LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (in Suppl. ordinario n. 70 alla Gazz. Uff., 30 dicembre 2015, n. 302). – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016).
ARTICOLO N.1
COMMA 937
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi da 4 a 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e fermo il divieto di pubblicita’ di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attivita’ di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro e’ effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14 luglio 2014. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l’attuazione della citata raccomandazione.
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