenti: “codice delle assicurazioni private, di cui al”;
al comma 15, primo periodo, le parole: “di cui ai comma 13 e 14” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 13 e 14”;
al comma 18, le parole: “con riferimento alla presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “con riferimento al presente decreto”;
al comma 20, la parola: “terzo” è sostituita dalla seguente: “quinto”, la cifra: “10” è sostituita dalla seguente: “7” e la cifra: “7” è sostituita dalla seguente: “4”;
al comma 21, la parola: “quarto” è sostituita dalla seguente: “sesto”;
al comma 22, primo periodo, le parole: “di cui ai commi 20 e 21” sono sostituite dalle seguenti:
“di cui ai commi 19 e 20”.
All’articolo 16:
al comma 5, lettera c), le parole: “le parole “un ottavo”” sono sostituite dalle seguenti: “le parole: “un ottavo”, ovunque ricorrono,”;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. La lettera h) del comma 4 dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA”;
al comma 6:
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”;
al secondo periodo, le parole: “della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “del presente decreto”;
al comma 7:
al primo periodo, dopo le parole: “proprio indirizzo di posta elettronica certificata” sono inserite le seguenti: “o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6” e le parole: “della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “del presente decreto”;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: “istituiscono una casella di posta certificata” sono inserite le seguenti: “o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6”;
al comma 9, le parole: “di cui al comma” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 6, 7 e” e dopo le parole: “attraverso la posta elettronica certificata” sono inserite le seguenti: “o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6”;
al comma 10, primo periodo, dopo le parole: “singoli indirizzi di posta elettronica certificata” sono inserite le seguenti: “o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6” e le parole: “al sensi” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi”;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
“10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell’imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell’articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis”;
il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Il comma 4 dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato”;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“12-bis. Dopo l’articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente: “Art. 2215-bis. – (Documentazione informatica). – I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.”.
12-ter. L’obbligo di bollatura dei documenti di cui all’articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All’articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: “dell’iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel” sono sostituite dalle seguenti: “del deposito di cui al”;
b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: “e l’iscrizione sono effettuati” sono sostituite dalle seguenti: “è effettuato”;
c) il settimo comma è sostituito dal seguente:
“Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale”.
12-quinquies. Al primo comma dell’articolo 2471 del codice civile, le parole: “Gli amministratori procedono senza indugio all’annotazione nel libro dei soci” sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell’articolo 2472 del codice civile, le parole: “libro dei soci” sono sostituite dalle seguenti: “registro delle imprese”.
12-septies. All’articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma è abrogato;
b) al secondo comma, le parole: “I primi tre libri” sono sostituite dalle seguenti: “I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma” e le parole: “e il quarto” sono sostituite dalle seguenti: “; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto”.
12-octies. Al secondo comma dell’articolo 2478-bis del codice civile, le parole: “devono essere depositati” sono sostituite dalle seguenti: “deve essere depositata” e le parole: “e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali” sono soppresse.
12-novies. All’articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: “libro dei soci” sono sostituite dalle seguenti: “registro delle imprese”.
12-decies. Al comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci”.
Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:
“Art. 16-bis. – (Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all’ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l’ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all’Indice nazionale delle anagrafi, di cui all’articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.
3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l’attuazione del comma 1.
4. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L’utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. All’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)”;
b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
“g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge”.
10. In attuazione dei princìpi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.
12. L’INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell’ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all’articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni”.
All’articolo 17:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “L’incentivo di cui al presente comma si applica” sono inserite le seguenti: “, a decorrere dal 1° gennaio 2009,”;
al comma 2, le parole: “di commissione” sono soppresse, dopo le parole: “imprese residenti o localizzate” sono inserite le seguenti: “negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero” e le parole da: “emanato” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996”;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2-bis. Per l’anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203”;
la rubrica è sostituita dalla seguente: “Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero. Applicazione del credito d’imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero”.
All’articolo 18:
al comma 1:
all’alinea, le parole: “convertito con” sono sostituite dalle seguenti: “convertito, con modificazioni, dalla” e le parole: “per le infrastrutture ed i trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “delle infrastrutture e dei trasporti”;
alla lettera b), le parole: “convertito con” sono sostituite dalle seguenti: “convertito, con modificazioni, dalla”;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“b-bis) al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca”;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l’occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l’occupazione”.
Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalità, all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “d’intesa con” sono sostituite dalla seguente: “sentita”;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,”;
c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
“12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l’importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All’articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall’articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro”.
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell’economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo”.
4-septies. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: “dei servizi pubblici locali” sono inserite le seguenti: “e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
4-octies. All’articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: “producono servizi di interesse generale” sono inserite le seguenti: “e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,””.
Dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:
“Art. 18-bis. – (Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici). – 1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il saldo del contributo può essere incassato a seguito di consegna al soggetto responsabile di un’autocertificazione attestante la percentuale di investimento realizzata, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. L’eventuale rideterminazione del contributo pubblico spettante avviene con salvezza degli importi già erogati e regolarmente rendicontati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai programmi di investimento agevolati:
a) che abbiano realizzato almeno i due terzi del programma originario;
b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno o più lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento dell’occupazione prevista.
3. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d’area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione di euro”.
All’articolo 19:
al comma 1, prima parte:
all’alinea, dopo le parole: “dalla legge 19 luglio 1993, n. 236” sono inserite le seguenti: “, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,”;
alla lettera a):
al primo periodo, dopo le parole: “venti per cento” sono inserite le seguenti: “dell’indennità stessa”;
al secondo periodo, le parole: “novanta giornate di indennità nell’anno solare” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giornate annue di indennità”;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell’intervento integrativo degli enti bilaterali”;
alla lettera b):
al primo periodo, le parole: “ai dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano” sono sostituite dalle seguenti: “per i lavoratori” e dopo le parole: “venti per cento” sono inserite le seguenti: “dell’indennità stessa”;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell’intervento integrativo degli enti bilaterali”;
alla lettera c), dopo le parole: “venti per cento” sono inserite le seguenti: “dell’indennità stessa”;
al comma 1, seconda parte:
il capoverso successivo alla lettera c) è contrassegnato con il seguente numero: “1-bis”;
al primo periodo, le parole: “presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”, dopo le parole: “Istituto nazionale della previdenza sociale” è inserita la seguente: “(INPS)” e le parole: “che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l’impiego” sono sostituite dalle seguenti: “che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all’atto della presentazione della domanda per l’indennità di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo”;
il secondo periodo è soppresso;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l’eventuale ricorso all’utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all’esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo”;
al comma 2:
all’alinea, dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10”;
la lettera d) è soppressa;
al comma 3, primo periodo, le parole: “del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10”;
al comma 4, dopo le parole: “L’INPS” sono inserite le seguenti: “stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un’apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e”;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi”;
al comma 6, lettera b), le parole: “, primo periodo” sono soppresse;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento è subordinato all’intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per l’anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008”;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l’importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l’addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall’INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato”;
al comma 8, le parole: “, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati” sono sostituite dalle seguenti: “nonché con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando il limite del tetto massimo nonché l’uniformità dell’ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell’armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1”.
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l’anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province”;
il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati”;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
“10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortamenti sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”;
il comma 12 è sostituito dal seguente:
“12. Nell’ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l’anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un’indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L’indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell’INPS è subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime”;
al comma 16, le parole: “14 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “13 milioni”;
il comma 18 è sostituito dal seguente:
“18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l’acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma”;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell’oftalmologia, per l’anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione “G. B. Bietti” per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All’onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: “Ministero del lavoro e della previdenza sociale” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. L’onere annuale sostenuto dall’INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L’INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell’età prevista per l’accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l’onere conseguente è posto a carico del bilancio dell’INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato”;
b) all’articolo 38, comma 2, la lettera b) è abrogata;
18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto”.
Dopo l’articolo 19 sono inseriti i seguenti:
“Art. 19-bis. – (Istituzione del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile). – 1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 72 è sostituito dal seguente:
“72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile”;
b) al comma 73, le parole: “dei Fondi” sono sostituite dalle seguenti: “del Fondo”;
c) il comma 74 è sostituito dal seguente:
“74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72″.
Art. 19-ter. – (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi). – 1. L’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.
2. L’aliquota contributiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.
3. Le domande di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.
4. L’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia”.
All’articolo 20:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: “Ministero per lo sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico” e le parole: “nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni”;
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano”;
al comma 3, le parole: “Presidente della regione”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano”;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché di quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “a carico del bilancio dello Stato”;
al comma 8:
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o dall’avvenuta conoscenza, comunque acquisita”;
al settimo periodo, le parole: “all’articolo 26, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 26, quarto comma”;
all’ottavo periodo, le parole: “non comportano” sono sostituite dalle seguenti: “non possono comportare” e le parole: “il Giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento degli eventuali danni” sono sostituite dalle seguenti: “, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati,”;
al nono periodo, le parole: “di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall’offerta” sono sostituite dalle seguenti: “del decimo dell’importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all’offerta”;
dopo il nono periodo è inserito il seguente: “Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile”;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
“8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
al comma 9, terzo periodo, le parole: “secondo e terzo” sono sostituite dalle seguenti: “quarto e quinto”;
al comma 10, le parole: “interesse nazionali” sono sostituite dalle seguenti: “interesse nazionale”, le parole: “dal Titolo III” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Parte II, Titolo III”, dopo le parole: “Capo IV, del” sono inserite le seguenti: “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell’allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l’articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004”;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“10-bis. Il comma 4 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:
“4. L’approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell’ambito della conferenza di servizi, l’amministrazione statale procedente, d’intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un’amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per l’attività della struttura tecnica di missione prevista dall’articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è autorizzata l’ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L’area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l’ammissibilità al finanziamento da parte della BEI e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
“c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”;
b) all’articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185,””.
All’articolo 21:
al comma 1, le parole: “contributi quindicennale” sono sostituite dalle seguenti: “contributi quindicennali”.
All’articolo 22:
al comma 1, le parole: “All’articolo 5 comma 7 lett. a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, della” sono sostituite dalle seguenti: “All’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla”;
al comma 2, le parole: “All’articolo 5 comma 11, del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, della” sono sostituite dalle seguenti: “All’articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla”;
al comma 3, primo periodo, le parole: “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008” e le parole: “26 giugno 2008” sono sostituite dalle seguenti: “25 giugno 2008”.
All’articolo 23:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “di pronta realizzabilità” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati”;
al comma 2:
ai periodi primo e secondo, le parole da: “senza che l’ente locale” fino a: “dall’inizio dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l’ente locale può, con motivata delibera, disporre l’approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione”;
al quarto periodo, le parole da: “del testo unico” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
al comma 4, secondo periodo, le parole: “I contributi versati” sono sostituite dalle seguenti: “Le spese”, la parola: “ammessi” è sostituita dalla seguente: “ammesse” e le parole: “che li hanno erogati” sono sostituite dalle seguenti: “che le hanno sostenute”.
All’articolo 24:
al comma 1, primo periodo, le parole: “della legge 8 giugno 1990, n. 142,” sono sostituite dalle seguenti: “del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,” e le parole: “dell’art. 1” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 1”;
al comma 3, primo periodo, la parola: “contenente” è sostituita dalla seguente: “contenenti”;
al comma 5, le parole: “convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della” sono sostituite dalle seguenti: “convertito, con modificazioni, dalla”;
alla rubrica, le parole: “di decisione europea” sono sostituite dalle seguenti: “della decisione 2003/193/CE”.
All’articolo 25:
al comma 2:
dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Quota parte delle risorse deve essere finalizzata all’incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario”;
al terzo periodo, le parole: “viene individuata” sono sostituite dalle seguenti: “sono individuate la quota destinata all’acquisto di nuovo materiale rotabile e”;
al comma 3, le parole: “convertito in” sono sostituite dalle seguenti: “convertito, con modificazioni, dalla”.
All’articolo 26:
al comma 2, le parole: “convertito in” sono sostituite dalle seguenti: “convertito, con modificazioni, dalla”;
al comma 3, alinea, le parole: “convertito con” sono sostituite dalle seguenti: “convertito, con modificazioni, dalla”.
All’articolo 27:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. All’articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
“b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell’invito di cui al comma 1. Per le modalità di definizione dell’invito, compresa l’assenza della prestazione delle garanzie previste dall’articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalità di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonché per i poteri del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell’adesione all’invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell’articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all’articolo 1, comma 2, è ridotta alla metà””;
al comma 2, le parole: “del comma 1, lettera b),” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1, lettera b), e 1-bis” e dopo le parole: “25 giugno 2008,” sono inserite le seguenti: “n. 112,”;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano agli inviti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“4-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “in forma societaria” sono inserite le seguenti: “, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico”;
b) il comma 3 è abrogato;
4-ter. All’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l’avviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall’invito di cui all’articolo 5 o di cui all’articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell’articolo 5-bis e con riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l’emissione degli accertamenti di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni””;
al comma 5, le parole: “in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti” sono sostituite dalle seguenti: “alle somme dovute per il pagamento di tributi e dei relativi interessi agli uffici e agli enti”;
al comma 9, dopo la parola: “sostanziale” sono inserite le seguenti: “, di norma,”;
al comma 12, le parole: “D.M. 13 giugno 1997, n. 195” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 195”;
al comma 14:
alla lettera d), le parole: “non spettanti o” e la parola: “anche” sono soppresse e le parole da: “disciplinata” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il relativo recupero”;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi”;
al comma 17, le parole: “della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “del presente decreto”;
al comma 20, le parole: “del comma 16” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 16”;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“21-bis. Al fine di potenziare le capacità di accertamento dell’amministrazione finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, attualmente in servizio presso le direzioni territoriali dell’economia e delle finanze, previa adeguata formazione specialistica.
21-ter. All’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell’economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell’illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all’ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l’intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto”;
b) al comma 7, alinea, le parole da: “previa verifica dei presupposti” fino a: “quote delle risorse” sono sostituite dalle seguenti: “fino a una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici,”;
c) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
“7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, la percentuale di cui all’alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici””.
All’articolo 29:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: “del decreto legge n. 138 del 2002,” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,”;
al secondo periodo, le parole: “e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,” sono soppresse e le parole: “2 e 3” sono sostituite dalla seguente: “seguenti”;
al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: “Per il credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l’anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l’anno 2009, a 654 milioni di euro per l’anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l’anno 2011. A decorrere dall’anno 2009, al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l’effettiva copertura finanziaria, la fruizione del credito di imposta suddetto è regolata come segue:”;
al comma 3, lettera b), le parole: “nei successivi trenta” sono sostituite dalle seguenti: “nei successivi novanta”, le parole: “il nulla-osta di cui alla lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “l’eventuale diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l’assenso si intende fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell’avvenuta prenotazione”;
al comma 5, le parole: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
“6. Per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
7. Nell’ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull’effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate effettua, nell’anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l’esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma in considerazione dell’effettivo utilizzo dei predetti crediti di imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 – Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni di euro per l’anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l’anno 2010, di 341,8 milioni di euro per l’anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l’anno 2013”;
i commi da 8 a 11 sono soppressi.
All’articolo 30:
al comma 1, le parole: “e che trasmettano” sono sostituite dalle seguenti: “e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano” e dopo le parole: “all’Agenzia delle entrate” sono inserite le seguenti: “, al fine di consentire gli opportuni controlli,”;
al comma 2, le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo,” e le parole: “dell’esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa” sono sostituite dalle seguenti: “in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1”;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale”;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. All’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale””;
al comma 5, le parole: “decreto interministeriale 25 maggio 1995” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995” e le parole da: “e che trasmettono” fino alla fine del comma sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“5-bis. Al comma 2 dell’articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: “quarto e quinto periodo” sono sostituite dalle seguenti: “quarto, quinto e nono periodo”.
5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.
5-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203″.
Dopo l’articolo 30 è inserito il seguente:
“Art. 30-bis. – (Disposizioni fiscali in materia di giochi). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d’imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell’anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
2. Fermo quanto disposto dall’articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un’aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell’articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell’articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è abrogata.
4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:
“281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI e all’UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all’UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010, la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell’UNIRE”.
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all’1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell’UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonché all’incremento del monte premi e delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.
6. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell’UNIRE, cessano gli effetti di cui all’articolo 1- bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all’articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all’entrata del bilancio dello Stato”.
All’articolo 31:
al comma 3:
al primo periodo, le parole: “all’ammontare dei ricavi e dei compensi” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento”;
al terzo periodo, le parole: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalità per l’attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare”.
Dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:
“Art. 31-bis. – (Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone e di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari). – 1. All’articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall’esercente l’attività di trasporto ovvero l’attività di gestione dell’autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico””.
All’articolo 32:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso “1”, la parola: “dieci” è sostituita dalla seguente: “nove”;
alla lettera e), capoverso “5-bis”, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000”;
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
“e-bis) al comma 6, alinea, le parole: “Al concessionario” sono sostituite dalle seguenti:
“All’agente della riscossione” e, alla lettera a), le parole: “il concessionario” sono sostituite dalle seguenti. “l’agente della riscossione”;
e-ter) al comma 7-bis, le parole: “al concessionario” sono sostituite dalle seguenti: “all’agente della riscossione””;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: “sono eliminate” sono sostituite dalle seguenti: “sono soppresse”;
alla lettera b), capoverso “c)”, le parole: “data in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “data di entrata in vigore della presente disposizione”;
il comma 4 è soppresso;
al comma 5, lettera a), capoverso, secondo periodo, le parole: “offerti dai creditori” sono sostituite dalle seguenti: “offerti ai creditori” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”;
al comma 7, capoverso “16-bis”:
le parole: “16-bis” sono sostituite dalle seguenti: “Art. 16-bis. -“;
al comma 1, le parole: “debitori iscritti a ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “debiti iscritti a ruolo”;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell’articolo 9-bis”;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per l’iscrizione nell’apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. E’ nullo l’affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall’albo. In ogni caso, fino all’adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette”.
Dopo l’articolo 32 sono inseriti i seguenti:
“Art. 32-bis. – (Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva). – 1. L’iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall’Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.
2. La società di riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.
Art. 32-ter. – (Estensione del sistema di versamento “F24 enti pubblici” ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi). – 1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l’imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello “F24 enti pubblici”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello “F24 enti pubblici” per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.
2. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
a) con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per i tributi erariali;
b) con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.
3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell’anno 2008 mediante il modello “F24 enti pubblici”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita”.
L’articolo 35 è sostituito dal seguente:
“Art. 35. – (Copertura finanziaria). – 1. Alle maggiori spese e alle minori entrate derivanti dall’articolo 1, comma 22, dall’articolo 2, commi 4 e 5-ter, dall’articolo 2-ter, dall’articolo 3, comma 4, dall’articolo 4, commi 1-bis e 3, dall’articolo 5, dall’articolo 6, ad esclusione di quelle di cui ai commi 4-bis e 4-quater, dall’articolo 7, dall’articolo 11, comma 5-bis, dall’articolo 15, dall’articolo 19, commi 6, lettera c), e 18, dall’articolo 21, dall’articolo 23 e dall’articolo 34, pari a 4.996,9 milioni di euro per l’anno 2009, a 2.112 milioni di euro per l’anno 2010 e a 2.434,5 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto”.

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