Art. 67
al comma 5, le parole: «di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze»;
al comma 6, le parole: «credito d’imposta medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «credito d’imposta di cui ai medesimi commi»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
9-bis. Il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e’ riconosciuto anche per l’anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 deldecreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per ilpluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predettefinalita’ il suddetto Fondo e’ incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta di cui al citato comma 9-bis sono iscritte nel pertinentecapitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita’ speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio” per le necessarieregolazioni contabili.
9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, quantificati in 30 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9-quinquies. Al comma 31 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “30 giugno 2021. Fino alla stessa data” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021. Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo periodo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e’ istituita unacommissione tecnica composta da rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’INPS e dell’INPGI. La commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.Le attivita’ della commissione sono svolte sen