Legge 23 luglio 2009, n. 99

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Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

Art. 1.
(Disposizioni per l’operatività delle reti di imprese)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «l’indicazione» sono inserite le seguenti: «degli obiettivi strategici e» e dopo le parole: «della rete» sono aggiunte le seguenti: «, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato»;

3) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile»;
4) alla lettera d), dopo le parole: «del contratto» sono inserite le seguenti: «, le modalità di adesione di altre imprese»;
5) alla lettera e), la parola: «programma» è sostituita dalla seguente: «contratto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l’organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonchè nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito, all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall’ordinamento»;

b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
«4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse»;
c) al comma 4-quinquies, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c) e d)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta».

2. L’articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

Art. 2.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e altre forme di incentivi)

1. Al fine di assicurare l’efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonchè con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l’attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l’armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l’iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. L’accordo di programma è l’atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell’attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l’individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l’eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e l’attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 10, l’accordo di programma costituisce fonte che regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti.
3. All’attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 10, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, di seguito denominata «Agenzia», mediante l’applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 devono prevedere, tra l’altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell’ambito dell’obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l’incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Nell’ambito degli accordi di programma si provvede, d’intesa, ove possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti produttivi.
7. All’individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni vigenti che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti in situazione di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, nell’individuare, ai sensi del comma 7, le aree o i distretti in situazioni di crisi, dà priorità ai siti che ricadono nelle aree individuate nell’ambito dell’obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006.
9. Il coordinamento dell’attuazione dell’accordo di programma di cui al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell’Agenzia.
10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e impartisce le direttive all’Agenzia al fine di garantire l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11. All’attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l’Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007 per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell’area di crisi di Ottana; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la crisi industriale nell’area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e successive integrazioni, per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell’ambito delle iniziative di reindustrializzazione ivi previste; accordo di programma sottoscritto il 1º aprile 2008 per la reindustrializzazione dell’area di crisi industriale di Caserta; accordo di programma sottoscritto il 1º aprile 2008 per l’attuazione degli interventi nell’area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore tessile – abbigliamento – calzaturiero del PIT n. 9 – territorio salentino-leccese.
12. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:

a) dell’internazionalizzazione, con particolare riguardo all’operatività degli sportelli unici all’estero e all’attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell’Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura all’estero;

b) degli incentivi, per l’attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonchè di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;
c) dei progetti di innovazione industriale di cui all’articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;
e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi;
f) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all’internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l’innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all’integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell’ambiente e di risparmio energetico;
g) dell’accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico;
h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati.

13. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera c) del comma 12, sono individuate quelle relative alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione, all’industria aerospaziale, all’osservazione della terra e all’ambiente.

Art. 3.
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e altre forme di incentivi)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell’ambito dell’obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006. L’individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d’intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all’approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l’integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell’ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano è approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.

2. Al fine di rilanciare l’intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle norme statali concernenti l’incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonchè attraverso sistemi quali buoni e voucher;

b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell’intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;
d) priorità per l’erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;

f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;
g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull’intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;
i) individuazione di princìpi e criteri per l’attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonchè destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento;
l) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell’ambito dell’obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006.

3. L’attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera l), è condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l’acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma.
5. Il CIPE, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando gli utilizzi di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l’utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.
6. Per l’anno 2009 il fondo di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della presente legge.
7. Al comma 853 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «con delibera del CIPE,» è inserita la seguente: «adottata» e dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
8. I commi 32 e 33 dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.
9. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell’offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all’aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l’esercizio dell’attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purchè ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.

Art. 4.
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)

1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell’Unione europea, nonchè alla disciplina delle modalità di controllo dell’organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell’unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all’organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l’accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l’accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all’organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.
(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l’erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l’iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;
c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all’articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’economia e delle finanze, dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

5. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese nè minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 6.
(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese)

1. Ai fini dell’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l’impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un’autocertificazione corredata dell’autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l’esclusione dalle procedure per l’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Al comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie».
5. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma».

Art. 7.
(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.

2. All’articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari» sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonchè gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».

3. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

Art. 8.
(Modifiche in materia di ICI)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Disciplina dei consorzi agrari)

1. Al fine di uniformarne la disciplina ai princìpi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L’uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall’articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all’articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell’autorizzazione della proposta di concordato, l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l’esercizio provvisorio dell’impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all’articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il comma 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato.
3. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre all’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all’articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. L’omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell’autorità amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si provvede alla sostituzione anche in presenza dell’avvenuto deposito degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto l’opposizione, per motivi connessi alla attività del commissario, indipendentemente dalla proposizione dell’eventuale reclamo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 10.
(Società cooperative)

1. All’articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: «con scopo mutualistico» sono aggiunte le seguenti: «iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice».

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all’ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l’automatica iscrizione nell’albo delle società cooperative, di cui all’articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l’ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all’albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonchè la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l’immediata cancellazione dal suddetto albo.
4. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all’articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
5. Il terzo comma dell’articolo 2515 del codice civile è abrogato.
6. All’articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all’articolo 2513 del codice, all’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo. L’omessa comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».
7. All’articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La vidimazione del registro di cui all’articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».

8. All’articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513, l’obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all’albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
L’omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all’amministrazione finanziaria e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

9. All’articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell’interesse pubblico».

10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l’Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti è trasformato nell’Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del quale l’ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell’Associazione sono costituiti, oltrechè dal patrimonio già facente capo all’Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall’articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L’entità della predetta quota è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all’atto dell’approvazione del programma annuale di attività.

11. Al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: «amministrativa» è sostituita dalla seguente: «esclusiva» e le parole: «anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche» sono soppresse.
12. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l’applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

13. All’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono soppresse.

Art. 11
(Internazionalizzazione delle imprese)

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 2, le parole da: «e con il Ministro dell’istruzione» fino a: «Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Conferenza permanente»;

b) all’articolo 5, comma 3, le parole: «, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali,» sono soppresse.

Art. 12.
(Commercio internazionale e incentivi per l’internazionalizzazione delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l’internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l’utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese, di cui all’allegato 1, nonchè degli strumenti di incentivazione per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all’allegato 1, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, nonchè all’assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall’attuale quadro economico-finanziario, nonchè a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall’amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1;
d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all’estero di enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di commercio italiane all’estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;
e) complementarità degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.

4. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105, sono assegnati all’apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2009, quanto a euro 500.000 l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l’anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e, per l’anno 2011, quanto a euro 2.000.000 l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 13.
(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Al fine di potenziare l’attività della SIMEST Spa a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l’acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all’articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all’integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 14.
(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa, già finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni.
3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.

Art. 15.
(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 473 è sostituito dal seguente:
«Art. 473. – (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). – Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

b) l’articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. – (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

c) dopo l’articolo 474 sono inseriti i seguenti:

«Art. 474-bis. – (Confisca). – Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 474-ter. – (Circostanza aggravante). – Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma.

Art. 474-quater. – (Circostanza attenuante). – Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonchè nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti»;

d) all’articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l’articolo 517-bis sono aggiunti i seguenti:

«Art. 517-ter. – (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale). – Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater. – (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). – Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Art. 517-quinquies. – (Circostanza attenuante). – Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonchè nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), all’articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è abrogato.
3. All’articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater,».
4. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,».
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All’articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti: «all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice,».
7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 25-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

2) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;
3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

b) dopo l’articolo 25-bis è inserito il seguente:
«Art. 25-bis.1. – (Delitti contro l’industria e il commercio). – 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2»;
c) dopo l’articolo 25-octies è inserito il seguente:
«Art. 25-novies. – (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».

Art. 16.
(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale)

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all’assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell’ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l’autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalità indicate all’articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.
4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.
5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.

Art. 17.
(Contrasto della contraffazione)

1. All’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473, 474,».

2. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:
1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;

2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l’acquisto o l’accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;
3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) nel quinto periodo prima delle parole: «Qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

4. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

Art. 18.
(Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici)

1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonchè la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni 2009-2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.

2. All’attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e, limitatamente alle attività di controllo, con il coordinamento dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, nell’ambito delle rispettive competenze.
3. Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura italiani non destinati all’esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d’impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti informazioni:

a) il numero di identificazione di ogni partita;

b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d’asta del prodotto;
e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
f) il nome e l’indirizzo dei fornitori;
g) l’attrezzo da pesca.

4. A ciascuna partita è applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 3, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.
6. Dall’applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra, con riferimento all’anno precedente, le iniziative assunte a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura, con specifico riguardo:

a) alle iniziative di formazione e di informazione;

b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;
c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all’articolo 517-quater del codice penale, introdotto dall’articolo 15, comma 1, lettera e), della presente legge.

8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la qualità delle produzioni e dei prodotti.

9. Per potenziare l’azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione dell’olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all’origine del prodotto trasformato.
10. L’AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonchè le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 9 e, nell’ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.
11. Per l’attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2009 per iniziative volte a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall’AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter dell’articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
12. Per l’attuazione dei commi 9 e 10 è istituito, nello stato di previsione dell’AGEA, un fondo denominato «Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d’oliva e olive da tavola», con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2009.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all’AGEA dei contributi versati all’entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.
15. Per attività di controllo sulla pesca e sull’acquacoltura è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell’articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 19.
(Proprietà industriale)

1. All’articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

2. All’articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l’azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve proseguire».

3. All’articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 118, comma 4, l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero. In deroga all’articolo 70 del codice di procedura civile l’intervento del pubblico ministero non è obbligatorio»;
b) ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» è sostituita dalla seguente: «titoli».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L’articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 134. – (Norme in materia di competenza). – 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonchè in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;

b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell’ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario».

6. L’articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 239. – (Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore). – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L’attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall’azienda».
7. All’articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le controversie in grado d’appello nelle materie di cui all’articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell’ambito di essi una pronuncia sulla competenza»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all’articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore».

8. La disposizione di cui all’articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all’articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia già intervenuta nell’ambito di essi una pronuncia sulla competenza.

9. L’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, è abrogato.
10. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l’insieme dell’azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.
11. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell’interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonchè delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
12. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi.
13. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All’attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
14. L’articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato.
15. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all’aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;

b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all’emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall’articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;
c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;
d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l’università o l’amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull’invenzione;
e) riconoscere ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attività di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell’ente.

16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.
(Bollo virtuale)

1. La lettera a) del comma 1-quater dell’articolo 1 della tariffa dell’imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d’impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori:
euro 42,00».
2. Dopo la lettera a) del comma 1-quater dell’articolo 1 della citata tariffa dell’imposta di bollo, parte I, è inserita la seguente:
«a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:
1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;

2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;

3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:
euro 20,00».

Art. 21.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)

1. I gestori dei servizi dell’energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni forniscono all’utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinchè sia possibile per il cliente interessato dall’offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione delle misure di cui al comma 1.
3. Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.
(Introduzione dell’articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime)

1. Dopo l’articolo 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. – (Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime). – 1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci».

Art. 23.
(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Al comma 199 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell’ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».

Art. 24.
(Iniziative a favore dei consumatori e dell’emittenza locale)

1. Le risorse di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonchè dall’articolo 3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all’articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Gli incentivi previsti dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 25.
(Delega al Governo in materia nucleare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;

b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente;
c) riconoscimento di benefìci diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università;
f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) previsione che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l’autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi; l’autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica;
n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;
o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. All’articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d)del comma 2».

Art. 26.
(Energia nucleare)

1. Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.

Art. 27.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell’ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle società da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le società da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.

2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell’Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni di cui all’articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonchè per l’espletamento di attività tecniche sottese all’accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell’energia. Dall’avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell’Acquirente unico Spa da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l’efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l’accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l’Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 39, può usufruire per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.
6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell’Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.
7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica.
8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.
9. Ai fini dell’attuazione dell’atto di indirizzo strategico di cui al comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data.
10. Al fine di accelerare e assicurare l’attuazione dei programmi per l’efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano straordinario per l’efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario, predisposto con l’apporto dell’Agenzia di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:

a) misure per favorire il coordinamento e l’armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;

b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l’offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
h) definizione di indirizzi per l’acquisto e l’installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l’applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l’istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell’edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell’industria e del trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l’accesso delle medesime all’autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all’utilizzo delle migliori tecnologie per l’efficienza energetica e alla cogenerazione.

11. Dall’attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nè minori entrate per l’erario.

12. Al comma 152 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009, termine non prorogabile».
13. All’attuazione della disposizione di cui al comma 12 si provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
14. All’articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I criteri per l’erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite l’Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati».
15. All’articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dispone per l’adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall’articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell’individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei princìpi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell’azione amministrativa e della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale, nonchè nel rispetto delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.
17. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, già effettuate in corso d’anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale.
18. Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l’obbligo, di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.
19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall’anno 2011 e sulla base dell’energia elettrica prelevata nell’anno precedente, si procede all’attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.
20. L’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione così come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L’installazione e l’esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall’articolo 2, comma 1, letterad), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21. Allo scopo di promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell’energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
22. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali» sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».
23. Il termine previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l’entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione è prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
24. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono soggetti a un’autorizzazione unica» sono inserite le seguenti: «comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi», dopo le parole: «la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti» sono inserite le seguenti: «e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti» e dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture» sono inserite le seguenti: «, opere o interventi,»;

b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Dalla data della comunicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell’ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell’avvio del procedimento»;
c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. In caso di mancata definizione dell’intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell’autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all’autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:
«4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all’interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonchè le norme tecniche per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera principale.
4-octies. Il gestore dell’elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l’elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-octies riscontri l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. È fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l’intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l’aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell’ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all’interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall’autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicità».

25. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: «la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all’immissione in rete dell’energia prodotta».

26. All’articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all’esercizio dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l’aspetto localizzativo ai sensi dell’articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato».
27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonchè agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

28. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l’utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La delega è esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto già previsto all’articolo 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, l’allineamento delle scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e i diritti acquisiti;

b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per l’assegnazione di nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare, senza oneri nè diretti nè indiretti per la finanza pubblica, l’indennizzo del concessionario uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e degli investimenti funzionali all’esercizio delle attività oggetto di permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova normativa.

29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3 e 6, e 10, comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n. 896.

30. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L’eventuale rifiuto regionale dell’intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell’istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa».
31. L’articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. – (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). – 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all’aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d’intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l’aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all’aumento della capacità dei terminali esistenti. L’intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale».

32. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data.

33. L’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non è esercitata l’opzione di cui al comma 32 del presente articolo.
34. I commi da 77 a 82 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:

«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all’articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.

78. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all’articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
80. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.
81. Nel caso in cui l’attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all’interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all’articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull’ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito della quale si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.
82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia».

35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 34 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell’intesa da parte della regione competente.

36. Il Comitato centrale metrico istituito dall’articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, è soppresso.
37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all’articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
38. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell’energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonchè l’avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’attuazione della strategia energetica nazionale di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede, per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività.
40. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, è sostituito dal seguente:

«1. L’esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

41. All’articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «25 gradi centigradi» sono sostituite dalle seguenti: «15 gradi centigradi»;

b) al comma 5, le parole: «25 gradi centigradi» sono sostituite dalle seguenti: «15 gradi centigradi».

42. All’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto».

43. All’allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»;

b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: «sfruttamento del vento» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW».

44. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è soppresso.

45. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dal seguente:

«2. Nell’ambito della disciplina di cui al comma 1, l’energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell’energia».

46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull’intero territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, l’articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 9-ter. – (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). – 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all’articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall’articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l’adeguato supporto logistico e organizzativo»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente»;
c) al comma 2, la lettera t-quater) è sostituita dalla seguente:
«t-quater) svolgere attività di supporto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all’uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all’articolo 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l’applicazione del Protocollo di Kyoto»;
d) al comma 2-bis, alinea, le parole: «svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare» sono sostituite dalle seguenti: «propone al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

e) il comma 5-ter è abrogato.

Art. 28.
(Ridefinizione dei poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas)

1. All’articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i settori dell’energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera».

2. All’articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Autorità per l’energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».
3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Alla lettera c) del comma 20 dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: «lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500».

Art. 29.
(Agenzia per la sicurezza nucleare)

1. È istituita l’Agenzia per la sicurezza nucleare. L’Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l’autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell’energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonchè le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l’esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

2. L’Agenzia è composta dalle strutture dell’attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA e dalle risorse dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell’Agenzia che le verranno associate.
3. L’Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 17.
4. L’Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell’ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all’ambiente ed in ossequio ai princìpi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L’Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare. L’Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d’interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.
5. L’Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:

a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell’Agenzia;

b) l’Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
c) l’Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l’ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;
d) gli ispettori dell’Agenzia, nell’esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l’Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari, nonchè delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;
f) l’Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
g) l’Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonchè disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall’Agenzia sono versati, per il funzionamento dell’Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L’Agenzia comunica annualmente all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo è corrispondentemente ridotto per pari importi. L’Agenzia è tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all’avvio dell’ordinaria attività, all’entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l’importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;
h) l’Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;
i) l’Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell’autorizzazione all’esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA);
l) l’Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l’avvio di procedure sanzionatorie.

6. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l’ambiente.

7. Per l’esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell’Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l’effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
8. L’Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell’Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell’Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all’audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell’Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell’ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell’Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, nè possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell’Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall’Agenzia.
9. Il presidente dell’Agenzia ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell’Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
10. Sono organi dell’Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall’Agenzia all’unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell’articolo 2403 del codice civile, sull’osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.
11. I compensi spettanti ai componenti dell’Agenzia e dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell’Agenzia. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell’ISPRA e dell’ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.
12. Gli organi dell’Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette anni.
13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell’Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l’intera durata dell’incarico.
14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico, il presidente, i membri dell’Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, nè con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un’annualità dell’importo del corrispettivo percepito. All’imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell’atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, è approvato lo statuto dell’Agenzia, che stabilisce i criteri per l’organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.
16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, è approvato il regolamento che definisce l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Agenzia.
17. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell’organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, che verranno trasferite all’Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell’organico dell’ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all’Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all’atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all’Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l’invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.
18. Nelle more dell’avvio dell’ordinaria attività dell’Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l’Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell’Agenzia, determinati in 500.000 euro per l’anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l’anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l’anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
19. Per l’amministrazione e la contabilità dell’Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all’Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall’articolazione organizzativa dell’ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall’articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.
21. L’Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell’Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.
22. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.
(Misure per l’efficienza del settore energetico)

1. La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonchè di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.
3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, nè essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell’ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.
4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalità e i tempi di escussione delle garanzie prestate nonchè il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al periodo precedente. Le società di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi nelle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del presente comma.
5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, la società Acquirente unico Spa quale fornitore di ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.
6. Al fine di garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori dell’industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;

b) definire misure che promuovano l’incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l’offerta, al fine di garantire l’effettivo trasferimento dei benefìci della concorrenzialità del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema del decreto legislativo di cui al comma 6 è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per l’esercizio della delega è differito di un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 6. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene la società Acquirente unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza e l’economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma 5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico è stabilita la data di assunzione da parte della società Acquirente unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al medesimo comma 5.
9. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l’offerta di energia nella medesima regione mediante l’individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l’acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.
10. Trascorsi novanta giorni dall’avvio del meccanismo di cui al comma 9, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina le modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell’applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell’articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonchè limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all’energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell’Unione europea al fine di perseguire l’obiettivo dell’armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al presente comma e all’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, garantendo la non cumulabilità delle forme incentivanti.
12. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall’articolo 14, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l’entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati, o in fase di realizzazione, in attuazione dell’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, sono fatti salvi purchè i medesimi impianti:

a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;

b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purchè i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

13. All’articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assegnati dopo il 31 dicembre 2007». All’articolo 2, comma 173, della medesima legge n. 244 del 2007, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «o regioni».

14. Alla lettera d) del numero 1 della sezione 4 della parte II dell’allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «esclusivamente meccanica» sono inserite le seguenti: «e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata».
15. In conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall’anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell’evoluzione dell’efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006.
16. Per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ai sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite norme per la semplificazione degli adempimenti relativi all’installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale e per la definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.
17. Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 8, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinate all’ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
19. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall’applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell’allegato A della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.
20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.
21. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall’anno della loro apposizione, in sede di verificazione o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.
22. Con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, può stabilire una maggiore validità temporale rispetto a quella di cui al comma 21, comunque non superiore a venti anni, per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente installati in prevalenza.
23. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l’anno di verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione.
24. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalità di individuazione dell’anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE».
25. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori nè direttamente nè indirettamente. Al fine di consentire l’innovazione tecnologica del parco contatori gas, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas potrà prevedere la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori finali quali una maggiore informazione al cliente circa l’andamento reale dei propri consumi nonchè riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l’Autorità può irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

26. Al comma 1 dell’articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l’ambito non può essere inferiore al territorio comunale».

27. Al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è incaricata dell’attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.
28. Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

«1. Le miscele combustibili diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN 590 – Settembre 2008, possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l’utilizzo di tali miscele».

29. Nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, recante la disciplina per l’applicazione dell’accisa agevolata sul biodiesel, il limite del 5 per cento del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 è elevato al 7 per cento.

Art. 31.
(Semplificazione di procedure)

1. All’articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».

Art. 32.
(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell’energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell’energia elettrica, la società Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l’estero nella forma di «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonchè le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell’Italia.

2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector, specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell’opera e l’impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l’esercizio dell’interconnector, il cui perfezionamento è subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a venti anni, dall’accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005.
4. Ciascun interconnector che ottiene l’esenzione di cui al comma 3 deve entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell’esenzione stessa; in difetto, è riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell’infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato di cui al comma 3.
5. In considerazione dell’impatto che il significativo incremento della capacità complessiva di interconnessione indotto dalle disposizioni del presente articolo può avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al precedente periodo può partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarità di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.
6. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell’interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l’esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all’estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a fronte delle predette misure, individuando nel contempo la modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure nell’ambito del periodo ventennale di esenzione di cui al comma 3, nonchè le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l’esecuzione dei contratti di approvvigionamento all’estero nell’ambito delle medesime misure.
7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di rinunciare alla realizzazione dell’infrastruttura ai sensi del comma 4, i provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas di cui al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l’esercizio del diritto di rinuncia.
8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna Spa nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una rivalutazione delle necessità di sistema, a soggetti diversi dai predetti clienti finali. Con l’estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all’erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime modalità attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.
9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un’asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all’utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.

Art. 33.
(Reti interne di utenza)

1. Nelle more del recepimento nell’ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia, è definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purchè esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
c) è una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;
d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.

2. Ai fini della qualità del servizio elettrico e dell’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l’erogazione, da parte della società Terna Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all’attività svolta.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas:

a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero dello sviluppo economico;

b) stabilisce le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;
d) definisce le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all’interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività;
e) ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere a) e b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento.

4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonchè quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.
6. Limitatamente alle RIU di cui al comma 1, i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo.

Art. 34.
(Misure per il risparmio energetico)

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, alla parte II dell’allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2.7, dopo le parole: «fenomeni di condensa» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonchè da generatori d’aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;

b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas»;
c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonchè da generatori d’aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;
d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: «esclusivamente metallici,».

Art. 35.
(Efficienza energetica degli edifici)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all’allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 14, sono soppresse le parole: «, scaldacqua unifamiliari»;

b) dopo il numero 14 è inserito il seguente:

«14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell’acqua calda sanitaria».

Art. 36.
(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)

1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai patti territoriali entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell’articolo 2, comma 191, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono riguardare iniziative comprese nel medesimo patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della regione o provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

2. All’articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 37.
(Istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA)

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonchè alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
3. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l’attuazione dei programmi per l’assunzione e l’utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonchè per l’erogazione delle risorse dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
5. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall’attuazione del presente articolo, compresa l’attività dei commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 38.
(Promozione dell’innovazione nel settore energetico)

1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell’anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonchè per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l’efficienza energetica, è stipulata un’apposita convenzione tra l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all’approvazione di un piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

2. Il piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici nonchè realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche profonde e idonee, anche a fini di coltivazione, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica», «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER) e «Broader Approach», ad accordi bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e nucleare anche finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, nonchè partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con specifica attenzione all’area della separazione e trasmutazione delle scorie;
c) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonchè in materia di risparmio ed efficienza energetica e microcogenerazione;
d) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie «a basso contenuto di carbonio» secondo quanto previsto dall’Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell’ambiente tra l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti d’America e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.

4. Al fine di promuovere l’innovazione tecnologica, la sicurezza energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra, all’articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta»;

b) al terzo periodo, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2010»;
c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l’esercizio della centrale di produzione dell’energia elettrica;

e) presentazione di un programma di attività per la cattura ed il sequestro dell’anidride carbonica emessa dall’impianto».

Art. 39.
(Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari)

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell’energia, della sicurezza e dell’affidabilità del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione dell’offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l’appartenenza al demanio dello Stato.

2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti penitenziari con le medesime finalità di cui al comma 1.
3. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili di cui all’articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei princìpi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all’articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All’accordo devono essere allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.
5. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
6. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l’acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, qualora previsto, è reso in base alla normativa vigente.
7. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

Art. 40.
(Elettrodotti aerei)

1. Alla lettera z) dell’allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la parola: «elettrodotti» è inserita la seguente: «aerei».

Art. 41.
(Tutela giurisdizionale)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonchè quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.

2. Per le controversie di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni processuali di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

3. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d’ufficio.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l’efficacia delle misure cautelari emanate da un’autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l’onere di riassumere il ricorso e l’istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non è dovuto il contributo unificato di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 42.
(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica)

1. Nell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare».

2. Alla lettera c-bis) dell’allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma».

3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge è fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformità a quanto disposto dal comma 1.
4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1-bis, fonte eolica off-shore, il coefficiente: «1,10» è sostituito dal seguente: «1,50»;

b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo, il coefficiente: «1,10» è sostituito dal seguente: «1,30».

5. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382-ter è abrogato.

6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 6 è sostituito dal seguente:
«6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28»;
b) il numero 7 è abrogato;

c) il numero 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18».

7. All’articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «di cui alle tabelle 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella 2».

8. All’articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l’accesso, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento».

Art. 43.
(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)

1. L’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

«61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole: «, sugli autoveicoli di categoria “euro 0”, “euro 1” e “euro 2″» sono soppresse.

Art. 44.
(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti)

1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell’ambito dell’ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l’anno 2008. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Art. 45.
(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1º gennaio 2009, l’aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento di aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonchè dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.
3. Il Fondo è alimentato:

a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;

b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefìci previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all’equilibrio finanziario del Fondo.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.

Art. 46.
(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l’industria)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all’articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall’anno 2009, l’aggiornamento o l’individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l’industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell’Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economica generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione e il sostegno all’innovazione, alla ricerca e alla formazione del personale qualificato;

b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell’espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;
c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno del sistema produttivo nazionale attraverso l’individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attività e in quelli connessi o funzionali alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo le modalità operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;
d) previsione dell’adozione di un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per l’articolazione delle attività di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);
e) riconoscimento dell’autonomia statutaria delle stazioni sperimentali, con previsione dell’adozione della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in funzione dell’articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;
f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese e al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonchè previsione della stipulazione di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalità di riscossione dei contributi previsti;
g) previsione della possibilità di stipulazione, da parte delle stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità e i criteri definiti nello statuto;
h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo e all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e individuando espressamente le norme abrogate;
i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa;
l) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, che gli statuti siano deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia nominato un commissario straordinario per l’adozione degli atti richiesti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi nonchè della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Nelle more dell’adozione e dell’attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l’industria.
5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 47.
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

1. Il presente articolo disciplina l’adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonchè alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l’esercizio delle attività economiche private, nonchè di garantire la tutela dei consumatori;

b) una o più deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l’autorizzazione all’adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:

a) lo stato di conformità dell’ordinamento interno ai princìpi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonchè alle politiche europee in materia di concorrenza;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l’elenco delle segnalazioni e dei pareri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

5. All’articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno».

Art. 48.
(Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006)

1. All’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «degli operatori» sono inserite le seguenti: «nel territorio nazionale», la parola: «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole: «società o enti» sono aggiunte le seguenti: «aventi sede nel territorio nazionale».

Art. 49.
(Modifica dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. L’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 140-bis. – (Azione di classe). – 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L’azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all’azione di classe, senza ministero di difensore. L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L’atto di adesione, contenente, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell’atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa, ma per la Valle d’Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
6. All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l’identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonchè quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.
7. L’ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell’ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
8. Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.
9. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L’esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell’attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell’ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. È escluso l’intervento di terzi ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile.

11. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l’equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l’istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un’azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d’appello, richiesta dei provvedimenti di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell’entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonchè delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d’ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo».

2. Le disposizioni dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 50.
(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi, presenta alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:

a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;

b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all’utenza, minori costi per i consumatori;
c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un’effettiva liberalizzazione nel settore;
e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un’effettiva concorrenzialità del mercato.

Art. 51.
(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)

1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell’obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l’acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonchè per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

Art. 52.
(SACE Spa)

1. Al fine di ottimizzare l’efficienza dell’attività della società SACE Spa a sostegno dell’internazionalizzazione dell’economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) separazione tra le attività che la società SACE Spa svolge a condizioni di mercato dall’attività che, avendo ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;

b) possibilità che le due attività di cui alla lettera a) siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;
c) possibilità che all’organismo destinato a svolgere l’attività a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all’attività o all’investimento purchè non in evidente conflitto di interessi;
d) previsione, nell’ambito della separazione delle attività della società, e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a), di opportune forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo indipendente, delle attività svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 53.
(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell’ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;
e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;
f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;
g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonchè valorizzazione del ruolo dell’Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;
h) previsione che all’attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Al comma 1 dell’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 54.
(Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell’Istituto nazionale per il commercio estero)

1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 2 della presente legge, sono altresì destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell’operatività della rete estera degli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 55.
(Interpretazione autentica in materia di esercizio di autotrasporto in forma associata)

1. L’espressione «in forma associata» di cui all’articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale ed iscritte all’albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa, esistente o di nuova costituzione, che:

a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell’albo degli autotrasportatori per conto di terzi;

b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fasi l’esercizio dell’autotrasporto da parte delle imprese aderenti.

Art. 56.
(Editoria)

1. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
3. All’articolo 81, comma 16, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole: «5,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti percentuali».
4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della società Poste italiane Spa nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prenditore.

Art. 57.
(Distruzione delle armi chimiche)

1. È autorizzata, a decorrere dall’anno 2009 e fino all’anno 2023, la spesa di euro 1.200.000 annui per la distruzione delle armi chimiche, in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009 e fino all’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti indicati nell’Allegato 2.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 58.
(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l’accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacità finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonchè i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all’utenza.
3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri può avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all’estero, nei limiti dei medesimi princìpi di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all’articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui all’articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione dell’avvio delle attività finalizzate all’ottenimento del certificato di sicurezza.
5. Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano già iniziato la loro attività continuano ad avere accesso all’infrastruttura nazionale, ferma restando la necessità di richiedere entro il termine di cui al comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.

Art. 59.
(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

1. Dal 1º gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, senza il possesso della licenza nazionale di cui all’articolo 58, a condizione che la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Il rispetto di tale condizione è valutato in base a criteri, determinati con provvedimento dell’Organismo di regolazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, quali la percentuale del volume di affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai passeggeri sulle tratte nazionali e sulle tratte internazionali, nonchè la percorrenza coperta dal servizio.

2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalità di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto.
3. L’Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in base ad un’analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:

a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) del gestore dell’infrastruttura;
c) della o delle regioni titolari del contratto di servizio pubblico;
d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico.

4. L’Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa tutte le parti interessate, precisando il termine entro il quale le medesime possono richiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo è assoggettato.

Art. 60.
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003»;

2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse»;
3) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l’incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell’efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all’articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonchè del recupero di produttività e della qualità del servizio reso»;
b) all’articolo 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera g-bis)».

Art. 61.
(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all’aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all’estero, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l’esclusione di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Art. 62.
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;

b) all’articolo 6, comma 2, la lettera a) è abrogata e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai servizi a committenza pubblica»;
c) all’articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all’articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all’estero o loro controllate ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
d) all’articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, l’infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all’articolo 20, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un’efficiente gestione della rete, nonchè di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità»;
e) all’articolo 17:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «di circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di gestione d’infrastruttura forniti»;

2) al comma 10, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono soppresse;
3) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i seguenti princìpi:
a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;

b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell’energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell’energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell’infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie»;

f) all’articolo 20:
1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;

2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) servizi di manovra;

c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell’infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell’infrastruttura»;

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il gestore dell’infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue società controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie»;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato»;
g) all’articolo 23:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle tracce orarie richieste» sono inserite le seguenti: «e degli eventuali servizi connessi»;

2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: «, e comunque non superiore a dieci anni,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l’oggetto di impegni contrattuali»;
3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono inserite le seguenti: «e dei servizi connessi»;

h) all’articolo 24, comma 1, le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all’articolo 20, comma 2, lettere b) e c)»;

i) all’articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza».

Art. 63.
(Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi ferroviari di interesse locale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell’adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province autonome. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse già destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia Spa derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto predisposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le regioni e le province autonome interessate.

Art. 64.
(Disposizioni in materia di farmaci)

1. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 796 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) definisce le modalità tecniche applicative della disposizione di cui al primo periodo.

Allegato 1
(articolo 12, comma 2)
ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

ICE (Istituto nazionale per il commercio estero)

SIMEST Spa (Società italiana per le imprese all’estero)
INFORMEST
FINEST Spa
Camere di commercio italiane all’estero

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