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Legge 26 ottobre 2016, n. 198

Istituzione del fondo per il pluralismo e l’innovazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina per il sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della competenze del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Art. 1

(Istituzione del  Fondo per  il  pluralismo e  l’innovazione  dell’informazione).

  1. Al fine di  assicurare la  piena attuazione dei  princìpi di cui all’articolo 21 della  Costituzione,  in materia di diritti, libertà, indipendenza e  pluralismo  dell’in- formazione, nonché di  incentivare  l’innovazione dell’offerta informativa e  dei  pro- cessi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del  settore di  investire  e  di   acquisire  posizioni di mercato sostenibili nel   tempo, nonché lo  sviluppo di  nuove imprese editrici anche nel  campo dell’informazione digitale, è  istituito nello stato di  previsione del  Ministero  dell’economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione,  di cui all’articolo 1,   comma  160, primo  periodo, lettera b),  della  legge   28 dicembre 2015,  n. 208,  come sostituita dall’articolo 10,  comma 1, della presente legge,  di  seguito denominato « Fondo ».
  1. Nel Fondo confluiscono:

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le  risorse disponibili del  Fondo straordinario per gli interventi di  sostegno all’editoria,  di cui all’articolo  1, comma 261, della legge  27  dicembre 2013,  n.  147;
b) le risorse statali destinate all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di  previsione del Ministero dello  sviluppo economico ai sensi  dell’articolo  1,  comma  162,  della legge  28  dicembre 2015, 208;
c) una  quota,  fino ad un importo massimo di  100  milioni di  euro in  ragione d’anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate  versate a  titolo di  canone di  abbonamento alla  televisione, di cui all’articolo  1,  comma  160,   primo periodo, lettera b), della legge  28  dicembre 2015,   n.  208,  come sostituita  dall’articolo 10,  comma 1,  della  presente  legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo  di   solidarietà pari allo   0,1  per  cento del   reddito complessivo  dei   seguenti soggetti passivi del- l’imposta di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917:

1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e  sui  mezzi di  comunicazione radio- televisivi e  digitali;
2)  società operanti nel  settore del- l’informazione e  della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta,  in tale caso calcolandosi il  reddito  complessivo  con  riguardo alla  parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all’ammontare  dei   ricavi  totali,  allo   specifico am- montare dei   ricavi derivanti  da   tale attività;
3)  altri  soggetti che   esercitino  l’attività di  intermediazione nel  mercato della pubblicità attraverso la  ricerca e  l’acquisto,  per conto di  terzi, di  spazi sui  mezzi di  informazione e  di  comunicazione, con riferimento a tutti i tipi  di piattaforme trasmissive, compresa  la  rete internet.
3. Le somme di cui al  comma 2, lettera d),   sono  versate  all’entrata  del   bilancio dello Stato per essere destinate al  Fondo.
4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e il  Ministero dello sviluppo economico, per gli   interventi   di    rispettiva   competenza, sulla base dei  criteri stabiliti con   decreto del   Presidente del   Consiglio  dei   ministri, adottato di  concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. Le  somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le  risorse di  cui  alle  lettere  c) e d) del  comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di  ripartizione delle risorse di  cui alle  lettere a) e b) del  medesimo comma 2 tengono conto  delle proporzioni  esistenti tra le  risorse destinate al  sostegno  dell’editoria quotidiana e periodica e quelle destinate  all’emittenza radiofonica e  televisiva a livello locale. Il  decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del  Fondo sia destinata al  finanziamento di  progetti comuni che  incentivino l’innovazione dell’offerta informativa nel  campo dell’informazione digitale attuando obiettivi di  convergenza multimediale. Con decreto del  Presidente   del Consiglio dei ministri, di concerto con  il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti  soggettivi, i criteri e  le  modalità per la  concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione dei  pareri  delle Commissioni parlamentari  competenti per materia, che si   pronunciano  nel  termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il  quale il  decreto può   comunque  essere adottato.  Il Presidente del  Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle  Camere con  le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.  Le Commissioni competenti per  materia possono esprimersi sulle  osservazioni  del Presidente del  Consiglio dei  ministri entro il termine  di   dieci  giorni  dalla  data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il  decreto può   comunque essere adottato.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo  17,  comma 2, della  legge   23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del  Consiglio dei  ministri, di  concerto con i Ministri dell’economia e  delle finanze e  dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure  per  l’erogazione di  un  contributo per il sostegno delle spese sostenute per l’utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di  cui all’articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della  legge 5 agosto 1981, n. 416, all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987,  n.  67,  agli  articoli 7  e  8  della legge  7  agosto 1990, n.  250, e all’articolo  23, comma 3, della  legge 6 agosto 1990,  n. 223.  Sullo schema del regolamento di cui al primo periodo è acquisito il  parere  delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta  giorni  dalla  ricezione. Decorso tale termine il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono  abrogate le  disposizioni vigenti, anche di  legge,  con  esse incompatibili, alla cui  ricognizione si  procede in  sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento sono altresì stabilite procedure amministrative  semplificate ai fini   della riduzione  dei   tempi di  conclusione  dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28,  primo,  secondo e  terzo comma, della legge  n.  416  del  1981, anche relativamente agli  anni pregressi. Il  contributo di cui al primo periodo del presente comma è  concesso nel  limite delle risorse allo  scopo destinate dal decreto di  cui al primo periodo del  comma 4.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di  competenza della Presidenza del  Consiglio dei  ministri.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio  negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.

ART.  2.

(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radio fonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del  Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti).
1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all’editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, l’innovazione del  sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell’editoria presentati da imprese di nuova  costituzione, nonché la  previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al  finanziamento le imprese editrici che,  in  ambito commerciale, esercitano unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:
1)  come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
2) come enti senza fini di lucro ovvero come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti;
3)   per  un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e  periodici il  cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o  enti senza fini di lucro;
b) mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di  accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:
1)  per le  imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze  linguistiche;
2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o  braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in  misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell’elenco istituito dall’articolo 137 del codice del  consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre 2005, n.  206;
4)  per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente  all’estero;
c) esclusione dai contributi:
1)  degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico,  aziendale, professionale o scientifico;
2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in  mercati regolamentati;
d) con  riferimento ai requisiti per accedere ai  contributi:
1)  riduzione a due anni dell’anzianità di  costituzione dell’impresa editrice e di  edizione della testata;
2) regolare adempimento degli  obblighi derivanti dal  rispetto e  dall’applicazione del  contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o  le  associazioni sindacali dei lavoratori dell’informazione e  delle telecomunicazioni e le  associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;
3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente  in parallelo con l’edizione su carta;
4)  obbligo per l’impresa di  dare evidenza,  nell’edizione, del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;
5) obbligo per l’impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del  corpo della donna;
e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:
1) graduazione del contributo in funzione del  numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le  testate locali e al  20  per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;
2) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell’offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di  calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei  giornalisti, dell’aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
3) previsione di  criteri premiali per l’assunzione a tempo indeterminato di  lavoratori di età inferiore a 35 anni, nonché per l’attivazione di percorsi di  alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione  e aggiornamento del personale;
4) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge 23 giugno 2014,   n.  89;
5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all’incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell’impresa e comunque nella misura  massima del 50 per cento di tali ricavi;
f) previsione di requisiti di  accesso e di  regole di  erogazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenei e uniformi per  le diverse tipologie di  imprese destinatarie;
g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l’erogazione dei contributi a sostegno dell’editoria, anche con  riferimento agli  apporti istruttori demandati ad  autorità ed  enti esterni alla Presidenza del Consiglio  dei ministri,  ai fini  dello   snellimento dell’istruttoria e della possibilità di  erogare i contributi con una tempistica più  efficace per le imprese;
h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso  la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali  avanzate,  comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti;
i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;
l) con riferimento alla rete di vendita:
1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l’adeguamento della rete alle mutate condizioni mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma  restando l’applicazione dell’articolo 9  della legge 18 giugno 1998, n. 192,  anche al  fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell’utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l’introduzione, tenuto conto della sussistenza di  motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l’esercizio dell’attività, nonchè di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di  vendita l’accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a  servizi o prestazioni aggiuntive;
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che  limitano la possibilità di ampliare l’assortimento e l’intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di  vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e  commerciali;
4)  completamento in  maniera condivisa e unitaria dell’informatizzazione delle strutture, al fine  di connettere i punti di  vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;
m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione on line/off line in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell’impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e  modalità di  pagamento;
n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e  alle  start up innovative.
3.I decreti  legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del  Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’economia e delle  finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di  cui  all’articolo 14  della legge  23  agosto 1988,  n.  400.
4. Al fine di rendere l’accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla  normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti,  il Governo è delegato ad adottare, entro  sei   mesi  dalla  data di entrata in  vigore della presente legge, uno o  più decreti legislativi aventi  ad   oggetto l’incremento dei  requisiti e la  ridefinizione dei  criteri per il  ricorso ai  trattamenti  di pensione di vecchiaia anticipata di  cui all’articolo 37,  comma 1,  lettera b),  della legge  5  agosto 1981,  n.  416, e la  revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei  giornalisti.
5 .Nell’esercizio della delega  di  cui   al comma 4, il Governo si  attiene ai  seguenti princìpi e  criteri  direttivi:

a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di  anzianità anagrafica e  contributiva  per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera b),  della legge 5 agosto 1981,  n. 416, prevedendo, in  ogni  caso, il divieto di  mantenere un rapporto  lavorativo con  il giornalista che  abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli  stati di  crisi delle imprese editrici ai  fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;
b) riordino e razionalizzazione  delle norme concernenti il  Consiglio nazionale dell’Ordine dei  giornalisti nei  seguenti ambiti:
1) competenze in materia di formazione;
2) procedimenti nelle materie di cui all’articolo 62 della legge 3 febbraio 1963,  n. 69,  prevedendo, in  particolare, l’eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei  provvedimenti dei  consigli regionali  dell’Ordine dinanzi  al  Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la  loro natura alternativa, ferma restando la  possibilità di  proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  nel   caso  di  impugnativa dinanzi  al Consiglio nazionale  dell’Ordine;
3) numero dei componenti, da stabilire nel  numero massimo di  sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto  nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
4)  adeguamento del  sistema elettorale, garantendo la  massima rappresentatività territoriale.
6. I decreti  legislativi di cui  al comma 4 sono adottati su proposta del  Presidente del  Consiglio dei  ministri, di  concerto con il   Ministro  del   lavoro  e   delle  politiche sociali  e  con   il  Ministro  dell’economia e delle finanze, nonché, per  l’ipotesi di  cui alla  lettera b)  del   comma 5,  di  concerto con   il  Ministro della giustizia e  sentito  il Consiglio nazionale  dell’Ordine dei  giornalisti, nel  rispetto della procedura di  cui all’articolo 14  della legge  23  agosto  1988, n.  400.
7. All’attuazione della delega di cui  al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. Dall’attuazione della delega di  cui  al  comma 4  non devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri per la  finanza pubblica.
8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità  finanziaria dei  medesimi, a  seguito di  deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato della Repubblica affinché  su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei  pareri. Il  Governo, qualora non intenda conformarsi ai  pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con  le sue  osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi  di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.

ART.  3.
(Nuove disposizioni per  il  riordino dei  contributi alle  imprese  editrici).
1. All’articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012,  n. 63, convertito, con  modificazioni, dalla legge  16 luglio 2012,  n.  103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2,  alinea, le  parole: « il contributo, che non può comunque superare quello riferito all’anno 2010, » sono sostituite dalle seguenti: «il contributo,che non può comunque superare il 50 per cento dell’ammontare complessivo dei proventi dell’impresa editrice, riferiti alla testata  per cui è chiesto il contributo»;
b) al comma 4,  il secondo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 7  è inserito il seguente:
7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal  presente decreto. La seconda rata, a saldo, è versata entro il  termine di  conclusione del  procedimento.  All’atto dei  pagamenti, l’impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in  esito alla verifica di cui  all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 602».
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all’anno 2016.
3. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2016, le domande per  l’ammissione al  sostegno pubblico all’editoria, sottoscritte dal  legale rappresentante dell’impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1o al 31 gennaio dell’anno successivo a  quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per  l’informazione e  l’editoria della Presidenza del  Consiglio dei  ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l’assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l’anzianità di  costituzione e di edizione della testata, la periodicità e  il numero delle uscite,  l’insussistenza di  situazioni di  collegamento o di controllo previste dall’articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  e dall’articolo 1,  comma 574, della legge  23 dicembre 2005,  n.  266,  l’iscrizione nel  registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o  la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di  esercizio, corredato della nota integrativa e  degli  annessi verbali,  e i prospetti dei  costi e delle vendite; tale  documentazione  deve essere certificata da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2,  comma 1,  del  decreto legislativo  27  gennaio 2010,   n.  39.
4.A decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo  a  quello in  corso alla   data  di entrata in  vigore della  presente  legge:

a) il comma  7-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 18  maggio 2012, 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012,   n.  103,  è  abrogato;
b) all’articolo 1, comma 3, della legge 7  marzo  2001, n. 62, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il  prodotto editoriale  è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione. »;
c) all’articolo 1 della legge 7  marzo 2001,  n.  62,  è aggiunto, in  fine,  il seguente comma:
« 3-bis. Per  “quotidiano on  line”  si  intende quella testata  giornalistica:
a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
b) il   cui   direttore  responsabile  sia iscritto  all’Ordine  dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di  notizie ».

ART.  4.

(Proroga   dei  termini per  l’equo  compenso).
1 .Il comma 4 dell’articolo 2 della legge 31  dicembre 2012,  n. 233, è sostituito dal seguente:

« 4. La Commissione dura in carica fino all’approvazione della delibera che definisce l’equo compenso e al completamento di  tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3 ».

ART.  5.

(Esercizio della professione di giornalista).

1. L’articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

« ART.  45.  – (Esercizio della professione).

1.  Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del  primo periodo è  punita a norma degli  articoli 348  e  498  del  codice penale,  ove il fatto non costituisca un reato più grave ».

ART.  6.

(Modifica alla  legge 3 febbraio 1963,  n.  69).
1. All’articolo 1,  quinto  comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo le parole: «ciascuna regione» sono inserite le seguenti: « e provincia autonoma».

ART.  7.

(Modifiche alla legge 15 maggio 1954, n.  237, e alla legge 27 dicembre 1997, n.  449). 

  1. All’articolo 2,  primo  comma,  della legge 15 maggio 1954, n. 237, le  parole:

1. « La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane  e i comuni sono autorizzati».
2. Al comma 24 dell’articolo 55 della legge  27 dicembre 1997,  n. 449, le parole:«la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropoli- tane e i comuni sono autorizzati,  nell’ambito delle  risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati,».

ART. 8

(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali).
1.A decorrere dal 1o gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni  regolari  in occasione  della loro  prima  immissione nel mercato.  Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già  effettuato la  registrazione presso il tribunale, che  sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47,  e  che recano stampati sul prodotto e in posizione  visibile la data e  la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.
2.Le imprese di distribuzione, nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416,  si  adeguano alle  disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.

ART.  9.

(Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale).
1. All’articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis.   L’affidamento  in concessione del  servizio pubblico radiofonico, televisivo e  multimediale ha durata decennale ed  è preceduto, ai  sensi dell’articolo 5,  comma 5, della legge 28 dicembre 2015,  n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del  servizio medesimo.
1-ter.  Il limite  massimo retributivo  di 240.000 euro annui, di cui all’articolo  13, comma 1, del  decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai  collaboratori e ai consulenti del  soggetto affidatario della concessione del  servizio pubblico radiofonico,  televisivo e  multimediale, la  cui prestazione professionale non sia  stabilita da tariffe regolamentate.
1-quater. Ai  fini del rispetto del limite di cui al comma 1-ter  non si applicano le esclusioni di cui all’articolo 23-bis del decreto-legge 6  dicembre 2011,  n. 201, convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 22  dicembre 2011,  n.  214.
1-quinquies. Con  decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del  Consiglio dei  ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l’annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l’annesso schema di  convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad  una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull’esito della consultazione di cui al comma 1-bis, alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e  la vigilanza dei  servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l’annesso schema di convenzione. Il decreto e l’annesso schema di convenzione sono sottoposti  ai  competenti organi di  controllo e successivamente pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale.
1-sexies.  Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a  trovare applicazione, ad ogni  effetto, la  concessione e  la relativa convenzione già in atto.
1-septies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al  decreto di cui al comma 1-quinquies, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e  multimediale».

ART.  10.

(Norme di  coordinamento).
1. All’articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre   2015,208,  la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) al finanziamento,  fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione  d’anno, del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito nello stato di previsione del  Ministero dell’economia e delle finanze ».
1 Con decreto del  Ministro dell’economia  e  delle finanze, da  emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1,  comma 2,  lettera d).
2. In sede di prima applicazione, per l’esercizio finanziario 2016, le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio dei  ministri e  nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini  dell’esecuzione degli interventi già programmati a valere su di esse.
3.Le risorse di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 1 nell’esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui  all’articolo 1, comma 5, al netto di  quelle occorrenti per l’erogazione dei benefìci già maturati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

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