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Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2006).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art.1
COMMA 1

1. Per l’anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2006.
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COMMA 2
2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e’ determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l’anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l’anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e’ determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare e’ determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e’ determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
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COMMA 3
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita’ preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
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COMMA 4
4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita’ naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria (1) .
(1) Per l’applicazione del presente comma vedi l’articolo 9 del D.L. 28 agosto 2006, n. 253.
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COMMA 5
5. A decorrere dall’anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L’eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea.
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COMMA 6
6. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
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COMMA 7
[ 7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile ] (1).
(1) Comma abrogato dall’articolo 2, comma 626, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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COMMA 8
8. Per assicurare la necessaria flessibilita’ del bilancio, resta comunque ferma la possibilita’ di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa, e, in particolare, dell’articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
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COMMA 9
9. Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’, e successive modificazioni, esclusi le universita’, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potra’ essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 27 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e successivamente dall’articolo 61, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi le dispsizioni di cui all’articolo 1, comma 467, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 14 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81. Vedi deroga di cui all’articolo 1, comma 11 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152.
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COMMA 10
10. A decorrere dall’anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita’ e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalita’ (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 27 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi le dispsizioni di cui all’articolo 14 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81.
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COMMA 11
11. Per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 (1).
(1) Vedi le disposizioni di cui all’articolo 14 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81.
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COMMA 12
12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
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COMMA 13
13. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unita’ previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
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COMMA 14
14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d’appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d’appalto.
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COMMA 15
15. A decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e’ istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell’elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie (1) (2).
(1) Per la riduzione delle autorizzazioni di spesa per l’importo di euro 1.875.000, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, e per l’importo di euro 68.408.000, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, vedi l’articolo 1, comma 948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A norma dell’articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel 2007, il Fondo istituito dal presente comma è incrementato di 15 milioni di euro . A norma dell’articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la dotazione del fondo da ripartire di cui al presente comma, è stata integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall’anno 2009. A norma dell’articolo 8, comma 1, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche di cui al presente comma, e’ incrementato di 250 milioni di euro.
(2) A norma dell’articolo 3, comma 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall’esercizio 2008 il presente comma cessa di avere efficacia.
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COMMA 16
16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilita’ di ciascun fondo, nell’ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unita’ previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente (1) (2).
(1) A norma dell’articolo 8, comma 2, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81 le procedure di cui al presente comma non si applicano per l’anno 2007.
(2) A norma dell’articolo 3, comma 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall’esercizio 2008 il presente comma cessa di avere efficacia.
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COMMA 17
17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l’anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonche’ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita’ previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
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COMMA 18
18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti e’ incrementato, a decorrere dall’anno 2006, di 10 milioni di euro.
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COMMA 19
19. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall’anno 2006.
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COMMA 20
20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilita’ del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unita’ previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualita’ ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonche’ a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale e’ costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall’applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo e’ disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche’ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione (1).
(1) Per la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l’articolo 34-bis, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
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COMMA 21
21. Qualora nel corso dell’esercizio l’Ufficio centrale del bilancio segnali che l’andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero ai singoli programmi sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell’assunzione di impegni di spesa o dell’emissione di titoli di pagamento a carico di uno o piu’ capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonche’ spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualita’ relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione e’ disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell’attivita’ non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro e’ comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne da’ comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonche’ alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilita’ dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 60, comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n.112.
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COMMA 22
22. A decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilita’ e crescita presentato agli organi dell’Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualita’ ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantita’ fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non puo’ eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L’accertamento dei presupposti di cui al presente comma e’ effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
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COMMA 23
[23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di stabilita’ e crescita, a decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio ] (1) (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 34-ter del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e successivamente abrogato dall’articolo 1, comma 694, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 16 marzo 2007 , n. 89 ( in Gazz. Uff., 21 marzo 2007, n. 12), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali..
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COMMA 24
[24. Per garantire effettivita’ alle prescrizioni contenute nel programma di stabilita’ e crescita presentato all’Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell’unita’ economica della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilita’ interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita’. Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un’analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti] (1).
(1) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 694, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 25
[ 25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all’acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili ] (1).
(1) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 694, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 26
[ 26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l’Unione europea nel quadro del patto di stabilita’ e crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attivita’ istituzionali o finalita’ abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita’ e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione e’ inviata anche all’Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruita’ dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilita’ (1)] (2).
(1) Vedi D.M. 5 aprile 2006.
(2) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 694, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 27
27. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno e’ istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonche’ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita’ previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione (1) (2).
(1) Per la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l’articolo 1 del D.L. 3 aprile 2006, n. 135 e l’articolo 1 del D.L 27 settembre 2006, n. 260.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 28
28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine, e’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unita’ previsionali di base con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonche’ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
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COMMA 29
[29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e’ istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l’anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonche’ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita’ previsionali di base del centro di responsabilita’ “Arma dei carabinieri” del medesimo stato di previsione.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
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COMMA 30
30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e’ autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sono definite le modalita’ di prosecuzione dei predetti interventi.
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COMMA 31
31. Il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalita’ di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall’anno 2005.
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COMMA 32
32. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l’ammontare di 2.913 milioni di euro (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 3 del D.L. 6 marzo 2006, n. 68. Vedi disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 3. e successivamente modificato dall’articolo 17, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 33
33. Per l’anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l’importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attivita’ produttive comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
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COMMA 34
34. Per l’anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell’anno 2004.
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COMMA 35
35. Per l’anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilita’ speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all’80 per cento di quello rilevato nell’esercizio 2005.
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COMMA 36
36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilita’ speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilita’ speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilita’ speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilita’ speciali per interventi per le aree depresse e per l’innovazione tecnologica.
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COMMA 37
37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze. L’accoglimento della richiesta, ovvero l’eventuale diniego totale o parziale, e’ disposto con decreto dirigenziale.
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COMMA 38
38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l’anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilita’ speciali, di cui all’articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, e’ versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell’importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l’anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento puo’ essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
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COMMA 39
39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze.
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COMMA 40
40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 e’ contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria. Una quota del predetto importo, pari a 250 milioni di euro, è destinata, per 50 milioni di euro, al rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169;[ la restante parte, pari a 200 milioni di euro, è assegnata al Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale di bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti ] (1) .
(1) Comma inizialmente modificato dall’articolo 4-quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e successivamente dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
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COMMA 41
41. La quota del fondo patrimoniale dell’Istituto per il credito sportivo costituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire allo Stato, gia’ stabilita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2005, e’ rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalita’ e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
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COMMA 42
42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: “editoriali e simili;” sono inserite le seguenti: “energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;”. L’efficacia delle disposizioni del presente comma e’ subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita’ europea.
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COMMA 43
43. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l’esercizio delle funzioni gia’ esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresi’ soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
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COMMA 44
44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attivita’ produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
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COMMA 45
45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720.
L’accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilita’ speciali di tesoreria unica e’ disposto in cinque annualita’ entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
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COMMA 46
46. A decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra’ superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche’ a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea (1).
(1) Per la deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi l’articolo 1, commi 439 e 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , l’articolo 1-bis del D.L. 20 marzo 2007, n.23, l’articolo 12 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n.207 e l’articolo 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n.208. A norma dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, il limite alle riassegnazioni di entrate di cui al presente comma non si applica per l’anno 2007.
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COMMA 47
47. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: “degli uffici giudiziari”, sono aggiunte le seguenti: “, e allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”. Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e’ autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2006.
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COMMA 48
48. Le somme di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonche’ le somme di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961 (1).
In riferimento al presente comma vedi: Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze 17 gennaio 2007, n. 3.
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COMMA 49
49. E’ fatto divieto alle Autorita’ vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.
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COMMA 50
50. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, societa’, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l’anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente (1) (2) (3)(4).
(1) Per la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l’ articolo 1-bis del D.L. 20 marzo 2007, n.23 , l’articolo 1-bis, comma 7, del D.L. 25 settembre 2008, n. 149 e l’articolo 8, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208.
(2) Per l’incremento del fondo di cui al presente comma vedi l’articolo 10, comma 17, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98.
(3) Per l’incremento del fondo di cui al presente comma, vedi l’articolo 35, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.
(4) Per l’incremento, per l’anno 2013, del fondo di cui al presente comma vedi l’articolo 5, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, non ancora convertito in legge.
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COMMA 51
51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l’integrita’ del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l’integrita’ legale del contenuto, la marca temporale e l’identita’ dell’ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facolta’ di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformita’ del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo dei documenti di cui al presente comma, generate mediante l’impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la conformita’ all’originale e’ assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 11 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
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COMMA 52
52. Le indennita’ mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e’ diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennita’ mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
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COMMA 53
53. E’ altresi’ ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
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COMMA 54
54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennita’ di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunita’ montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennita’ e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunita’ montane;
c) le utilita’ comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita (1).
(1) La Corte costituzionale con sentenza 8 maggio 2007, n. 157 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si riferisce ai titolari degli organi politici regionali.
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COMMA 55
55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
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COMMA 56
56. Le somme riguardanti indennita’, compensi, retribuzioni o altre utilita’ comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 (1).
(1) Vedi deroga di cui all’articolo 1, comma 11 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152
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COMMA 57
57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non puo’ stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
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COMMA 58
58. Le somme riguardanti indennita’, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita’ comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
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COMMA 59
59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
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COMMA 60
60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonche’ agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’indennita’ di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell’economia e delle finanze e’ ridotta del 10 per cento e non puo’ essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
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COMMA 61
61. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.
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COMMA 62
62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell’Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e’ proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell’importo complessivamente assegnato nell’esercizio 2005.
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COMMA 63
63. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonche’ le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
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COMMA 64
64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
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COMMA 65
65. A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (CONSOB), dell’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita’ previste dalla normativa vigente ed entita’ di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita’, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita’. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita’ di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive (1) .
(1) Vedi l’articolo 1, comma 1306, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303. In attuazione del presente comma, vedi la Deliberazione dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 10 gennaio 2007, il Comunicato dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 26 gennaio 2007, la Deliberazione della commissione di vigilanza sui fondi pensione 30 gennaio 2007, la Deliberazione della commissione di vigilanza sui fondi pensione 18 marzo 2010. la Deliberazione dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 15 febbraio 2010 e la Deliberazione dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 21 dicembre 2011.
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COMMA 66
66. In sede di prima applicazione, per l’anno 2006, l’entita’ della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e’ fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita’ della contribuzione possono essere adottate dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera (1).
(1) Per gli ulteriori adempimenti previsti per i soggetti di cui al presente comma vedi l’articolo 4 della Deliberazione dell’ Autorità per le garanzie delle comunicazioni 2 marzo 2006, n. 110 e laDeliberazione dell’ Autorità per le garanzie delle comunicazioni 29 novembre 2006, n. 696.
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COMMA 67
67. L’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici, cui e’ riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche’ le relative modalita’ di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilita’ dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici puo’, altresi’, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalita’ e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall’Autorita’ ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l’anno 2006, nelle more dell’attivazione delle modalita’ di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvedera’ a versare all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e’ disciplinata l’attribuzione alla medesima Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione] (1) (2) .
(1) In attuazione del presente comma, vedi la Deliberazione dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 10 gennaio 2007, il Comunicato dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 26 gennaio 2007, la Deliberazione dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 15 febbraio 2010 e la Deliberazione dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 21 dicembre 2011.
(2) Comma modificato dall’articolo 25 del D.Lgs. 10 agosto 2007, n.162.
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COMMA 68
68. All’articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: “nella misura massima del 50 per cento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2” ed il secondo periodo sono soppressi. L’articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e’ abrogato (1) .
(1) Comma modificato dall’articolo 39 quinquies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.
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COMMA 68-BIS
68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente articolo, l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 , resta fissata in una misura non superiore all’uno per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l’energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell’uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L’ articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 39 quinquies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.
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COMMA 69
69. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e’ inserito il seguente:
“7-bis. L’Autorita’, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 1. A tal fine, l’Autorita’ adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all’attivita’ di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell’operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all’1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione”.
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COMMA 70
[70. All’articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: “diecimila” e’ sostituita dalla seguente: “mille”.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.
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COMMA 71
[71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.
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COMMA 72
72. Il comma 2 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’ sostituito dal seguente:
“2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilita’ speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica”.
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COMMA 73
73. Per l’anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l’ente pubblico economico “Agenzia del demanio”, sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.
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COMMA 74
74. A decorrere dall’esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unita’ previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata, indicate nell’elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell’anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento (1) ;
b) Agenzia del territorio: 0,1592 per cento (1);
c) Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento (1).
(1) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1232, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 75
75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l’andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all’incremento percentuale dei versamenti relativi alle unita’ previsionali di base dell’ultimo esercizio consuntivato di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.
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COMMA 76
76. Restano invariate le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.
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COMMA 77
77. Annualmente il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall’ultimo esercizio consuntivato sulle unita’ previsionali di base di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell’esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, puo’ con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell’anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.
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COMMA 78
78. E’ autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007 per interventi infrastrutturali. All’interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (1) ;
b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili (2);
c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all’1 per cento delle risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell’intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al “sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese”, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
f) completamento del “sistema accessibilita’ Valcamonica, strada statale 42 – del Tonale e della Mendola”, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al “sistema accessibilita’ della Valtellina”, per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorita’ portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilita’ accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all’1 per cento delle risorse disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell’ANAS;
n) opere complementari all’autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilita’ di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all’1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonche’ gli interventi di restauro della Domus Aurea (3) .
(1) Per l’assegnazione di un contributo di 8,046 milioni di euro, per quindici anni a valere sui fondi recati dalla presente lettera, vedi la Deliberazione CIPE 29 marzo 2006, n. 105. Per l’assegnazione di un contributo di 1,877 Meuro, per quindici anni a valere sui fondi recati dalla presente lettera, con decorrenza 2007, vedi la Deliberazione CIPE 29 marzo 2006, n. 90. Per l’assegnazione di un contributo di 1,699 milioni di euro, per quindici anni, sui fondi recati dalla presente lettera, con decorrenza 2007, vedi la Deliberazione CIPE 29 marzo 2006, n. 83. Vedi, anche, la Deliberazione CIPE 17 novembre 2006, n. 147.
(2) Per la soppressione dell’autorizzazione di spesa relativa alla presente lettera vedi articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(3) Per l’autorizzazione di spesa relativamente agli anni 2007 , 2008 e 2009 , al fine di garantire l’avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, vedi l’articolo 1, comma 1059, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l’autorizzazione di spesa relativamente all’anno 2010, vedi l’articolo 1, comma 1060, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, i commi 1058, 1061 e 1062 del medesimo articolo 1.
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COMMA 79
79. Infrastrutture Spa e’ fusa per incorporazione con effetto dal 1° gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali .
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COMMA 80
80. L’atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.
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COMMA 81
81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attivita’ connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato.
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COMMA 82
82. Nell’esercizio delle attivita’ di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
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COMMA 83
83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall’articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalita’.
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COMMA 84
84. Sono concessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a societa` del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocita`/alta capacita` Torino- Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (1) .
(1) Comma sostituto dall’articolo 1, comma 975, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 85
85. All’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: “di procedure” sono inserite le seguenti: “cautelari, di esecuzione forzata e”.
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COMMA 86
86. Il finanziamento concesso al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, all’interno del sistema di contabilita’ regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalita’. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene (1) .
(1) Per l’autorizzazione di spesa, per le finalità previste dal presente comma, vedi l’articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 87
87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonche’, per il periodo di durata dell’investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento dell’infrastruttura medesima, e’ ammortizzato con il metodo “a quote variabili in base ai volumi di produzione”, sulla base del rapporto tra le quantita’ prodotte nell’esercizio e le quantita’ di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell’ipotesi di preesercizio, l’ammortamento inizia dall’esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86 (1).
(1) Per l’autorizzazione di spesa, per le finalità previste dal presente comma, vedi l’articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 88
88. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e’ aggiunto il seguente comma:
“6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle societa’ dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformita’ alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le societa’ dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono procedere all’ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarita’ urbanistica ed edilizia mancante, in continuita’ d’uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa’ possono proporre al comune nel cui territorio si trova l’immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando:
a) dichiarazione resa ai sensi dell’ articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione;
b) quando l’opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneita’ statica delle opere eseguite. Qualora l’opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e’ necessaria se non e’ oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) denuncia in catasto dell’immobile e documentazione relativa all’attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l’esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attivita’ urbanistico-edilizia e lo notifichi all’interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potra’ valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attivita’ urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle societa’ dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate e’ attribuita la stessa facolta’, ma la somma da corrispondere e’ pari al triplo di quella sopra indicata (1) .
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio 2008, n. 9 (in Gazz.Uff., 30 gennaio, n. 5), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma.
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COMMA 89
89. L’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze è soppresso. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le competenze dell’Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in applicazione del presente comma vedi il D.M. 30 aprile 2007.
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COMMA 90
90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in applicazione del presente comma vedi il D.M. 30 aprile 2007.
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COMMA 91
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell’indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l’ammontare dei capitali di copertura necessari. L’INPS e l’INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dell’accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dell’economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in applicazione del presente comma vedi il D.M. 30 aprile 2007.
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COMMA 92
92. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78 (1).
(1) Per l’autorizzazione del contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, vedi l’ articolo 1, comma 888, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Successivamente l’articolo 2, comma 261, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto che per il finanziamento degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Da ultimo, l’articolo 18, comma 4-ter, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
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COMMA 93
93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonche’ per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall’anno 2006, e’ autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonche’ un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.
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COMMA 94
94. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: “residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,” sono inserite le seguenti: “ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purche’ con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale”.
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COMMA 95
95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unita’ navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonche’ per l’avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell’ambito delle unita’ previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attivita’ produttive (1).
(1) A norma dell’articolo 2, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le finalità di cui al presente comma sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 25 milioni di euro per l’anno 2009 e di 25 milioni di euro per l’anno 2010, da erogare alle imprese nazionali.
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COMMA 96
96. Ai fini dell’applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l’ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
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COMMA 97
97. Per l’anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace e’ stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari (1) (2).
(1) Vedi articolo 39 vicies semel, comma 44 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 ed articolo 39 vicies bis, comma 22 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.
(2) Vedi, anche, l’articolo 28, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. L’articolo 22 del D.L. 5 luglio 2006, n. 224, ha disposto una riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma.
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COMMA 98
98. E’ autorizzata la partecipazione dell’Italia all’iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l’anno 2006, in euro 29 milioni per l’anno 2007 e in euro 4 milioni per l’anno 2008.
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COMMA 99
99. E’ autorizzata la partecipazione dell’Italia all’International Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per l’anno 2006, ad euro 6 milioni per l’anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall’anno 2008.
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COMMA 100
100. Il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamita’ naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’ articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, e’ autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l’importo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall’anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, e’ concesso all’Agenzia interregionale per il fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po, sentita l’Autorita’ di bacino competente. Per l’anno 2006 e’ altresi’ autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise (1) (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 39 tricies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.
(2) Per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, vedi l’ O.P.C.M. 25 luglio 2006, n. 3534.
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COMMA 101
101. Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 e’ autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori (1) .
(1) Vedi l’articolo 3 dell’O.P.C.M. 19 aprile 2006, n. 3514.
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COMMA 102
102. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e’ sostituito dal seguente:
“3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all’articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all’articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilita’ finanziarie. La regione Lombardia e’ tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l’assetto del piano aggiornato”.
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COMMA 103
103. Le somme versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilita’ civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro dell’ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall’Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilita’ speciale 1778 “Fondi di bilancio” le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111 (1) (2).
(1) A norma dell’articolo 1, comma 396 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. A norma dell’articolo 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
(2) Vedi l’articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
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COMMA 104
104. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2005, e’ autorizzato il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.
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COMMA 105
105. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2005, e’ autorizzata una ulteriore spesa di 170 milioni di euro (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 2, comma 115 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Vedi, anche, l’articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 106
106. Limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all’articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonche’, relativamente all’anno 2005, dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall’articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e’ autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l’anno 2006 (1) (2).
(1) A norma dell’articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni di cui al presente comma, già prorogate al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 397, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ulteriormente prorogate al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
(2) A norma dell’articolo 2, comma 4, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le disposizioni di cui al presente comma, sono prorogate al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
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COMMA 107
107. Relativamente all’anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, e’ riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro (1).
(1) A norma dell’articolo 1, comma 397 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le disposizioni di cui al presente comma sono prorogate al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.
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COMMA 108
108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell’autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle piu’ competitive sul mercato interno ed internazionale, e’ istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato “Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica”, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l’anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita’ di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo (1) .
(1) A norma dell’articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al presente comma, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizi sono già previsti dai piani regionali trasporti; inoltre a norma del comma 918, del medesimo articolo 1, al Fondo di cui sopra è assegnata la somma di euro 186 milioni per l’anno 2007. Vedi, anche, il comma 919, del medesimo articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l’articolo 6, comma 8, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. A norma dell’articolo 2, comma 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al fondo di cui al presente comma è assegnata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
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COMMA 109
109. All’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonche’ degli autotrasportatori di cose per conto terzi”.
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COMMA 110
110. All’articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: “a decorrere dall’anno 2003” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2006”.
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COMMA 111
111. All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: “30 giugno 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”.
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COMMA 112
112. La lettera e) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ abrogata.
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COMMA 113
113. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 103 a 111 si provvede:
a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non piu’ dovuti, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell’anno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato;
b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge (1).
(1) Per la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’articolo 11, comma 3, lettera a) e c), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, non ancora convertito in legge.
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COMMA 114
114. In attuazione dell’articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al egio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarieta’ nazionale per l’anno 2006 e’ corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di 282 milioni di euro per l’anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalita’ e’ corrisposto alla Regione siciliana, per l’anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L’erogazione dei predetti contributi e’ subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana e’ tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
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COMMA 115
115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche’ la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) e’ stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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COMMA 116
116. L’articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti [e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione “oli usati” deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia]. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’aliquota dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all’allegato I al medesimo testo unico e’ fissata in euro 842 per mille chilogrammi (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 13, comma 1, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.
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COMMA 117
117. All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2006”.
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COMMA 118
118. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: “per i sei periodi d’imposta successivi” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “per i sette periodi d’imposta successivi l’aliquota e’ stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2006 l’aliquota e’ stabilita nella misura del 3,75 per cento”.
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COMMA 119
119. Per l’anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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COMMA 120
120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprieta’ contadina, e’ prorogato al 31 dicembre 2006 (1).
(1) A norma dell’articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’articolo 1, comma 173, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 , il termine, di cui al presente comma, è prorogato al 31 dicembre 2008.
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COMMA 121
121. Sono prorogate per l’anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2007 .
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COMMA 121-BIS
121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 35, comma 19 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 121-TER
121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 35, comma 35-quater del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 122
122. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: “Per gli anni 2003, 2004 e 2005” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006”.
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COMMA 123
123. Per l’anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e’ fissato in euro 3.615,20.
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COMMA 124
124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se piu’ favorevoli.
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COMMA 125
125. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole: “31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2006”;
2) le parole: “al 90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “all’85 per cento”;
b) al comma 5, le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”.
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COMMA 126
126. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
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COMMA 127
127. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2006”.
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COMMA 128
128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicita’, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e’ esente dall’imposta sulla pubblicita’ di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
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COMMA 129
129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
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COMMA 130
130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, dopo il comma 430, e’ inserito il seguente:
“430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalita’ di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati”.
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COMMA 131
131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni e’ assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi d’imposta (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 6 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
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COMMA 132
132. All’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “degli importi delle” sono sostituite dalle seguenti: “degli aiuti equivalenti alle”;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: “delle minori imposte corrisposte” sono sostituite dalle seguenti: “degli aiuti di cui al comma 1” e le parole: “dei tributi” sono sostituite dalle seguenti: “delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell’interno”; al secondo periodo, le parole: “della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto di cui al comma 6” e dopo le parole: “comunicano gli estremi” sono inserite le seguenti: “al Ministero dell’interno nonche'”;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6”;
d) al comma 5, primo periodo, le parole da: “L’Agenzia delle entrate” fino a: “degli accertamenti” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero dell’interno, tenuto conto dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l’obbligo di restituzione,”, le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”, le parole: “di accertamento” sono soppresse e le parole: “delle imposte” sono sostituite dalle seguenti: “degli aiuti”; al terzo periodo, dopo le parole: “natura tributaria” sono inserite le seguenti: “e di ogni altra specie”; al quarto periodo, le parole: “Le imposte dovute” sono sostituite dalle seguenti: “Gli aiuti dovuti”; al quinto periodo, le parole: “delle imposte corrisposte” sono sostituite dalle seguenti: “degli aiuti corrisposti”;
e) al comma 6, primo periodo, le parole: “del direttore dell’Agenzia delle entrate” sono sostituite dalle seguenti: “dirigenziale del Ministero dell’interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,”;
f) al comma 6, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell’aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai principi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei principi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parita’ di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti gia’ attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneita’ al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attivita’ non concorrenziali; riconoscimento della parita’ di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalita’ dei contribuenti nei periodi d’imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere”.
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COMMA 133
133. All’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta”.
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COMMA 134
134. All’ articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “sette anni”.
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COMMA 135
135. Per la valorizzazione delle attivita’ di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate e’ autorizzata l’ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, impregiudicata l’attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
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COMMA 136
136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilita’ al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell’ambito “Accessibilita’ Fiera di Milano” previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell’ANAS, per le opere di viabilita’ per l’importo di 1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l’importo di 1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008.
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COMMA 137
137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili, nè utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello 730′. [ Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello ‘730’ dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all’ articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale.] L’ articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121 , è abrogato (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 3-bis del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 223, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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COMMA 138
138. Ai fini della tutela dell’unita’ economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilita’ interno dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunita’ montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione .
Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 39 sexies decies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.
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COMMA 139
139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non puo’ essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non puo’ essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non puo’ essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.
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COMMA 140
140. Per gli stessi fini di cui al comma 138:
a) per l’anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo’ essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell’8 per cento per i restanti enti locali.
Per le comunita’ montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione e’ del 6,5 per cento. Per l’individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono cosi’ individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l’anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2006 e, per l’anno 2008, si applica un aumento dell’1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2007 (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 39 sexies decies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.
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COMMA 141
141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non puo’ essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato dell’8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.
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COMMA 142
142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanita’ per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (1) ;
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;
e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamita’ naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonche’ quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale.
Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 139, e’ ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
(1) A norma dell’articolo 6, comma 8-septies, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 ai fini del rispetto del patto di stabilita’ interno relativo all’anno 2006, tra le esclusioni di cui alla presente lettera, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall’articolo 114, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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COMMA 143
143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’ISTAT nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (1);
b) spese derivanti da concessioni di crediti;
c) spese per calamita’ naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonche’ quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale.
Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l’aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, e’ ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
(1) A norma dell’articolo 6, comma 8-septies, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 ai fini del rispetto del patto di stabilita’ interno relativo all’anno 2006, tra le esclusioni di cui alla presente lettera, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall’articolo 114, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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COMMA 144
144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.
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COMMA 145
145. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalita’.
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COMMA 146
146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
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COMMA 147
147. Limitatamente all’anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 e’ calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 16, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 148
148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonche’ dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalita’ di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facolta’ delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita’ interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
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COMMA 149
149. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilita’ interno dall’anno in cui e’ disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.
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COMMA 150
150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All’articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004, le parole: “i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti” (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 151
151. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: “1° gennaio 2000” sono sostituite dalle seguenti: “15 gennaio 2006”. Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 e’ adottato entro il 15 gennaio 2006.
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COMMA 152
152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gia’ confermate, per l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l’anno 2005, dall’articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2006.
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COMMA 153
153. I trasferimenti erariali per l’anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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COMMA 154
154. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l’anno 2006.
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COMMA 155
155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali e’ differito al 31 marzo 2006.
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COMMA 156
156. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l’anno 2006, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
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COMMA 157
157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilita’ interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ al fine di realizzare le migliori condizioni per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
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COMMA 158
158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilita’ delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualita-prezzo di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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COMMA 159
159. Resta salva la facolta’ delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
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COMMA 160
160. Anche al fine di conseguire l’armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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COMMA 161
161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell’elenco annualmente pubblicato dall’ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.
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COMMA 162
162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e’ autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006.
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COMMA 163
163. All’articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all’articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed e’ agli stessi versata con le modalita’ di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
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COMMA 164
164. La disciplina del conto economico prevista dall’articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
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COMMA 165
165. Al comma 61 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “31 dicembre 2005” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2006”.
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COMMA 166
166. Ai fini della tutela dell’unita’ economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo (1) .
(1) In attuazione del presente comma, vedi la Deliberazione della Corte dei Conti 4 giugno 2007, n. 5, la Deliberazione della Corte dei Conti 7 maggio 2009, n. 6, la Deliberazione della Corte dei Conti 12 giugno 2012, n. 10 e la Deliberazione della Corte dei Conti 22 febbraio 2013, n.6.
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COMMA 167
167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita’ interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarita’ contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione (1).
(1) In attuazione del presente comma, vedi la Deliberazione della Corte dei Conti 4 giugno 2007, n. 5, la Deliberazione della Corte dei Conti 7 maggio 2009, n. 6 e la Deliberazione della Corte dei Conti 12 giugno 2012, n. 10.
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COMMA 168
[168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilita’ interno (1).] (2)
(1) In attuazione del presente comma, vedi la Deliberazione della Corte dei Conti 7 maggio 2009, n. 6 e la Deliberazione della Corte dei Conti 12 giugno 2012, n. 10.
(2) Comma abrogato dall’articolo 3, comma 1-bis, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
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COMMA 169
169. Per l’esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti puo’ avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unita’, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonche’, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unita’, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.
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COMMA 170
170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti (1).
(1) In attuazione del presente comma, vedi la Deliberazione della Corte dei Conti, 20 luglio 2009, n. 13e la Deliberazione della Corte dei Conti 12 giugno 2012, n. 9.
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COMMA 171
171. All’articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
“3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell’ articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti”.
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COMMA 172
172. All’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: “agli organi elettivi” sono inserite le seguenti: “, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,”.
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COMMA 173
173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.
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COMMA 174
174. Al fine di realizzare una piu’ efficace tutela dei crediti erariali, l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.
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COMMA 175
175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti puo’ avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unita’ di personale amministrativo a tempo indeterminato dell’area C in possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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COMMA 176
176. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all’incentivazione della produttivita’.
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COMMA 177
177. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l’incentivazione della produttivita’ al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
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COMMA 178
178. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 182.
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COMMA 179
179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalita’ e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
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COMMA 180
180. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
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COMMA 181
181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
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COMMA 182
182. Per le finalita’ indicate al comma 178, in deroga a quanto stabilito dall’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e’ incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.
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COMMA 183
183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l’anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 (1).
(1) Per l’incremento delle risorse previste dal presente comma, vedi l’articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 184
184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l’anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (1).
(1) Per l’incremento delle risorse previste dal presente comma, vedi l’articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per la riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dal presente comma vedi l’articolo 27 del D.P.R. 4 aprile 2008 n.105 .
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COMMA 185
185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
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COMMA 186
186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche’ quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
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COMMA 187
187. A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le universita’ e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita’ nell’anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita’ erariale (1)(2).
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A norma dell’ articolo 3, comma 80, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con effetto dall’anno 2008, il limite di cui al presente comma , è stato ridotto al 35 per cento.
(2) Vedi deroga di cui all’articolo 1, comma 11 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152
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COMMA 188
188. Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanita’ (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonche’ per le universita’ e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita’.
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COMMA 189
189. A decorrere dall’anno 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita’, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo’ eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 67, comma 5 del D.L. 25 giugno 2008, n.112..
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COMMA 190
190. E’ fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilita’ economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.
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COMMA 191
191. L’ammontare complessivo dei fondi puo’ essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino gia’ confluiti nei fondi dell’anno 2004.
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COMMA 192
192. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.
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COMMA 193
193. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d’anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.
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COMMA 194
194. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
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COMMA 195
195. I risparmi derivanti dall’applicazione dei commi da 189 a 197 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.
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COMMA 196
196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l’organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa di cui ai commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto dall’periodo, del articolo 40, comma 3, ultimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullita’ ed inapplicabilita’ delle clausole contrattuali difformi.
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COMMA 197
197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,63 e 64del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all’amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonche’ per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalita’ organizzata.
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COMMA 198
198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche’ gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni (1).
(1) Per la parziale disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 199
199. Ai fini dell’applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto:
a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004 (1).
(1) Per la parziale disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 200
200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato, nonche’ alle altre specifiche misure in materia di personale (1).
(1) Per la parziale disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 201
201. Gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresi’ concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti (1).
(1) Per la parziale disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 202
202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all’anno 2005 come individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (1).
(1) Per la parziale disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 17 maggio 2007, n. 169 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
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COMMA 203
203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonche’ di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell’ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.(1)
(1) Per la parziale disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 204
204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali e del Ministero dell’interno, con l’obiettivo di: .
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall’organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell’effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198 (1) (2).
(1) Comma sostituito dall’articolo 30, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(2) Per la parziale disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 204-BIS
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo (1) (2).
(1) Comma inserito dall’articolo 30, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(2) Per la parziale disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 204-TER
204-ter. Ai fini dell’attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell’anno 2005 (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 30, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 205
205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall’attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi (1).
(1) Per la parziale disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 206
206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione(1).
(1) Per la parziale disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 207
[207. L’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilita’ di ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche’ tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale e’ comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.
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COMMA 208
208. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
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COMMA 209
209. L’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilita’ o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della localita’ sede di servizio e’ da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.
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COMMA 210
210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell’equo indennizzo spettante per la perdita dell’integrita’ fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.
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COMMA 211
211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006.
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COMMA 212
212. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi’ come interpretato dall’articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.
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COMMA 213
213. L’indennita’ di trasferta di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l’indennita’ supplementare prevista dal primo e secondo comma dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonche’ l’indennita’ di cui all’articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 39 undetrieces del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.
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COMMA 213-BIS
213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) , nonché al personale delle agenzie fiscali e al personale ispettivo dell’Ente nazionale dell’aviazione civile (1)(2).
(1) Comma inserito dall’articolo 39 undetrieces del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e successivamente modificato dall’articolo 36-bis, comma 9, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , dall’articolo 1, commi 532 e 600, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’articolo 21-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e dall’articolo 7, comma 3, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39.
(2) Per l applicazione del presente comma, vedi l’articolo 1, comma 23-octiesdecies, lett d, del D.L.30 dicembre 2009 n. 194.
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COMMA 214
214. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all’ articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
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COMMA 215
215. Tutte le indennita’ collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio o comunque rapportate all’indennita’ di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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COMMA 216
216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. E’ abrogato il quinto comma dell’articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (1) (2).
(14) Vedi deroga di cui all’articolo 3 della O.P.C.M. 23 marzo 2006, n. 3506. Vedi l’ articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 21 marzo 2007 , n. 95 ( in Gazz. Uff., 28 marzo 2007, n. 13), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e degli enti locali.
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COMMA 217
217. L’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, e’ abrogato.
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COMMA 218
218. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale e’ inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianita’ nonche’ da eventuali indennita’, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
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COMMA 219
219. All’ articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l’ottavo comma e’ sostituito dal seguente: “Per le infermita’ riconosciute dipendenti da causa di servizio, e’ a carico dell’amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell’integrita’ fisica eventualmente subita dall’impiegato”.
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COMMA 220
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche’ la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse.
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COMMA 221
221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell’amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonche’ alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall’Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermita’ nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.
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COMMA 222
222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, primo comma, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: “a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello”;
b) all’articolo 11,, primo comma, il numero 1) e’ sostituito dal seguente: “1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello”.
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COMMA 223
223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220 costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
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COMMA 224
224. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall’articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 e’ ricompreso l’articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall’articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festivita’ civili nazionali ricadenti di domenica. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
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COMMA 225
225. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti, l’articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l’applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo e’ subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell’ordinamento delle carriere del personale dell’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo e’ sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l’applicazione del suddetto trattamento economico.
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COMMA 226
226. L’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell’assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
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COMMA 227
227. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri e’ stanziata la somma di 15 milioni di euro per l’anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
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COMMA 228
[ 228. Al fine di potenziare l’attuazione della mobilita’, e’ costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Tale fondo e’ destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilita’ di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilita’ collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento] (1).
(1) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 229
[ 229. I criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 228 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, solo subordinatamente all’effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità ] (1).
(1) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 230
230. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
“5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.
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COMMA 231
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilita’ dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
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COMMA 232
232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
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COMMA 233
233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.
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COMMA 234
234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e’ autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
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COMMA 235
235. [ Per il piu’ efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta alla contraffazione, l’Alto Commissario, istituito con l’articolo 1-quater del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro delle attivita’ produttive. ] Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro dall’anno 2006 (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 4-bis del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 e dall’articolo 5 del D.P.R. 14 maggio 2007 n.78.
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COMMA 236
236. All’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: “, per l’anno 2005,” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 2005” (1).
(1) Vedi l’articolo 67, commi 2 e 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
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COMMA 237
237. I Ministeri per i beni e le attivita’ culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell’economia e delle finanze puo’ continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
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COMMA 238
238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, puo’ continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.
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COMMA 239
239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonche’ i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dall’INAIL gia’ prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
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COMMA 240
240. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) puo’ continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilita’ e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia. Il CNIPA e’ autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.
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COMMA 241
241. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) puo’ continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell’anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’ENPALS.
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COMMA 242
242. Il Corpo forestale dello Stato e’ autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005 (1) .
(1) Vedi, anche, l’articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 243
243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalita’ previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006 (1) .
(1) Per la proroga al 31 dicembre 2008 dei contratti di formazione e lavoro, non convertiti entro il 31 dicembre 2007, di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 3, comma 100, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 .
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COMMA 244
244. I comandi del personale delle societa’ Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
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COMMA 245
245. Per la proroga delle attivita’ di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
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COMMA 246
246. Per l’anno 2006, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ assicurata l’assunzione di 2.500 unita’ di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unita’ si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze (1).
(1) Vedi D.P.R. 28 aprile 2006.
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COMMA 247
247. Al fine di assicurare con carattere di continuita’ la prosecuzione delle attivita’ svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unita’ di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalita’ di cui al comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
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COMMA 248
248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.
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COMMA 249
249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalita’ previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.
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COMMA 250
250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
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COMMA 251
251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249, nonche’ la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attivita’ istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall’anno 2007 e’ istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.
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COMMA 252
252. A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247.
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COMMA 253
253. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 252.
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COMMA 254
254. All’articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, dopo le parole: “L’Alto Commissario” sono inserite le seguenti: “, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell’ambito delle quali e’ scelto il Commissario,”;
b) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
“e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell’amministrazione di appartenenza, nonche’ altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all’ufficio del Commissario il servizio e’ equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza”.
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COMMA 255
255. Per le finalita’ di cui al comma 254 e’ autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2006.
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COMMA 256
256. All’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
“c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali gia’ operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
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COMMA 257
257. A valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le modalita’ previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
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COMMA 258
258. All’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: “300.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “230.000 abitanti”, dopo le parole: “un contributo complessivo” sono inserite le seguenti: “una tantum”, e le parole: “a tempo determinato” sono soppresse.
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COMMA 259
259. Allo scopo di incrementare la funzionalita’ all’Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una piu’ razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all’articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: “nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica”;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
“3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite di eta’ prima dell’inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se piu’ favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l’indennita’ di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianita’ di servizio e destinatari delle indennita’ di posizione di base di direttore centrale o equiparato”.
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COMMA 260
260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l’indennita’ di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianita’ di servizio;
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianita’ nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
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COMMA 261
261. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, e’ sospesa l’applicazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:
a) mediante l’affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza “sostituti commissari”, delle funzioni di cui all’articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
b) mediante l’espletamento di concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell’ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.
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COMMA 262
262. All’onere aggiuntivo derivante dall’attuazione dei commi 259 e 260, pari a 918.000 euro per l’anno 2006, 1.063.000 euro per l’anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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COMMA 263
263. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e’ stabilito per l’anno 2006:
a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche’ in favore dell’ENPALS;
b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita’ commerciali e della gestione artigiani.
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COMMA 264
264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera b).
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COMMA 265
265. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche’ al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
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COMMA 266
266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennita’ agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l’esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l’anno 2005:
a) per l’anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2004, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
b) per l’anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilita’ del predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
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COMMA 267
267. Il contributo a carico dello Stato a favore dell’ENPALS previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e’ soppresso.
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COMMA 268
268. Per i lavoratori dell’industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti e’ determinata dall’importo dell’indennita’ mensile effettivamente liquidata all’interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell’articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell’articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
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COMMA 269
269. All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:
“Dal 1° gennaio 2008 e’ istituito un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo e’ alimentato da un contributo dello Stato, per il quale e’ autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all’intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi”;
b) al comma 2, al primo periodo, la parola: “2006” e’ sostituita dalla seguente: “2008” e l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente:
“L’onere derivante dal presente comma e’ valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008”;
c) la Tabella A e’ sostituita dalla seguente:
“TABELLA A
(prevista dall’articolo 8, comma 2)
2008 0,19 punti percentuali;
2009 0,21 punti percentuali;
2010 0,23 punti percentuali;
2011 0,25 punti percentuali;
2012 0,26 punti percentuali;
2013 0,27 punti percentuali;
dal 2014 0,28 punti percentuali”.
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COMMA 270
270. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e’ rideterminata per l’anno 2006 in 3 milioni di euro, per l’anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2008, in 530 milioni di euro.
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COMMA 271
271. I risparmi derivanti dall’attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
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COMMA 272
272. A favore degli eredi delle vittime dell’evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 e’ riconosciuta una indennita’ nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabilite le modalita’ per l’attuazione del presente comma.
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COMMA 273
273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalita’ di riparto delle somme.
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COMMA 274
274. Nell’ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l’equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;
b) l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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COMMA 275
275. Fra gli adempimenti regionali indicati all’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio degli accordi regionali attuativi dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi attuativi dell’articolo 59, lettera B – Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi – comma 11, del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare l’accesso all’indennita’ di collaborazione informatica al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta nel citato articolo 59, lettera B, comma 11, per la corresponsione dell’indennita’ forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi regionali, non e’ imputabile sulle risorse del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche per l’attuazione del corrispondente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;
b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l’erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell’assistito, a fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell’assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanita’ 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
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COMMA 276
276. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: “30 giugno 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2006”;
b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
“Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, e’ riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita’ erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12”;
c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
“8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si e’ verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o piu’ elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si e’ verificata;
8-quater. L’accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter e’ effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell’avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell’assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, l’azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non e’ responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che fara’ comunque fede a tutti gli effetti”;
d) dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:
“10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilita’, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti”.
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COMMA 277
277. All’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all’anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l’addizionale e le maggiorazioni d’aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell’addizionale e delle maggiorazioni d’aliquota di tali imposte”.
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COMMA 278
278. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ incrementato di 1.000 milioni di euro annui limitatamente all’anno 2006. L’incremento di cui al primo periodo e’ da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalita’ concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all’individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l’attuazione del presente comma, vedi l’articolo unico del D.M. 3 aprile 2007 .
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COMMA 279
279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine e’ autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2006.
L’erogazione del suddetto importo da parte dello Stato e’ subordinata all’adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni (1).
(1) Per il concorso al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, vedi il D.M. 22 febbraio 2007.
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COMMA 280
280. L’accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e’ subordinato all’espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonche’, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:
a) l’elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell’intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;
b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell’intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unita’ sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonche’ in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all’elenco previsto dalla lettera a), con l’indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonche’ delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell’obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
e) l’attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
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COMMA 281
281. L’accesso al concorso di cui al comma 279 e’ altresi’ subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell’anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all’anno 2001 pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la regione interessata e i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, ovvero all’integrazione di accordi gia’ sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l’adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
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COMMA 282
282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere e’ vietato sospendere le attivita’ di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell’erogazione delle prestazioni e’ legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002 (1).
(1) La Corte costituzionale con sentenza 8 maggio 2007, n. 162 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole “sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”.
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COMMA 283
283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ istituita la Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorita’ di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonche’ di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute e’ fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione e’ altresi’ affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine e’ autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2006.
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COMMA 284
284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 282 e’ applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e’ applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.
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COMMA 285
285. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120, nonche’ agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997 (1) .
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 23 marzo 2007 , n. 105 ( in Gazz. Uff., 28 marzo 2007, n. 13), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma.
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COMMA 286
286. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione e’ promossa e coordinata dall’Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata “Alleanza”. Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all’Alleanza, secondo modalita’ con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilita’ delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.
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COMMA 287
287. L’Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonche’ a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili.
L’Alleanza provvede, altresi’, alla produzione di un rapporto biennale sulle attivita’ svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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COMMA 288
288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, e’ realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l’analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all’articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonche’ del Comitato di cui all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalita’ di attuazione del SiVeAS.
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COMMA 289
289. Per le finalita’ di cui al comma 288, il Ministero della salute puo’ avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, societa’ scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonche’ di esperti nel numero massimo di 20 unita’. Per la copertura dei relativi oneri e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze per l’attività di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 798, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 290
290. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.
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COMMA 291
291. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalita’ di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.
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COMMA 292
292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:
a) con le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all’inserimento, nell’elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno (1);
b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto gia’ previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita’ 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
(1) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 293
293. Per le finalita’ di cui al comma 292, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
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COMMA 294
294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalita’ di sanita’ pubblica nonche’ al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata (1).
(1) Vedi anche l’articolo 37, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
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COMMA 294-BIS
294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita’ giudiziaria o penitenziaria, nonche’ le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (1) .
(1) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1348, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, successivamente, sostituito dall’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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COMMA 295
295. All’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
“10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia”;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
“10-bis. Le entrate di cui all’articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa”;
c) dopo il comma 11 e’ inserito il seguente:
“11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprieta’ all’Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all’Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004”.
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COMMA 296
296. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita’ di versamento riferite all’attuazione di quanto previsto al comma 295 (1).
(1) Per le modalità di versamento delle risorse finanziarie all’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi del presente comma, vedi il D.M. 18 dicembre 2006.
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COMMA 297
297. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell’AIFA finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti dell’andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia e’ determinata dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sara’ determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. Ai fini del coordinamento del monitoraggio sull’andamento della spesa farmaceutica, l’AIFA trasmette al Ministro della salute e al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione mensile (1) .
(1) Comma modificato dall’articolo 5-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n.159.
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COMMA 298
298. Al comma 18 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: “al netto” sono sostituite dalla seguente: “decurtate”.
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COMMA 299
299. Le regioni che si sono avvalse della facolta’ di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, in materia di riduzione o esenzione dell’imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)[, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza] (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera gg-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
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COMMA 300
300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: “di formazione-lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “di formazione specialistica”;
b) all’articolo 39:
1) il comma 2 e’ abrogato;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
“3. Il trattamento economico e’ costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed e’ determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potra’ eccedere il 15 per cento di quella fissa”;
3) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
“4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle universita’ delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze”;
c) all’articolo 41, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. A decorrere dall’anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326” (1);
d) all’articolo 46, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall’articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l’anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007”;
e) all’articolo 46, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all’articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all’anno accademico 2005- 2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257”.
(1) In riferimento alla presente lettera vedi: Circolare INPS 8 febbraio 2007, n. 37.
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COMMA 301
301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall’INAIL sulla base delle finalita’ annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall’INAIL e’ approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilita’ degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilita’ e crescita (1).
(1) Vedi disposizioni di cui all’articolo 1, comma 438 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 302
302. Per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere nazionale per l’anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale.
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COMMA 303
303. Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalita’ di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche’ l’individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario e’ realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.
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COMMA 304
304. Per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale di cui al comma 302 e’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.
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COMMA 305
305. Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati all’uomo e agli animali, nonche’ sulla salute e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell’ambito del programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, e’ riservata, per l’anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
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COMMA 306
306. Il comma 467 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ abrogato.
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COMMA 307
307. Considerato che i farmaci di automedicazione gia’ dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione dei farmaci di automedicazione”.
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COMMA 308
308. Per consentire all’ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di liste di attesa, e in particolare per l’attivita’ di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonche’ ai compiti fissati dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute puo’ disporre presso l’Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unita’ di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attivita’ dell’Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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COMMA 309
[309. Al fine di assicurare, con carattere di continuita’, la realizzazione del programma di attivita’, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dell’Agenzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l’articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.] (1)
(1) Comma soppresso dall’articolo 2, comma 162 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
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COMMA 310
310. Al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle risorse per l’attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonche’ alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all’aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell’annualita’ di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi (1).
(1) Per l’applicazione del presente comma vedi il D.M. 12 aprile 2007 e il D.M. 29 aprile 2008.
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COMMA 311
311. Le risorse resesi disponibili a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonche’ per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all’attivita’ liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all’ISS, nel rispetto delle quote gia’ assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni (1) (2).
(1) Per l’applicazione del presente comma vedi il D.M. 12 aprile 2007 e il D.M. 29 aprile 2008.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 marzo 2007 , n. 105 ( in Gazz. Uff., 28 marzo 2007, n. 13), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “nonche’ per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all’attivita’ liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all’ISS, nel rispetto delle quote gia’ assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni”.
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COMMA 312
312. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposto che la risoluzione degli accordi gia’ sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per l’utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi (1) (2).
(1) In applicazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 12 ottobre 2006, il D.M. 12 ottobre 2006, il D.M. 17 ottobre 2006, il D.M. 10 aprile 2007 e il D.M. 10 aprile 2007 .
(2) Per l’applicazione del presente comma vedi il D.M. 12 aprile 2007 e il D.M. 29 aprile 2008.
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COMMA 313
313. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell’importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l’obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell’Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare l’attribuzione temporanea del “premio di prezzo” (premium price).
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COMMA 314
314. Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le attivita’ e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l’Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell’Unione europea; valore ed incremento dell’export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.
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COMMA 315
315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entita’ non puo’ superare il 10 per cento dell’impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell’accordo, nell’ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresi’, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall’attuazione degli interventi programmati.
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COMMA 316
316. Per le medesime finalita’, l’intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278, puo’ fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f), dell’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo per l’anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ corrispondentemente ridotta.
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COMMA 317
317. All’articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: “con decreto del Ministro della salute” fino a: “Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),” sono soppresse.
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COMMA 318
[ 318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e’ erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l’obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall’articolo 2 della medesima legge ] (1).
(1) Comma abrogato dall’articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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COMMA 319
319. Per gli anni dal 2002 fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il decreto di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, puo’ apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all’allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 320.
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COMMA 320
320. Per l’anno 2002 la quota di cui all’articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall’anno 2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui all’allegato A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall’anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l’ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF e dell’accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma (1).
(1) A norma dell’articolo 2, commi 52 e 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 la ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui al presente comma può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale disposizione si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006.
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COMMA 321
321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle misure adottate per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 e’ attribuito fino al predetto termine tenendo conto che l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF e’ commisurata allo 0,9 per cento dall’anno 2004.
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COMMA 322
322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
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COMMA 323
323. [Ai fini della determinazione dell’aliquota provvisoria di cui all’articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dall’anno 2006, delle risorse individuate ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000.] . Il comma 2 del citato articolo 6 è abrogato (1) (2).
(1) A norma dell’articolo 34-quinquies del D.L. 4 luglio 2006, n. 223quanto previsto dal primo periodo del presente comma non si applica, per l’anno 2006.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 674, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 324
324. All’ articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “dell’aliquota definitiva” sono sostituite dalle seguenti: “dell’aliquota provvisoria”.
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COMMA 325
325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 102, e’ inserito il seguente:
“Art. 102-bis. – (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attivita’ regolate). – 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti attivita’ regolate sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell’articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attivita’ regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili cosi’ come determinate ai fini tariffari dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture” ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attivita’ di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l’attivita’ di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata “capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti”.
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, fino al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
4. Non e’ ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una piu’ intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni”.
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COMMA 326
326. Nell’articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: “Per i beni di cui all’articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile”.
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COMMA 327
327. Le disposizioni dell’articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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COMMA 328
328. E’ soppresso il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
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COMMA 329
329. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L’attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
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COMMA 330
330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarieta’ per lo sviluppo socio-economico, e’ istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l’anno 2006, destinata alle finalita’ previste ai sensi della presente legge.
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COMMA 331
331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno 2005 e’ concesso un assegno pari ad euro 1.000.
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COMMA 332
332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 e’ concesso per ogni figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
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COMMA 333
333. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell’ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all’assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell’ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all’assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall’esercente la potesta’ sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche’ residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno 2004 ai fini dell’assegno di cui al comma 331 e all’anno 2005 ai fini dell’assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s’intende quello di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della sanita’ 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e’ autocertificata dall’esercente la potesta’, all’atto della riscossione dell’assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, da verificare da parte dell’Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l’attuazione del presente comma il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa (1).
(1) A norma dell’articolo 1, comma 1287, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le somme di cui al presente comma, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili. Vedi, anche, i commi 1288 e 1289 del medesimo articolo 1.
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COMMA 334
334. Per le finalita’ di cui ai commi da 331 a 333 e’ autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l’anno 2006.
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COMMA 335
335. Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (1) (2).
(1) A norma dell’articolo 1, comma 400 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al periodo d’imposta 2006. E a norma dell’articolo 1, comma 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
(2) Vedi l’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
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COMMA 336
336. Per l’anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all’acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) siano di età non superiore a 35 anni;
b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (1).
(1) La Corte costituzionale con sentenza 27 aprile 2007, n. 137 (in Gazz. Uff., 27 aprile, n. 17), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
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COMMA 337
337. Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto gia’ dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa e’ destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita’:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche’ delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’universita’;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attivita’ sociali svolte dal comune di residenza del contribuente (1) .
(1) Vedi l’ articolo 31 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. A norma dell’articolo 20 del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, a modifica del presente comma sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
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COMMA 338
338. Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
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COMMA 339
339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
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COMMA 340
340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita’ del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalita’ di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unita’ previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze delle somme affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
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COMMA 341
341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell’ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d’America, il Presidente del Consiglio dei ministri e’ autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalita’ da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l’anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 (1) .
(1) Per la riduzione dell’autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 1243, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 342
342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l’uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l’individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l’Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
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COMMA 343
343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, e’ costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo e’ alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato (1) (2).
(1) Per l’utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 1276, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e gli articoli 7-quinquies, comma 3, e 8-octies, comma 3, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.
(2) Per la rimodulazione del fondo di cui al presente comma vedi l’articolo 13, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98.
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COMMA 344
344. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
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COMMA 345
345. Il fondo e’ alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonche’ del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresi’ definite le modalita’ di rilevazione dei predetti conti e rapporti (1).
(1) Vedi disposizioni di cui all’articolo 1, comma 420, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il Regolamento di attuazione del presente comma vedi il D.P.R. 22 giugno 2007, n.116.
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COMMA 345-BIS
345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e’ destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all’acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 61, comma 27, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
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COMMA 345-TER
345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto , di cui all’articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell’economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134 e successivamente modificato dall’articolo 4, comma 1-bis, del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155.
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COMMA 345-QUATER
345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134 e successivamente modificato dall’articolo 4, comma 1-bis, del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155.
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COMMA 345-QUINQUIES
345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 maggio di ogni anno e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134 e successivamente modificato dall’articolo 4, comma 1-bis, del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155.
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COMMA 345-SEXIES
345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione e’ ridotta della meta’ se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134.
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COMMA 345-SEPTIES
345-septies. Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134.
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COMMA 345-OCTIES
345-octies. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalita’ stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento , entro il termine di cui al medesimo regolamento, anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonche’ del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134 e successivamente modificato dall’articolo 4, comma 1-bis, del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155.
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COMMA 345-NOVIES
345-novies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell’indennizzo, le priorita’ per l’attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 343 a 345-octies. La gestione del fondo di cui al comma 343 e’ affidata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 1-bis, del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155.
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COMMA 345-DECIES
345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze e’ stabilita la quota del fondo di cui al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonche’ al comma 344, e sono altresi’ stabilite la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonche’ quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalita’ stabilite con il medesimo decreto (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 1-bis, del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155.
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COMMA 345-UNDECIES
345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitivo della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all’aiuto di Stato n. C42/2006, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo speciale di cui all’articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 1-bis, del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155.
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COMMA 345-DUODECIES
345-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalita’ di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, provvedendo, ove occorra, ai sensi dell’articolo 81, comma 38, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell’attuazione del presente comma, le disposizioni di cui all’articolo 81, comma 36, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle societa’ concessionarie della distribuzione dell’energia elettrica e del gas. Le agevolazioni di cui al comma 375 del presente articolo e quelle di cui all’articolo 8, comma 1-bis, della legge 12 giugno 1984, n. 222, introdotto dall’articolo 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 1-bis, del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155.
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COMMA 345-TERDECIES
345-terdecies. Il trasferimento degli strumenti finanziari al fondo di cui al comma 343 e’ effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo;
b) per gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l’ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le particolari condizioni di mercato, si verifichino difficolta’ oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, che definisce le modalita’ specifiche di devoluzione al fondo;
c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari e’ fissato al 31 maggio 2009 (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 1-bis, del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155.
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COMMA 345-QUATERDECIES
345-quaterdecies. La disciplina tecnica per l’effettiva attivazione del fondo di cui al comma 343 e’ stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 1-bis, del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155.
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COMMA 345-QUINQUIESDECIES
345-quinquiesdecies. All’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole: «, che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica» sono soppresse. L’articolo 5 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 e’ abrogato (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 1-bis, del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155.
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COMMA 346
346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione puo’ essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purche’ recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma e’ fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo”;
b) all’articolo 5, primo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi”;
c) all’articolo 5, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalita’ individuate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005”;
d) all’ , articolo 28, secondo comma, le parole: “a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione” sono sostituite dalle seguenti: “nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma”;
e) all’ articolo 52, , secondo comma, le parole: “di cui al presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al precedente e al presente comma”;
f) all’ articolo 55 , primo comma, sono soppresse le parole: “38, primo e secondo comma,”.
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COMMA 347
347. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresi’ stabilite le modalita’ di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati gia’ dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche’ per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP (1).
(1) Per il regolamento di attuazione del presente comma, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP, vedi il D.M. 7 marzo 2007 n. 45.
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COMMA 348
348. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati l’entita’ e i criteri del rimborso, nonche’ le modalita’ di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
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COMMA 349
349. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attivita’ di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall’articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
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COMMA 350
350. E’ istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali per l’innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente e’ ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.
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COMMA 351
351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.
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COMMA 352
352. Nella tabella di cui all’allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter e’ aggiunto il seguente:
“27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilita’ e di brevetti per modelli e disegni ornamentali”.
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COMMA 353
353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalita’, dalle societa’ e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’ (IRES) in favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita’ di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali (1) (2).
(1) Per l’ individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dal presente comma, vedi il D.P.C.M. 8 Maggio 2007.
(2) In riferimento al presente comma vedi: Comunicato Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 agosto 2011 n. 152/E; Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 agosto 2011 n. 87/E.
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COMMA 354
354. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.
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COMMA 355
355. Al comma 2 dell’articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) e’ abrogata. All’articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 e’ abrogato.
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COMMA 356
356. All’articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: “recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente”;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: “restituito al cedente” sono inserite le seguenti: “, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale”.
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COMMA 357
357. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, di seguito denominato “fondo”, destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonche’ interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
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COMMA 358
358. Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie risorse finanziarie con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione di ulteriori coperture finanziarie concordate e verificate con la Commissione europea in termini di compatibilita’ con gli impegni comunitari in sede di valutazione del programma italiano di stabilita’ e crescita.
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COMMA 359
359. Il fondo e’ ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonche’ tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalita’ di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell’importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario (136).
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COMMA 360
360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
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COMMA 361
361. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche’ di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e’ riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.
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COMMA 362
362. L’esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e’ dovuta, tenuto conto dell’esonero stabilito dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternita’ e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonche’ il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
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COMMA 363
363. Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine e’ stato prorogato al 30 giugno 2006 dall’articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’ fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 e’ fissato al 1° ottobre 2006.
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COMMA 364
364. La misura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL e’ rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico delle singole gestioni e dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonche’ degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
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COMMA 365
365. La rideterminazione di cui al comma 364 e’ disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 364 con delibera dell’istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.
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COMMA 366
366. Ai fini dell’applicazione dei commi da 367 a 371, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono definite le caratteristiche e le modalita’ di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarieta’ verticale ed orizzontale, anche individuando modalita’ di collaborazione con le associazioni imprenditoriali (1) (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivamente dall’articolo 6-bis, comma 3, lettera a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 11 maggio 2007, n. 165 (in Gazz. Uff., 16 maggio, n. 19), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi siano definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Regioni interessate.
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COMMA 367
367. L’adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca e’ libera.
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COMMA 368
368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:
a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l’opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche’ dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita’ delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate e’ rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parita’ di trattamento, sulla base di principi di mutualita’;
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo l’assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l’applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l’aggiornamento degli elementi di cui al numero 6) (1);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e’ operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto e’ determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante dall’attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e’ rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parita’ di trattamento, sulla base di principi di mutualita’;
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato (1);
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicita’ per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest’ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell’interesse delle imprese aderenti si intendono senz’altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l’avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonche’ per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell’esercizio delle attivita’ previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalita’ telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalita’. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita’ applicative delle disposizioni del presente numero (2) (3);
2) al fine di facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresi’ provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l’ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, e delle finanze sono stabilite le modalita’ applicative della presente disposizione (4) (5);
3) i distretti hanno la facolta’ di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attivita’ produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralita’ di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un’unica societa’ cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell’emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l’accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell’economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operativita’; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell’ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacita’ competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, e’ costituita l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, di seguito denominata “Agenzia” (6);
2) l’Agenzia promuove l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l’individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l’Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalita’;
4) l’Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle attivita’ produttive, nonchè il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita’ per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell’Agenzia e’ soggetto all’approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri (7).
(1) Lettera modificata dall’articolo 6-bis, comma 3, lettera b), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successivamente sostituita dall’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 11 maggio 2007, n. 165 (in Gazz. Uff., 16 maggio, n. 19), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui non prevede che le modalità applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(3) Numero modificato dall’articolo 6-bis, comma 3, lettere c) e d), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
(4) La Corte costituzionale con sentenza 11 maggio 2007, n. 165 (in Gazz. Uff., 16 maggio, n. 19), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui non prevede che le modalità applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(5) Numero modificato dall’articolo 6-bis, comma 3, lettere c) e d), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
(6) A norma dell’articolo 22, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, l’ente Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, di cui al presente numero, è soppresso.
(7) La Corte costituzionale con sentenza 11 maggio 2007, n. 165 (in Gazz. Uff., 16 maggio, n. 19), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui non prevede che criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali della Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione siano definiti con decreti di natura non regolamentare della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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COMMA 369
369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e della pesca e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche’ ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83 (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 5-bis del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
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COMMA 370
[370. Al comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole: “anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317”.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 6-bis, comma 3, lettere c) e d), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
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COMMA 371
371. Fatta salva la compatibilita’ con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o piu’ distretti individuati con il decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l’applicazione delle predette disposizioni e’ in ogni caso realizzata progressivamente.
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COMMA 371-BIS
371-bis. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 366, puo` essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 371-TER
371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372 (1)(2).
(1) Comma inserito dall’articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(2) Per l’attuazione del presente comma, vedi il D.M. 7 maggio 2010.
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COMMA 372
372. Dall’attuazione dei commi da 366 a 371-ter non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 (1) (2).
(1) Vedi, anche, l’articolo 5-bis del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 891, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 373
373. In considerazione del contenzioso in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e’ prorogata al 31 dicembre 2008.
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COMMA 374
374. Il comma 8 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e’ sostituito dai seguenti:
“8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonche’ da quelle esercenti attivita’ commerciali di cui all’articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell’iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalita’ di cui al comma 8, il Ministero delle attivita’ produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonche’ le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all’obbligo contributivo, secondo modalita’ di trasmissione dei dati concordate dalle parti.
Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l’avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall’obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l’anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato”.
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COMMA 375
375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, adottato d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l’applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate (1).
(1) Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l’ articolo 46, comma 1-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
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COMMA 376
376. Con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno e’ costituita, in forma di societa’ per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata “Banca”. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al comma 377, e’ istituito il comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.
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COMMA 377
377. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinati:
a) lo statuto della Banca, ispirato ai principi gia’ contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;
b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all’azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;
c) le modalita’ per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all’acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessita’ operative della stessa Banca, di rami di azienda gia’ appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalita’ di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
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COMMA 378
378. E’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.
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COMMA 379
379. All’articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), prima della parola: “strumenti” sono inserite le seguenti: “prodotti e”;
b) alla lettera h), dopo la parola: “titoli” sono inserite le seguenti: “e prodotti finanziari”.
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COMMA 380
380. All’articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola: “strumenti” sono inserite le seguenti: “prodotti e”.
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COMMA 381
381. Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell’investimento azionario, gli statuti delle societa’ nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante possono prevedere l’emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell’articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell’articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all’assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l’emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all’atto dell’attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o piu’ azionisti, individuati anche in base all’ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell’attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione puo’ essere fatta in deroga all’articolo 2441 del codice civile.
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COMMA 382
382. Le deliberazioni dell’assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonche’ quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.
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COMMA 383
383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384 sono modificabili con le maggioranze previste per l’approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.
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COMMA 384
384. Lo statuto delle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo’ prevedere, con le maggioranze previste per l’approvazione delle modificazioni statutarie, che l’efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all’approvazione da parte dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3. A seguito delle modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei commi da 381 a 383 cessa di avere effetto l’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 7 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229.
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COMMA 385
385. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dell’articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonche’ relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’ articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
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COMMA 386
386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla cessazione dell’attivita’, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalita’ previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformita’ alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovra’ avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l’escussione delle garanzie.
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COMMA 387
387. L’esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso puo’ essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
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COMMA 388
388. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, e’ inserito il seguente:
“71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l’incremento del valore nominale delle nuove passivita’ non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all’atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario”.
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COMMA 389
389. All’articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: “67, terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “67, quarto comma”.
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COMMA 390
[ 390. L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli e’ effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d’appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche’ dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali e’ stato attivato lo sportello telematico dell’automobilista di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all’albo.](1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 391
[391. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell’interno, sono disciplinate le concrete modalita’ applicative dell’attivita’ di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 390.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 392
392. All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
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COMMA 393
393. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
“3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica gia’ avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell’affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a societa’ di capitali, anche consortili, nonche’ a cooperative e consorti, purche’ non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due societa’ affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una societa’ consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due societa’ affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le societa’ interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di societa’ consortile devono operare all’interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguita’ territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruita’ definiti dalle regioni.
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico gia’ in essere ai sensi dell’articolo 19 in modo da assicurare l’equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicita’ ed efficacia dei servizi offerti nonche’ della qualita’ dell’informazione resa all’utenza e dell’accessibilita’ ai servizi in termini di frequenza, velocita’ commerciale, puntualita’ ed affidabilita’;
b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilita’ ambientale;
c) alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale.
Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l’integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalita’ di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari dell’affidamento dei servizi ai sensi dell’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’ articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a societa’, purche’ non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le societa’ che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l’affidamento di servizi”.
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COMMA 394
394. Al comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2006”.
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COMMA 395
395. Al comma 55 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: “fino a non oltre tre anni dalla stessa data” sono sostituite dalle seguenti: “fino a non oltre cinque anni dalla stessa data”.
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COMMA 396
396. All’articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: “delle piccole e medie imprese”, sono aggiunte le seguenti: “nonche’ le attivita’ relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l’Italia”.
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COMMA 397
397. All’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonche’ a fronte di attivita’ relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia”.
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COMMA 398
398. Per il sostegno del settore turistico, e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministero delle attivita’ produttive si provvede all’attuazione del presente comma.
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COMMA 399
399. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: “da cooperative” sono inserite le seguenti: “, oltre quelli prescritti dall’articolo 31”;
b) all’ articolo 95, primo comma, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
“b) la residenza anagrafica o attivita’ lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove e’ localizzato l’alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione”.
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COMMA 400
400. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilita’ e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non piu’ utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta l’applicazione dell’articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno l’eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso l’osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonche’ gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all’atto della cessione, il cedente provvede all’istanza di cui all’ articolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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COMMA 401
401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
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COMMA 402
402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute e’ autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un’apposita prova per l’accertamento di idoneita’.
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COMMA 403
403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell’influenza aviaria e’ consentita, per l’anno 2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 198 per l’assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unita’ di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga e’ subordinata alla preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette unita’ di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278.
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COMMA 404
404. I progetti dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.
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COMMA 405
405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e’ incrementato della somma di 10 milioni di euro per l’anno 2006.
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COMMA 406
406. In considerazione dell’accresciuta complessita’ delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attivita’ regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura, dell’alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti l’attivita’ dell’Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall’anno 2006 (1).
(1) Vedi l’articolo 67, commi 2 e 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
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COMMA 407
407. All’onere derivante dall’attuazione del comma 406 si provvede, a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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COMMA 408
408. Al comma 5 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) e’ inserita la seguente:
“f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento”.
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COMMA 409
409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale:
a) la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’ approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite:
1) le modalita’ di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti;
2) le modalita’ con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell’articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera b), del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con l’istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo;
c) le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute – Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l’ammontare complessivo della spesa sostenuta nell’anno precedente per le attivita’ di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonche’ la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell’allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attivita’ promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche (1);
d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5,5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L’importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l’anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l’aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all’attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l’utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore (2);
e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall’articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. [Per l’inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l’inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)] (3).
(1) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 825, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A norma dell’articolo 2, comma 381, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 379 del medesimo articolo 2 della legge 244/2007, ovvero accreditate nei programmi di educazione continua in medicina, sono escluse dall’applicazione della presente lettera.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 825, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivamente modificata dall’articolo 68, comma 1, lettera a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.
(3) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 825, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivamente modificata dall’articolo 68, comma 1, lettera b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.
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COMMA 410
410. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ disporre entro il 31 dicembre 2006 e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuita’, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita’ e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese gia’ stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall’influenza aviaria. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia’ definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e’ ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall’articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: “31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2006” (1) .
(1) Comma modificato dall’articolo 1 del D.L. 3 aprile 2006, n. 136. Per una proroga dei trattamenti concessi ai sensi del presente comma, vedi l’articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 411
411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita’ e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d’intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia’ definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e’ ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita’ e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni d’intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
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COMMA 412
412. Al fine di rendere piu’ efficiente l’utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 62, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all’agevolazione, secondo l’ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilita'”;
b) all’articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Ove il datore di lavoro presenti l’istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal caso l’istanza e’ completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell’identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni”.
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COMMA 413
413. Al comma 8 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: “legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,” sono inserite le seguenti: “in attuazione delle disposizioni dettate dall’articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e”.
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COMMA 414
414. Al comma 132-ter dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: “eventualmente integrati” fino alla fine del comma sono soppresse.
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COMMA 415
415. Al fine di promuovere l’attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’ articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un’apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformita’ alle disposizioni dell’ articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
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COMMA 416
416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 415, favorendo criteri di mercato e tempestivita’.
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COMMA 417
417. All’articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli”.
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COMMA 418
418. All’articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di societa’ di cui all’articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attivita’ di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del codice civile”.
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COMMA 419
419. All’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: “6-bis. Il contributo di cui al comma 1 e’ esteso agli imprenditori agricoli”.
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COMMA 420
420. All’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “giovani imprenditori agricoli,” sono inserite le seguenti: “anche organizzati in forma societaria,”;
b) al comma 2, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: “Le societa’ subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 2”.
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COMMA 421
421. All’articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: “un contingente annuo di 200.000 tonnellate” sono sostituite dalle seguenti: “un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell’ambito di contratti quadro, o intese di filiera”;
b) dopo il quarto periodo, e’ inserito il seguente: “Con il medesimo decreto e’ altresi’ determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale”.
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COMMA 422
422. L’importo previsto dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell’anno 2005 e’ destinato per l’anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l’aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalita’ previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonche’ fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo e’ destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l’istituzione di certificati per l’incentivazione, la produzione e l’utilizzo di biocombustibili da trazione.[ da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.] (1)
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi disposizioni di cui all’articolo 2-quater, comma 2, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 e di cui all’articolo 1, commi 375 e 376 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 423
423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 2-quater del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, sostituito dall’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 178, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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COMMA 424
424. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 all’articolo 11-quinquiesdecies, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi” sono inserite le seguenti: ” nonche’ l’UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli “;
b) al comma 9, dopo le parole: “Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato” sono aggiunte le seguenti: “, sentita l’UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli”;
c) il comma 5 e’ abrogato.
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COMMA 425
425. L’articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all’utilizzo delle immagini, che resta di titolarita’ dell’UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non puo’ esercitare la propria attivita’ mediante l’apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua gia’ la raccolta delle scommesse.
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COMMA 426
426. Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole e forestali e’ autorizzato a partecipare, anche attraverso l’acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalita’.
A tale fine e’ autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
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COMMA 427
427. E’ autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2006 per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
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COMMA 428
428. All’articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: “anche per gli interventi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102” sono sostituite dalle seguenti: “per le finalita’ di cui al comma 2”.
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COMMA 429
429. Per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali della Fondazione di cui all’articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ assegnato un contributo di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e’ corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (1) .
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 430
430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e’ autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all’esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita’ socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita’ degli stessi comuni da almeno un triennio, nonche’ ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia’ stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per l’esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita’ socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilita’ da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresi’ analoga procedura per l’erogazione del contributo previsto all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e’ rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di 150 milioni di euro, per l’anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 39 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.
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COMMA 431
431. Per assicurare la prosecuzione delle attivita’ di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e’ concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
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COMMA 432
432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e’ iscritto a decorrere dall’anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le finalita’ di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico (1).
(1) Per la riduzione dell’autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l’articolo 4, comma 1, del D.L. 3 dicembre 2012, n. 207.
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COMMA 433
433. Per l’attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006.
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COMMA 434
434. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d’uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell’area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonche’ le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalita’ per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l’iniziativa.
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COMMA 435
435. Al finanziamento dell’accordo di programma di cui al comma 434 concorre il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonche’ con le risorse di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.
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COMMA 436
436. L’accordo di programma di cui al comma 434 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprieta’ dell’area. Il trasferimento della proprieta’ avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e bonifica.
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COMMA 437
437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, e’ in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilita’ del soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434.
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COMMA 438
438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
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COMMA 439
439. [ Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell’ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L’ordinanza e’ emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale come definito e disciplinato dalla citata direttiva 2004/35/CE ] (1).
(1) Comma abrogato dall’ articolo 318, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
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COMMA 440
440. [ La quantificazione del danno e’ effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II alla stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma 439 e’ esclusa la possibilita’ che si verifichi un aggravio dei costi in capo all’operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell’interesse proprietario leso] (1).
(1) Comma abrogato dall’ articolo 318, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
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COMMA 441
441. [ Per la riscossione delle somme di cui e’ ingiunto il pagamento con l’ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112] (1).
(1) Comma abrogato dall’ articolo 318, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
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COMMA 442
442. [ Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell’ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, ne’ alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471] (1).
(1) Comma abrogato dall’ articolo 318, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
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COMMA 443
443. [ Avverso l’ordinanza di cui ai commi precedenti e’ ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza ] (1).
(1) Comma abrogato dall’ articolo 318, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
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COMMA 444
444. L’articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennita’ di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.
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COMMA 445
445. All’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: “quindici” e’ sostituita dalla seguente: “venticinque”.
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COMMA 446
446. Restano fermi i criteri e le modalita’ applicati per l’articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.
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COMMA 447
447. All’attuazione degli interventi previsti dal comma 445 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
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COMMA 448
448. Ai fini dell’attuazione del comma 445 eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.
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COMMA 449
449. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell’ambito di apposita unita’ previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonche’ altri interventi per la protezione dell’ambiente e la tutela del territorio.
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COMMA 450
450. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita’ di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.
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COMMA 451
451. Le risorse finanziarie previste dall’articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non e’ stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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COMMA 452
452. Al comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall’articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: “reale o figurativo”, sono inserite le seguenti: “o corrispettivi di servizi”.
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COMMA 453
453. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e’ abolito l’obbligo della contiguita’ delle aree e detti interventi possono essere localizzati in piu’ ambiti all’interno della stessa regione.
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COMMA 454
454. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, non e’ piu’ corrisposta l’anticipazione di cui all’articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento (1) .
(1) Vedi, anche, l’articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 10 del D.L. 1 ottobre 2007, n.159.
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COMMA 455
455. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo (1) .
(1) Comma modificato dall’articolo 2, comma 129 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
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COMMA 456
456. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
b) al comma 2-ter, dopo le parole: “I contributi previsti dalla presente legge” sono inserite le seguenti: “, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,”;
c) al comma 2-quater, dopo le parole: “della legge 5 agosto 1981, n. 416” sono aggiunte le seguenti: “, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l’aumento previsto dal comma 11”.
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COMMA 457
457. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, il requisito temporale previsto dall’ articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e’ elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicita’ della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicita’.
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COMMA 458
[458. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze di cui all’ articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici (1).] (2)
(1) A norma dell’articolo 2, comma 130 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 la disposizione di cui al presente comma si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.
(2) Comma abrogato dall’articolo 6, comma 1, lett. d) del D.L. 18 maggio 2012, n. 63-
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COMMA 459
459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano gia’ maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.
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COMMA 460
460. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:
a) l’impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;
b) l’impresa editrice sia una societa’ cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilita’ di accedere ai contributi;
c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia’ maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non e’ ammesso l’affitto della testata.
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COMMA 461
461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4 , 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche’ all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla richiesta (1) .
(1) A norma dell’articolo 2, comma 128 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 il termine di decadenza previsto dal presente comma si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti. A norma dell’articolo 10, comma 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, il termine per la presentazione dell’intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal presente comma e’ fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.
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COMMA 462
462. L’entita’ del contributo riservato all’editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e’ fissata in 1.000.000 di euro annui.
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COMMA 463
463. Per le finalita’ di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l’anno 2006, 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per l’anno 2008.
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COMMA 464
464. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, e’ aumentato di 20 milioni di euro.
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COMMA 465
465. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: “L. 200” sono sostituite dalle seguenti: “0,2 euro”.
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COMMA 466
466. E’ istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonche’ dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L’addizionale e’ indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attivita’ e ad altre attivita’, sono deducibili in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attivita’ e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonche’ ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ dovuto un acconto pari al 120 per cento dell’addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d’imposta precedente (1).
(1) Vedi l’articolo 31, comma 3, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.
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COMMA 467
467. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico”.
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COMMA 468
468. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, e’ inserito il seguente:
“25-ter. Se la titolarita’ delle attivita’ di cui al comma 24 non e’ trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle societa’ concessionarie addetto a tali attivita’ e’ trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attivita’.”.
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COMMA 469
469. La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 473, puo’ essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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COMMA 470
470. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale e’ stata eseguita.
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COMMA 471
471. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, e’ versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione e’ eseguita.
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COMMA 472
472. Il saldo di rivalutazione derivante dall’applicazione della disposizione di cui al comma 469 puo’ essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura del 7 per cento. L’imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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COMMA 473
473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ d’impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita’, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.
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COMMA 474
474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorche’ previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell’area (1).
(1) A norma dell’articolo 29, comma 8 ter, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 il termine di cinque anni per l’utilizzazione edificatoria dell’area previsto dal presente comma e’ prorogato a dieci anni.
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COMMA 475
475. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
a) 40 per cento nel 2006;
b) 35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
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COMMA 476
476. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita’ stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
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COMMA 477
477. Per il potenziamento dell’attivita’ di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilita’ interno, garantendo effettivita’ e continuita’ alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell’articolo 4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all’adozione del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attivita’ disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilita’ esclusivamente per i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facolta’ previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonche’ di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente medesimo, con le modalita’ ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell’ente.
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COMMA 478
478. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.
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COMMA 479
479. Al fine di ottimizzare le attivita’ istituzionali dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e’ operante, nell’ambito dell’Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruita’ delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprieta’ dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonche’ ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
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COMMA 480
480. Per l’anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonche’ gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilita’ e crescita.
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COMMA 481
481. All’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa’ autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 e’ applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonche’ dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa’ di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa’ di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita’ previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta”.
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COMMA 482
[482. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche’ alle norme della contabilita’ generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio che puo’ avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa’ pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta e’ decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruita’ emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze, nonche’ da un esperto in possesso di comprovata professionalita’ nella materia. Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L’approvazione puo’ essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all’articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attivita’ culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell’interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l’accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Successivamente l’abrogazione è stata ribadita dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
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COMMA 483
483. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. L’amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta’ di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.
2. Il Ministero delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara”;
b) i commi 3 e 5 sono abrogati (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2008, n. 1 (in Gazz.Uff., 23 gennaio, n. 4), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento del Ministero delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara.
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COMMA 484
484. E’ abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
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COMMA 485
485. In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell’energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parita’ di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purche’ siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487 (1) (2).
(1) Vedi l’articolo 6, comma 7-ter, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2008, n. 1 (in Gazz.Uff., 23 gennaio, n. 4), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma.
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COMMA 486
486. Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all’intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2008, n. 1 (in Gazz.Uff., 23 gennaio, n. 4), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma.
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COMMA 487
487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell’impianto per una spesa complessiva che, attualizzata alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell’indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell’importo degli interventi da effettuare nell’ambito della derivazione (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2008, n. 1 (in Gazz.Uff., 23 gennaio, n. 4), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma.
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COMMA 488
488. I titolari delle concessioni, a pena di nullita’ della proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti l’entita’ degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare la congruita’ degli investimenti autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso e’ causa di decadenza della concessione (1) .
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2008, n. 1 (in Gazz.Uff., 23 gennaio, n. 4), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma.
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COMMA 489
[489. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, commi primo e secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche puo’ anche prevedere il trasferimento della titolarita’ del ramo d’azienda relativo all’esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalita’ dirette a garantire la continuita’ gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara ] (1).
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 8, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
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COMMA 490
[490. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato ] (1).
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 8, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
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COMMA 491
491. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e attuano i principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004.
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COMMA 492
492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491 (1) .
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2008, n. 1 (in Gazz.Uff., 23 gennaio, n. 4), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, nella parte in cui esso si riferisce ai precedenti commi 485, 486, 487 e 488 della presente legge.
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COMMA 493
493. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall’anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
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COMMA 494
494. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che gia’ fruiscono dell’integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall’attuazione del presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro. La ripartizione è effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 709, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 495
495. Nel quadro delle attivita’ di contrasto all’evasione fiscale, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano quote significative delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facolta’ rispettivamente previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
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COMMA 496
496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu’ di cinque anni, [e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,] all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 20 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresi’ all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalita’ stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 2, comma 21, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 e successivamente dall’articolo 1, comma 310 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 497
497. In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e fatta salva l’applicazione dell’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attivita’ commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e’ costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’ articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 35, comma 21, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e successivamente dall’articolo 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 498
498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull’intero importo di quest’ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l’importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell’ articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 35, comma 21, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 499
[ 499. E’ introdotto a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2006, l’istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.
L’accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le societa’ in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attivita’ svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attivita’ produttive. ] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 500
[500. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilita’ degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004;
b) che svolgono dal 1° gennaio 2005 una attivita’ diversa da quella esercitata nell’anno 2004;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attivita’ svolta nel periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 501;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualita’ una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 501;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 501
[501. La proposta individuale di programmazione fiscale e’ formulata sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attivita’, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 502
[ 502. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruita’ dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi, proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell’attivita’ svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attivita’ istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l 52 de decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonche’ di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma 501 sia formulata dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 503
[503. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale e’ comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo termine la proposta puo’ essere altresi’ definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 504
[504. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonche’ quella applicabile ai fini dell’imposta sul reddito delle societa’, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonche’ la facolta’ di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attivita’ produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 505
[505. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 504, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54 , secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 506
[ 506. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonche’, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 507
[507. L’inibizione dei poteri di cui all’ articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 505, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74..] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 508
[ 508. Salva l’applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5,8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), nonche’ le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformita’ dei dati ed elementi sia di scarsa entita’ tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonche’ i relativi interessi.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 509
[509. Nel caso in cui l’attivita’ effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale si e’ verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, e’ possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d’imposta di cui al comma 500, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da quello indicato al comma 499. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 501. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalita’ di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche’ le modalita’ di adesione .] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 510
[510. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 499, l’Agenzia delle entrate formula altresi’ una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonche’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 511
[ 511. Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le societa’ di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 512
[ 512. L’accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 513
[ 513. L’adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le societa’ di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 514
[ 514. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le societa’ di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente puo’ essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 513. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonche’ alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed e’ dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta’ in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non e’ applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 515
[ 515. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 516
[ 516. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E’ pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. E’ altresi’ escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonche’ il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 517
[ 517. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attivita’ istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonche’ di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 510, comporta l’integrale applicabilita’ delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997 .] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 518
[ 518. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 510 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilita’ degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
b) che non erano in attivita’ in uno dei periodi di imposta di cui al comma 510;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attivita’ svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 510;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualita’ d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualita’ una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 510;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma 510 e per le annualita’ di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8,10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74..] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 519
519. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.[I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima] (1).
1) Il secondo periodo del presente comma è stato abrogato dall’articolo 37, comma 51, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 520
520. L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacita’ operativa per l’attivita’ di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.
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COMMA 521
521. All’articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: “un ventesimo” sono sostituite dalle seguenti: “un diciottesimo”.
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COMMA 522
522. Nell’articolo 11-quater, comma 2, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e riducendo il risultato del 20 per cento”.
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COMMA 523
523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l’espletamento delle ordinarie attivita’ ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell’attivita’ di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonche’ per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS e l’INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l’azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attivita’ congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonche’ attraverso un incremento dell’impiego delle risorse del personale ispettivo nell’attivita’ di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno 2005.
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COMMA 524
524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e’ altresi’ autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e’ ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. La finalizzazione di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
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COMMA 525
525. Il comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
“6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilita’ o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e’ di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu’ di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita’ di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l’importo massimo e le modalita’ di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita’ e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera”.
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COMMA 526
526. Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’aliquota del prelievo non puo’ essere inferiore all’8 per cento ne’ superiore al 12 per cento delle somme giocate.
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COMMA 527
527. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis e’ sostituito dal seguente:
“13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalita’ di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni”.
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COMMA 528
528. All’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: “commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6, lettera a), e 7”.
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COMMA 529
529. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
“6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, e’ necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni”.
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COMMA 530
530. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalita’ definite con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l’immodificabilita’ della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all’ articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e’ fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
c) l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007,riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco (1) (2) (3).
(1) Comma modificato dall’articolo 38, comma 8 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(2) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’articolo 1-ter, comma 2, del D.L. 25 settembre 2008, n. 149.
(3) Per l’individuazione, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per i criteri e le modalita’ di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui alla presente lettera, vedi l’articolo 1, comma 1, del D.M. 22 ottobre 2009.
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COMMA 531
531. A partire dal 1° gennaio 2007, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate (1) (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 38, comma 8 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(2) A norma dell’articolo 1-bis, comma 7, del D.L. 25 settembre 2008, n. 149, a decorrere dal 1 gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico di cui al presente comma, e’ elevata al 12,70 per cento delle somme giocate.
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COMMA 532
532. In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica e’ prorogato al 31 ottobre 2010.
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COMMA 533
533. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e` istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2011, l’elenco:
a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresi` proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attivita` relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attivita` funzionale alla raccolta del gioco (1) (2).
(1) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220.
(2) Vedi l’articolo 1 del D.M. 9 settembre 2011.
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COMMA 533-BIS
533-bis. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti gia’ titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, e’ disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all’articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche’ dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell’elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonche’ tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell’elenco, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonche’ ai tempi e alle modalita’ di effettuazione del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i versamenti gia’ eseguiti alla data del 30 giugno 2011 (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220e successivamente sostituito dall’articolo 24, comma 41, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
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COMMA 533-TER
533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attivita` di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto e` dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale e` risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica (1).
(1) A norma dell’articolo 1, comma 82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, l’originale comma 533 è stato sostituito dai commi 533, 533-bis e 533-ter.
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COMMA 534
534. Il terzo comma dell’articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
“Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza e’ altresi’ necessaria:
a) per l’attivita’ di produzione o di importazione;
b) per l’attivita’ di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli gia’ in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati”.
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COMMA 535
[535. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell’autorita’ e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita’ alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione stessa.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 536
[536. I destinatari delle comunicazioni hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformita’ a quanto stabilito con uno o piu’ provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 537
[537. In caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L’autorita’ competente e’ l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 538
[538. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalita’ individuati dall’Amministrazione stessa d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 539
539. All’articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: “apposita autorizzazione”, sono inserite le seguenti: “del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.
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COMMA 540
540. Il comma 1 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
“1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, e’ esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorita’ competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche’ le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresi’, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario”.
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COMMA 541
541. Il comma 3 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
“3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 e’ consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attivita’ di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti”.
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COMMA 542
542. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 e’ inserito il seguente:
“8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni e’ punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8”.
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COMMA 543
543. Il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
“9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d’azzardo dal codice penale:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) e’ preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilita’ di rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio”.
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COMMA 544
544. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
“9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e’ disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e’ disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalita’ stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto e’ presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui e’ stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto e’ presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168”.
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COMMA 545
545. Il comma 10 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
“10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 e’ titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita’ previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88”.
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COMMA 546
546. Il comma 11 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
“11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita’ in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorita’ competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, e’ computato nell’esecuzione della sanzione accessoria”.
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COMMA 547
547. Per le violazioni di cui all’articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse (1) .
(1) la Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno 2008, n. 215 (in Gazz. Uff., 25 giugno 2008, n. 27) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce che, per le violazioni di cui all’art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, commesse in data antecedente all’entrata in vigore della citata legge, si applicano le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse.
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COMMA 548
548. Dopo l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti:
“Art. 14-ter. – (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito). – 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’ articolo 110, comma 7, del testo unico di cui alregio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche’ per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato e’ comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente puo’ fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita’ di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater. – (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici). – 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti, nonche’ di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita’ della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta.
3. L’iscrizione a ruolo non e’ eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalita’ indicate nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l’ammontare delle sanzioni amministrative previste e’ ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Art. 14-quinquies. – (Disposizioni in materia di recupero dell’IVA sugli intrattenimenti). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA”.
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COMMA 549
549. All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”;
b) dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: “La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione”;
c) al quarto periodo, le parole: “di cui al secondo e terzo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al terzo e quarto periodo”.
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COMMA 550
550. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e’ sostituito dal seguente:
“Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu’ richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare”.
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COMMA 551
551. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, puo’ essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per gli anni successivi.
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COMMA 552
552. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l’autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 188 e’ estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.
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COMMA 553
553. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarita’ contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (1) .
(1) A norma dell’articolo 1 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 le disposizioni contenute nel presente comma sono sospese fino al 31 luglio 2006.
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COMMA 554
554. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l’anno 2006, e’ fissata nel limite di 25 milioni di euro.
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COMMA 555
555. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 554 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalita’.
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COMMA 556
556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunita’ giovanili, e’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventu’, l’Osservatorio nazionale sulle comunita’ giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventu’ e’ altresi’ istituito il Fondo nazionale per le comunita’ giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attivita’ delle comunita’ giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo e’ fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l’anno 2010 (1) .
(1) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, successivamente, dall’articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
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COMMA 557
557. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l’informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformita’ ai principi e criteri di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e’ disposta la prosecuzione delle attivita’ gia’ convenzionalmente assicurate dall’Associazione nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalita’ istituzionali.
Con regolamento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita’ alla convenzione in essere, criteri e modalita’ di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attivita’. Per l’attuazione delle suddette finalita’ viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 “Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale”, una somma non inferiore all’1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalita’ ed i criteri definiti con il predetto regolamento.
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COMMA 558
558. All’articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma”.
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COMMA 559
559. All’articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: “servizi radiotelevisivi” sono inserite le seguenti: “nonche’ alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni”.
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COMMA 560
560. Il comma 3-bis dell’articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:
“3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche’ al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalita’ proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione”. Le disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni gia’ realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.
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COMMA 561
561. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti:
“p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995”.
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COMMA 562
562. Al fine della progressiva estensione dei benefici gia’ previsti in favore delle vittime della criminalita’ e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e’ autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006 (1).
(1) A norma dell’articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e della giustizia, e destinati agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.
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COMMA 563
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidita’ permanente in attivita’ di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita’ di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (146).
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COMMA 564
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita’ permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (1).
(1) A norma dell’articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai soggetti di cui al presente comma sono erogati i benefici di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal medesimo articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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COMMA 565
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita’ per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
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COMMA 566
566. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell’ambito del programma promosso dall’Organizzazione delle Nazioni Unite “Atmospheric Brown Cloud” e “SHARE-Asia”, anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, e’ assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l’anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l’attuazione del programma SHARE-Asia.
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COMMA 567
567. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione gia’ presentate all’INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.
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COMMA 568
[568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilita’ generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, e’ autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati (1) .] (2)
(1) Per la disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, in attuazione del presente comma, vedi il D.M. 29 dicembre 2006.
(2) Comma abrogato dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
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COMMA 569
[569. Con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalita’ per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita’ (1).] (2)
(1) Per la disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, in attuazione del presente comma, vedi il D.M. 29 dicembre 2006.
(2) Comma abrogato dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
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COMMA 570
[570. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali ed interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell’industria nazionale, e’ autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
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COMMA 571
[571. Lo stanziamento di cui al comma 570 e’ iscritto nell’ambito delle unita’ previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all’individuazione sia delle procedure attuative per l’erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
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COMMA 572
572. Per l’anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d’Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonche’ degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, e’ riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1° al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006.
Il contributo e’ riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattivita’, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonche’ a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocita’ V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocita’ almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo e’ riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo e’ disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
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COMMA 573
573. La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie gia’ stanziate sulla base dell’estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell’area individuata potranno aderire all’intesa e far parte dell’area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.
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COMMA 574
574. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate piu’ domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per l’anno 2008 (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 10-sexies del D.L.30 dicembre 2009 n. 194.
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COMMA 575
575. Il comma 2 dell’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e’ abrogato. Conseguentemente, all’articolo 11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: “222 milioni per l’anno 2005” sono inserite le seguenti: “e di euro 5 milioni per l’anno 2006”.
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COMMA 576
576. All’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: “società” sono inserite le seguenti: “di cartolarizzazione, associazioni riconosciute”.
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COMMA 577
577. I dipendenti dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti all’esercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato l’opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell’Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unita’ di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonche’ la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo transito.
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COMMA 578
578. Al fine di assicurare l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire continuita’ alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l’alta formazione tecnologica, favorendo cosi’ lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, e’ autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e l’autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e’ rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. L’articolo 4, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e’ soppresso.
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COMMA 579
579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche attraverso l’incentivazione delle forme di raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le caratterisitiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle societa’ per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito. Con lo stesso decreto, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo, possono essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.
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COMMA 580
580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell’attivita’ sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, e’ concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica (1) .
(1) Per l’incremento del contributo al Comitato di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 1298, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ articolo 2, comma 568, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l’articolo 63, comma 9-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
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COMMA 581
581. Al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle attivita’ di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore, e’ destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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COMMA 582
582. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e’ autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ENAC comunica l’ammontare delle disponibilita’ di cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse (1) .
(1) Vedi, anche, l’articolo 6, comma 6, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 e l’articolo 21, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
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COMMA 583
583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualita’, i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati “promotori”, possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualita’ di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalita’ turistico-ricreative gia’ operanti ai sensi dell’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
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COMMA 584
584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone e’ determinata dall’atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni e’ attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell’insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da36 a l 49 de codice della navigazione.
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COMMA 585
585. Gli insediamenti turistici di qualita’ di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilita’ ambientale, dalla capacita’ di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall’elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneita’ ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l’assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unita’. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualita’ sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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COMMA 586
586. Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonche’ i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (115) .
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COMMA 587
587. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilita’ ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l’adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l’area, in particolare nel settore della mobilita’, nonche’ la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi puo’ essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell’insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
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COMMA 588
588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilita’ e della qualita’ costruttiva, urbanistica e ambientale, nonche’ della qualita’ progettuale, della funzionalita’, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.
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COMMA 589
589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l’assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attivita’ produttive, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attivita’ culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo (1) .
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 16 marzo 2007 , n. 88 ( in Gazz. Uff., 21 marzo 2007, n. 12), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma.
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COMMA 590
590. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l’effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1).
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 16 marzo 2007 , n. 88 ( in Gazz. Uff., 21 marzo 2007, n. 12), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma.
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COMMA 591
591. La stipula dell’accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita’ previste nella proposta approvata, e ha l’effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (1).
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 16 marzo 2007 , n. 88 ( in Gazz. Uff., 21 marzo 2007, n. 12), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma.
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COMMA 592
592. Nel caso di piu’ proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell’accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all’articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
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COMMA 593
593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono prevedere l’applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche’ l’esenzione, ovvero l’applicazione di riduzioni o detrazioni, dall’imposta comunale sugli immobili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
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COMMA 594
594. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e’ autorizzato a rinnovare per l’anno 2006 gli accordi di cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
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COMMA 595
595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche e’ fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non puo’ superare il 20 per cento dell’organico funzionale approvato (1).
(1) A norma dell’articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il divieto di cui al presente comma è prorogato agli anni 2008, 2009 e 2010, con esclusione per le assunzioni di personale artistico tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell’organico funzionale approvato, previa autorizzazione del Ministero vigilante; per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell’organico funzionale approvato.
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COMMA 596
596. Per l’anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell’anno 2005 dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unita’ (1) .
(1) Per la proroga fino al 31 dicembre 2007, dei rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente comma, vedi l’articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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COMMA 597
597. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprieta’ degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, e’ predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (1).
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 21 marzo 2007 , n. 94 ( in Gazz. Uff., 28 marzo 2007, n. 13), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma.
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COMMA 598
598. I principi fissati dall’accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:
a) il prezzo di vendita delle unita’ immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
b) per le unita’ ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all’esercizio del diritto di opzione all’acquisto per l’assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinunzia da parte dell’assegnatario, subentrino, con facolta’ di rinunzia, nel diritto all’acquisto, nell’ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purche’ la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l’acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno (1).
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 21 marzo 2007 , n. 94 ( in Gazz. Uff., 28 marzo 2007, n. 13), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma.
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COMMA 599
599. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni (1).
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 21 marzo 2007 , n. 94 ( in Gazz. Uff., 28 marzo 2007, n. 13), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma.
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COMMA 600
600. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a societa’ di comprovata professionalita’ ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell’edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attivita’ necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili (1).
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 21 marzo 2007 , n. 94 ( in Gazz. Uff., 28 marzo 2007, n. 13), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma.
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COMMA 601
601. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
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COMMA 602
602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e’ rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
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COMMA 603
603. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
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COMMA 604
604. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
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COMMA 605
605. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
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COMMA 606
606. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita’ indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia’ assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
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COMMA 607
607. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente legge (1).
(1) Vedi, anche, l’articolo 21, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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COMMA 608
608. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.
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COMMA 609
609. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
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COMMA 610
610. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
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COMMA 611
611. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
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COMMA 612
612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

All.1
Elenco 1
(Articolo 1, comma 6)
RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI
DOTAZIONE DELLE UNITA` PREVISIONALI DI BASE CONCERNENTI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI
                                                           2006      2007     2008
                                                             (migliaia di euro)

Ministero dell’economia e delle finanze

1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.941    1.993    2.059
1.1.1.3 - Servizio consultivo ed ispettivo tributario ..... 9.757    9.961   10.174
1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi . . . . . ....18.842   19.777   20.042
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . .....98.444  102.269  105.330
2.1.5.2 - Servizi del Poligrafico dello Stato . . . . . .. 27.131   27.865   28.792
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . .....81.790   82.079   82.423
3.1.2.16 - Oneri per le privatizzazioni. . . . . . . . . .  1.923    1.975    2.041
3.1.5.6 - Altri servizi di tesoreria . . . . . . . . . . . 52.618   53.677   54.743
3.1.5.17 - Servizi del Poligrafico dello Stato . . . . . ..87.153   89.509   92.487
3.1.7.5 - Oneri accessori. . . . . . . . . . . . . . . . .640.532  653.343  666.154
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.875   40.931   42.248
4.1.5.7 - Altri servizi di tesoreria . . . . . . . . . . . . .615      632      653
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . ......5.765    6.529    6.721
6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento . . . . . . . ..759.312  610.322  614.078
9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . ......8.162    8.340    8.532
12.1.1.1 - Commissariati di governo . . . . . . . . . . ......194      200      206

Ministero delle attivita` produttive

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . ......1.597    1.638    1.667
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . ....... 2.678    2.704    2.737
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi . . . . . .......497      510      527
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . ......5.833    5.916    6.016
3.1.2.7 - Cooperative e loro consorzi . . . . . . . . . . ....960      986    1.019
3.1.2.9 - Promozione turistica . . . . . . . . . . . . . . . . 88       90       93
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . ......3.722     1.026   1.049
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . ......1.468     1.499   1.531

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . ........673       691     713
1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi . . . . . .......788       810     837
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . .........91        93      96
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . ........178       183     188
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . ........755       771     788
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . ........246       252     260
6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . ........101       104     107
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . ........447       452     459
8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . ........224       230     237
9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . ........538       552     570
9.1.2.1 - Pari opportunita` . . . . . . . . . . . . . . . . 6.150     6.192   6.275
9.1.2.2 - Occupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...10        10      11
10.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .........265       272     281
11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .......1.280     1.289   1.299
12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .......2.931     2.991   3.052
13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . ......20.994    21.581  22.296
14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .......3.744     3.753   3.764
15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .......1.328     1.331   1.334

Ministero della giustizia

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .       4.492     4.650   4.803
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .       6.346     7.418   7.633
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .     191.824   201.580 206.087
3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi . . . . .      4.227     4.341   4.486
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .       9.836     9.986  10.115

Ministero degli affari esteri

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .         322       322     322
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .       5.736     4.821   4.830
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .       2.091     1.250   1.265
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .         567       571     578
5.1.1.1 - Uffici centrali. . . . . . . . . . . . . . . . . . .522       524     526
5.1.1.2 - Uffici all’estero . . . . . . . . . . . . . . . . 1.196     1.205   1.221
6.1.1.1 - Uffici centrali. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.260     4.289   4.336
6.1.1.2 - Uffici all’estero . . . . . . . . . . . . . . . .60.527    63.487  63.713
6.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi . . . . .        234     2.500   8.505
6.1.5.5 - Fondo per il rafforzamento delle misure di
sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.954     5.995   6.075
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .         526       529     536
8.1.1.1 - Uffici centrali. . . . . . . . . . . . . . . . .  8.787     8.835   8.930
8.1.1.2 - Uffici all’estero . . . . . . . . . . . . . . . . 1.012     1.019   1.033
10.1.1.1 - Uffici centrali. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.773     1.796   1.883
10.1.1.2 - Istituzioni scolastiche e culturali all’estero . 2.251     3.086   4.278
10.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali . . . . . .       928       948   1.350
11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . .        2.150     2.183   2.209
12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . .          461       515     517
13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . .        1.142     1.149   1.162
14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . .          957       963     976
15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . .          250       252     256
16.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . .          146       147     173
17.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . .          377       385     389
18.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . .           99       100     101
19.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . .          108       108     109
20.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . .          115       115     115

Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .       2.242     2.297    2.363
2.1.1.1 - Uffici centrali. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.760    26.453   27.331
2.1.5.6 - Fondi da ripartire per l’operativita` scolastica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.079    12.405   12.818
2.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi . . . . .     10.597    10.884   11.246
3.1.1.1 - Uffici centrali. . . . . . . . . . . . . . . . . 50.791    51.634   37.729
3.1.2.5 - Interventi diversi. . . . . . . . . . . . . . . . . 732       752      777
4.1.1.1 - Uffici centrali. . . . . . . . . . . . . . . . . .9.387     9.610    9.852
4.1.1.2 - Accademie ed Istituti superiori musicali,
coreutici e per le industrie artistiche . . . . . . . . .  12.945     19.317  19.518
7.1.1.1 - Uffici regionali. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.140      2.198   2.271
7.1.1.2 - Strutture scolastiche . . . . . . . . . . . . .  38.111     38.983  39.967
8.1.1.1 - Uffici regionali. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.161      1.192   1.232
8.1.1.2 - Strutture scolastiche . . . . . . . . . . . . . .43.830     44.785  45.820
9.1.1.1 - Uffici regionali. . . . . . . . . . . . . . . . . . 494        508     525
9.1.1.2 - Strutture scolastiche . . . . . . . . . . . . . . 8.006      8.192   8.404
10.1.1.1 - Uffici regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . 973        999   1.032
10.1.1.2 - Strutture scolastiche. . . . . . . . . . . . . .28.196     28.819  29.500
11.1.1.1 - Uffici regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . 951        977   1.009
11.1.1.2 - Strutture scolastiche. . . . . . . . . . . . . .28.767     29.390  30.062
12.1.1.1 - Uffici regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . 507        437     450
12.1.1.2 - Strutture scolastiche. . . . . . . . . . . . . . 6.392      6.535   6.695
13.1.1.1 - Uffici regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . 957        983   1.016
13.1.1.2 - Strutture scolastiche. . . . . . . . . . . . .  27.138     27.723  28.352
14.1.1.1 - Uffici regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . 295        303     313
14.1.1.3 - Strutture scolastiche. . . . . . . . . . . . .   7.502      7.665   7.841
15.1.1.1 - Uffici regionali . . . . . . . . . . . . . . .   1.253      1.287   1.330
15.1.1.2 - Strutture scolastiche. . . . . . . . . . . . .  59.835     61.108  62.457
16.1.1.1 - Uffici regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . 445        458     473
16.1.1.2 - Strutture scolastiche. . . . . . . . . . . . . . 9.023      9.227   9.456
17.1.1.1 - Uffici regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . 269        276     285
17.1.1.2 - Strutture scolastiche. . . . . . . . . . . . . . 1.828      1.870   1.920
18.1.1.1 - Uffici regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . 493        506     523
18.1.1.2 - Strutture scolastiche. . . . . . . . . . . . . . 8.109      8.293   8.499
19.1.1.1 - Uffici regionali . . . . . . . . . . . . . . . . 1.239      1.273   1.315
19.1.1.2 - Strutture scolastiche. . . . . . . . . . . . . .36.121     36.918  37.792
20.1.1.1 - Uffici regionali . . . . . . . . . . . . . . . . 1.865      1.915   1.979
20.1.1.2 - Strutture scolastiche. . . . . . . . . . . . .  31.655     32.398  33.251
21.1.1.1 - Uffici regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . 260        267     276
21.1.1.2 - Strutture scolastiche. . . . . . . . . . . . . . 2.854      2.925   3.008
22.1.1.1 - Uffici regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . 826        849     877
22.1.1.2 - Strutture scolastiche. . . . . . . . . . . . . .11.111     11.379  11.694
23.1.1.1 - Uffici regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . 535        550     568
23.1.1.2 - Strutture scolastiche. . . . . . . . . . . . . . 7.704      7.894   8.122
24.1.1.1 - Uffici regionali . . . . . . . . . . . . . . . . 2.603      2.661   2.723
24.1.1.2 - Strutture scolastiche. . . . . . . . . . . . . .33.016     33.690  34.377

Ministero dell’interno

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .       1.225     1.257    1.297
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .      84.788    87.486   89.775
2.1.2.7 - Spese elettorali. . . . . . . . . . . . . . . . . . .85        87       90
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi . . . . .     32.732    37.599   38.771
2.1.5.5 - Funzionamento servizi delle amministrazioni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.288   100.661  103.822
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .       4.669     4.795    4.955

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .        4.485    4.534    4.596
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .        6.035    6.076    6.121
2.1.2.1 - Parchi nazionali e aree protette . . . . . . . .      11        11      11
2.1.2.5 - Difesa del mare . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.415    50.262  50.262
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .        4.277     4.310   4.348
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .        1.730     1.749   1.773
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .       14.118    14.271  14.466
6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .        1.926     2.017   2.064
6.1.2.1 - Manutenzione opere idrauliche . . . . . . . .        346       361     364
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .        4.051     4.141   4.232
7.1.2.2 - Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        2.114     2.171   2.243
7.1.5.3 - Fondo di riserva consumi intermedi . . . . .         217       223     231

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici . . . . . . . . . . . . .    892      916     947
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .         6.613    6.777   6.730
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi . . . . .          258    2.469   2.551
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .         1.091    1.121   1.158
3.1.5.1 - Manutenzione sedi uffici statali. . . . . . . .     1.553    1.595   1.648
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .           858      881     910
4.1.2.11 - Manutenzione opere marittime. . . . . . . .        3.430    3.523   3.640
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .        56.295   55.338  53.658
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .           530      544     563

Ministero delle comunicazioni

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .         1.040    1.069   1.104
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .           142      146     151
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .           849      868     890
3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi . . . . .          170      174     180
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .           104      106     110
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .           357      367     379
5.1.2.1 - Controllo emissioni radioelettriche . . . .           534      548     566
6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .           112      115     119
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .           617      633     654
8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .         2.485    2.551   2.633

Ministero della difesa

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .            860      883     913
2.1.1.1 - Spese generali di funzionamento di bilancio
e affari finanziari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       735      755     780
2.1.1.2 - Spese generali di funzionamento di onoranze
ai caduti in guerra . . . . . . . . . . . . . . . . .          1.596    1.639    1.693
2.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi . . . . .       149.044  153.072  158.165
3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento . . . . . . .      111.831  114.861  118.685
3.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale . . . .           154      158      163
3.1.1.3 - Leva, formazione e addestramento . . . . . .        16.994   17.452   18.031
3.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali . . . . . . . . .    327.523  335.161  344.814
3.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento. . . . . .            55.815   57.306   59.176
3.1.2.6 - Interventi diversi. . . . . . . . . . . . . . . . . . -         -         - 
4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento . . . . . . .       43.416   44.590   46.073
4.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale . . . .         2.186    2.245    2.320
4.1.1.3 - Formazione e addestramento. . . . . . . . . .       28.928   29.710   30.698
4.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali . . . . . . . . .    116.195  119.336  123.306
4.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento. . . . . .             1.191    1.223    1.264
4.1.1.6 - Istituto Geografico Militare . . . . . . . . . .     1.961    2.014    2.081
5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento . . . . . . .       27.448   28.190   29.128
5.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali . . . . . . . . .     83.655   85.917   88.775
5.1.1.3 - Formazione e addestramento. . . . . . . . . .       14.467   14.858   15.353
5.1.1.4 - Rifornimento idrico isole minori . . . . . . .         216      222      229
5.1.1.5 - Assistenza e benessere del personale . . . .           566      581      600
5.1.1.6 - Istituto idrografico della Marina . . . . . . .        476      489      505
5.1.1.7 - Ammodernamento e rinnovamento. . . . . .             2.441    2.507    2.590
6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento . . . . . . .       22.966   23.831   24.924
6.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale . . . .           350      357      365
6.1.1.3 - Formazione e addestramento. . . . . . . . . .       33.343   34.259   35.417
6.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali . . . . . . . . .    128.877  133.309  138.909
6.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento. . . . . .               595      611      632
6.1.2.1 - Assistenza al volo civile . . . . . . . . . . . .   10.306    10.584  10.936

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .          1.415     1.444   1.475
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .          3.287     3.463   3.474
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .          6.424     6.566   6.514
3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi . . . . .        11.493    11.804  12.197
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .          4.666     4.779   4.882

Ministero per i beni e le attivita` culturali

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .         3.177     3.245    3.319
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .         1.182     1.208    1.241
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi . . . . .        2.205     2.265    2.340
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .        47.620    48.570   49.483
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .        19.744    20.244   20.870
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .         1.397     1.430    1.477
5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi . . . .         154       158      163

Ministero della salute

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .           675       692      713
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .        31.726    32.351   32.982
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . .         9.233     9.357    9.496
3.1.2.13 - Informazione e prevenzione . . . . . . . . .         408       419      433
3.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi . . . . .          659       677      699
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO 12.369 11.233 11.482
4.1.2.3 - Programma anti AIDS . . . . . . . . . . . . . .     1.375     1.412    1.459

 

 

ALLEGATO N.2
Elenco 2
(Articolo 1, comma 13)
RIDUZIONE INVESTIMENTI FISSI LORDI DISCREZIONALI
DOTAZIONE DELLE UNITA` PREVISIONALI DI BASE
CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI FISSI
                                                           2006       2007       2008
                                                             (migliaia di euro)

Ministero dell’economia e delle finanze

1.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . 2.080     2.139     2.199
1.2.3.2 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  312        321       330
2.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . .41.347    42.514    43.709
2.2.3.2 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.851     1.904     1.957
3.2.3.40 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46        47        48
3.2.3.5 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . 5.337     5.486     5.568
4.2.3.18 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.283     1.319     1.356
4.2.3.2 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . .  32.779    33.704    34.652
5.2.3.14 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . .  1.072     1.083     1.114
5.2.3.15 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158       162       167
6.2.3.13 - Scuola superiore dell’economia e delle finanze
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.238     1.273     1.309
6.2.3.2 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . .  20.463    21.040    21.632
6.2.3.3 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305       313       322
9.2.10.2 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . .  1.317     1.354     1.392
9.2.3.1 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527       542       557
12.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         1         1

Ministero delle attivita` produttive

1.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . . 424       432       440
1.2.3.2 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81        84        86
2.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . . 743       756       768
2.2.3.2 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215       221       228
3.2.3.1 - Ricerca scientifica . . . . . . . . . . . . . . . . 502       516       531
3.2.3.12 - Proprieta` industriale . . . . . . . . . . . . .10.873    10.961    11.053
3.2.3.2 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . . 671       683       695
3.2.3.9 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118       121       124
4.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . .  97        99       100
4.2.3.6 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48        49        51
5.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . . 404       412       420
5.2.3.4 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73        75        76

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . .    51         52       54
1.2.3.2 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65         67       69
2.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3          3        3
3.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10         10       10
4.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3          4        4
5.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2          2        2
6.2.3.2 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3          3        3
7.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9          9        9
8.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3          4        4
9.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18         19       19
10.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17         17       18
11.2.3.2 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22         22       23
12.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . .  5.678      5.839    6.003
12.2.3.2 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         11       11
13.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.282      1.318    1.355
14.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19         19       20
15.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6          6        6

Ministero della giustizia

1.2.3.2 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223        230      236
2.2.3.3 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267        275      282
3.2.3.2 - Attrezzature e impianti . . . . . . . . . . . . .40.102     40.272   40.446
3.2.3.3 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . .  26.943     27.639   28.348
3.2.3.4 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463        476      489
5.2.3.2 - Attrezzature e impianti . . . . . . . . . . . . . 1.394      1.433    1.474
5.2.3.3 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27         28      29

Ministero degli affari esteri

1.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37         37      38
2.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24         25      25
3.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14         14      14
4.2.3.2 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10         10      10
5.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39         40      40
6.2.3.2 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44         44      45
7.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11         11      11
8.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .941        949     957
8.2.3.2 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . 4.531      4.567   4.605
10.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489        493     497
11.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30         30      30
12.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15         15      16
13.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15         15      16
14.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3          3       3
15.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         11      11
16.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5          5       6
17.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5          5       6
18.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5          5       6
19.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5          5       6
20.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         11      11

Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca

1.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211       217     224
2.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278       286     294
2.2.3.3 - Strutture scolastiche . . . . . . . . . . . . . . .   62        63      65
2.2.3.4 - Fondi da ripartire per l’operativita` scolastica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.496     2.566   2.638
3.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822       845     869
4.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196       201     207
7.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69        71      73
8.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48        50      51
9.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26        26      27
10.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44        45      46
11.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53        55      56
12.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24        25      26
13.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58        60      62
14.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16        16      17
15.2.3.2 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58        60      61
16.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26        26      27
17.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16        16      17
18.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26        26      27
19.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37        38      39
20.2.3.3 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61        62      64
21.2.3.4 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16        16      17
22.2.3.4 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34        35      36
23.2.3.4 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27        28      28
24.2.3.4 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57        59      60

Ministero dell’interno

1.2.3.1 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127       130     134
2.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . .7.930     8.153   8.383
2.2.3.3 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.911     2.993   3.078

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

1.2.3.3 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49       51      52
2.2.3.14 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127      130     134
3.2.3.6 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102      104     107
4.2.3.17 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48        50      51
5.2.3.10 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99       102     105
6.2.3.7 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266      274     281
7.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . .   269      276     284
7.2.3.4 - Informazione, monitoraggio e progetti in
materia ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    199      204     210
7.2.3.5 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74       76      78

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . .       30       31       32
1.2.3.2 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    67       69       71
2.2.3.1 - Ricerca scientifica . . . . . . . . . . . . . . . .     82       84       86
2.2.3.10 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  746      767      789
2.2.3.2 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . .   41.245   41.268   38.953
3.2.3.1 - Edilizia di servizio. . . . . . . . . . . . . . .  212.822  216.322  221.439
3.2.3.10 - Calamita` naturali e danni bellici. . . . . . .     4.018    4.092    4.167
3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale . . . . . . .        459      472      486
3.2.3.24 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129      132      136
3.2.3.25 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . .      34       35       36
4.2.3.11 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   41       42       43
4.2.3.3 - Opere marittime e portuali . . . . . . . . . .     253.051  258.137  263.225
4.2.3.4 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . .       42       43       44
5.2.3.1 - Edilizia di servizio. . . . . . . . . . . . . . . .  5.247    5.395    5.547
5.2.3.13 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  333      343      352
5.2.3.14 - Opere varie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.083    6.198    4.316
5.2.3.2 - Attrezzature e impianti . . . . . . . . . . . . .      208      214      220
5.2.3.3 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . .    1.052    1.081    1.112
7.2.3.1 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    42       42       43
7.2.3.2 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . .       40       41       42

Ministero delle comunicazioni

1.2.3.1 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43       44       45
2.2.3.2 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17       18       18
3.2.3.1 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9        9        9
4.2.3.2 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9        9        9
5.2.3.1 - Controllo emissioni radioelettriche . . . . . .      2.175    2.236    2.299
5.2.3.2 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12       13       13
6.2.3.1 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9        9       10
7.2.3.2 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9        9        9
7.2.3.3 - Ricerca scientifica . . . . . . . . . . . . . . . . .2.160    2.221    2.283
8.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . .  2.387      870      894
8.2.3.2 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  287      295      303

Ministero della difesa

1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita`
e ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     69.000     69.000    69.000
1.2.3.2 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . .   43         45        46
2.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . .   27         28        29
3.2.3.3 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . .4.676      4.807     4.943
3.2.3.4 - Attrezzature e impianti . . . . . . . . . . . .1.276.802  1.300.456 1.324.792
3.2.3.5 - Ammodernamento e rinnovamento . . . . . .         95.348     98.038   100.795
3.2.3.7 - Edilizia di servizio . . . . . . . . . . . . . . . .   6          6         6
4.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . 12.720     13.079    13.446
5.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . .1.208      1.242     1.277
6.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . .  6.087      6.259     6.435

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.2.3.1 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31         31        32
2.2.3.8 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35         36        37
3.2.3.6 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86         89        91
3.2.3.8 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . .    4          4         4
4.2.3.3 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89         92        94
4.2.3.5 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . .   10         10        11

Ministero per i beni e le attivita` culturali

1.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . . 121         125       128
1.2.3.4 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50          51        53
2.2.3.1 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . . 537         552       568
2.2.3.8 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117         120       124
3.2.3.11 - Beni mobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105         108       111
4.2.3.2 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . . 489         502       517
4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale . . . . . . . . . . 13.984         789       694
4.2.3.8 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274         282       290
5.2.3.2 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . .  22          23        24
5.2.3.8 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30          31        32

Ministero della salute

1.2.3.2 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40          41        42
2.2.3.1 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129         133       137
2.2.3.4 - Informatica di servizio . . . . . . . . . . . . . . 631         649       667
3.2.3.1 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195         201       206
4.2.3.1 - Beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129         133       137

 

 

ALLEGATO N.3
Elenco 3
(Articolo 1, comma 15)
RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO
DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE
   AMMINISTRAZIONE/U.P.B.AUTORIZZAZIONE
                                                          2006        2007         2008
                                                             (migliaia di euro)
ECONOMIA E FINANZE. . . . . . . . . . . . . . . . . .1.983.949   1.997.344    2.070.642

3.1.2.4 - Poste italiane . . . . . . . . . . . . . . . 182.604     189.654      219.646

Legge n. 416 del 1981, articolo 2: disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l’editoria . . . .   22.574      22.574       22.760

Legge n. 778 del 1985, articolo 2: contributo straordinario
all’Istituto postelegrafonici . . . . . . . . . . .      8.107       8.107        8.173

Legge n. 515 del 1993, articolo 1: disciplina delle
campagne elettorali per l’elezione alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica . . . . . .   10.923       10.923      11.013

Legge n. 449 del 1997, articolo 30: misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica - esclusione di
beni dal patrimonio d’impresa . . . . . . . . . . . . .141.000       148.050    177.700

3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato. . . . . . . . . . . .1.325.823     1.325.823  1.336.732

Legge n. 740 del 1969, articolo 1: delega al Governo
ad emanare provvedimenti nelle materie previste
dai trattati della CEE e della CEEA. . . . . . . . . 1.324.002     1.324.002  1.334.896

Legge n. 166 del 2002, articolo 11, comma 4: ferrovie
e trasporti pubblici locali . . . . . . . . . . . . . .  1.821         1.821      1.836

3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi . . .   4.935         4.230      4.265

Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), articolo
4, comma 194: concessionari per la gestione
del servizio di raccolta delle scommesse. . . . . . .    4.230         4.230      4.265

Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), articolo
4, comma 215: finanziamento agli investimenti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  705            -          - 

3.1.2.43 - Contratti di programma . . . . . . . . . . .188.587       188.587    190.139

Legge n. 449 del 1997, articolo 53, comma 3: misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica . . . .  118.087       118.087    119.059

Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo
1, comma 566: misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di spesa . . . . . . . . . . . . .  70.500        70.500     71.080

3.1.2.45 - ANAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.000       289.050    319.860

Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 178 del 2002, articolo 7,
comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS
s.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282.000      289.050     319.860

ATTIVITA` PRODUTTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . .   17.625       17.625      17.770

3.1.2.11 - Istituto di promozione industriale . . . . . .17.625       17.625      17.770

Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005),
articolo 1, comma 234: programmi pluriennali Istituto
per la promozione industriale . . . . . . . . . . .      17.625       17.625      17.770

LAVORO E POLITICHE SOCIALI . . . . . . . . . . .         30.439       30.439      30.689

3.1.2.1 - Occupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.667       23.667      23.861

Legge n. 537 del 1993, articolo 11, comma 31: fondo
da destinare ad interventi di sostegno dell’occupazione.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.667       23.667      23.861

9.1.2.2 - Occupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.495        3.495       3.524

Legge n. 266 del 1997, articolo 20: incentivi al reimpiego
di personale con qualifica dirigenziale e sostegno
alla piccola impresa. . . . . . . . . . . . . . . .       3.495        3.495       3.524

14.1.2.1 - Pari opportunita` . . . . . . . . . . . . . .  3.277        3.277       3.304

Legge n. 125 del 1991, articolo 2: azioni positive per
la realizzazione della parita` uomo-donna nel lavoro . . .3.277        3.277       3.304

ISTRUZIONE, UNIVERSITA` E RICERCA . . . . . .               -        378.047     383.953

2.1.5.5 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . .  -        200.676     202.327

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -       200.676     202.327

3.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . . . -           725         745
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -           725         745

7.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . . . -        36.022      36.318

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -        36.022      36.318

8.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . . . -        10.492      10.786

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -        10.492      10.786

9.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . . . -          4.772      4.906

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -           4.772     4.906

10.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . .  -          20.971    21.558

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -          20.971    21.558

11.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . .  -          13.854    14.242

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -         13.854    14.242

12.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . .   -          3.187     3.277

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -          3.187     3.277

13.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . .   -          8.813     9.060

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -          8.813     9.060

14.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . .   -          1.395     1.434

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -          1.395     1.434

15.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . .   -         18.050    18.555

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -          18.050   18.555

16.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . .   -           2.417    2.485

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    -          2.417    2.485

17.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . . .  -            524      539

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -            524      539

18.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . .    -          2.468    2.537

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -          2.468    2.537

19.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . .      -         10.852   11.155

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -         10.852   11.155

20.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . .    -         25.031   25.732
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -         25.031   25.732

21.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . . .  -            915      941

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -             915     941

22.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . . .  -           8.250   8.481

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -           8.250   8.481

23.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . . .  -           3.550   3.650

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -           3.550   3.650

24.1.2.1 - Scuole non statali . . . . . . . . . . . . . . .    -           5.083   5.225

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -           5.083   5.225

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI . . . . . . . . . .              231.506     231.557  233.512

4.1.2.2 - Societa` di servizi marittimi . . . . . . . . . . 128.239     128.239  129.294

Legge n. 169 del 1975, articolo 2: sovvenzioni per
l’esercizio di linee regolate da leggi e convenzioni
stipulate dal Ministro per la marina mercantile e le
societa` di navigazione a carattere regionale . . . . .      109.275    109.275   110.174

Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo
1, comma 566: misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.964     18.964    19.120

4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18.751      18.751   18.905

Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni
di legge per le ferrovie concesse all’industria
privata, le tramvie a trazione meccanica e
gli automobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.751      18.751   18.905

5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   84.516      84.567    85.313

Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni
di legge per le ferrovie concesse all’industria
privata, le tramvie a trazione meccanica e
gli automobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.314      69.314    69.884

Regio decreto-legge n. 1121 del 1938, convertito
dalla legge n. 58 del 1939, articolo 27: sussidi integrativi
di esercizio di carattere temporaneo per le
ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in
concessione all’industria privata. . . . . . . . . . . . .     2.543       2.594     2.666

Legge n. 1221 del 1952, articolo 2: sovvenzioni per
l’adeguamento alle mutate condizioni economiche
dell’esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane,
funivie e funicolari in regime di concessione
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.659        12.659    12.763

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI . . . . . . .                27.724        21.736    18.721

2.1.2.7 - Pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.870         3.525      -  

Decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 77 del 2004, articolo 3,
comma 2: misure di accompagnamento sociale in
collegamento con le misure di conservazione delle
risorse ittiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.345           -        -  

Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo
1, comma 245: contributi alle piccole e medie
imprese per l’interruzione obbligatoria dell’attivita`
di pesca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3.525         3.525      -  

3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione
e controllo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        17.854       18.211   18.721

Legge n. 499 del 1999, articolo 4, comma 1: finanziamento
delle attivita` di competenza del Ministero
delle politiche agricole e forestali . . . . . . .            17.854       18.211   18.721

BENI E ATTIVITA` CULTURALI . . . . . . . . . . . .             2.402         2.403   2.423

3.1.2.2 - Editoria libraria . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.402         2.403   2.423

Legge n. 1010 del 1969, articolo 1: provvidenze per
la diffusione della cultura italiana all’estero . . . .          182           182     183

Decreto-legge n. 657 del 1974, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 5 del 1975: istituzione del
Ministero per i beni culturali e per l’ambiente. . .              36             37     38

Legge n. 67 del 1987, articolo 18: pubblicazioni di
elevato valore culturale . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.456          1.456   1.468

Legge n. 62 del 2001, articolo 9, comma 6: fondo
per la promozione del libro e dei prodotti editoriali
di elevato valore culturale . . . . . . . . . . . . . . . .      728          728       734

                                   Totale . . . . . . .    2.293.645    2.679.151  2.757.710

 

 

ALLEGATO N.4
Elenco 4
(Articolo 1, comma 74)
ENTRATE TRIBUTARIE
1.1.1 - IRE
1.1.1.1 - Entrate derivanti dall’attivita` ordinaria di gestione
1.1.1.2 - Entrate derivanti dall’attivita` di accertamento e controllo

1.1.2 - IRES
1.1.2.1 - Entrate derivanti dall’attivita` ordinaria di gestione
1.1.2.2 - Entrate derivanti dall’attivita` di accertamento e controll
o
1.1.3 - ILOR
1.1.3.1 - Entrate derivanti dall’attivita` ordinaria di gestione
1.1.3.2 - Entrate derivanti dall’attivita` di accertamento e controllo

1.1.4 - Imposte sostitutive
1.1.4.1 - Entrate derivanti dall’attivita` ordinaria di gestione
1.1.4.2 - Entrate derivanti dall’attivita` di accertamento e controllo

1.1.5 - Ritenute a titolo di imposta definitiva
1.1.5.1 - Entrate derivanti dall’attivita` ordinaria di gestione
1.1.5.2 - Entrate derivanti dall’attivita` di accertamento e controllo

1.1.7 - Altri introiti diretti
1.1.7.1 - Entrate derivanti dall’attivita` ordinaria di gestione
1.1.7.2 - Entrate derivanti dall’attivita` di accertamento e controllo

1.1.8 - IVA su scambi interni e intracomunitari
1.1.8.1 - Entrate derivanti dall’attivita` ordinaria di gestione
1.1.8.2 - Entrate derivanti dall’attivita` di accertamento e controllo

1.1.10 - Lotto, lotterie ed altre attivita` di gioco
1.1.10.1 - Entrate derivanti dall’attivita` ordinaria di gestione
1.1.10.2 - Entrate derivanti dall’attivita` di accertamento e controllo

1.1.11 - IVA su importazioni
1.1.11.1 - Entrate derivanti dall’attivita` ordinaria di gestione
1.1.11.2 - Entrate derivanti dall’attivita` di accertamento e controllo

1.1.12 - Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali, loro derivati,
prodotti analoghi e relative sovrimposte di confine
1.1.12.1 - Entrate derivanti dall’attivita` ordinaria di gestione
1.1.12.2 - Entrate derivanti dall’attivita` di accertamento e controllo

1.1.13 - Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti
1.1.13.1 - Entrate derivanti dall’attivita` ordinaria di gestione
1.1.13.2 - Entrate derivanti dall’attivita` di accertamento e controllo

1.1.14 - Imposte sui generi di monopolio
1.1.14.1 - Entrate derivanti dall’attivita` ordinaria di gestione
1.1.14.2 - Entrate derivanti dall’attivita` di accertamento e controllo

1.1.15 - Tasse e imposte sugli affari, su atti concernenti il demanio ed 
il patrimonio dello Stato
1.1.15.1 - Entrate derivanti dall’attivita` ordinaria di gestione
1.1.15.2 - Entrate derivanti dall’attivita` di accertamento e controllo

1.1.20 - Altri tributi indiretti
1.1.20.1 - Entrate derivanti dall’attivita` ordinaria di gestione
1.1.20.2 - Entrate derivanti dall’attivita` di accertamento e controllo

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1.2.5 - Entrate derivanti dall’attivita` di controllo e repressione delle
irregolarita` e degli illeciti

Limitatamente ai capitoli:

- 3210
- 3312
- 3313
- 3314
- 3315
- 3316
ALLEGATO N.5
Allegato 1
(Articolo 1, comma 607)
MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978).
--------------------------------------------------------------------------------
|     AMMINISTRAZIONE     | Esigenze |   2006    |   2007  |   2008  |   Anno  |
|                         |   anni   |(compresi) |         |         |terminale|
|                         |pregressi |   anni    |         |         |         |
|                         |          | pregressi |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                    (importi in migliaia di euro)             |
--------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERO DELL'ECONOMIA |          |           |         |         |         |
| E DELLE FINANZE         |          | 1.282.709 | 325.000 | 385.000 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. Legge 3 giugno 1999, |          |           |         |         |         |
| n. 157, e legge         |          |           |         |         |         |
| 26 luglio 2002, n. 156  |          |           |         |         |         |
| (3.1.2.23 - cap. 1638)  |          |           |         |         |         |
| - Fondo spese elettorali|          |           |         |         |         |
| partiti politici        |        - |    40.000 |  40.000 |  40.000 |    P    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. Decreto del          |          |           |         |         |         |
| Presidente della        |          |           |         |         |         |
| Repubblica 23 dicembre  |          |           |         |         |         |
| 1978, n. 915 (2.1.2.3   |          |           |         |         |         |
| - cap. 1316) |          |          |           |         |         |         |
| - Pensioni di guerra    |        - |    65.000 |  65.000 |  65.000 |    P    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3. Legge 8 agosto 1995, |          |           |         |         |         |
| n. 335, articolo 2      |          |           |         |         |         |
| (3.1.6.1 - cap. 2198)   |          |           |         |         |         |
| - Assegni e medaglie    |          |           |         |         |         |
| al valor militare       |        - |   120.000 | 120.000 | 120.000 |    P    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. Legge 10 dicembre    |          |           |         |         |         |
| 1993, n. 515 (3.1.2.4   |          |           |         |         |         |
| - cap. 1496) -          |          |           |         |         |         |
| Agevolazioni tariffarie |          |           |         |         |         |
| elettorali Poste        |   22.500 |    22.500 |       - |       - |   2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5. Legge 5 agosto 1981, |          |           |         |         |         |
| n. 416 (3.1.2.4 - cap.  |          |           |         |         |         |
| 1501) - Telecom         |          |           |         |         |         |
| agevolazioni editoria   |          |           |         |         |         |
| anni '97-'99            |   18.069 |    18.069 |       - |       - |   2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6. Decreto-legge        |          |           |         |         |         |
| 1^ dicembre 1993,       |          |           |         |         |         |
| n. 487, convertito, con |          |           |         |         |         |
| modificazioni, dalla    |          |           |         |         |         |
| legge 29 gennaio 1994,  |          |           |         |         |         |
| n. 71, articolo 6,      |          |           |         |         |         |
| comma 5 (3.1.2.19 -     |          |           |         |         |         |
| cap. 1620) - IPOST      |   10.000 |    10.000 |       - |  60.000 |    P    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7. Legge 15 marzo 1986, |          |           |         |         |         |
| n. 81 (3.1.2.24 - cap.  |          |           |         |         |         |
| 1647) - Accordo Lomè    |   12.000 |   112.000 |       - |       - |   2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8. Legge 11 marzo 1988, |          |           |         |         |         |
| n. 67 (3.1.2.43 - cap.  |          |           |         |         |         |
| 1850) - Fondo editoria  |          |           |         |         |         |
| - agevolazioni          |          |           |         |         |         |
| tariffarie postali      |   10.700 |    10.700 |       - |       - |   2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9. Decreto legislativo  |          |           |         |         |         |
| 18 febbraio 2000, n. 56 |          |           |         |         |         |
| (4.1.2.18 - cap. 2862)  |          |           |         |         |         |
| - Federalismo fiscale   |          |           |         |         |         |
| - Compartecipazione IVA |  767.829 |   767.829 |       - |       - |   2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10. Legge 15 marzo 1997,|          |           |         |         |         |
| n. 59 (4.1.2.17 - cap.  |          |           |         |         |         |
| 2856) - Federalismo     |          |           |         |         |         |
| amministrativo          |  116.611 |   116.611 | 100.000 | 100.000 |   2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERO DEL LAVORO E  |          |           |         |         |         |
| DELLE POLITICHE SOCIALI |          |   337.900 |       - |       - |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. Legge 8 marzo 2000,  |          |           |         |         |         |
| n. 53, articoli 19 e 20,|          |           |         |         |         |
| e legge 5 febbraio 1992,|          |           |         |         |         |
| n. 104, articolo 33     |          |           |         |         |         |
| (7.1.2.3 - cap. 3525)   |          |           |         |         |         |
| - Agevolazioni a        |          |           |         |         |         |
| familiari di persone    |          |           |         |         |         |
| con handicap            |   37.829 |    37.829 |       - |       - |   2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. Decreto-legge        |          |           |         |         |         |
| 23 ottobre 1996, n. 546,|          |           |         |         |         |
| convertito, con         |          |           |         |         |         |
| modificazioni, dalla    |          |           |         |         |         |
| legge 20 dicembre 1996, |          |           |         |         |         |
| n. 640, articolo 1, e   |          |           |         |         |         |
| legge 28 dicembre 2001, |          |           |         |         |         |
| n. 448, articolo 43,    |          |           |         |         |         |
| comma 1 (11.1.2.7 - cap.|          |           |         |         |         |
| 4354) - Oneri per       |          |           |         |         |         |
| pensionamenti anticipati|    9.004 |     9.004 |       - |       - |   2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3. Decreto-legge        |          |           |         |         |         |
| 30 giugno 1972, n. 267, |          |           |         |         |         |
| convertito, con         |          |           |         |         |         |
| modificazioni, dalla    |          |           |         |         |         |
| legge 11 agosto 1972,   |          |           |         |         |         |
| n. 485, articolo 23-bis |          |           |         |         |         |
| (11.1.2.7 - cap. 4356)  |          |           |         |         |         |
| - Rivalutazione delle   |          |           |         |         |         |
| pensioni riguardanti i  |          |           |         |         |         |
| cittadini italiani      |          |           |         |         |         |
| rimpatriati dalla Libia |    2.090 |     2.090 |       - |       - |   2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. Legge 9 marzo 1989,  |          |           |         |         |         |
| n. 88, articolo 37      |          |           |         |         |         |
| (11.1.2.9 - cap. 4363)  |          |           |         |         |         |
| - Sgravi contributivi   |  266.032 |   266.032 |       - |       - |   2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5. Decreto-legge        |          |           |         |         |         |
| 29 marzo 1991, n. 103,  |          |           |         |         |         |
| convertito, con         |          |           |         |         |         |
| modificazioni, dalla    |          |           |         |         |         |
| legge 1º giugno 1991,   |          |           |         |         |         |
| n. 166, articolo 4      |          |           |         |         |         |
| (11.1.2.10 - cap. 4367) |          |           |         |         |         |
| - Ricostituzione        |          |           |         |         |         |
| dell'assicurazione      |          |           |         |         |         |
| generale obbligatoria   |          |           |         |         |         |
| dei periodi di lavoro   |          |           |         |         |         |
| effettuati in Libia     |    3.355 |     3.355 |       - |       - |   2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6. Legge 27 dicembre    |          |           |         |         |         |
| 1997, n. 449, articolo  |          |           |         |         |         |
| 4, commi 17 e 21, e     |          |           |         |         |         |
| legge 23 dicembre 1998, |          |           |         |         |         |
| n. 448, articolo 3,     |          |           |         |         |         |
| comma 5 (11.2.3.1 - cap.|          |           |         |         |         |
| 7762) - Oneri per       |          |           |         |         |         |
| contributi sotto forma  |          |           |         |         |         |
| capitaria per imprese   |          |           |         |         |         |
| operanti in particolari |          |           |         |         |         |
| territori               |   19.590 |    19.590 |       - |       - |   2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERO DELLA         |          |           |         |         |         |
| GIUSTIZIA               |          |   603.000 | 200.000 | 200.000 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. Decreto del          |          |           |         |         |         |
| Presidente della        |          |           |         |         |         |
| Repubblica 30 maggio    |          |           |         |         |         |
| 2002, n. 115, articolo  |          |           |         |         |         |
| 64 (2.1.2.1 - capp. 1360|          |           |         |         |         |
| e 1364 n.i.) - Spese di |          |           |         |         |         |
| giustizia               |  403.000 |   603.000 | 200.000 | 200.000 |   2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERO DELL'INTERNO  |          |   377.808 |  90.939 |  90.939 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. Legge 23 dicembre    |          |           |         |         |         |
| 2000, n. 388, articolo  |          |           |         |         |         |
| 64 (2.1.2.6 - cap. 1316)|          |           |         |         |         |
| - Fondo ordinario enti  |          |           |         |         |         |
| locali (ristoro minori  |          |           |         |         |         |
| entrate ICl)            |  286.870 |   377.808 |  90.939 |  90.939 |    P    |
--------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERO DELL'AMBIENTE |          |           |         |         |         |
| E DELLA TUTELA DEL      |          |           |         |         |         |
| TERRITORIO              |          |       327 |     162 |     162 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. Legge 27 ottobre     |          |           |         |         |         |
| 1988, n. 488 (4.1.2.2 - |          |           |         |         |         |
| cap. 2225) -            |          |           |         |         |         |
| Convenzione sulla       |          |           |         |         |         |
| sorveglianza continua e |          |           |         |         |         |
| la valutazione del      |          |           |         |         |         |
| trasporto a lunga       |          |           |         |         |         |
| distanza di inquinanti  |          |           |         |         |         |
| atmosferici in Europa   |          |           |         |         |         |
| (EMEP)                  |      147 |       294 |     147 |     147 |    P    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. Legge 24 ottobre     |          |           |         |         |         |
| 1980, n. 743 (4.1.2.2 - |          |           |         |         |         |
| cap. 2226) - Accordo    |          |           |         |         |         |
| italo-franco-monegasco  |          |           |         |         |         |
| RA.MO.GE.               |       18 |        33 |      15 |      15 |    P    |
--------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERO DELLE         |          |           |         |         |         |
| INFRASTRUTTURE E DEI    |          |           |         |         |         |
| TRASPORTI               |          |    29.900 |       - |       - |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. Legge 19 maggio 1975,|          |           |         |         |         |
| n. 169, articolo 2      |          |           |         |         |         |
| (4.1.2.2 - cap. 2041)   |          |           |         |         |         |
| - Sovvenzioni società   |          |           |         |         |         |
| di navigazione          |   29.900 |    29.900 |       - |       - |   2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERO DELLA SALUTE  |          |    80.000 |  80.000 |  80.000 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. Legge 25 febbraio    |          |           |         |         |         |
| 1992, n. 210 (2.1.2.12  |          |           |         |         |         |
| - cap. 2400)            |          |           |         |         |         |
| - Indennizzo vittime    |          |           |         |         |         |
| trasfusioni e           |          |           |         |         |         |
| somministrazione        |          |           |         |         |         |
| emoderivati             |        - |    80.000 |  80.000 |  80.000 |    P    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  TOTALE |          | 2.711.644 | 696.101 | 756.101 |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Ponere permanente

ALLEGATO N.6
Allegato 2
(Articolo 1, comma 608)
FONDI PER GLI INVESTIMENTI
-----------------------------------------------------------------------------------------
           AMMINISTRAZIONE                        |         STANZIAMENTI                 
-----------------------------------------------------------------------------------------
                                                    2006           2007          2008
                                                                   ( IN EURO )

Ministero dell’economia e delle finanze

Incentivi alle imprese. . . . . . . . . . . . . . 18.223.000    18.223.000    15.223.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 12,
comma 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15.223.000    15.223.000    15.223.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, articolo
18, commi ottavo e nono . . . . . . . . .          3.000.000     3.000.000         -    

                        Totale . . .              18.223.000    18.223.000    15.223.000

Ministero della giustizia

Edilizia penitenziaria e giudiziaria. . . . . . . 82.566.931    70.108.931    70.108.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 2002, n. 259. . . . .           12.458.000         -              -   
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 . .          70.108.931     70.108.931   70.108.931

                        Totale . . .              82.566.931     70.108.931   70.108.931

Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca

Universita` e ricerca . . . . . . . . . . . . . . .94.175.915     94.175.915  94.175.915
Legge 10 gennaio 2000, n. 6 . . . . . . . .        10.329.138     10.329.138  10.329.138
Legge 21 febbraio 1980, n. 28 . . . . . . .        34.783.372     34.783.372  34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127          49.063.405     49.063.405  49.063.405
Edilizia universitaria . . . . . . . . . . . . . . 90.000.000          -            -   
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo
7, comma 8. . . . . . . . . . . . . . .            90.000.000          -            -   

                             Totale . . .         184.175.915     94.175.915   94.175.915

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

Difesa del suolo e tutela ambientale . . . . .     271.438.772     77.331.772  77.331.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 2,
commi 1 e 7 . . . . . . . . . . . . . . . . .        2.065.827      2.065.827   2.065.827
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 . . . . . . . .        13.118.005     13.118.005  13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 . . . . . . .          1.032.914      1.032.914   1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93. . . . . . . . .          1.549.371      1.549.371   1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366. . . . . . . . .         11.568.634     11.568.634  11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267, articolo
1, comma 2, e legge 30 dicembre
2004, n. 311 . . . . . . . . . . . . . . . . .      30.000.000           -           -   
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 . . .          41.316.552     41.316.552  41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. . .     2.006.705       2.006.705  2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio 2004, n. 184 . . . . . . . . . . . . .        2.220.764       2.220.764   2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183, e decretolegge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, articolo 12; e legge 24
dicembre 2003, n. 350 . . . . . . . . . . .         120.000.000            -           -  
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326. . . . .              20.000.000            -           -  
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1,
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e legge
30 dicembre 2004, n. 311 . . . . . . . . .             8.607.000           -           -  
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4            11.000.000           -           -  
Legge 31 luglio 2002, n. 179 . . . . . . . .           2.453.000    2.453.000   2.453.000
Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80 . . . . . . . . . . .           4.500.000            -          -   

                          Totale . . .              271.438.772    77.331.772   77.331.772

Ministero della difesa

Ricerca scientifica . . . . . . . . . . . . . . . . .69.000.000     69.000.000  69.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264           69.000.000     69.000.000  69.000.000

                     Totale . . .                    69.000.000     69.000.000  69.000.000

Ministero delle politiche agricole e forestali

Agricoltura, foresta e pesca . . . . . . . . . .    136.310.995    28.702.995  13.102.995
Legge 15 dicembre 1998, n. 441 . . . . . .            1.549.371    1.549.371    1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268 . . . . . . . .          1.549.371    1.549.371    1.549.371
Legge 2 dicembre 1998, n. 423. . . . . . .            2.582.285    2.582.285    2.582.285
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
articolo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      6.870.908    6.870.908    6.870.908
Legge 30 aprile 1976, n. 386, articolo 18,
quarto comma . . . . . . . . . . . . . . . .            551.060       551.060     551.060
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo
46, comma 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .       123.208.000    15.600.000       -   

                Totale . . .                        136.310.995    28.702.995  13.102.995

Ministero per i beni e le attivita` culturali

Patrimonio culturale. . . . . . . . . . . . . . .  188.742.376    188.742.376  188.742.376
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo
46, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .      138.486.232    138.486.232  138.486.232
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, articolo 3,
comma 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       3.164.569      3.164.569    3.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, articolo
3, comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .         206.583        206.583      206.583
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo
3, comma 83 . . . . . . . . . . . . . . . . .       46.568.535     46.568.535   46.568.535
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127              316.457        316.457      316.457

                 Totale . . .                      188.742.376    188.742.376  188.742.376
ALLEGATO N.7
PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 1, comma 609)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
___________________________________________________________________________________________
                                                 | 2006        | 2007        | 2008        |
                                                 |_____________|_____________|_____________|
                                                      (importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
Nuove o maggiori spese correnti
Articolato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.548          6.895          6.809
Pubblico impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.306          1.543          1.544
Eccedenze di spesa. . . . . . . . . . . . . . . . .  2.289            696            756
Missioni di pace. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000              0              0
Spesa sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.673          1.018          1.030
Riduzione costo lavoro . . . . . . . . . . . . . . . 1.996          2.429          2.518
Bonus figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  696              0              0
Fondo utilizzo giacenze tesoreria . . . . . . . .      320              0              0
LSU scuola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370            370            370
Altri interventi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896            837            589
Effetti indotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2              2              2
Tabella «A». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23              0              0
Tabella «C». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80              0              0
Minori entrate correnti
Articolato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .977            742            459
Sgravi fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977            742            459
Totale oneri da coprire . . .                       11.627          7.637          7.268
______________________________________________________________________________________
                                                 | 2006        | 2007        | 2008        |
                                                 |_____________|_____________|_____________|
                                                      (importi in milioni di euro)
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate
Articolato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.975          5.101           4.623
Interventi vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.763          1.779           1.469
Rivalutazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912             34              37
Ammortamenti energia . . . . . . . . . . . . . . .      790            877             877
Cessioni fabbricati . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500            468             482
Programmazione fiscale e adeguamento . . . .          1.930            990             990
Effetti indotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79            953             769
Riduzione spese correnti
Articolato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.344          3.591           3.404
Pubblico impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7              7               7
Spese PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.644          1.693           1.579
Disposizioni per enti locali . . . . . . . . . . . .     70             55              55
Trasferimenti imprese . . . . . . . . . . . . . . . .   960          1.121           1.121
Altri interventi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511            560             487
Effetti indotti (effetto netto) . . . . . . . . . . . . 153            155             155
Tabella «A» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0             79             89
Tabella «C» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 0            252            266
Decreto-legge 203/2005. . . . . . . . . . . . . . . .  7.453          7.830          8.018
Quota DL 203/2005 utilizzata a copertura spesa c/capitale 47            277            402
Totale mezzi di copertura . . .                       18.771         16.773         16.312
Differenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.144           9.135         9.043
Miglioramento risparmio pubblico a LV
(compreso em. DLB) . . . . . . . . . . . . . . . .     4.281         10.839         20.474
Margine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.425         19.974         29.517
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONE CONTABILE E DEBITORE
(in milioni di euro)
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | ASSESTATO 2005  |  INIZIALI 2006  |  2007  |  2008  |
                         -------------------------------------------------------
|                        | Compe- | Cassa  | Compe- | Cassa  | Compe- | Compe- |
|                        | tenza  |        | tenza  |        | tenza  | tenza  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                ENTRATE | 24.349 | 24.349 | 24.364 | 24.364 | 24.364 | 24.364 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rimborsi IVA           | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anticipo concessionari |  4.449 |  4.449 |  4.464 |  4.464 |  4.464 | 4.464  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tit. III-F.Amm.ti      |        |        |        |        |        |        |
| titoli di Stato        |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         SPESA CORRENTE | 33.250 | 33.250 | 27.835 | 27.835 | 27.514 | 27.514 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rimborsi IVA           |        |        |        |        |        |        |
| (compresi i pregressi) | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personale Forze armate |        |        |        |        |        |        |
| e di polizia           |     40 |     40 |      0 |      0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Spese di giustizia     |    365 |    365 |      0 |      0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Regolazione            |        |        |        |        |        |        |
| concessionari          |        |        |        |        |        |        |
| riscossione            |      4 |      4 |      0 |      0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anticipo concessionari |  4.449 |  4.449 |  4.464 |  4.464 |  4.464 |  4.464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rimborso INAIL         |     35 |     35 |      0 |      0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ammassi agricoli       |      7 |      7 |      0 |      0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| FSN-saldo IRAP         |    473 |    473 |      0 |      0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fitto locali Polizia   |        |        |        |        |        |        |
| di Stato               |    171 |    171 |    171 |    171 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rimborso imposte       |        |        |        |        |        |        |
| dirette pregresse      |  3.150 |  3.150 |  3.150 |  3.150 |  3.150 |  3.150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondo debiti pregressi |        |        |        |        |        |        |
| ex finanze             |    150 |    150 |    150 |    150 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Entrate erariali       |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sicilia e Sardegna     |  1.528 |  1.528 |      0 |      0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Comm.liq. indennità    |        |        |        |        |        |        |
| buonuscita Poste       |     52 |     52 |      0 |      0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INPS invalidi civili   |    546 |    546 |      0 |      0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| CONI servizi spa       |     68 |     68 |      0 |      0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vincite e commissioni  |        |        |        |        |        |        |
| lotto                  |  2.312 |  2.312 |      0 |      0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| SPESA IN CONTO CAPITALE|  2.101 |  2.196 |    101 |    101 |     26 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Disavanzi USL          |  2.000 |  2.000 |      0 |      0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Profughi istriani e    |        |        |        |        |        |        |
| dalmati                |     26 |     26 |     26 |     26 |     26 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Disavanzi pregressi    |        |        |        |        |        |        |
| università             |     75 |     75 |     75 |     75 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Chiusura sospeso difesa|      0 |     95 |      0 |      0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|           TOTALE SPESA | 35.351 | 35.446 | 27.936 | 27.936 | 27.540 | 27.514 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LEGGE FINANZIARIA      |        |        |        |        |        |        |
| SPESA CORRENTE         |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tab. C-FSN - IRAP 2004 |        |        |        |        |        |        |
| (2701/Mef.)            |        |        |  1.102 |  1.102 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| SPESE DI GIUSTIZIA     |        |        |        |        |        |        |
| (Eccedenza di spesa)   |        |        |    403 |    403 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| SPESA IN CONTO CAPITALE|        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| DISAVANZI SANITA'      |        |        |  2.000 |  2.000 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTALE SPESA CON LEGGE |        |        |        |        |        |        |
| FINANZIARIA            | 35.351 | 35.446 | 31.441 | 31.441 | 27.540 | 27.514 |
--------------------------------------------------------------------------------
All.8
TABELLE dalla A alla F.

Omissis (1) .
(1) La tabella E è stata modificata dall’articolo 5-quater del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.

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