LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (in Suppl. ordinario n. 70 alla Gazz. Uff., 30 dicembre 2015, n. 302). – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016).
ARTICOLO N.1
COMMA 938
In ogni caso, e’ vietata la pubblicita’:
- a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
- b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi;
- c) che ometta di rendere esplicite le modalita’ e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;
- d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
- e) che induca a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilita’ del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
- f) che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco;
- g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;
- h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;
- i) che rappresenti l’astensione dal gioco come un valore negativo;
- l) che induca a confondere la facilita’ del gioco con la facilita’ della vincita;
- m) che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilita’ di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco;
- n) che faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.