Legge 23 luglio 2021, n. 106

0
1180

Art. 67

al  comma  5,  le  parole:  «di  concerto  con   il   Ministero dell’Economia e Finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze»;

al comma  6,  le  parole:  «credito  d’imposta  medesimo»  sono sostituite dalle seguenti: «credito  d’imposta  di  cui  ai  medesimi commi»;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

9-bis. Il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di  quotidiani  e  di  periodici  di   cui   all’articolo   188   del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e’ riconosciuto anche  per  l’anno 2021 nella misura del 10 per cento delle  spese  sostenute  nell’anno 2020 per l’acquisto  della  carta  utilizzata  per  la  stampa  delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di  spesa.  Si  applicano,  in  quanto compatibili,  le   disposizioni   del   citato   articolo   188   deldecreto-legge n. 34 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 77 del 2020.

9-ter.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  9-bis  del  presente articolo, pari a 30 milioni di euro  per  l’anno  2021,  si  provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo  per  ilpluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui  all’articolo  1 della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  nell’ambito  della  quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predettefinalita’ il suddetto Fondo e’ incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021. Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del  credito d’imposta di cui al citato comma 9-bis sono iscritte  nel  pertinentecapitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell’economia  e delle finanze e sono trasferite nella contabilita’ speciale  n. 1778 “Agenzia  delle  entrate-Fondi  di  bilancio”   per   le   necessarieregolazioni contabili.

9-quater. Agli oneri  derivanti  dai  commi  9-bis  e  9-ter, quantificati in 30 milioni di  euro  per  l’anno  2021,  si  provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all’articolo  1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

9-quinquies. Al comma  31  dell’articolo  1  della  legge  30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “30 giugno 2021. Fino  alla  stessa data” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021. Al  fine  di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo periodo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.  – Dipartimento  per  l’informazione  e  l’editoria  e’  istituita   unacommissione  tecnica  composta   da   rappresentanti   del   medesimo Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’INPS e  dell’INPGI.  La commissione conclude i propri lavori entro il  20  ottobre  2021.  Ai componenti  della  commissione  non  spettano  compensi,  gettoni  di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.Le attivita’ della commissione sono svolte  sen

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome