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Legge 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (1) (2) (3) (4) (5).

(1) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall’art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
(2) Tutti i riferimenti al d.l. 30 giugno 1979, n. 26, conv. in l. 3 aprile 1979, n. 95, contenuti nel presente provvedimento si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni contenute nel d.lg. 8 luglio 1999, n. 270 di abrogazione.
(3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
(4) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.
(5) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 01 marzo 2012 n. 19; Circolare Inail 06 luglio 2012 n. 34; Nota Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 25 marzo 2013 n. 2980.
(Omissis).

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art.1
Restituzione del contributo straordinario per l’Europa.

1. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l’Europa effettivamente trattenuto o versato.
2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.
3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d’imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l’Europa, l’importo spettante, tenendo conto anche dell’eventuale risultato dell’assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d’imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L’importo rimborsato e l’eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d’imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un’apposita richiesta contenente l’indicazione della predetta differenza.
4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l’importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del sostituto d’imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l’indicazione della predetta differenza.
5. Per tutti gli altri contribuenti l’importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998.
6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l’ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze.

Art.2
Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e al decreto legge 8 aprile 1998, n. 78.

1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l’art. 59, comma 23, l. 27 dicembre 1997, n. 449 e l’art. 1, comma 2-bis, d.l. 8 aprile 1998, n. 78, conv. in l. 5 giugno 1998, n. 176.

Art.3
Incentivi per le imprese.

1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell’armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell’articolo 8, sono soppressi:
a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all’articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
b) i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all’articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;
c) il contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui al l’articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.
3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto dall’anno 2000.
4. All’articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell’anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:
a) l’impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l’incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre 1998; (3) (4)
b) l’impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
d) l’incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell’anno precedente;
e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;
f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dal l’articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.
7. L’efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all’autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.
8. Il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell’orario di lavoro. Tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008. In tali termini è rettificato l’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000 (5)(6).
9. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, beneficiano, per i tre anni successivi all’iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell’aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. All’articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “31 dicembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1998” (7).
10. Gli stanziamenti nell’ambito del bilancio dello Stato relativi alle amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della soppressione dei contributi di cui al comma 1 sono ridotti in proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.
11. (Omissis) (8).
12. (Omissis) (9).
13. Ai complessivi oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in lire 1.419 miliardi per l’anno 1999, in lire 2.410 miliardi per l’anno 2000, in lire 2.706 miliardi per l’anno 2001, in lire 1.464 miliardi per l’anno 2002 e in lire 1.327 miliardi a decorrere dall’anno 2003, si provvede, quanto a lire 1.319 miliardi per l’anno 1999, a lire 1.590 miliardi per l’anno 2000, a lire 1.986 miliardi per l’anno 2001, a lire 1.434 miliardi per l’anno 2002 ed a lire 1.327 miliardi a decorrere dall’anno 2003, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 8.
14. Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1, lettera c), restano confermate e sono poste a carico dello Stato (10) .
(1) Modifica il comma 17 dell’art. 4, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(2) Modifica il comma 18 dell’art. 4, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(3) Lettera così modificata dall’art. 45, l. 17 maggio 1999, n. 144.
(4) Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all’art. 44, l. 28 dicembre 2001, n. 448, il termine previsto alla presente lettera è aggiornato al 31 dicembre 2001 (art. 44, l. 448/2001).
(5) Comma così modificato dall’art. 2, d.l. 3 maggio 2001, n. 158, conv. in l. 2 luglio 2001, n. 248 e dall’art. 52, comma 47, l. 28 dicembre 2001, n. 448. Da ultimo, così modificato dall’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(6) Per la riduzione della finalizzazione di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(7) Comma così modificato dall’art. 120, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(8) Abroga i commi da 210 a 213 dell’art. 2, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(9) Modifica l’art. 64, comma 2, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(10) Vedi l’articolo 1, commi 143 e 145 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art.4
Incentivi per le piccole e medie imprese.

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, che dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, è concesso, in conformità alla disciplina comunitaria, un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l’importo complessivo di lire 60 milioni annue in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla prima assunzione. Si applicano le condizioni di cui al comma 6 dell’articolo 3 (1).
2. Il credito di imposta è pari a tre milioni di lire annue per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia un’invalidità superiore al 65 per cento.
3. Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1998, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o con quelle per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell’11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97D)/4949 del 30 giugno 1997, nonché nelle aree di crisi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province nelle quali il tasso di disoccupazione accertato, secondo la predetta definizione allargata ISTAT, sia superiore del 20 per cento alla media nazionale. La disposizione di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell’articolo 3 della presente legge e, limitatamente ai nuovi assunti nell’anno 1999, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3, trovano applicazione nei limiti della regola de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e alle altre condizioni di cui al citato articolo 4 della legge n. 449 del 1997, anche per le aziende industriali ed artigiane ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.
4. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la nuova normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’ultimo periodo del comma 3, valutati in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Gli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1 (2) .
(1) Comma così modificato dall’art. 50, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(2) Vedi, anche, l’articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art.5
Incentivi per le aree depresse.

1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l’art. 7, l. 27 dicembre 1997, n. 449.

Art.6
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

1. All’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (1).
2. All’articolo 3, comma 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3).
3. Resta fermo quanto disposto dal comma 152 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall’articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.
5. È data facoltà ai comuni di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di imposta comunale sugli immobili a decorrere dal termine previsto per l’iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità.
(1) Modifica la lett. e), comma 144 dell’art. 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(2) Modifica la lett. b), comma 147 dell’art. 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Aggiunge la lettera e-bis al comma 147 dell’art. 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
Art.7
Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali.

1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L’agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
3. (Omissis) (1).
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, anche con riferimento a contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993.
5. (Omissis) (2)
6. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 3, comma 152, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. L’organizzazione e la disciplina degli uffici della amministrazione finanziaria, conseguenti alla attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 5, sono determinate con regolamenti o con decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L’articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è abrogato.
8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (3);
b) (Omissis) (4);
c) (Omissis) (5).
9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l’agevolazione prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto-legge, compete l’agevolazione anche qualora l’acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall’articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e non danno luogo a rimborso (6).
(1) Modifica la lett. b) del comma 1 dell’art. 13-bis, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(2) Sostituisce la lett. g) del comma 134 dell’art. 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Modifica i commi 1 e 2 dell’art. 13, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
(4) Aggiunge il comma 3-bis all’art. 17, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
(5) Aggiunge la nota II-bis all’art. 5 della tariffa, parte I, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre 2000, n. 416, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “e non danno luogo a rimborso”.

Art.8
Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative.

1. Al fine di perseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall’impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformità alle disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
3. L’applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all’anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell’armonizzazione della tassazione per le finalità di cui al comma 1 negli Stati membri dell’Unione europea.
[ 4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce “Oli minerali” dell’allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e al n. 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonchè la misura dell’aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2005 nelle misure stabilite nell’allegato 1 annesso alla presente legge.] (1)
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (2).
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all’impiego degli oli minerali nonché dei prodotti di cui al comma 7 nell’anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell’allegato di cui al comma 4, nonché il contenimento dell’aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta differenza.
[ 7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato “Orimulsion” (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della Tabella A dell’allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento. ] (3)
[ 8. L’imposta è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell’anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell’anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell’anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell’impianto nel corso dell’anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi. ] (4)
[ 9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell’imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ] (5)
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell’incremento, per il medesimo anno, dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all’articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005 (6);
c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall’aumento progressivo dell’accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni (7):
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l’avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall’elenco redatto con il decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro il 30 settembre di ogni anno (8);
d) a concorrere, a partire dall’anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell’anno precedente per la riduzione delle emissioni e l’aumento dell’efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell’accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell’impianto medesimo nell’anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all’agevolazione;
[ e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d’imposta pari all’incremento, per il medesimo anno, dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione;] (9)
f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un’agevolazione fiscale con credito d’imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale (10).
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell’efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l’accisa sulla benzina senza piombo è stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia (11).
13. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a).
(1) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 514, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(2) Per la determinazione delle aliquote di cui al presente comma vedi D.P.C.M. 15 gennaio 1999. La sospensione dell’aumento annuale delle aliquote relative all’accisa sugli oli minerali è stata disposta per l’anno 2000 dall’articolo 2 del D.L. 30 settembre 2000, n. 268; per l’anno 2001 dall’articolo 2 del D.L. 1 ottobre 2001, n. 356; per l’anno 2002 dall’articolo 21, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; per l’anno 2003 dall’articolo 17 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269; per l’anno 2004 dall’articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(3) Comma abrogato dall’articolo 7 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, con la decorrenza prevista dall’articolo 9 del medesimo D.Lgs 26/2007 .
(4) Comma abrogato dall’articolo 7 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, con la decorrenza prevista dall’articolo 9 del medesimo D.Lgs 26/2007 .
(5) Comma abrogato dall’articolo 7 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, con la decorrenza prevista dall’articolo 9 del medesimo D.Lgs 26/2007 .
(6) Per la riduzione della sovratassa sul diesel relativa all’anno 1999 vedi il D.P.R. 22 febbraio 1999, n. 54. A norma dell’articolo 1 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 a decorrere dall’anno 2001 cessano i trasferimenti erariali di cui alla presente lettera.
(7) Per un ulteriore riduzione vedi l’articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’articolo 5 del D.L. 1 ottobre 2001, n. 356.
(8) Lettera modificata dall’articolo 39 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sostituita dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Vedi l’articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’articolo 1, comma 9, del D.L. 30 giugno 2001, n. 246 e l’articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per l’interpretazione autentica vedi l’articolo 17 bis del D.L. 24 giugno 2003, n. 147.
(9) Lettera sostituita dall’articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente abrogata dall’articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(10) Lettera modificata dall’articolo 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Vedi l’articolo 4 del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, l’articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’articolo 1, comma 10, del D.L. 30 giugno 2001, n. 246, l’articolo 6 del D.L. 1 ottobre 2001, n. 356. A norma dell’articolo 2, comma 138, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che la disciplina si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell’energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.
(11) Comma modificato dall’articolo 39 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
Art.9
Proroga di termini.

1. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono fissati al 31 dicembre 2000. Entro la stessa data devono essere resi esecutivi i relativi ruoli.
2. I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per l’accertamento dei tributi, per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché quelli per le relative iscrizioni nei ruoli, che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati al 30 giugno 1999.

Art.10
Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.

1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Aggiunge il comma 2-bis all’art. 2, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(2) Modifica il comma 2 dell’art. 58, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Art.11
Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese.

[ 1. L’articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all’articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l’iscrizione dell’atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l’iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:
a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila;
b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;
c) per le società di altro tipo, lire novantamila. ] (1)
2. Le società che negli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso delle somme versate, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (2) .
3. Sull’importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall’articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza (2).
4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validità e la tempestività delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore importo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell’importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6; per le annualità successive, l’importo massimo di titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. L’emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attività di rimborso (3).
6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d’Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all’indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto all’indicazione di uno specifico domicilio eletto.
(1) Comma abrogato dall’articolo 3 del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10.
(3) Comma modificato dall’articolo 3 del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10.
(3) Comma sostituito dall’art. 42, l. 28 dicembre 2001, n. 448.

Art.12
Differimento di termini per regolarizzazione di omessi versamenti.

1. Il termine del 28 febbraio 1998 previsto ai commi 204, 208 e 209 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è differito al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 possono essere regolarizzati anche gli omessi versamenti dell’imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 1° gennaio-31 dicembre 1996.
3. Ferme restando le misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996 sono maggiorati di un importo a titolo di soprattassa pari al 10 per cento.

Art.13
Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite dall’articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall’INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008 (1), sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione. A tal fine l’INPS si avvale di uno o più consulenti con comprovata esperienza tecnico-economica scelti con l’assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. L’INPS si avvale altresì di un consulente terzo per il monitoraggio dell’operazione di cartolarizzazione, scelto con l’assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall’INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della società di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti (2).
2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell’eventuale prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e 18-bis. I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo (3).
3. Alla cessione non si applica l’articolo 1264 del codice civile e si applica l’articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. L’INPS è tenuto a garantire l’esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell’insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni dell’INPS quanto alle facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione (4).
4. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l’acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonché tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata società nei confronti dell’INPS o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla società stessa ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La società indicata nel presente comma potrà essere costituita con atto unilaterale dall’INPS ovvero da terzi per conto o anche solo nell’interesse dell’INPS (3).
5. Alla società per azioni di cui al comma 4 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell’articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La società per azioni di cui al comma 4 finanzierà le operazioni di acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4. Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; all’emissione dei predetti titoli non si applica l’articolo 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei mercati regolamentati, fatta eccezione per l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalla società di cui al comma 4 per finanziare l’operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi (4).
6. L’INPS iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dall’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, dei crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l’INPS forma elenchi da trasmettere al cessionario. L’INPS forma separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell’articolo 1262 del codice civile (3).
7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse al cessionario.
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l’articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l’INPS non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l’INPS ed il cessionario.
9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall’INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di controllo sull’efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell’INPS a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.
10. Il concessionario e il cessionario comunicano all’INPS, in via telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all’andamento delle riscossioni. L’INPS comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.
11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma corrisposta all’INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonché degli oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonché al pagamento degli altri oneri e costi connessi all’operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all’INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. L’INPS potrà assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il buon esito dell’operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui al comma 2 (3).
12. I concessionari rendono all’INPS il conto della gestione ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
13. L’amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionario controlli a campione sull’efficienza della riscossione.
14. (Omissis) (5).
15. A seguito della costituzione della società di cui all’articolo 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene trasferita a tale società secondo termini e modalità da definirsi nei decreti di cui al comma 2 (3).
16. Le cessioni di cui ai commi precedenti, nonché tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dell’operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta (4).
17. Con i regolamenti previsti dall’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è disciplinato il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata sulla base delle modalità e dei tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
18. L’INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell’ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all’ammontare dei contributi (6).
19. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130 (7).
(1) Termine modificato dall’articolo 1 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e successivamente dall’articolo 3, comma 42-quinquies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(2) Comma così sostituito dall’articolo 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 e successivamente modificato dall’articolo 102 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(3) Comma così sostituito dall’articolo 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308.
(4) Comma così modificato dall’articolo 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308.
(5) Comma abrogato dall’articolo 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308.
(6) L’attuale comma 18 accorpa gli originari commi 18 e 19 per effetto dell’articolo 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308.
(7) Comma aggiunto dall’articolo 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308.

Art.14
Regolarizzazione rateale di debiti per contributi e accessori.

1. Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto.

Art.15
Società per la cartolarizzazione.

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti d’imposta e contributivi ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La società può essere costituita anche con atto unilaterale del Ministero dell’economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall’articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonché di ogni altro creditore, nell’àmbito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti di cui al comma 4 (1) .
2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze e, se l’operazione di cartolarizzazione riguarda crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro vigilante. All’atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell’interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell’operazione.
3. La società di cui al comma 1 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti.
4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al comma 1, nonché ogni altro diritto acquisito nell’ambito delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla società ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società stessa e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al comma 3.
5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa, secondo modalità da definirsi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
7. Alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell’articolo 106, commi 2, o 3, lettere b) e c), e 4, e dell’articolo 107, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.
8. I titoli emessi dalla società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all’estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa società per finanziare le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto alle imposte sui redditi, né all’imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società di cui al comma 1.
10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque crediti in relazione ai quali sia prevista l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I richiami all’INPS ed ai decreti ministeriali ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero dell’economia e delle finanze ed agli enti pubblici parte delle operazioni di cui al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2. Alle cessioni dei crediti effettuate nell’ ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell’ Amministrazione dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1,2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (2).
11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell’articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti può essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento è previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell’obbligo di verifica di cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999 (3).
(1) Comma così modificato dall’articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(2) Comma così modificato dall’articolo 26 del D.L 30 settembre 2003, n. 269.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 22, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 409.

Art.16
Rimborsi automatizzati.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate le modalità per l’esecuzione dei rimborsi delle imposte, mediante procedura automatizzata.
2. Sino alla data di attuazione di nuove modalità per l’erogazione dei rimborsi d’imposta fino a lire 20.000 e di quelli di importo superiore per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000, da effettuare da parte dei competenti uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi, alimentate con gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 4.1.2.2 “Restituzioni e rimborsi di imposte” (capitolo 3521) e 4.1.4.1 “Interessi di mora” (capitolo 3500) dello stato di previsione del Ministero delle finanze, e nelle corrispondenti unità previste per gli esercizi successivi (1).
3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per l’effettuazione dei rimborsi d’imposta di cui al comma 2 ed il pagamento dei relativi interessi.
(1) Comma così modificato dall’art. 26, l. 13 maggio 1999, n. 133.

Art.17
Abrogazione del decreto legge n. 378 del 1998 e norma di sanatoria.

1. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, recante restituzione del contributo straordinario per l’Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti, è abrogato. Restano in ogni caso validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378.

Art.18
Ulteriori disposizioni concernenti i rimborsi.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, i fondi occorrenti all’erogazione dei rimborsi previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, sono prelevati dalla contabilità speciale “fondi di bilancio” istituita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, e messi a disposizione dei concessionari della riscossione, su apposite contabilità speciali aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
2. Le somme accreditate nelle contabilità speciali e non utilizzate entro il 31 dicembre sono riversate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all’unità previsionale di base 4.1.2.2 “Restituzione e rimborsi di imposte” dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l’anno finanziario 1999 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.
3. Per l’effettuazione dei controlli sull’utilizzazione delle somme erogate per l’esecuzione dei rimborsi, entro il 31 gennaio di ogni anno i concessionari presentano la rendicontazione delle operazioni effettuate alle ragionerie provinciali dello Stato.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ivi comprese quelle relative all’acquisizione dei dati sui fondi messi a disposizione dei concessionari della riscossione, nonché sui rimborsi erogati dagli stessi, sono disciplinate con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il ragioniere generale dello Stato.

CAPO V
ALTRE ENTRATE
Art.19
Beni immobili statali.

01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e all’Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività della stessa, determinata ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l’utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto (1).
1. Nell’ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell’ambiente, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall’acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall’articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 32 della presente legge (2).
1-bis. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni (1).
1-ter. All’atto della costituzione dell’apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l’articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (1).
1-quater. Fino alla data di piena operatività dell’Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla società di cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all’articolo 44, comma 4, della presente legge (1).
2. (Omissis) (3).
3. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione (4).
4. Il capitale delle società di cui al comma 1-ter, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati (5).
5. È soppresso il termine di cui all’articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall’articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni. È inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l’apporto dei beni predetti, di cui all’articolo 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996.
6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l’adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall’amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all’amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell’impegno finanziario derivante dall’esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.
6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall’Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario è comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall’Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo (1).
6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, può essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6-bis (1).
6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L’approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi dell’intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma 1-ter, il progetto esecutivo dell’intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato (1).
6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l’eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell’Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-quater (1).
7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo, salvo quanto diversamente previsto, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti (4).
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall’articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l’inerzia delle amministrazioni dello Stato o l’emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (1).
9. (Omissis) (6).
9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell’articolo 32, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (1).
10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze presentano una relazione annuale al Parlamento (4).
10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;
b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;
c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l’autorizzazione;
d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione (1).
10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili (1).
10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all’articolo 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall’articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, l. 2 aprile 2001, n. 136.
(2) Comma così sostituito dall’art. 4, l. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi così modificato dall’art. 1, l. 2 aprile 2001, n. 136.
(3) Comma abrogato dall’art. 1, l. 2 aprile 2001, n. 136.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, l. 2 aprile 2001, n. 136.
(5) Comma così sostituito dall’art. 1, l. 2 aprile 2001, n. 136.
(6) Modifica il comma 5 dell’art. 12, l. 15 maggio 1997, n. 127.

Art.20
Servizi pubblici e servizi a rete.

1. Per gli anni 1999 e 2000 tutti i corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti in misura fissa dalle imprese per l’esercizio di servizi pubblici, ovvero di servizi a rete in base a concessione, autorizzazione, licenza o altro atto di consenso da parte dello Stato, con esclusione di quelli di cui al comma 2, continuano ad essere corrisposti nella misura prevista per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione per gli anni medesimi.
2. È istituito un contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali; il contributo è dovuto dai titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni pubbliche, ovvero di licenze per l’installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi al pubblico di telefonia vocale o di comunicazioni mobili e personali. Tale contributo è determinato per il 1999 nella misura del 3 per cento, per il 2000 nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura del 2,5 per cento, per il 2002 nella misura del 2 per cento e per il 2003 nella misura dell’1,5 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell’anno precedente. Per i soggetti con fatturato inferiore a 200 miliardi di lire nell’anno di riferimento per il computo del contributo, le predette aliquote sono fissate al 2 per cento fino al 2002 e all’1,5 per cento nel 2003. Per questi ultimi il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio. Il contributo è versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio a cui il fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di ciascun anno è versato un acconto sul contributo dovuto per l’anno successivo pari per il 1999 al 70 per cento, per il 2000 all’85 per cento e per il 2001 e gli anni successivi al 95 per cento del contributo dovuto per l’anno precedente. Per il 1999 l’acconto è determinato in relazione alle previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, non inferiore al fatturato 1998. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni (1).
3. Dal 1° gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 188 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono abrogati e sono annullati eventuali effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni predette.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad uso privato attraverso l’introduzione degli istituti della licenza individuale, della autorizzazione generale e della dichiarazione.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono fissati i contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in misura comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato.
7. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano le disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, relative alle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso privato.
8. I contributi per l’attività ad uso privato svolta dalle società costituite ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono regolati dalle disposizioni dei commi 5 e seguenti del presente articolo; quelli per l’attività ad uso pubblico svolta dalle medesime società sono regolati, salvo quanto previsto dal comma 2, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998 (2).
(1) Per le modalità attuative del versamento di cui al presente comma, vedi il D.M. 21 marzo 2000.
(2) A norma dell’articolo 1, comma 1, della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 21 dicembre 2000, n. 14 il contributo di cui al presente articolo deve ritenersi abolito.

Art.21
Disposizioni varie in materia fiscale.

1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammontare lordo dei ricavi di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi (1) (2)(3).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi.
3. All’art. 3, comma 134, lettera d ), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il n. 3) è abrogato.
4. Il comma 9 dell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito dal seguente:
“9. Con i regolamenti previsti dall’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125 dell’art. 3 della citata legge n. 662 del 1996″.
5. A valere dall’anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall’articolo 63, comma 2, lettera e), del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è soppresso.
6. All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b ) è sostituita dalla seguente:
” b ) sigari e sigaretti… 23 per cento”;
b) la lettera c ) è abrogata.
7. Alle minori entrate derivanti dai commi 5 e 6 si provvede mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’aumento della componente specifica dell’imposta di consumo sulle sigarette, in applicazione dell’articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.
(1) Per l’applicazione del presente comma vedi l’ articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’ articolo 2, comma 56, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , l’ articolo 1, comma 129, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 1, comma 168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui al presente comma vedi l’articolo 2, comma 554 lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) A norma dell’articolo 1, comma 8, del D.L.30 dicembre 2009, n. 194, le disposizioni di cui al presente comma, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
(3) Per la proroga in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2012, di cui al presente comma , vedi l’articolo 2, comma 5 del D.L. 29 dicembre 2010 , n. 225.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art.22
Assunzioni di personale.

1. All’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) (Omissis) (4).
2. (Omissis) (5).
3. (Omissis) (6).
4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo prorogato dal comma 23, secondo periodo, dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unità di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale è destinato a garantire l’apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichità dello Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle strutture prescelte.
6. Le assunzioni di personale non vedente, quale centralinista telefonico, massofisioterapista ed insegnante, non possono subire alcun blocco o limitazione sia nelle pubbliche amministrazioni sia nelle aziende private.
7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113, si applicano anche agli enti locali, nelle cui piante organiche è previsto il posto di centralinista telefonico.
8. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio, o che siano trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi oltre la ferma di leva, il limite massimo di età, di cui alla lettera d) della voce “Requisiti di stato civile” dell’allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è elevato a ventitré anni.
9. (Omissis) (7).
(1) Modifica il comma 2 dell’art. 39, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(2) Modifica il comma 3 dell’art. 39, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(3) Aggiunge il comma 3-bis all’art. 39, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(4) Sostituisce il comma 18 dell’art. 39, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(5) Abroga l’art. 4, r.d. 27 agosto 1932, n. 1127.
(6) Modifica il comma 3 dell’art. 1, l. 26 novembre 1993, n. 482.
(7) Modifica il comma 24 dell’art. 39, l. 27 dicembre 1997, n. 449.

Art.23
Riduzioni per gli stanziamenti per straordinari.

1. Per il triennio 1999-2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, di cui all’articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 10 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, al personale della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’interno, dei dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all’amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi, nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Per l’anno 2001 viene assicurata altresì una ulteriore riduzione degli stanziamenti medesimi, relativi alle predette amministrazioni, allo scopo di compensare la maggiore spesa di cui al comma 2.
2. Per l’anno 2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono incrementati della somma di lire 8.200 milioni (1).
(1) I servizi tecnici nazionali sono stati soppressi dall’art. 38, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed i loro compiti trasferiti all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici.

Art.24
Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’ISTAT, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
2. La percentuale dell’adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l’ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l’adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell’anno precedente, salvo successivo conguaglio.
3. Con il decreto relativo all’adeguamento per l’anno 1999 si provvederà all’eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l’anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell’adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell’articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego (1).
5. Per l’anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell’adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall’anno 1999. (1)
(1) Ai sensi dell’art. 26, d.p.r. 23 maggio 2001, n. 316, la presente disposizione non si applica, in riferimento al trattamento economico, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia.

Art.25
Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine.

1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l’art. 6, d.m. 8 maggio 1997.

Art.26
Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto.

1. Il quinto comma dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato.
2. Il terzo comma dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell’articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all’atto del conseguimento della conferma in ruolo.
3. L’articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si interpreta nel senso che l’incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1° maggio 1986, del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti sull’assegno aggiuntivo previsto dall’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure stabilite dall’articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.
4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell’inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell’articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi, né a rivalutazione monetaria (1).
5. Fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dal comma 4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi (2).
6. (Omissis) (3).
7. Ai compensi per le prestazioni di cui all’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come disciplinate autonomamente dai regolamenti degli atenei, si applica la disciplina vigente per l’attività libero-professionale intramuraria di cui all’articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
8. L’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a centocinquanta unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all’albo di cui all’articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell’articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cinquanta unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l’amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All’atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta. È abrogato l’articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14 (4) (10).
9. A decorrere dall’anno scolastico 2000-2001 le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati modalità e tempi per sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Sull’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 8 e al presente comma il Ministro della pubblica istruzione presenta annualmente una relazione al Parlamento (11).
10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno complessivamente durata superiore ad un quinquennio comportano la perdita della sede di titolarità. In tal caso il personale, alla cessazione del comando, è assegnato con priorità ad una sede disponibile di sua scelta. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del presente comma si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità (4) (12).
11. (Omissis) (5).
12. Il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto a ridefinire i criteri e le modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazioni di handicap, ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale stabilite ai sensi dell’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei relativi provvedimenti di attuazione.
13. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 11, stimate in lire 25 miliardi in ragione d’anno, sono utilizzate nel limite del 60 per cento, quantificato in lire 15 miliardi a decorrere dall’anno 1999, per elevare il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Nel limite di spesa complessiva è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
14. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.
15. (Omissis) (6).
16. (Omissis) (7).
17. (Omissis) (8).
18. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare, ai sensi dell’articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200 miliardi annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori interessati.
19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l’accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell’1,5 per cento dell’aliquota contributiva relativa all’indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l’attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l’erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
20. Ai fini dell’armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell’istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché l’istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995.
21. L’abrogazione dell’articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, disposta dall’articolo 55, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha effetto dalla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale.
22. (Omissis) (9).
23. Le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate ai sensi della lettera b), senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio 2001, n. 136, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio 2001, n. 136, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte relativa alle somme corrisposte al personale del comparto ministeri e nella parte relativa alle somme liquidate in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991.
(3) Modifica il comma 6 dell’art. 24, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, d.l. 28 agosto 2000, n. 240, conv. in l. 27 ottobre 2000, n. 306; dall’articolo 4, comma 68, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011 e, da ultimo, dall’ articolo 1, comma 57, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(5) Abroga i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi due periodi, dell’art. 453, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297 e sostituisce il comma 2 dello stesso articolo 453, d.lg. 297/1994 cit.
(6) Aggiunge il comma 2-bis all’art. 205, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297.
(7) Modifica il comma 1 dell’art. 40, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(8) Modifica il comma 1 dell’art. 294, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297.
(9) Sostituisce i commi 5 e 6 dell’art. 193-bis, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297.
(10) In riferimento al presente comma vedi: Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 2 marzo 2009, n. 24; Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 2 marzo 2009, n. 25; Circolare INAIL n. 12 del 25 gennaio 2011; Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 2011, n. 11 e Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 2011, n. 12.
(11) In riferimento al presente comma vedi: Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 2011, n. 12.
(12) In riferimento al presente comma vedi: Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 2011, n. 12.

Art.27
Fornitura gratuita dei libri di testo.

1. Nell’anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni (1) (4).
2. Le regioni, nel quadro dei princìpi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell’interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell’obbligo a decorrere dall’anno scolastico 2000-2001 nonché per l’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all’interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l’anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate. L’articolo 156, comma 2, e l’articolo 631, comma 2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell’obbligo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l’anno 1999 (2) (3) (4).
(1) Per l’estensione della gratuità parziale dei libri di testo di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche il comma 629 dello stesso articolo.
(2) In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi d.p.c.m. 5 agosto 1999, n. 320.
(3) Le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi anche nell’anno scolastico 2000-2001, ex art. 53, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(4) Per l’autorizzazione di spesa, a decorrere dall’anno 2013, vedi l’articolo 23, comma 5, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

CAPO II
FEDERALISMO FISCALE E PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Art.28
Patto di stabilità interno.

1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei princìpi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l’adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall’Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, nonché quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall’Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell’eccezionalità. Agli enti partecipanti al patto di stabilità interno, è consentito calcolare il disavanzo anche per l’anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facoltà di valutare la propria conformità al patto di stabilità interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000: in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l’aumento dell’avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999. Si terrà conto altresì delle variazioni del gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali (1) .
2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione vigente dovrà essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovrà restare costante. Il disavanzo delle regioni e delle province autonome sarà computato considerando le devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione sarà ottenuta attraverso le seguenti azioni:
a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;
b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;
c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;
d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;
e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della attività istituzionale.
2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia possono provvedere in particolare a:
a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
d) ridurre il ricorso all’affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un’apposita gara di evidenza pubblica;
e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;
g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, in base alle disposizioni dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre dall’esercizio finanziario 2002, salva la facoltà degli enti locali di anticiparla fin dall’esercizio 2000. Restano fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1 (2) (3). 3. La riduzione del rapporto tra l’ammontare di debito e il PIL sarà sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo annuo, anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. [ Agli enti che presentano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro, che si avvale della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di tale attività, piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il proprio ammontare di debito e il PIL, proiettati su un orizzonte temporale di almeno cinque anni, sarà consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito; la mancata realizzazione degli obiettivi del piano comporterà il pagamento della penale calcolata in base alle vigenti disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti erariali ](4).
4. Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e dell’ammontare di debito si applicano distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome e province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell’attività regionale inclusiva di entrate e spese per l’assistenza sanitaria.
5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in corso d’anno si farà riferimento ai valori di spesa e disavanzo rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l’analogo periodo dell’anno precedente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua, d’intesa con il Ministero dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali, le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve anche verificare la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministero della sanità, individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.
6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai precedenti commi alla fine di ciascun semestre la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali, indicano le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.
7. Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa. Le regioni, le province autonome, le province e i comuni verificano tale corrispondenza attraverso le procedure del controllo economico di gestione.
8. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l’accertamento di deficit eccessivo, la sanzione stessa verrà posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile, secondo modalità da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale presentati dalle regioni per gli esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 1997, ogni regione e provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il 20 febbraio 1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20 gennaio 1999 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994, nonché i riepilogativi regionali dei consuntivi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1995-1997, accompagnata dall’illustrazione dell’andamento della spesa, con particolare riferimento a quella per personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e assistenza convenzionata. Su proposta del Ministro della sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individua, entro il 31 marzo 1999, per ciascuna regione, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di maggiore spesa per il 1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella attribuibile a provvedimenti regionali.
10. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle responsabilità regionali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché delle norme e dei provvedimenti statali volti a garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa procedura sono determinati i tempi e le modalità di raccolta e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi previsti dal vigente ordinamento.
11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettua su proposta del Ministro della sanità, il quale si avvale dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, la valutazione della situazione delle singole regioni, individua le regioni deficitarie e definisce le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano. Il Ministro della sanità, sentita la predetta Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai dati ed alle informazioni desumibili dagli atti e dalle attività di cui ai commi precedenti, agli esiti della concertazione al riguardo intervenuta con le regioni, alle indicazioni per le azioni di rientro per le situazioni deficitarie, nonché al Piano di monitoraggio per il perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo della spesa.
12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanità, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le singole regioni stipulano appositi accordi che individuano gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico-gestionale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto conto di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e dalla normativa vigente. Per le regioni che presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre un programma di interventi per il rientro dai disavanzi e le relative modalità di attuazione, distinguendo la quota attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale da quella attribuibile a provvedimenti regionali. Le regioni per il ripiano del disavanzo a carico dei propri bilanci possono alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie non destinato ad attività assistenziali. Il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rientro dal deficit del settore sanitario, adotta, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee di indirizzo per le regioni assicurando, nel rispetto dell’autonomia regionale, adeguati interventi di supporto tecnico.
13. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, adegua il sistema informativo sanitario, in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale 1998-2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado di perseguimento dei livelli di assistenza da parte di tutti i soggetti del servizio sanitario, dell’andamento della spesa, dell’attuazione degli accordi di cui al comma 12.
14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 31 gennaio 1999, le disponibilità finanziarie per l’anno 1999. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali rispetto all’attuazione degli accordi e/o del permanere di una situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente (5).
15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
16. Nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l’anno 1999 si tiene conto del minor gettito derivante dall’applicazione dell’articolo 1, in relazione agli statuti di autonomia e alle rispettive norme di attuazione.
17. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e Regione siciliana e alla verifica delle proposte conclusive di quantificazione delle partite di credito e debito intercorrenti fino al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli affari regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la commissione paritetica Stato-Regione di cui all’articolo 43 dello Statuto d’autonomia, con apposito provvedimento legislativo su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.
18. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti pubblici, nonché l’elaborazione dei conti delle pubbliche amministrazioni in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l’anno 1998 entro il 20 gennaio 1999.
(1) Comma così modificato dall’art. 30, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(2) Lettera così modificata dall’art. 53, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(3) Comma aggiunto dall’art. 30, l. 23 dicembre 1999, n. 488. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per il 2001 (art. 53, comma 6, l. 23 dicembre 2000, n. 388).
(4) Comma modificato dall’articolo 1, comma 699, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dal 1º gennaio 2007 .
(5) Comma così modificato dall’art. 83, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

Art.29
Monitoraggio dei flussi di cassa per l’istruzione pubblica e l’università.

1. Al fine di garantire che la spesa statale per l’istruzione cresca nel triennio 1999-2001 secondo i tassi di crescita programmati, il Ministero della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede al monitoraggio delle spese sostenute dagli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed al controllo dei relativi flussi di cassa. L’attività di monitoraggio è altresì estesa all’applicazione dei decreti ministeriali attuativi delle norme relative al controllo del numero dei dipendenti del comparto scuola, anche sotto l’aspetto finanziario.
2. Nel triennio 1999-2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l’obiettivo di assicurare che per l’anno 1999 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati dal conto consuntivo 1997, incrementati del 6 per cento. Per gli anni 2000 e 2001 i predetti pagamenti non dovranno superare l’obiettivo definito per l’anno precedente, incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Analogamente si procede per i conservatori, le Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. Sono esclusi dai vincoli di cui al presente comma gli effetti di cassa derivanti da contributi e finanziamenti non provenienti dal bilancio dello Stato.
3. I criteri e le modalità per le erogazioni di cassa di cui al comma 2, le modalità attuative del monitoraggio, la determinazione della base di riferimento delle medesime erogazioni ed il controllo dei relativi flussi di cassa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle specifiche esigenze e degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra le istituzioni scolastiche.
4. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche il pieno espletamento delle loro funzioni in relazione all’attribuzione dell’autonomia scolastica, a decorrere dall’anno 2002 con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è ridefinita la materia di cui ai commi 2 e 3.
5. Al fine di sperimentare per uno o più provveditorati agli studi e per alcune istituzioni scolastiche una più ampia autonomia nell’utilizzo delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i trasferimenti effettuati dal Ministero della pubblica istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il miglioramento dell’offerta formativa, i compensi per le ore eccedenti, l’aggiornamento, il funzionamento amministrativo e didattico, nonché le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento, costituiscono la dotazione finanziaria di istituto, che può essere utilizzata senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la contrattazione integrativa. Con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i provveditorati agli studi e le istituzioni scolastiche coinvolti nella sperimentazione, nonché le modalità attuative della stessa (1).
6. Le somme disponibili nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria a favore dei singoli provveditorati agli studi, non erogate al 31 dicembre di ciascun anno alle istituzioni scolastiche, sono utilizzate nell’esercizio finanziario successivo nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni medesime (1).
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla regione autonoma Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano in ragione dei rispettivi ordinamenti di autonomia e dell’autofinanziamento del settore scolastico.
8. (Omissis) (2).
9. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i trasferimenti statali alle università continuano ad essere versati nelle rispettive contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti.
[ 10. A decorrere dal 1° luglio 1999 tutte le entrate dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università non sono versate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti. Le contabilità speciali ad essi intestate sono progressivamente chiuse al momento dell’esaurimento delle disponibilità esistenti al 30 giugno 1999.] (3)
11. I tesorieri degli enti di cui al comma 10 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal presente articolo. In caso di inadempienza si applica la penalità di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
12. Sino al 31 dicembre 2000 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed il controllo del fabbisogno finanziario delle università di cui all’articolo 51 della medesima legge n. 449 del 1997.
(1) In base alle disposizioni di cui all’art. 75, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 del medesimo art. 75, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all’articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
(2) Modifica il comma 10 dell’art. 47, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(3) Comma abrogato dall’articolo 35, comma 11, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, con la decorrenza prevista dal medesimo comma 11. Vedi anche quanto ulteriormente disposto dal comma 11 dell’articolo 35.

Art.30
Revisione delle procedure per investimenti.

1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono erogati dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tramite le banche concessionarie e a partire dalla data in cui sono resi disponibili, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle banche stesse, tenuto conto del fabbisogno finanziario per l’erogazione delle agevolazioni. Per il periodo di giacenza presso i conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, le predette somme maturano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interessi al tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per il successivo riutilizzo in favore degli interventi di cui al presente comma. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede alla rideterminazione delle procedure e delle modalità di erogazione dei contributi in conformità con le disposizioni di cui al presente comma.

Art.31
Norme particolari per gli enti locali.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 1999 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1999. È altresì differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell’approvazione del bilancio, relativamente all’anno 1999. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.
2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, è versata alle regioni e province stesse; le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari agli enti locali nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l’intero gettito dell’addizionale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (1).
3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell’imposta comunale sugli immobili, a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell’imposta comunale sugli immobili dell’anno 1993 con l’aliquota al 4 per mille e quello dell’anno 1998 anch’esso calcolato con l’aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all’entità della spesa corrente. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il contributo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell’area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l’anno 1998. All’erogazione del contributo integrativo per l’importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell’interno entro trenta giorni dall’assegnazione dei fondi. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 20.000 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. (Omissis) (2).
6. Relativamente all’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all’imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all’imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;
c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all’ammontare dell’imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.
7. Per l’anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell’anno 1998. I comuni possono adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle finanze.
8. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376.
9. (Omissis) (3).
10. Il Fondo stanziato sull’unità previsionale di base 3.1.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell’interno – capitolo 1610 – relativo alle nuove province, definito dalla legge finanziaria per effetto dell’articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è definitivamente quantificato in lire 41.650 milioni annue ed accorpato nel fondo ordinario, mantenendo comunque l’originario vincolo di destinazione. Il comma 6 dell’articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all’articolo 49, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 1997 n. 449. In attesa dell’entrata in vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell’incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene con i criteri e le finalità di cui all’articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi dell’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalità sono altresì destinate risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1999-2001.
13. I contributi attribuiti a comuni e province negli anni 1996, 1997 e 1998 ai sensi dell’articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono definitivamente assegnati.
14. (Omissis) (4).
15. Fino al 31 dicembre 1999 le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell’imposta provinciale di trascrizione, i relativi controlli e l’applicazione delle sanzioni sono affidati al competente ufficio del pubblico registro automobilistico.
16. Il termine fissato al 1° gennaio 1999 dall’articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, è differito al 1° gennaio 2000.
17. (Omissis) (5).
18. Tutti i riferimenti temporali previsti all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente all’attribuzione del gettito delle imposte di cui all’articolo 60, comma 2, del menzionato decreto legislativo, sono differiti di un anno.
19. (Omissis) (6).
20. (Omissis) (7).
21. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l’accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.
22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito.
23. In deroga a quanto previsto dall’articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l’intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
24. (Omissis) (8).
25. (Omissis) (9).
26. (Omissis) (10).
27. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui all’articolo 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche con effetto retroattivo, nonché determinare criteri e modalità di definizione agevolata.
28. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l’ultimo comma dell’articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché l’articolo 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: “secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione”.
29. Fino all’entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l’applicazione del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l’adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l’adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, quali stabilite ai sensi dell’articolo 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE. Per l’anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999 (11).
30. (Omissis) (12).
31. (Omissis) (13).
32. (Omissis) (14).
33. (Omissis) (15).
34. La disposizione di cui all’articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si interpreta nel senso che anche le somme rinvenienti dai mutui concessi dalle banche agli enti locali per i quali operi il regime di eccezione dal versamento in tesoreria unica di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, devono, all’atto della loro erogazione, essere depositate presso l’ente gestore della tesoreria dell’ente mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime di eccezione resta fermo l’obbligo del versamento delle somme nelle contabilità speciali infruttifere. Per i mutui stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge è consentito il mantenimento del deposito delle somme mutuate presso l’istituto mutuante.
35. All’articolo 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (16);
b) (Omissis) (17).
36. (Omissis) (18).
37. I proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d’Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d’Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall’articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del 24 per cento al Ministero dell’interno, del 40 per cento alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di Lecco e del 20 per cento alla provincia di Varese. A decorrere dall’anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di Campione d’Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni. (19)
38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d’Italia il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. I componenti degli organi di controllo della società sono designati dagli enti locali destinatari dei proventi cui al comma 37. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell’interno. Al capitale della società partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d’Italia, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la provincia di Varese, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell’interno, entro il 31 gennaio 2001, l’atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della società, sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell’interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario. L’utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verrà stipulata fra il comune di Campione d’Italia e la società di gestione della casa da gioco (20).
39. Alla nota 1 dell’articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, le parole: “essa è dovuta dall’ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente” sono sostituite dalle seguenti: “essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente”. L’esclusione dal computo dell’ammontare imponibile contenuto nell’ottavo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, deve intendersi applicabile non solo qualora l’esercizio della casa da gioco sia delegato ad un soggetto istituito dall’ente pubblico a cui è riservato per legge l’esercizio del gioco purché l’ente esercente oltre ad essere obbligato al versamento dei proventi di gioco abbia personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale e sia soggetto passivo delle imposte sui redditi, ma anche in caso di gestione commissariale delle case da gioco con autonomia amministrativa e contabile rispetto all’ente titolare delle case medesime.
40. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000; conseguentemente il termine di cui al comma 5 dell’articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 settembre 1999.
41. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l’esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi.
42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all’apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
43. (Omissis) (21).
44. (Omissis) (22).
45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all’articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione (23);
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dai comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall’ultimo periodo dello stesso comma, ai netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dal l’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà ai momento della trasformazione di cui al comma 47.
49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.
49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita’ abitative e loro pertinenze nonche’ del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta’, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita’ in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e’ stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (24).
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall’articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (25).
50. (Omissis) (26).
(1) Comma così sostituito dall’art. 12, l. 13 maggio 1999, n. 133.
(2) Sostituisce il comma 1 dell’art. 117, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77.
(3) Modifica il comma 1 dell’art. 61, d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446.
(4) Abroga il numero 2) della lett. e) del comma 143, art. 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662, e la lett. a) del comma 2, art. 51, d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446.
(5) Modifica il comma 4 dell’art. 208, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(6) Modifica il comma 4 dell’art. 12, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.
(7) Sostituisce il comma 1 dell’art. 63, d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446.
(8) Modifica il comma 1 dell’art. 72, d.lg. 15 novembre 1993, n. 507.
(9) Sostituisce la lett. g) del comma 2, art. 63, d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446.
(10) Aggiunge la lett. g-bis) al comma 2 dell’art. 63, d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446.
(11) Comma così modificato dall’art. 39, l. 17 maggio 1999, n. 144.
(12) Modifica il comma 5 dell’art. 4, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e il numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al d.p.r. 633/1972 cit.
(13) Aggiunge il comma 1-bis all’art. 14, l. 5 gennaio 1994, n. 36.
(14) Abroga la lett. f) del comma 2, art. 46, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77.
(15) Aggiunge il comma 2-bis all’art. 46, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77.
(16) Modifica il comma 1 dell’art. 38, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77.
(17) Modifica il comma 2 dell’art. 38, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77.
(18) Aggiunge un comma all’art. 4, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(19) Comma, da ultimo, modificato dall’art. 25, comma 2, l. 28 dicembre 2001, n. 448.
(20) Comma modificato dall’articolo 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall’articolo 25, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall’articolo 2, comma 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivamente dall’articolo 5, comma 01, del D.L. 29 marzo 2004 n. 80.
(21) Modifica il comma 1 dell’art. 1, d.l. 20 settembre 1996, n. 486, conv. in l. 18 novembre 1996, n. 582.
(22) Modifica il comma 1 dell’art. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 177.
(23) Lettera sostituita dall’articolo 23 ter, comma 1 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
(24) Comma inserito dall’articolo 5, comma 3 bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. A norma dell’articolo 29, comma 16 undecies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 a decorrere dal 1º gennaio 2012 la percentuale di cui al presente comma e’ stabilita dai comuni.
(25) Comma inserito dall’articolo 5, comma 3 bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
(26) Abroga i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell’art. 3, l. 28 dicembre 1995, n. 549, e i commi 61 e 62 dell’art. 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

Art.32
Alienazione di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province.

1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l’integrità e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilità della destinazione d’uso con il loro carattere storico e artistico;
b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali può essere concessa l’autorizzazione;
c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all’uso dei beni;
d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni;
f) possibilità di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili. (1)
2. Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate in attuazione dell’articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell’aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza del 16 maggio 2002, n. 195, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, come modificato dall’art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell’imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.

Art.33
Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 778 del 1922.

1. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell’articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art.34
Trattamenti pensionistici e di disoccupazione.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L’aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo.
2. Per l’applicazione del comma 1 gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, nella comunicazione da trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno in applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i dati richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il mese di giugno di ciascun anno, l’importo del trattamento complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi di cui al comma 1.
3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 2, gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base dei dati comunicati dal Casellario medesimo per l’anno precedente. A decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a credito e a debito dei pensionati. In caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione spettanti dal 1° gennaio 1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al 1° gennaio 1999 devono essere segnalati al Casellario in occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione per gli stessi anni sarà effettuata dagli enti interessati a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario.
4. Per l’anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuirà in via provvisoria la rivalutazione in applicazione del comma 1 sul totale dei trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.
6. L’articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma.
7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le modalità e i criteri per la trasmissione, anche mediante adeguati supporti informatici, di idonei elementi informativi da parte delle amministrazioni interessate relativi alle domande di quiescenza.
8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico delle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l’articolo 10, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
9. (Omissis) (1) (2).
(1) Modifica il comma 34 dell’art. 59, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(1) In riferimento al presente articolo vedi: Nota INPDAP 30 agosto 2006, n. 48; Circolare ENPALS 20 gennaio 2009, n. 3; Circolare ENPALS 19 gennaio 2010, n. 2; Circolare INPS 2 gennaio2009, n. 1.

Art.35
Anticipazioni all’INPS e all’INPDAP.

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all’INPS, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall’ente medesimo, nei limiti dell’importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all’articolo 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per le anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall’applicazione del presente articolo. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell’INPS interessate è definito con la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche per gli anni successivi rispetto a quelli indicati al comma 1, ove interessati.
3. Con effetto dall’esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell’INPS e dell’INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso (1) .
4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall’INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell’Ente poste italiane e successivamente della società Poste italiane S.p.A., al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all’anno 1997, dall’applicazione del comma 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell’INPS con il vincolo di destinazione alla società Poste italiane S.p.A. al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.
5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall’INPDAP a tutto il 1998, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto.
6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, è istituita presso l’INPS e presso l’INPDAP un’apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato (1) .
7. Resta stabilito nei confronti dell’INPS e dell’INPDAP quanto disposto dall’articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8. È confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo.
(1) Vedi l’articolo 1, comma 143 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art.36
Disposizioni modificative ed interpretative dell’articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1. (Omissis) (1).
2. Nell’espressione “aventi diritto” di cui al comma 181 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.
3. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995 da parte degli eredi non aventi titolo alla pensione ai superstiti dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995, presentate dagli eredi dei pensionati aventi titolo all’applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, devono essere corredate di copia della denuncia di successione presentata ai competenti uffici finanziari, dalla quale risultino i nominativi di eventuali coeredi e la quota di eredità a ciascuno spettante.
5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all’articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
6. Ai maggiori oneri recati dal comma 1, valutati in lire 875 miliardi per l’anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
(1) Sostituisce il comma 182 dell’art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

CAPO IV
ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
Art.37
Verifiche in materia di invalidità civile.

1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l’interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l’invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l’interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall’amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici.
2. Qualora l’invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 1.
3. Con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall’articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno anche stabiliti i nuovi termini entro i quali si deve provvedere ai suddetti accertamenti.
4. Ai titolari dl patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all’esito finale delle procedure di rinnovo.
5. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all’accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo.
6. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di invalidità civile avverso provvedimenti emanati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni altro provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati alla predetta amministrazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato e presso le commissioni mediche di verifica competenti per territorio. A queste ultime vanno altresì notificati gli eventuali atti di precetto.
7. Il termine del 31 marzo 1999 di cui all’articolo 52, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il piano straordinario previsto dalla stessa norma per effettuare accertamenti di verifica sanitaria, anche senza preavviso, nei confronti di titolari di benefici economici per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo è incrementato di 40.000 accertamenti da realizzare entro il 31 dicembre 1999, nonché di ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000.
8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l’immediata sospensione dell’erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art.38
Pensioni di guerra.

1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. I grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefíci pensionistici.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 260, 261 e 263, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o assistenziali per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi all’applicazione della normativa di cui al decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, e al decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93.
(1) Sostituisce il comma 263 dell’art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(2) Modifica il comma 264 dell’art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Sostituisce il comma 5 dell’art. 37, d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
(4) Modifica i commi 1 e 2 dell’art. 19, d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.

Art.39
Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap.

1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l’esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell’adozione di provvedimenti amministrativi o dell’acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.

Art.40
Interventi nel settore postale.

1. La società Poste italiane S.p.A. è autorizzata all’esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione. La società Poste italiane S.p.A. è altresì autorizzata a effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal fine può eseguire operazioni di versamento e di prelevamento di fondi presso la tesoreria statale, con modalità da stabilire convenzionalmente.
2. Il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell’Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, è abrogato. I flussi finanziari e la contabilizzazione dei servizi resi per conto delle amministrazioni dello Stato, della Cassa depositi e prestiti e degli enti pubblici sono regolati secondo i princìpi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
3. I conservatori dei registri immobiliari trascrivono a favore della società Poste italiane S.p.A. la titolarità dei beni di cui risulti accertata la proprietà da parte dell’ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, individuati nel rendiconto approvato con legge 23 settembre 1994, n. 555. La trascrizione è effettuata sulla base delle segnalazioni predisposte dalla società Poste italiane S.p.A. contenenti gli elementi identificativi dei singoli beni.
4. L’attività postale è uniformata alle prescrizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, volto ad assicurare la prestazione di un servizio postale universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all’articolo 29 del citato testo unico. Il provvedimento introdurrà altresì gli istituti della autorizzazione generale e della licenza individuale per l’espletamento di servizi non riservati e definirà le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i princìpi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche.
5. (Omissis) (1).
6. Per l’effettiva attuazione delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile alla società Poste italiane S.p.A. l’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(1) Modifica il comma 7 dell’art. 53, l. 27 dicembre 1997, n. 449.

Art.41
Tariffe postali agevolate.

Omissis (1).
2. Omissis (1).
3. Omissis (1).
4. Omissis (1).
5. Omissis (1).
6. (Omissis) (2).
7. Al comma 15-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (3);
b) (Omissis) (3).
(1) Comma abrogato dall’articolo 4 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 353.
(2) Modifica l’alinea del comma 10, art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 250.
(3) Modifica il comma 15-bis dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 250.

Art.42
Canone di concessione dovuto alla RAI.

1. Il canone di concessione dovuto dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. per l’anno 1998 resta fissato nella misura di lire 40 miliardi.
2. All’onere relativo al minore introito derivante dal comma 1, valutato in lire 120 miliardi per l’anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, parzialmente utilizzando per detto anno:
a) quanto a lire 84.279 milioni l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a lire 5.000 milioni l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) quanto a lire 10.000 milioni l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
d) quanto a lire 19.422 milioni l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;
e) quanto a lire 226 milioni l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;
f) quanto a lire 984 milioni l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) quanto a lire 71 milioni l’accantonamento relativo al Ministero del commercio con l’estero;
h) quanto a lire 18 milioni l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 31 dicembre 1998.

Art.43
Ferrovie dello Stato S.p.A.

1. L’ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per l’effettuazione dei servizi di trasporto viaggiatori e per gli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio pubblico e dal contratto di programma, è accertato in via definitiva, senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi contratti, ed è articolato nel modo seguente:
a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di servizio pubblico;
b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di programma.
2. L’acquisizione, l’attribuzione e la devoluzione dei beni immobili che risultano iscritti nel bilancio della società Ferrovie dello Stato S.p.A. al 31 dicembre 1997, così come certificato dalla società di revisione ed approvato dall’assemblea dei soci, si intendono avvenute a titolo di trasferimento di proprietà (1).
2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla società “Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni” e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa (2).
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le competenze del Comitato costituito sulla base dell’articolo 15 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relative alla verifica, sulla base del criterio di strumentalità alle attività concesse, dell’appartenenza al patrimonio immobiliare della società Ferrovie dello Stato S.p.A. di beni non iscritti in bilancio e dalla stessa rivendicati in via amministrativa e della regolarità dell’autocertificazione da parte della società medesima dei diritti reali in godimento gratuito, ai fini delle decisioni sulla spettanza di questi ultimi beni e diritti (1).
4. Le acquisizioni, l’attribuzione e la devoluzione a titolo di trasferimento di proprietà e l’accertamento sulla spettanza di beni e diritti reali in godimento gratuito di cui ai commi 2 e 3 non potranno tuttavia avere riguardo ad aree del demanio marittimo, che restano assoggettate ai poteri di pianificazione e gestione di cui agli articoli 5, comma 1, 8, comma 3, lettera h), 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, secondo i parametri di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché alle disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro primo del codice della navigazione e relative norme di esecuzione.
5. In attesa che vengano definiti gli assetti del settore ferroviario in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che, conseguentemente, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disponga la valutazione del ramo d’azienda “Gestione dell’infrastruttura” ai sensi dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la società Ferrovie dello Stato S.p.A. è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto dell’infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997.
6. La società Ferrovie dello Stato S.p.A., in deroga a quanto previsto al comma 4 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è autorizzata a provvedere alla integrazione dei piani di vendita regionali già approvati, al fine di rendere alienabili gli alloggi di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 1 della legge stessa fino alla concorrenza del 100 per cento, con le medesime modalità e condizioni previste dalla legge stessa.
7. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato S.p.A. come stabilito dall’articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1° gennaio 2002, nei confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sarà concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A., non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle suddette disposizioni sia già iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro sono risolti dalla data stessa.
8. Il personale di cui al comma 7, dipendente della società Ferrovie dello Stato S.p.A., iscritto al fondo pensioni di cui all’articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all’atto di risoluzione del rapporto di lavoro, può optare, in ogni caso, per il trasferimento della posizione assicurativa accreditata presso il suddetto fondo nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’INPS, secondo le disposizioni dell’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ed anche in assenza delle condizioni richieste dall’articolo stesso. Per il personale dipendente della società Ferrovie dello Stato S.p.A. che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l’Italia, la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 7 avverrà in ogni caso con un preavviso di sei mesi.
9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324.
(1) Comma così modificato dall’art. 5, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(2) Comma aggiunto dall’art. 5, l. 23 dicembre 1999, n. 488.

Art.44
Dismissione di immobili del Ministero della difesa (1).

[ 1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell’ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell’interesse all’utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall’articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi (2).
2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da a) a e) del comma 112 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio è situato l’immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tal fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle province, ed alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell’articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, regioni e province hanno diritto di riscattare la quota dell’acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorità per l’esercizio del diritto di prelazione è attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione (3).
4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa con le modalità di cui all’articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del Ministero della difesa, per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 112, lettera f), della citata legge n. 662 del 1996 e all’articolo 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.
5. (Omissis) (4).
6. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.
7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al Comitato misto paritetico per le servitù militari delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano. ]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
(2) Comma aggiunto dall’art. 43, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(3) Comma così sostituito dall’art. 4, l. 23 dicembre 1999, n. 488. Vedi, anche, l’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(4) Aggiunge un comma, dopo l’undicesimo, all’art. 4, l. 18 agosto 1978, n. 497.

Art.45
Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione.

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.
2. (Omissis) (1).
3. Nell’ambito delle misure di sostegno all’emittenza previste dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l’adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire 24 miliardi per l’anno 1999. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Per una quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 8 (2).
4. Nei limiti degli stanziamenti già previsti ai fini dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dell’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi informativi e per programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati dalle emittenti radiofoniche e televisive anche mediante l’utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di informazione.
5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con le amministrazioni statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le pensioni di invalidità erogate dallo Stato.
7. La quota dell’otto per mille dell’IRPEF, di cui al secondo comma dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all’ultimo comma dell’articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità sono determinate la quota dell’otto per mille dell’IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all’articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all’articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all’articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all’articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all’articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.
8. All’atto della ripartizione delle disponibilità giacenti nel conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, da effettuare ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST S.p.A. (gestione interventi esportazione e internazionalizzazione) e Mediocredito centrale (gestione interventi interno), è autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno, un’anticipazione infruttifera a carico della quota di disponibilità relativa all’esportazione e all’internazionalizzazione e a favore della quota di disponibilità relativa all’interno dell’importo di lire 675 miliardi. Tale importo verrà restituito al settore esportazione e internazionalizzazione all’atto del versamento al settore interno delle assegnazioni di lire 675 miliardi disposte dall’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per la prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l’anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227.
9. Per l’attuazione, nell’anno 1999, delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e dell’acquacoltura 1997-1999, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
10. Al personale della società Poste italiane S.p.A. che, alla data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni previste dall’articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il personale suddetto può permanere in posizione di comando per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il suddetto periodo, le unità che abbiano assunto servizio in comando presso l’amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di assunzioni autorizzate per l’amministrazione stessa, in applicazione delle norme di programmazione delle assunzioni previste dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (15)
11. (Omissis) (3).
12. (Omissis) (4).
13. Ai fini dell’attuazione del comma 1 dell’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le tariffe in ambito urbano e interurbano delle telecomunicazioni in modo da agevolare la diffusione di INTERNET. L’Autorità individua gli schemi tariffari che favoriscano, per l’utenza residenziale, un uso prolungato della rete.
14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate (5) .
15. [A decorrere dal 1° gennaio 1999 affluiscono in apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse finanziarie destinate ad interventi agevolativi per la ricerca nelle aree depresse di competenza del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con l’applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del fondo medesimo] (6).
16. [Ai fini dello snellimento delle procedure di spesa per interventi di ricerca, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all’articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, possono essere trasferite, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fondo di cui al comma 14, con l’applicazione delle disposizioni che ne regolano il funzionamento, e possono essere utilizzate anche per le medesime forme di intervento di cui alla predetta legge n. 346 del 1988 per il finanziamento di progetti di ricerca di costo complessivo inferiore a 10 miliardi di lire] (6).
17. È consentita la totale o parziale novazione, a favore dello stesso o di altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. La novazione, che non comporta variazioni all’ammortamento dei mutui originariamente concessi, salvo adeguamento degli interessi sulla quota residua al tasso corrente sul mercato alla data della novazione medesima, è disposta, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, per la realizzazione di investimenti finanziabili ai sensi dell’articolo 19, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119. Nel caso di mutui concessi per le finalità di cui all’articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la novazione è disposta previo decreto del Ministro della giustizia.
18. Tra gli enti di cui all’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, autorizzati ad apportare ai fondi chiusi immobiliari immobili e diritti reali su immobili sono comprese le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
19. Le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si interpretano nel senso che sono ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri editi dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito.
20. (Omissis) (7).
21. (Omissis) (8).
22. (Omissis) (9).
23. (Omissis) (10).
24. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 8, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, valutato in lire 850 milioni per l’anno 1998 ed in lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede a carico del Fondo nazionale di cui all’articolo 19 della medesima legge.
25. Le operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici ai sensi dell’articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell’articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché quelle poste in essere in applicazione dell’articolo 19, comma 1, della presente legge, sono effettuate in regime di neutralità fiscale.
26. Il termine di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come modificato dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, può essere prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro riferisce trimestralmente al Parlamento.
27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di riesame, di cui al comma 8 dell’articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni, fatte pervenire all’AIMA attraverso il sistema informatico entro il 10 gennaio 1999, anche se adottate, sui ricorsi ancora pendenti, oltre il termine previsto dal medesimo comma 8 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997 (11).
28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle società per azioni possedute direttamente dallo Stato sono destinate, per un importo pari al 20 per cento, al Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. (16)
29. (Omissis) (12).
30. (Omissis) (13).
31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunità economico-finanziarie ed al fine di ridurre il costo del debito, negli stessi casi in cui è ammesso il ricorso all’emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti del saldo netto da finanziare previsto dalla legge finanziaria.
32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui e per le obbligazioni di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l’eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi (14).
33. (Omissis) (15).
34. All’onere derivante dal comma 20, pari a lire 3 miliardi per l’anno 1999, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 8.
(1) Modifica il comma 8 dell’art. 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(2) Comma così modificato dall’art. 27, l. 23 dicembre 1999, n. 488. Vedi il comma 10 del citato art. 27. Vedi anche l’articolo 1 del D.M. 12 novembre 2003 e articolo 1 del D.M. 16 giugno 2005. Per il riparto dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali, per l’anno 2011 vedi il D.M. 31 ottobre 2012.
(3) Modifica il comma 2 dell’art. 38, l. 27 dicembre 1997, n. 449. Comma abrogato dall’ articolo 354 del D.lgs. 7 settembre 2005, n, 209 , con la decorrenza indicata dall’articolo 355 del medesimo decreto.
(4) Modifica il comma 4 dell’art. 43, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(5) Comma modificato dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(6) Comma abrogato dall’art. 9, d.lg. 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all’art. 6, comma 2, d.lg. 297/1999 cit.
(7) Sostituisce il comma 2 dell’art. 6, d.l. 11 giugno 1998, n. 180, conv. in l. 3 agosto 1998, n. 267.
(8) Modifica il comma 1 dell’art. 33, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(9) Aggiunge il comma 3-bis all’art. 69, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29.
(10) Abroga la lett. b) del comma 1, art. 5, d.l. 21 giugno 1993, n. 199, conv. in l. 9 agosto 1993, n. 293.
(11) L’AIMA è stata soppressa dall’art. 1, d.lg. 27 maggio 1999, n. 165 e in sua vece istituita l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico.
(12) Modifica il comma 1-ter dell’art. 1, d.l. 8 aprile 1998, n. 78, conv. in l. 5 giugno 1998, n. 176.
(13) Modifica il comma 3 dell’art. 2, l. 26 novembre 1993, n. 489.
(14) Comma così modificato dall’art. 1, d.l. 27 dicembre 2000, n. 392, conv. in l. 28 febbraio 2001, n. 26.
(15) Modifica il comma 2 dell’art. 31, l. 24 dicembre 1969, n. 990.
(16) I comandi in atto del personale dell’ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche sono, da ultimo, prorogati al 31 dicembre 2001, ai sensi dell’art. 19, comma 9, l. 28 dicembre 2001, n. 448.
(17) L’applicazione del presente comma è sospesa per il triennio 2002-2004 (art. 52, comma 1, l. 28 dicembre 2001, n. 448).

Art.46
Personale del Servizio soccorso stradale ACI.

1. Il personale del Servizio soccorso stradale ACI, risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto dipendente da società interamente controllata dall’Automobile club d’Italia, partecipa a domanda ad apposite selezioni di idoneità che potranno essere indette dall’Ente controllante nell’ambito delle disponibilità esistenti nella dotazione organica complessiva del personale dell’ente stesso ai fini dell’inquadramento nei ruoli del personale dell’ACI, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art.47
Destinazione del fondo di cui all’articolo 54, comma 3, della legge n. 449 del 1997.

1. Le disponibilità del fondo di cui all’articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999 e destinate, anche in un’unica soluzione, alla gestione speciale di cui all’articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per concorrere alla copertura degli impegni pregressi del Fondo nazionale di garanzia, secondo il piano di cui all’articolo 4, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 giugno 1998, n. 238.

Art.48
Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici.

1. Il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, prorogato al 31 dicembre 1998 dall’articolo 56, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall’articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.
2. Il termine di cui all’articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1998 dall’articolo 56, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.

CAPO V
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE E SOSTENERE LO SVILUPPO
Art.49
Programmi di tutela ambientale.

1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all’articolo 72 e dei programmi di tutela ambientale di cui all’articolo 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei programmi di competenza del Ministero dell’ambiente di cui alla deliberazione del CIPE in data 3 dicembre 1997, attuativi degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all’articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall’articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell’articolo 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (1) .
2. (Omissis) (2).
(1) Vedi l’articolo 1, comma 143 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(2) Modifica il comma 5 dell’art. 57, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22. Vedi l’articolo 2 del D.L. 17 febbraio 2005, n. 14 per una riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2005.

Art.50
Rifinanziamento dei programmi di investimento.

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
a) per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno ventennali di lire 80 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di lire 100 miliardi a decorrere dall’anno 2001; a tal fine, per una migliore attuazione degli interventi ivi previsti, all’articolo 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, è inserito, dopo il comma 1, il seguente:
“1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonché ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant”.
b) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dall’anno 1999, lire 20 miliardi dall’anno 2000 e lire 30 miliardi dall’anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente del Comitato istituito dall’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori;
c) per l’attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi finalizzati all’adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.200 miliardi per l’anno 1999, di lire 1.165 miliardi per l’anno 2000 e di lire 1.300 miliardi per l’anno 2001 (1);
d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di lire 100 miliardi dall’anno 1999, di lire 150 miliardi dall’anno 2000 e di lire 200 miliardi dall’anno 2001;
e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 108,8 miliardi dall’anno 1999 e di lire 67,1 miliardi dall’anno 2000 (2);
f) per le finalità e con le modalità di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo priorità stabilite dal Ministero della giustizia, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell’anno 1999 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente non contratti nell’anno 1999 possono esserlo entro l’anno 2003. Per far fronte al relativo onere per capitale ed interessi è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi dall’anno 2000 (3);
g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall’anno 2001. A valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata per la costruzione dell’autostrada Pedemontana Veneta con priorità relativamente al tratto dall’autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all’autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso). La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio, anche attraverso l’apertura di tratti alla libera percorrenza del traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell’opera con i territori attraversati;
[ h) per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 24 miliardi dall’anno 1999, di lire 50 miliardi dall’anno 2000 e di lire 26 miliardi dall’anno 2001;] (4)
i) per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-82, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 10 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall’anno 2001 (5) ;
l) per la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti al completamento delle opere di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ivi compresi il pagamento degli oneri di contenzioso, è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 15 miliardi a decorrere dall’anno finanziario 2000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene ripartito lo stanziamento tra i predetti soggetti;
m) per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni provinciali e comunali al fine di realizzare opere di edilizia scolastica è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 30 miliardi a decorrere dall’anno finanziario 2000.
(1) Per la riduzione dell’autorizzazione di spesa vedi articolo 1, comma 316 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(2) Lettera così modificata dall’art. 16, l. 10 agosto 2000, n. 246.
(3) Lettera modificata dall’art. 47, comma 8, l. 28 dicembre 2001, n. 448.
(4) Lettera abrogata dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
(5) Vedi articolo 4, comma 93, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art.51
Provvedimenti a favore delle cooperative sociali (1) (2) .

[1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale nonché il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall’Unione europea per i progetti operanti nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni] .
(1) Articolo abrogato dall’art. 27, comma 2, d.lg. 21 aprile 2000, n. 185, a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 del citato art. 27, d.lg. 185/2000.
(2) Vedi disposizioni relative alla chiusura in via transattiva dei contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi del presente articolo di cui all’articolo 4, comma 105 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art.52
Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti

le grandi imprese in stato di insolvenza (1) (2) .
1. Le disposizioni dell’articolo 10, comma 2, e dell’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.
3. Il decreto legislativo previsto dall’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell’interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell’esercizio sia intervenuta nell’anno 1998 (3) .
(1) Vedi l’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e anche il D.M. 30 maggio 2003. Per una riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo vedi l’articolo 1, comma 234, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi l’ articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(2) Per la ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui al presente articolo vedi il D.M. 3 marzo 2006.
(3) Vedi proroga di cui all’articolo 1 del D.L. 14 febbraio 2000, n. 18.

Art.53
Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici.

1. Per favorire l’introduzione dell’EURO ed il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali, le agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica.

Art.54
Interventi per il settore del commercio.

1. Gli interventi di cui all’articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppressi, fatti salvi quelli relativi all’approvazione dei progetti strategici di cui all’asse 3 della delibera CIPE dell’8 agosto 1996 già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi è destinato l’importo di lire 140 miliardi, di cui 100 miliardi per il 1998 e 40 miliardi per il 1999, dello stanziamento complessivo di lire 350 miliardi disposto con il citato articolo 2, comma 42, e con l’articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il residuo stanziamento di lire 210 miliardi è destinato:
a) quanto a lire 60 miliardi, di cui 40 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000, per le finalità di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
b) quanto a lire 150 miliardi, per l’anno 2000, per le agevolazioni di cui all’articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[2. Le agevolazioni di cui all’articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio. Con la procedura di cui all’articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati le attività, le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande, nonché la decorrenza della misura agevolativa a favore del settore commerciale.] (1)
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore commerciale, al comma 4 dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
“c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1”.
4. (Omissis) (2).
5. All’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (3);
b) (Omissis) (4).
(1) Comma abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.
(2) Modifica il comma 3 dell’art. 23, l. 28 febbraio 1987, n. 56.
(3) Modifica il comma 1 dell’art. 11, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(4) Modifica il comma 2 dell’art. 11, l. 27 dicembre 1997, n. 449.

Art.55
Interpretazione autentica del comma 8 dell’articolo 6 del decreto legge n. 149 del 1993.

1. La disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, va interpretata nel senso che la restituzione dei contributi concessi, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, si applica soltanto ai programmi di riconversione produttiva in campo civile e duale.

Art.56
Modifiche all’articolo 3 del decreto legge n. 364 del 1997, e all’articolo 1 del decreto legge n. 67 del 1997.

1. All’articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
2. (Omissis) (4).
(1) Sostituisce il comma 1 dell’art. 3, d.l. 27 ottobre 1997, n. 364, conv. in l. 17 dicembre 1997, n. 434.
(2) Modifica il comma 2 dell’art. 3, d.l. 27 ottobre 1997, n. 364, conv. in l. 17 dicembre 1997, n. 434.
(3) Abroga il comma 5-bis dell’art. 3, d.l. 27 ottobre 1997, n. 364, conv. in l. 17 dicembre 1997, n. 434.
(4) Modifica il comma 1 dell’art. 1, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997, n. 135.

Art.57
Disposizioni per le zone terremotate.

1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi di ricostruzione di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115, i comuni interessati possono utilizzare i fondi loro trasferiti per effetto della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, della legge 25 maggio 1970, n. 364, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, e della legge 26 aprile 1976, n. 176, e non ancora impegnati.
4. Entro il 31 dicembre 1999 possono comunque essere utilizzate, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dell’edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le somme di cui all’articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall’anno finanziario di provenienza.
5. (Omissis) (3).
(1) Modifica il comma 32 dell’art. 24, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(2) Sostituisce il comma 3 dell’art. 3, d.l. 11 giugno 1998, n. 180, conv. in l. 3 agosto 1998, n. 267.
(3) Modifica il comma 3 dell’art. 23-quater, d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, conv. in l. 30 marzo 1998, n. 61.

Art.58
Obbligazioni delle società cooperative (1).

1. Le società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all’obbligo di certificazione secondo le modalità previste dall’articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa (1).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 156, comma 6, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo modificato dall’articolo 36 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Art.59
Prestiti da soci per le cooperative.

1. I limiti individuali del prestito da soci per le cooperative edilizie di abitazione sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli previsti per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro.

Art.60
Modifiche all’articolo 10 della legge n. 447 del 1995.

1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 5 dell’art. 10, l. 26 ottobre 1995, n. 447.

Art.61
Programmi di recupero urbano.

1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo disponibile e fondi di terzi in amministrazione, lettera a), del bilancio consuntivo 1997 della sezione autonoma per l’edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180 miliardi e di lire 120 miliardi, sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui all’articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità previste dall’articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuati a seguito del bando di gara approvato con i decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.
[2. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, i comuni hanno la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi dell’articolo 6, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.] (1)
3. Su richiesta degli enti di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come sostituita dall’articolo 49, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Cassa depositi e prestiti, con modalità operative da questa definite, è autorizzata a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da ammortizzare a carico degli enti richiedenti aumentato dell’indennizzo previsto dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione dell’operazione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai mutui di cui all’articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, per le finalità di cui all’articolo 45, comma 26, della presente legge.
4. (Omissis) (2).
(1) Comma abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
(2) Modifica il comma 1 dell’art. 5, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in l. 28 maggio 1997, n. 140.

Art.62
Disposizioni per i lavoratori in mobilità.

1. Il termine di scadenza per l’iscrizione alle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, limitatamente a lavoratori dipendenti o già dipendenti anteriormente alla data del 31 ottobre 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000. Il limite massimo di spesa di cui al medesimo articolo 4, comma 31, secondo periodo, è incrementato da 20 a 30 miliardi di lire. I soggetti preposti alla gestione, allestimento e costruzione degli impianti definitivi di nuova costituzione, che assumano personale ai sensi del medesimo articolo 4, comma 32, devono offrire la opportunità di assunzione anche ai lavoratori già assunti, ai sensi del medesimo comma 32, per lo svolgimento delle altre attività ivi indicate. I lavoratori di cui al citato comma 32 conservano, ove licenziati, il diritto all’iscrizione nella lista di mobilità ed alla corresponsione della relativa indennità sino al 31 dicembre 2000. Le attività ed i servizi collegati di cui al medesimo comma 32 sono quelli individuati con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. L’articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l’indennità di mobilità, per i lavoratori interessati, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini del medesimo articolo 4, comma 33, secondo periodo, le regioni organizzano specifiche attività formative, anche con il contributo del Fondo sociale europeo, in funzione della progettualità occupazionale di cui al medesimo articolo 4, comma 32.

Art.63
Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale.

1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell’ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.
2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell’ipotesi in cui sia cessata l’attività industriale o artigianale da più di tre anni.
3. Nell’ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.
4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l’acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.

Art.64
Disposizioni sulla Carbonsulcis S.p.A.

1. Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse finanziarie previste dallo stesso articolo 57, comma 2, sono integrate con l’importo di lire 32 miliardi e 500 milioni, riveniente dalle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, da erogare con le stesse modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

CAPO VI
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Art.65
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o piú figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
2. L’assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L’assegno medesimo è erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione (1).
3. L’assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell’ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell’ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell’assegno su base annua. Per valori dell’ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell’ISE di cui al comma 1 l’assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l’ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire (2).
4. Gli importi dell’assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (3).
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l’anno 1999, in lire 400 miliardi per l’anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall’anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l’applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell’integrazione dell’ISE, con l’indicatore della situazione patrimoniale (4).
(1) Comma così sostituito dall’art. 50, l. 17 maggio 1999, n. 144.
(2) Comma così sostituito dall’art. 80, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(3) Per la rivalutazione annuale relativa all’anno 2008, vedi il Comunicato 15 febbraio 2008; per la rivalutazione relativa all’anno 2009 vedi il Comunicato 6 febbraio 2009; per la rivalutazione per l’anno 2012 vedi il Comunicato 16 febbraio 2012.
(4) Per un’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi art. 80, comma 9, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

Art.66
Assegno di maternità.

(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 86, d.lg. 26 marzo 2001, n. 151.

Art.67
Incremento delle pensioni sociali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili.
2. Per i trattamenti trasferiti all’INPS, ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all’avente diritto di raggiungere un reddito pari all’importo della pensione sociale o dell’assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell’assegno sociale.
3. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti anche ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, in base alle regole di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato di cui al comma 2. Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 42, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1) .
(1) Vedi l’articolo 4 del D.M. 28 marzo 2003 e l’articolo 4 del D.M. 5 aprile 2006.

Art.68
Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino all’applicazione delle norme concernenti le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, non è dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale. Non è dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti la certificazione di idoneità per servizio civile presso ente convenzionato con il Ministero della difesa.
2. (Omissis) (1).
3. (Omissis) (2).
4. (Omissis) (3).
5. Per l’anno 1999, la Commissione prevista dall’articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto conto della proiezione, sull’intero anno, dei dati relativi alla spesa farmaceutica del primo trimestre, propone al Ministro della sanità, entro il 30 aprile 1999, misure idonee ad assicurare che sia rispettato, per lo stesso anno, il limite di spesa previsto dall’articolo 36, comma 15, della stessa legge n. 449 del 1997, e che, rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell’eccedenza di spesa registrata per l’anno 1998. Entro il 30 novembre 1999 la Commissione verifica, sulla base dei dati di spesa relativi ai primi dieci mesi, la possibilità che, a fine anno, siano raggiunti gli obiettivi previsti dal periodo precedente; in caso di valutazione negativa, la Commissione informa immediatamente il Ministro della sanità che rende noto l’ammontare del contributo che le imprese titolari dell’autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 36, comma 16, della legge n. 449 del 1997.
6. Dal 1° gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono erogati a carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente attraverso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di ricovero, day-hospital o assistenza domiciliare. Nei casi in cui l’azienda unità sanitaria locale non abbia predisposto e resa operativa l’assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, i medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanità di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.
7. Presso il Ministero della sanità, nell’ambito del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali. L’Osservatorio, al quale collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, provvede a:
a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, di modalità di impiego e di spesa concernenti sia i medicinali erogati o direttamente impiegati dal Servizio sanitario nazionale, sia quelli i cui oneri restano a carico dell’utilizzatore;
b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti già attribuiti dall’articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all’osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi;
c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della sanità, finalizzato, in particolare, a rilevare e confrontare, anche con analisi su base regionale, l’andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale relativa ai medicinali erogati attraverso le farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per un impiego più razionale ed appropriato delle risorse del settore.
8. L’Osservatorio di cui al comma 7 si avvale anche della Commissione prevista dall’articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall’accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale nonché i dati presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico, al codice dell’assistito ed alla data di emissione della prescrizione. Le strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a fornire al predetto Dipartimento, su richiesta, dati in proprio possesso utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali.
10. Per l’espletamento dei compiti dell’Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture, anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico.
11. Per l’attività e il funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, in misura non superiore a lire 10 miliardi, delle disponibilità di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente riduzione, per lo stesso importo, delle somme disponibili per le altre iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari (4) .
(1) Modifica il comma 9 dell’art. 3, d.lg. 29 aprile 1998, n. 124.
(2) Modifica il comma 16 dell’art. 36, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(3) Aggiunge il comma 16-bis all’art. 36, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(4) Vedi, anche, l’articolo 5, comma 2 lettera d), del D.L. 1 ottobre 2007, n.159.

Art.69
Disposizioni in materia di farmaci.

1. Entro il 15 gennaio 1999 la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano dispensati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale:
a) per i soggetti affetti da patologie neoplastiche, ulteriori farmaci, in aggiunta a quelli già disponibili, in grado di alleviare le sintomatologie dolorose;
b) per i soggetti dimessi da ospedali psichiatrici o in cura presso i servizi di salute mentale, farmaci con effetto ansiolitico.
2. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge il comma 8-bis all’art. 36, l. 27 dicembre 1997, n. 449.

Art.70
Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, nei casi in cui è ammessa la prescrizione in un’unica ricetta di più di due confezioni di farmaci fino al limite massimo di sei, la quota di partecipazione da parte dell’assistito, di lire 3.000 per la prescrizione di una confezione e di lire 6.000 per la prescrizione di più confezioni, è sostituita da una quota di partecipazione di lire 1000 a confezione.
2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in “note” a tal fine approvate dalla stessa Commissione, i medicinali ai quali si applicano le “note” predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone al lato del nome del farmaco prescritto l’indicazione della “nota”, di riferimento. Il medico è responsabile a tutti gli effetti della annotazione di cui al periodo precedente apposta senza che ricorrano le condizioni previste dalla “nota” cui si fa riferimento. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (1) .
3. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o limitazioni l’erogazione di un medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, può prevedere, anche nel caso di prodotti disciplinati dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina generale.
4. Al fine di rendere compatibili le misure di programmazione e di contenimento della spesa farmaceutica con quelle finalizzate a consentire il progressivo adeguamento dei prezzi dei medicinali a quelli medi europei, nonché ad equilibrare gli aumenti previsti per uno sviluppo razionale del mercato, le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese anche ai prodotti di nuova autorizzazione diversi dai medicinali sottoposti al regime della contrattazione. Il prezzo è determinato utilizzando il costo unitario del principio attivo della confezione già autorizzata avente la stessa composizione, analoga forma farmaceutica ed unità posologiche più prossime. L’adeguamento al prezzo medio europeo nelle successive fasi è effettuato in base alla differenza tra il prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri ordinari e il prezzo individuato ai sensi del precedente periodo.
5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non sottoposti al regime della contrattazione, per i quali non sia possibile applicare il disposto del comma 4, perché privi di riferimenti, e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità, l’adeguamento avviene riducendo in prima applicazione il prezzo medio europeo del 15 per cento, con successivo allineamento in sei fasi con cadenza annuale di pari importo (2).
6. (Omissis) (3).
(1) Comma così modificato dall’articolo 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(2) Per un’interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 29, comma 8, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(3) Modifica il comma 4 dell’art. 36, l. legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art.71
Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani.

1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da individuare, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo in particolare considerazione quelli situati nelle aree centro-meridionali, è stanziata la somma di complessive lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999 e lire 700 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Gli interventi concorrono ad assicurare a tutti i cittadini:
a) standard di salute, di qualità ed efficienza dei servizi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;
b) la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;
c) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla accessibilità, alla sicurezza ed alla umanizzazione dell’assistenza;
d) la riqualificazione delle strutture sanitarie.
e) la territorializzazione dei servizi.
2. Le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il cui finanziamento dovrà essere assicurato per non meno del 30 per cento da altre risorse pubbliche o private, entro i termini e sulla base di criteri, concernenti anche la misura del concorso possibile con le risorse di cui al comma 1, e modalità fissati con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All’istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro della sanità, d’intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della sanità, delle regioni e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Il Ministro della sanità, d’intesa con la citata Conferenza unificata, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni interessate. Decorso inutilmente il termine fissato dal decreto del Ministro della sanità, i comuni di cui al comma 1, nei successivi 30 giorni, possono presentare al Ministero della sanità propri progetti, trasmettendone copia alla regione. Ove non venga presentato almeno un progetto per comune, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per la elaborazione dei progetti medesimi. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Si applica l’ultimo periodo dell’articolo 9- bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art.72
Disposizioni per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria.

1. Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo dell’effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni sanitarie in ordine all’appropriatezza e alla qualità dell’assistenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5 miliardi per gli anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l’anno 1999, 379,5 miliardi per l’anno 2000 e 379,5 miliardi per l’anno 2001.
2. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 190 miliardi per l’anno 1999, 380 miliardi per l’anno 2000, 400 miliardi per l’anno 2001.
3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l’effettiva vigilanza e il controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell’assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all’2,5 per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell’anno precedente (1).
4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai sensi dell’articolo 1, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, optano per l’esercizio della libera attività professionale extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, in sede di contrattazione collettiva. La disciplina, in particolare, prevede la riduzione, nel periodo di validità del contratto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, del trattamento economico accessorio e il conferimento o la conferma degli incarichi di struttura ai dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della libera professione intramuraria. La opzione effettuata per l’esercizio della libera professione extramuraria può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 4, a decorrere dal 1° luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l’esercizio della libera attività professionale extramuraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 50 per cento e non si dà luogo alla retribuzione di risultato; a decorrere dalla stessa data gli incarichi dirigenziali di struttura possono essere conferiti o confermati esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della libera attività professionale intramuraria.
6. Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie, nell’ambito e in coerenza con le finalità di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, è istituito un fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria. Sono ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a condizione che abbiano rinunciato alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9 e comunque ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell’azienda sanitaria di appartenenza (2).
7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell’azienda sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi alla esclusività delle prestazioni, l’insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale alla regione o alla provincia autonoma, all’Ordine professionale e al Ministero della sanità. Si applica l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
8. L’accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell’incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire l’attuazione di quanto disposto dal presente comma.
9. Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata alla materia oggetto del regolamento, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di:
a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza;
b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l’esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all’interno di strutture pubbliche o private accreditate.
10. L’estensione delle disposizioni del comma 4, ultimo periodo, e del comma 5 al personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è disciplinata con decreto emanato d’intesa dai Ministri della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il 90 per cento delle risorse che si renderanno disponibili per le università per effetto di tali disposizioni sono destinate a fondi istituiti presso gli atenei per l’incentivazione dell’impegno didattico di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
11. È confermato, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l’esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L’inosservanza del divieto di cui al periodo precedente o la mancata assunzione da parte del direttore generale, in conformità alle disposizioni richiamate nel periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria, costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell’incarico e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell’incarico di direttore generale. In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall’azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l’utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d’attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all’emananzione dell’atto di indirizzo e coordinamento si applicano le linee guida adottate dal Ministro della sanità, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto del 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.
12. Il 90 per cento delle complessive risorse che si renderanno disponibili per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è destinato, sulla base di criteri stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, d’intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, al finanziamento dei contratti a tempo determinato con soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria o in altra professionalità del ruolo sanitario per progetti finalizzati all’assistenza sanitaria, anche ai fini di cui all’articolo 3, comma 12, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonchè, in misura non inferiore al 50 per cento e secondo modalità e tempi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza sanitaria, all’integrazione del fondo di cui al comma 6.
13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo livello dirigenziale ai sensi dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici. Ai soggetti indicati nel presente comma è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM). L’opzione di cui al precedente periodo deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con successivo decreto del Ministro della sanità, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.
14. In ragione dell’autofinanziamento del settore sanitario, le norme di cui al presente articolo, ad eccezione dei primi tre periodi del comma 13 e del comma 17, non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d’Aosta e alla regione Friuli Venezia-Giulia. Nei predetti enti i principi di cui al presente articolo sono attuati secondo quanto disposto dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
15. Al fondo di cui al comma 6 affluiscono, nella misura di lire 188 miliardi per l’anno 1999, di lire 376 miliardi per l’anno 2000 e di lire 470 miliardi per l’anno 2001, le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3, oltre a quanto disposto dal comma 12. I criteri per l’utilizzo delle risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto di indirizzo all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato di settore, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6 (1) (32).
16. Sono fatte salve le norme della legge 30 novembre 1998, n. 419. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
17. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di protezione civile.
(1) Comma modificato dall’art. 28, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(2) Vedi l’articolo unico della Deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica 9 novembre 2007 n. 113 e l’articolo unico della Deliberazione CIPE 18 novembre 2010, n. 99.
(3) Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 precedente previste dal presente comma, relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni (art. 28, comma 15, l. 23 dicembre 1999, n. 488).

Art.73
Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori.

1. Al fine di razionalizzare la funzione erogatoria dei trattamenti assistenziali e previdenziali obbligatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze di ogni ente gestore in materia di accertamento del diritto, di determinazione della misura dei trattamenti e di rapporti con i soggetti titolari dei trattamenti stessi, sono definiti i rapporti fra gli enti interessati per l’unificazione dei pagamenti delle seguenti prestazioni:
a) trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
c) trattamenti pensionistici a carico dei regimi obbligatori di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi;
d) trattamenti a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, della gestione previdenziale per i dipendenti delle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
e) trattamenti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f) trattamenti pensionistici di guerra liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni;
g) rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali attribuite dagli enti gestori delle relative forme assicurative;
h) pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva;
i) trattamenti pensionistici gestiti dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle prestazioni erogate dagli enti privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, possono essere estese a ulteriori trattamenti previdenziali obbligatori.
3. Le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1999. Gli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo connesso alla trasformazione dei contratti a termine di cui al precedente periodo in contratti a tempo indeterminato disciplinati dall’articolo 59, comma 28, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono contenuti nei limiti di 4 miliardi di lire e posti a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al fine di ottenere il rimborso dei contributi fiscalizzati relativi agli anni 1998-2001, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) presenterà, al termine di ogni anno finanziario, apposita documentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. L’articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, va interpretato nel senso che fra gli effetti dallo stesso fatti salvi rientra anche l’inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati nel predetto comma, ancorché notificati, che si estende fino all’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art.74
Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali.

1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell’estensione alle imprese senza fine di lucro, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti nei settori dell’assistenza, dell’educazione e dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela dell’ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefìci di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l’industria, così come definita dall’articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art.75
Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo.

1. All’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall’articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) (Omissis) (4);
e) (Omissis) (5).
f) (Omissis) (6).
2. (Omissis) (7).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall’articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, secondo le modalità e nei termini ivi previsti. Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge (8).
4. L’efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata all’autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.
(1) Modifica il comma 1 dell’art. 5, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
(2) Aggiunge i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’art. 5, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
(3) Modifica il comma 3 dell’art. 5, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
(4) Sostituisce i commi da 3-bis a 3-quinquies dell’art. 5, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
(5) Aggiunge il comma 5-bis all’art. 5, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
(6) Abroga il comma 6 dell’art. 5, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
(7) Abroga il comma 3 dell’art. 23, l. 24 giugno 1997, n. 196.
(8) Comma così modificato dall’art. 58, l. 17 maggio 1999, n. 144.

Art.76
Regolarizzazione contributiva in agricoltura.

1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell’1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l’estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (1).
2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate, in agricoltura ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) Comma così modificato dall’art. 1, d.l. 24 maggio 1999, n. 148, conv. in l. 21 luglio 1999, n. 236.

Art.77
Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro.

1. Per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia.

Art.78
Misure organizzative a favore dei processi di emersione.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per l’emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso.
3. Il Comitato è composto da dieci membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal presidente dell’INPS, dal presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato può essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unità, personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall’anno 2001 (1).
4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all’accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare l’incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l’attività svolta dal tutore, segnalandone l’esito alla rispettiva commissione per l’adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all’affidamento dell’incarico e all’adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore [della presente legge] non siano state istituite le predette Commissioni provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall’invito rivolto dal Ministro (2).
5. Le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, può essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.
5-bis. All’onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (3) (4).
(1) Comma così modificato dall’art. 116, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(2) Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 116, l. 23 dicembre 2000, n. 388. Le parole in parentesi avrebbero dovuto essere le seguenti: “della l. 23 dicembre 1999, n. 488”.
(3) Comma aggiunto dall’art. 116, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(4) A norma dell’articolo 7, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 il Comitato per l’emersione del lavoro non regolare, di cui al presente articolo svolge la sua attivita’ fino al 31 gennaio 2008.

Art.79
Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso.

1. Al fine di intensificare l’azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l’INPS, l’INAIL e le aziende unità sanitarie locali coordinano le loro attività in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la predisposizione di appositi attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai predetti compiti, nonché l’istituzione di unità operative integrate. Tali attività, assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attività di analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui all’articolo 78, comma 1, nonché delle attività espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le attività predette si raccordano, ai fini della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell’importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro – servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell’attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta è destinato all’incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l’incentivazione dell’attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende (1) (2) (3).
(1) Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 119, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(2) Per la destinazione della quota di cui al presente comma valida limitatamente all’anno 2004, vedi articolo 3, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(3) Vedi l’articolo 67, commi 2 e 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Art.80
Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro, di contenzioso previdenziale nel settore agricolo e di formazione professionale.

1. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l’impiego di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla data dell’effettivo trasferimento delle risorse alle regioni disposto ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
2. (Omissis) (1).
3. Le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo, già attribuite alla Commissione provinciale per la manodopera agricola, sono conferite alle Commissioni provinciali di cui all’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
4. Nell’ambito del fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la somma di lire 18 miliardi è destinata al finanziamento degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, in materia di formazione professionale. (2)
(1) Modifica il comma 1 dell’art. 8, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469.
(2) Gli interventi previsti dal presente comma, sono prorogati per l’anno 2002, entro il limite massimo di 4 milioni di euro (art. 52, comma 19, l. 28 dicembre 2001, n. 448).

Art.81
Modifiche all’articolo 1-septies del decreto legge n. 78 del 1998 e altri interventi in materia occupazionale e previdenziale.

1. (Omissis) (1).
2. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (2).
3. All’articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “31 dicembre 1998;” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1999;”. Al fine di assicurare l’erogazione dell’indennità di mobilità – relativa al solo anno 1997 – ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per il 1997 con l’articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stanziata la somma di lire 30 miliardi. Sono altresì prorogati di ulteriori sei mesi i trattamenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, e a tale fine è stanziata la somma di lire 1,3 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. (Omissis) (3).
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, per la durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d’area di cui all’articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (4).
8. (Omissis) (5).
9. Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi.
10. L’espressione “domanda di proroga” di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende riferita non solo alle proroghe di cui all’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 223 del 1991, ma, altresì, alla domanda che l’impresa, nell’ambito di durata del programma di intervento straordinario di integrazione salariale, presenta, nel termine previsto dal primo comma dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per ciascun periodo semestrale. Nel caso di presentazione tardiva della domanda, trovano applicazione il secondo e il terzo comma del predetto articolo 7.
(1) Modifica il comma 1 dell’art. 1-septies, d.l. 8 aprile 1998, n. 78, conv. in l. 5 giugno 1998, n. 176.
(2) Modifica il comma 1 dell’art. 1, d.l. 20 gennaio 1998, n. 4, conv. in l. 20 marzo 1998, n. 52.
(3) Modifica il comma 2 dell’art. 1, d.l. 20 gennaio 1998, n. 4, conv. in l. 20 marzo 1998, n. 52.
(4) Comma così modificato dall’art. 45, l. 17 maggio 1999, n. 144.
(5) Modifica il comma 4 dell’art. 15, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451.

Art.82
Applicazione della legge.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art.83
Entrata in vigore.

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

ALLEGATO 1

(ARTICOLO 8, COMMA 4) ELENCO DEI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI
ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2005
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l’allegato I annesso al d.lg. 26 ottobre 1995, n. 504.

ALLEGATO 2

TABELLA A IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L’ESENZIONE DALL’ACCISA O
L’APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L’OSSERVANZA DELLE
NORME PRESCRITTE
Impieghi Agevolazione
11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica:
metano Lire 8,7 per metro cubo
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all’impiego nella carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante Lire 704.704 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento Lire 704.704 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
con olio combustibile ATZ Lire 617.810 per mille chilogrammi,
con olio combustibile BTZ Lire 308.905 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
con olio combustibile ATZ Lire 86.423 per mille chilogrammi,
con olio combustibile BTZ Lire 43.212 per mille chilogrammi (1)
gas di petrolio liquefatti (GPL) Lire 13.200 per 1.000 chilogrammi
gasolio Lire 32.210 per 1.000 litri
olio combustibile e oli minerali greggi, naturali Lire 41.260 per 1.000 chilogrammi
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30 per cento quale che sia il combustibile impiegato. L’agevolazione è accordata:
a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l’alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.
11-bis. Produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili …. esenzione.
(1) Voce aggiunta dall’art. 12, l. 23 dicembre 1999, n. 488.

editoriatv

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