Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici.
1. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201
All’articolo 1:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei commi da 2 a 8» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «nel primo anno di applicazione della disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010».
All’articolo 2:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: “ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997” sono soppresse.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012».
All’articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «dopo la lett. n), e’ aggiunta la seguente: “o)» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la lettera n) e’ aggiunta la seguente: “n-bis)»;
l’ultimo periodo e’ soppresso;
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. L’esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del comma 4 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo»;
al comma 3, le parole: «Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo» sono sostituite dalle seguenti: «Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2».
All’articolo 4:
al comma 1:
alle lettere a), b) e d), la parola: «16-bis)» e’ sostituita dalla seguente: «16-bis»;
alla lettera c):
al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera a), le parole: «, n. 1),» sono soppresse;
al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), le parole: «situazioni di gravita’» sono sostituite dalle seguenti: «situazione di gravita’»;
al capoverso «Art. 16-bis», comma 3, primo periodo, le parole: «di cui di cui alle lett. c) e d) dell’articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «”31 dicembre 2012″» sono sostituite dalle seguenti: «”31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”. Ai relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro per l’anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
al secondo periodo, la parola: «modificato» e’ sostituita dalla seguente: «introdotto».
L’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 5. – (Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie). – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalita’ di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonche’ dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacita’ selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonche’ le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, non possono essere piu’ riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalita’ con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita’ attuative di tale riassegnazione».
All’articolo 6:
al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «difesa» sono inserite le seguenti: «, vigili del fuoco».
Nel titolo I, dopo l’articolo 6 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. – (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito). – 1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo l’articolo 117 e’ inserito il seguente:
“Art. 117-bis. – (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non puo’ superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita’ della clausola non comporta la nullita’ del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e puo’ prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entita’ e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2″».
All’articolo 7:
al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto».
All’articolo 8:
al comma 4, quarto periodo, le parole da: «, con imputazione nell’ambito dell’unita’ di voto parlamentare» fino alla fine del comma sono soppresse;
al comma 6: al primo periodo, la parola: «limitata» e’ sostituita dalla seguente: «limitato»;
al secondo periodo, le parole: «mantenere in vigore l’operativita’ di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «prorogare l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1»;
al quarto periodo, dopo la parola: «presenta» sono inserite le seguenti: «alla Commissione europea»;
al comma 7, le parole: «e conseguire» sono sostituite dalle seguenti: «ne’ conseguire»;
al comma 10, lettera a), le parole: «, a partire dal 1º gennaio 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «o, a partire dal 1º gennaio 2012,»;
al comma 14, alinea, la parola: «effettuate» e’ sostituita dalle seguenti: «, derivanti dalle operazioni effettuate»;
al comma 15, lettera a), la parola: «ECAI» e’ sostituita dalle seguenti: «agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI)»;
al comma 23, alinea, le parole: «alle operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla garanzia»;
al comma 29, le parole: «del Testo unico bancario,» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,»;
al comma 30:
al primo periodo, le parole: «all’atto» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento»;
al quarto periodo, dopo le parole: «La disciplina derogatoria» sono inserite le seguenti: «di cui al presente comma»;
al comma 31, secondo periodo, le parole: «in conformita’ dei criteri» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita’ ai criteri».
All’articolo 9:
al comma 1: all’alinea, le parole: «legge 6 febbraio 2011, n. 10,» sono sostituite dalle seguenti: «legge 26 febbraio 2011, n. 10,»;
alla lettera a), numero 1), le parole: «- o dei» sono sostituite dalle seguenti: «, o dei» e le parole: «per legge -» sono sostituite dalle seguenti: «per legge,»;
alla lettera b), capoverso 56-bis, primo periodo, la parola: «relative» e’ sostituita dalla seguente: «relativa».
All’articolo 10:
al comma 1, alinea, le parole: «del TUIR» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,» e, dopo le parole: «nel comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 3, alinea, le parole: «potra’ essere previsto:» sono sostituite dalle seguenti: «sono previsti, con le relative decorrenze:»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«13-bis. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo’ essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore puo’ chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno”.
13-ter. Le dilazioni di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell’articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficolta’ posta a base della concessione della prima dilazione.
13-quater. All’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell’andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo e’ a carico del debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e’ a carico dell’ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario”;
b) il comma 2 e’ abrogato;
c) il comma 6 e’ sostituito dai seguenti:
“6. All’agente della riscossione spetta, altresi’, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che e’ a carico:
a) dell’ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita’;
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
c) le modalita’ di erogazione del rimborso”;
d) il comma 7-bis e’ sostituito dal seguente:
“7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1”;
e) al comma 7-ter, le parole: “sono a carico dell’ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento” sono sostituite dalle seguenti: “le spese di cui al primo periodo sono a carico dell’ente creditore”.
13-quinquies. Il decreto di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonche’ il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.
13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-septies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-octies. All’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: “a decorrere dal 1º gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 31 dicembre 2012”.
13-novies. I termini previsti dall’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, recante l’ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.
13-decies. All’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;
b) il comma 4 e’ sostituito dai seguenti:
“4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e’ iscritto a ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non e’ eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva”;
c) al comma 5:
1) le parole: “dal comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 4 e 4-bis”;
2) dopo le parole: “rata non pagata” sono aggiunte le seguenti: “o pagata in ritardo”;
d) al comma 6, le parole: “di cui ai commi 1, 3, 4 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5”.
13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano altresi’ alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-duodecies. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 209, le parole: “dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali” sono sostituite dalle seguenti: “pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ con le amministrazioni autonome”;
b) il comma 214 e’ sostituito dal seguente:
“214. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, e’ stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209”.
13-terdecies. All’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2-bis. Il debitore ha facolta’ di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale e’ interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e’ rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso”».
All’articolo 11:
al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74»;
al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dati comunicati sono archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni»;
al comma 3, la parola: «sentite» e’ sostituita dalla seguente: «sentiti» e le parole: «, sono stabilite le modalita’ della comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita’ della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresi’ prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non puo’ superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
al comma 4, le parole: «per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo» sono sostituite dalle seguenti: «per l’elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione»;
dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. L’Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4»;
al comma 7, lettera b), la parola: «soppressi» e’ sostituita dalla seguente: «abrogati»;
dopo il comma 10 e’ aggiunto il seguente:
«10-bis. All’articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013″».
Dopo l’articolo 11 e’ inserito il seguente:
«Art. 11-bis. – (Semplificazione degli adempienti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie). – 1. L’espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonche’ le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell’archivio dei rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure gia’ in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo».
All’articolo 12:
al comma 1, le parole: «”31 dicembre 2011″» sono sostituite dalle seguenti: «”31 marzo 2012″» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.»;
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. All’articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e’ pari al saldo del libretto stesso”»;
al comma 2, capoverso 4-ter:
all’alinea, le parole: «Al fine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine»;
alla lettera b), le parole: «i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalita’ offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario» e le parole: «di 500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di mille euro»;
alla lettera c), le parole: «dalla pubblica amministrazione centrale e locale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali», le parole: «a cinquecento euro» sono sostituite dalle seguenti: «a mille euro», le parole: «strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di» sono soppresse e dopo le parole: «carte di pagamento prepagate» sono inserite le seguenti: «e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
alla lettera d), le parole: «dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «dall’imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa’ Poste italiane Spa»;
alla lettera e), le parole da: «il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o piu’ convenzioni con gli intermediari finanziari» fino a: «migliorative di quelle stabilite con le convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la societa’ Consip Spa, di una o piu’ convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche’ i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli»;
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Il termine di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, puo’ essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione»;
il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione bancaria italiana, la societa’ Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del predetto termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. Con la medesima convenzione e’ stabilito l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta»;
il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Le banche, la societa’ Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3»;
al comma 5, lettera a), e’ aggiunta, in fine, la seguente parola: «gratuita»;
al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni»;
il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
«9. L’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa’ Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non puo’ superare la misura dell’1,5 per cento»;
al comma 10, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, valuta l’efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9».
All’articolo 13:
al comma 2, primo periodo, le parole: «ivi compresa» sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese»;
al comma 4:
dopo la lettera b. e’ inserita la seguente: «b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;»;
alla lettera d. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e’ elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013»;
al comma 5, le parole: «un moltiplicatore pari a 120» sono sostituite dalle seguenti: «un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e’ pari a 110»;
al comma 10:
al primo periodo, la parola: «rapportate» e’ sostituita dalla seguente: «rapportati»;
dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo e’ maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta’ non superiore a ventisei anni, purche’ dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo’ superare l’importo massimo di euro 400»;
al secondo periodo, le parole: «possono stabilire che l’importo di euro 200 puo’ essere elevato,» sono sostituite dalle seguenti: «possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione,»;
al comma 14:
all’alinea, dopo le parole: «Sono abrogate» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1º gennaio 2012,»;
dopo la lettera d. e’ aggiunta la seguente: «d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita’, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita’ per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralita’, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita’ stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale propria e’ corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unita’ similari gia’ iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta e’ determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalita’ di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni»;
al comma 17:
al primo periodo, le parole da: «sono ridotti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo»;
al terzo e al quarto periodo, dopo le parole: «maggior gettito» e’ inserita la seguente: «stimato»;
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma e’ pari per l’anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro»;
dopo il comma 19 e’ inserito il seguente:
«19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’ esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche»;
il comma 21 e’ soppresso.
All’articolo 14:
al comma 30, dopo le parole: «Il costo del servizio» sono inserite le seguenti: «da coprire con la tariffa di cui al comma 29»;
al comma 31, dopo le parole: «La tariffa» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 29»;
al comma 32, la parola: «determinato» e’ sostituita dalla seguente: «determinata»;
al comma 34, le parole: «cui consegua a un diverso ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «da cui consegua un diverso ammontare»;
al comma 45, le parole: «rifiuti e servizi» sono sostituite dalle seguenti: «sui rifiuti e sui servizi».
Dopo l’articolo 14 e’ inserito il seguente:
«Art. 14-bis. – (Disposizioni in materia di riscossione dei comuni). – 1. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-quater):
1) all’alinea, le parole: “i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresi’ la riscossione coattiva delle predette entrate” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie”;
2) al numero 1), le parole: “, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante societa’ a capitale interamente pubblico ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446” sono soppresse;
3) il numero 2) e’ abrogato;
b) alla lettera gg-sexies), le parole: “numero 1),” sono soppresse».
All’articolo 15:
al comma 1, alinea, le parole: «dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno successivo alla data».
All’articolo 16:
dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e’ dovuta per le unita’ nuove con targa di prova, nella disponibilita’ a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «commi da 2 a 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 2 a 8» e le parole: «delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa»;
al comma 10, dopo le parole: «dell’imposta» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;
dopo il comma 14 e’ inserito il seguente: «14-bis. L’imposta di cui al comma 11 e’ applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-ter. L’addizionale di cui al comma 1 e’ ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e’ piu’ dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 e’ ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unita’ da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e’ rideterminata l’aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all’onere derivante dal presente comma».
All’articolo 18:
al comma 1, lettera b), la parola: «sostitute» e’ sostituita dalla seguente: «sostituite».
L’articolo 19 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 19. – (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche’ su valori “scudati” e su attivita’ finanziarie e immobili detenuti all’estero). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
--------------------------------------------------------------------- | Indicazione | | | degli atti | | Articolo della | soggetti | Imposte dovute | Imposte dovute Tariffa | all'imposta | fisse | proporzionali --------------------------------------------------------------------- 13 |2-bis. Estratti | | |conto, inviati | | |dalle banche ai | | |clienti ai sensi| | |dell'articolo | | |119 del decreto | | |legislativo 1º | | |settembre 1993, | | |n. 385, nonche' | | |estratti di | | |conto corrente | | |postale e | | |rendiconti dei | | |libretti di | | |risparmio anche | | |postali: per | | |ogni esemplare | | |con periodicita'| | |annuale: | | |a) se | | |il cliente e' | | |persona fisica |euro 34,20 | | | | |b) se il cliente| | |e' soggetto | | |diverso da | | |persona fisica |euro 100,00 | | | | |2-ter. | | |Comunicazioni | | |alla clientela | | |relative ai | | |prodotti e agli | | |strumenti | | |finanziari, | | |anche non | | |soggetti ad | | |obbligo di | | |deposito, ad | | |esclusione dei | | |fondi pensione e| | |dei fondi | | |sanitari; per | | |ogni esemplare, | | |sul complessivo | | |valore di | |1 per mille annuo |mercato o, in | |per il 2012 |mancanza, sul | |1,5 per mille |valore nominale | |a decorrere dal |o di rimborso | |2013 ---------------------------------------------------------------------
2. La nota 3-bis all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e’ sostituita dalla seguente:
“3-bis. L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta e’ rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente e’ persona fisica, l’imposta non e’ dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti e’ complessivamente non superiore a euro 5.000”.
3. Nella nota 3-ter all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: “La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta e’ comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta e’ rapportata al periodo rendicontato”;
b) l’ultimo periodo e’ sostituito dai seguenti: “L’imposta e’ dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000”.
4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e’ ridotta al 50 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite modalita’ di attuazione dei commi da 1 a 3.
6. Le attivita’ finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota e’ stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
7. L’imposta di cui al comma 6 e’ determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
8. Gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l’imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attivita’ ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento e’ effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attivita’ segretate e’ quello al 6 dicembre 2011.
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all’Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e’ stata applicata e versata l’imposta con le modalita’ di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei predetti contribuenti l’imposta e’ riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
10. Per l’omesso versamento dell’imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all’importo non versato.
11. Per l’accertamento e la riscossione dell’imposta di cui al comma 6 nonche’ per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo.
12. Per le attivita’ finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, e’ dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari al 10 per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.
13. A decorrere dal 2011 e’ istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetto passivo dell’imposta di cui al comma 13 e’ il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta e’ dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e’ protratto per almeno quindici giorni e’ computato per intero.
15. L’imposta di cui al comma 13 e’ stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e’ costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e’ situato l’immobile.
16. Dall’imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e’ situato l’immobile.
17. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche’ per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
18. A decorrere dal 2011 e’ istituita un’imposta sul valore delle attivita’ finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
19. L’imposta di cui al comma 18 e’ dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L’imposta di cui al comma 18 e’ stabilita nella misura dell’1 per mille annuo, per il 2011 e il 2012, e dell’1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore delle attivita’ finanziarie. Il valore e’ costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita’ finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attivita’ e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
21. Dall’imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attivita’ finanziarie.
22. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche’ per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
23. Con uno o piu’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 e’ effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento.
24. All’articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e’ abrogato;
b) al comma 6, le parole: “di cui ai commi 1, 3 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 3″».
All’articolo 20:
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1º dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale».
All’articolo 21:
al comma 1, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2012» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l’INPDAP e l’ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione»;
al comma 2, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e» sono soppresse;
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. In attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attivita’ connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l’INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attivita’ degli Enti soppressi, e’ rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, gia’ in servizio presso l’INPDAP e l’ENPALS»;
il comma 19 e’ sostituito dal seguente: «19. Con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorita’ stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 20, l’allegato A e’ sostituito dal seguente:
———————————————————————
|Amministrazione | Ente soppresso |interessata |Ente incorporante --------------------------------------------------------------------- | |Autorita' per l'energia Agenzia nazionale per |Ministero |elettrica e il gas la regolazione e la |dell'ambiente e della |Ministero dell'ambiente vigilanza in materia |tutela del territorio |e della tutela e del di acqua |e del mare |territorio e del mare --------------------------------------------------------------------- | |Ministero dello | |sviluppo economico, di | |concerto con il | |Ministero dell'ambiente Agenzia per la |Ministero dello |e della tutela del sicurezza nucleare |sviluppo economico |territorio e del mare --------------------------------------------------------------------- Agenzia nazionale di | |Autorita' per le regolamentazione del |Ministero dello |garanzie nelle settore postale |sviluppo economico |comunicazioni ---------------------------------------------------------------------»;
dopo il comma 20 e’ inserito il seguente:
«20-bis. Con riguardo all’Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all’adozione, di concerto anche con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall’Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo all’ente soppresso sono attribuiti all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;
al comma 21, le parole: «da 13 a 20» sono sostituite dalle seguenti: «da 13 a 20-bis».
All’articolo 22:
al comma 6:
il capoverso 18 e’ sostituito dai seguenti:
«18. E’ istituita l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata “ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane”, ente dotato di personalita’ giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell’economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell’industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia e dell’Associazione bancaria italiana»;
al capoverso 19, primo periodo, le parole: «dall’entrata in vigore della legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al capoverso 21, decimo periodo, le parole: «decreto legislativo 27 gennaio 2009, n. 39» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;
al capoverso 24, terzo periodo, le parole: «Ministero degli esteri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri»;
al capoverso 25, quinto periodo, le parole da: «dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica» fino a: «di direzione e opera» sono sostituite dalle seguenti: «opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione,»;
il capoverso 26-bis e’ sostituito dal seguente:
«26-bis. Con uno o piu’ decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all’individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche’ dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all’Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico»;
al capoverso 26-ter, l’ultimo periodo e’ soppresso;
al capoverso 26-quinquies, le parole: «primo periodo,» sono soppresse;
al capoverso 26-sexies, l’alinea e’ sostituito dal seguente:
«26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:»;
al capoverso 26-septies, primo periodo, le parole: «con uno o piu’ dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o piu’ decreti» e le parole: «e per l’innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «e la semplificazione»;
al comma 7, dopo le parole: «comma 26-bis» sono inserite le seguenti: «del citato articolo 14», le parole: «dal medesimo comma 26,» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 26 del medesimo articolo,» e dopo le parole: «spettanti al soppresso istituto,» sono inserite le seguenti: «sono individuate»;
al comma 8, quarto periodo, le parole: «primo periodo del» sono soppresse;
dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:
9-bis. Il comma 7 dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e’ sostituito dai seguenti:
“7. Entro il 31 marzo 2012, la societa’ ANAS Spa trasferisce alla societa’ Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in societa’ co-concedenti; la cessione e’ esente da imposte dirette e indirette e da tasse.
7-bis. La cessione di cui al comma 7 e’ realizzata dalle societa’ Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa’ e il terzo, in qualita’ di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della societa’ richiedente”».
All’articolo 23:
al comma 1:
alla lettera a) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e’ ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti della medesima Autorita’ e’ ridotto da quattro a due, escluso il Presidente»;
alla lettera b), le parole: «dell’Autorita’ di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Autorita’ per la vigilanza»;
al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parita’, il voto del Presidente vale doppio»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della Commissione di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, nono comma, il primo periodo e’ soppresso;
b) all’articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole: “con non meno di quattro voti favorevoli” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Commissione”;
c) all’articolo 2, quarto comma, quarto periodo, le parole: “e con non meno di quattro voti favorevoli” sono soppresse;
d) all’articolo 2, quinto comma, le parole: “adottata con non meno di quattro voti favorevoli” sono soppresse;
e) all’articolo 2, ottavo comma, l’ultimo periodo e’ soppresso.
2-ter. All’articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, le parole: “assume le deliberazioni occorrenti per l’attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli” sono sostituite dalle seguenti: “con proprie deliberazioni da’ attuazione alle norme di cui ai due precedenti commi”;
b) all’ottavo comma, le parole: “con non meno di quattro voti favorevoli” sono soppresse»;
al comma 4, capoverso 3-bis, dopo le parole: «dei competenti uffici» e’ inserito il seguente segno: «”»;
al comma 7, le parole: «il Governo provvedera’ con apposito provvedimento d’urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «il Parlamento e il Governo, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011»;
al comma 8, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 2. – (Composizione del Consiglio). – 1. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e’ composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;
c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e tre designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato.
2. L’assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti”»;
al comma 10, le parole: «di cui sopra,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;
al comma 14, la parola: «politico» e’ soppressa;
ai commi 16 e 18, le parole: «30 aprile 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
al comma 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalita’ stabilite dalla legge statale di cui al comma 16»;
il comma 20 e’ sostituito dal seguente:
«20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l’articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, si procede all’elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17»;
dopo il comma 20 e’ inserito il seguente:
«20-bis. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non trovano applicazione per le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei comuni di cui all’articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni».
Nel titolo III, capo III, dopo l’articolo 23 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 23-bis. – (Compensi per gli amministratori con deleghe delle societa’ partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le societa’ non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia e’ determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette societa’ devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile. L’individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potra’ essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l’importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non puo’ risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che e’ corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L’assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.
4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli di amministrazione delle societa’ non quotate, controllate dalle societa’ di cui al comma 1 del presente articolo, non possono superare il limite massimo indicato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 per la societa’ controllante e devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettivita’ e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e’ sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.
Art. 23-ter. – (Disposizioni in materia di trattamenti economici). – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e’ definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di piu’ organismi, anche nel caso di pluralita’ di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e’ chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita’ amministrative indipendenti, non puo’ ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita’ per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu’ del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e’ stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato».
All’articolo 24:
al comma 3, secondo periodo, alla lettera a), dopo le parole: «di cui ai commi 6 e 7» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18» e, alla lettera b), le parole: «di cui ai comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi» e le parole: «salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18»;
al comma 7:
al quinto periodo, le parole: «di un’eta anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «di un’eta’ anagrafica»;
al sesto periodo, le parole: «convertito con legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;
al comma 8, le parole: «e dell’articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «e all’articolo 19»;
al comma 9:
al terzo periodo, le parole: «dal penultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal secondo periodo»;
al quarto periodo, la parola: «soppresso» e’ sostituita dalla seguente: «abrogato»;
al comma 10, terzo periodo, le parole da: «e’ applicata» fino a: «62 anni» sono sostituite dalle seguenti: «e’ applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’eta’ di 62 anni; tale percentuale annua e’ elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni»;
al comma 14:
all’alinea, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole: «nonche’ nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari,» sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata,»;
alle lettere a), b), c), d) ed e), le parole: «31 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «4 dicembre 2011»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’ ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta’; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di eta’, ancorche’ maturino prima del compimento della predetta eta’ i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera d), la parola: «lavoratori» e’ sostituita dalle seguenti: «ai lavoratori»;
alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini della presente lettera, l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi’ disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio»;
il comma 15 e’ sostituito dal seguente:
«15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita’ di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell’ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo»;
dopo il comma 15 e’ inserito il seguente:
«15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianita’ contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’eta’ anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se piu’ favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’eta’ anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianita’ contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’eta’ anagrafica di almeno 60 anni»;
al comma 17:
l’alinea e’ sostituito dal seguente:
«17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilita’ di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:»;
l’ultimo capoverso e’ numerato come comma 17-bis e, al medesimo capoverso, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 17» e le parole: «dal presente comma,» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 17 del presente articolo,»;
al comma 18, primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», le parole: «ivi compresi i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi quelli relativi ai lavoratori», le parole: «e il personale» sono sostituite dalle seguenti: «e al personale» e le parole: «nonche’ dei rispettivi dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ ai rispettivi dirigenti»;
al comma 20, secondo periodo, le parole: «presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
al comma 21, primo periodo, le parole: «del predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti fondi»;
al comma 22, le parole: «0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento»;
al comma 24, le parole: «31 marzo 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012» e, al secondo periodo, le parole: «, che si esprime» sono sostituite dalle seguenti: «; essi si esprimono»;
il comma 25 e’ sostituito dal seguente: «25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e’ abrogato»;
al comma 27, secondo periodo, le parole: «e a decorrere dall’anno 2013 con 300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l’anno 2015»;
dopo il comma 27 e’ inserito il seguente:
«27-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ ridotta di 500.000 euro per l’anno 2013»;
al comma 29, primo periodo, le parole: «Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
dopo il comma 31 e’ aggiunto il seguente:
«31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: “eccedente 150.000 euro” sono inserite le seguenti: “e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro”».
All’articolo 25:
al comma 1, le parole: «dei Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze,»;
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, di cui all’articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura pari all’importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».
All’articolo 26:
al comma 1, le parole: «Fondo ammortamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per l’ammortamento».
All’articolo 27:
al comma 1:
al capoverso «Art. 33-bis», comma 1, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al capoverso «Art. 33-bis», comma 2, quarto periodo, le parole: «dell’iniziative» sono sostituite dalle seguenti: «delle iniziative»;
al capoverso «Art. 33-bis», comma 7, alinea, le parole: «Il primo e il secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 1 e 2»;
al capoverso «Art. 33-bis», comma 7, capoverso 2, al quarto periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione» e, al settimo periodo, le parole: «al comma 3 e all’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «al paragrafo 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4»;
al comma 2:
al capoverso «Art. 3-ter», comma 2, al secondo periodo, le parole: «valorizzazione territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «valorizzazione territoriale» e, al terzo periodo, le parole: «del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto, dal»;
al capoverso «Art. 3-ter», comma 5, secondo periodo, le parole: «dalla presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo» e le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;
al capoverso «Art. 3-ter», comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «dei tempi del procedimento e» sono inserite le seguenti: «tali importi»;
al capoverso «Art. 3-ter», comma 12, primo periodo, la parola: «capoverso» e’ sostituita dalla seguente: «periodo»;
al capoverso «Art. 3-ter», comma 13, al primo periodo, le parole: «del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le parole: «alla lettera c)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»;
al comma 3:
i capoversi sono rinumerati come commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies;
al secondo capoverso, rinumerato come comma 3-ter, la parola: «capoverso» e’ sostituita dalla seguente: «periodo»;
all’ultimo capoverso, rinumerato come comma 3-quinquies, dopo le parole: «sono sostituite» sono inserite le seguenti: «dalle seguenti:»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «Al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «All’articolo 1, comma 1,»;
i capoversi sono rinumerati come commi 7-bis, 7-ter e 7-quater;
al comma 11, le parole da: «Ministero del Tesoro» a: «codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’economia e delle finanze, in qualita’ di centrale di committenza, ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo»;
al comma 12, le parole: «il contraente generale previsto dal» sono sostituite dalle seguenti: «la centrale di committenza di cui al»;
al comma 13:
alla lettera a), le parole: «del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «della centrale di committenza»;
alla lettera b), le parole: «decretata dal» sono sostituite dalle seguenti: «effettuata con decreto del»;
alla lettera e), le parole: «il contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «la centrale di committenza»;
al comma 14, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11»;
al comma 16, primo periodo, le parole: «commi 11 e 12 lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13, lettera e),».
All’articolo 28:
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Il comma 5 dell’articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e’ abrogato. Le misure di cui all’articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, si applicano nell’intero territorio nazionale.
11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica e’ avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilita’ interno.
11-quater. All’articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “40 %” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”».
All’articolo 29:
al comma 2, le parole: «articolo 3, comma 66,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4, comma 66,»;
dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto nel capitolo 7513 del programma 3.5 “Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale” della missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e’ destinato al sostegno delle attivita’ e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all’articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».
Nel capo VII del titolo III, dopo l’articolo 29 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 29-bis. – (Introduzione dell’impiego di software libero negli uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione). – 1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 68 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e’ sostituita dalla seguente:
” d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;”».
All’articolo 30:
al comma 3, secondo periodo, la parola: «provvedimento» e’ sostituita dalla seguente: «decreto»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: “e gli altri enti locali” sono aggiunte le seguenti: “; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unita’ che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia”.
3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o piu’ regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del titolo I del libro sesto del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il personale navigante, anche ai fini dell’istituzione di specifiche abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l’ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.
3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, e’ emanata la normativa tecnica per la progettazione e la costruzione delle unita’ navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.
3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per via d’acqua con riferimento alla laguna di Venezia si intendono quelli disciplinati dalla vigente legislazione regionale»;
dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo da’ attuazione all’atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell’articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotta gli atti necessari all’erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita’ ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell’ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in merito all’attuazione del presente comma»;
al comma 7, dopo le parole: «due milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall’anno 2012»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. All’elenco 3 allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
“- Interventi di carattere sociale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni; stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all’articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
– Interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione”.
8-ter. All’articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: “32,4 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “47,2 milioni di euro”.
8-quater. Per le finalita’ di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per l’anno 2012, la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-ter del presente articolo e’ riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
All’articolo 31:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell’ambiente» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso l’ambiente urbano,».
All’articolo 32:
il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
«1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonche’ dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l’Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attivita’ sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
1-bis. Il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali non e’ consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1»;
al comma 4, le parole: «su tutti i prodotti venduti» sono sostituite dalle seguenti: «sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis».
L’articolo 33 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 33. – (Soppressione di limitazioni all’esercizio di attivita’ professionali). – 1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e’ sostituito dal seguente:
“2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
‘5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400′”.
2. All’articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “la durata del tirocinio non potra’ essere complessivamente superiore a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potra’ essere superiore a diciotto mesi”».
All’articolo 34:
al comma 8, dopo le parole: «le professioni,» sono inserite le seguenti: «il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea,».
All’articolo 35:
alla rubrica, la parola: «Antitrust» e’ sostituita dalle seguenti: «Autorita’ garante della concorrenza e del mercato»;
al comma 1, capoverso Art. «21-bis», comma 2, dopo la parola: «emette» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni,».
All’articolo 36:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza e’ dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell’inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza e’ dichiarata dall’autorita’ di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l’opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, e’ di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l’articolo 36 e’ inserito il seguente:
«Art. 36-bis. – (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito). – 1. All’articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
“3-bis. E’ considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario”».
All’articolo 37:
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il Governo, con uno o piu’ regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e un’efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture»;
al comma 2:
all’alinea, le parole: «secondo i seguenti principi e criteri direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle seguenti norme generali»;
alla lettera b), il numero 1) e’ sostituito dal seguente:
«1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilita’ urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti».
All’articolo 39:
dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilita’ finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e’ riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all’articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita’. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l’Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita’ di concessione, i criteri di selezione nonche’ l’ammontare massimo delle disponibilita’ finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L’Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l’incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l’istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo».
All’articolo 40:
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il comma 3 dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
“3. Entro le ventiquattro ore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalita’ delle persone alloggiate, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”»;
al comma 3, capoverso 9-bis, alinea, le parole: «L’attivita’ di’ lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «L’attivita’ di lavoro»;
al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: “con attivita’ in esercizio” sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Possono essere altresi’ autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purche’ non compromettano la possibilita’ di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi”»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. All’articolo 27 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d’azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d’azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari”.
9-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l’agevolazione e’ rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni gia’ erogate al beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato».
All’articolo 41:
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. L’articolo 175 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 175. – (Promotore e finanza di progetto). – 1. Il Ministero pubblica nel sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche’ nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in quella dell’Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui all’articolo 161, comma 1, del presente codice, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista e’ precisato, per ciascuna infrastruttura, l’ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Ai fini dell’inserimento dell’intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilita’ al Ministero, che ne cura l’istruttoria secondo quanto previsto dall’articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilita’ al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l’altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.
3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilita’ sono stati approvati dal CIPE.
4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE di approvazione dello studio di fattibilita’, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilita’.
5. Il bando, oltre a quanto previsto dall’articolo 177, deve specificare che:
a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, e deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i costi dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione; un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell’articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche’ dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu’ istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo’ superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita’ posto a base di gara;
b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore scelto ai sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione e’ definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione delle modifiche indicate dal CIPE da parte del promotore, il soggetto aggiudicatore ha facolta’ di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte a quest’ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta’ di procedere ai sensi dell’articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE;
c) il promotore, o eventualmente altro concorrente scelto ai sensi della lettera b) ai fini dell’aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto dell’integrale copertura finanziaria dell’investimento, anche acquisendo la disponibilita’ di uno o piu’ istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.
6. In parziale deroga a quanto stabilito dall’articolo 177, il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo’ aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L’esame delle offerte e’ esteso agli aspetti relativi alla qualita’ del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle cauzioni di cui all’articolo 153, comma 13, primo periodo.
8. L’offerta del promotore e’ vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell’offerta stessa.
9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 165, comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio di impatto ambientale e con quanto necessario alle predette procedure.
10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell’articolo 165, comma 4, e’ approvato dal CIPE ai sensi dell’articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all’offerente con riguardo alle prestazioni e alle attivita’ gia’ svolte.
11. Il soggetto aggiudicatore procede all’aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario definitivo, dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.
12. Il soggetto aggiudicatario e’ tenuto agli adempimenti previsti dall’articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
13. E’ facolta’ dei soggetti di cui all’articolo 153, comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilita’ relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all’articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell’inserimento dell’intervento nella lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilita’ al Ministero il quale, svolta l’istruttoria ai sensi dell’articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per l’approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. L’inserimento dell’intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
14. I soggetti di cui all’articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all’articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo’ riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all’articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche’ l’indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo’ superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento. La proposta e’ corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all’articolo 75, e dell’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui all’articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l’istruttoria ai sensi dell’articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare e’ approvato dal CIPE ai sensi dell’articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta’ di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta e’ inserita nella lista di cui al comma 1 ed e’ posta a base di gara per l’affidamento di una concessione ai sensi dell’articolo 177, cui partecipa il promotore. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all’articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 153, comma 8. Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Se il promotore non risulta aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario e’ tenuto agli adempimenti previsti dall’articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo”.
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle procedure gia’ avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 175 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data».
All’articolo 42:
dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:
«9-bis. All’alinea del comma 1 dell’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: “infrastrutture autostradali” sono sostituite dalle seguenti: “infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale,”».
All’articolo 43:
al comma 2, le parole: «concessioni autostradali» sono sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»;
al comma 3, le parole: «concessioni autostradali» sono sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»;
al comma 5, capoverso 2-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. A tal fine sono da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti gia’ individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonche’ i titolari di concessioni di cui all’articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo”»;
al comma 7, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»;
il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita’ e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti l’adozione di interventi nonche’ la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessita’ e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi»;
al comma 9, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
al comma 10, le parole: «, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»;
al comma 11, primo periodo, le parole: «, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»;
al comma 12, le parole: «dall’emanazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
al comma 15, ultimo periodo, le parole: «entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e, dopo le parole: «della normativa sopra indicata» e’ inserito il seguente segno: «”».
All’articolo 44:
al comma 1, alinea, le parole: «restano comunque disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «resta comunque disciplinata»;
il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. All’articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: “di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 28” sono sostituite dalle seguenti: “di importo pari o superiore a 100.000 euro”. L’articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e’ abrogato».
Dopo l’articolo 44 e’ inserito il seguente:
«Art. 44-bis. – (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute). – 1. Ai sensi del presente articolo, per “opera pubblica incompiuta” si intende l’opera che non e’ stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
d) per il fallimento dell’impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un’opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettivita’.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ istituito l’elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.
4. L’elenco-anagrafe di cui al comma 3 e’ articolato a livello regionale mediante l’istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell’elenco-anagrafe di cui al comma 3 e’ eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all’interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilita’ delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonche’ di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui puo’ essere adibita ogni singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalita’ di redazione dell’elenco-anagrafe, nonche’ le modalita’ di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell’elenco-anagrafe, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni».
All’articolo 45:
al comma 4, le parole: «del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del piano nazionale di edilizia abitativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009».
All’articolo 48:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche’ quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le modalita’ di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano».
All’articolo 49:
al comma 1, le parole: «a 13.108,628 milioni di euro per l’anno 2015, a 14.630,928 milioni di euro per l’anno 2016, a 14.138,228 milioni di euro per l’anno 2017, a 14.456,228 milioni di euro per l’anno 2018, a 14.766,128 milioni di euro per l’anno 2019, a 15.078,428 milioni di euro per l’anno 2020, a 15.390,728 milioni di euro per l’anno 2021, a 15.703,028 di euro per l’anno 2022 e a 15.721,128 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «a 13.048,628 milioni di euro per l’anno 2015, a 14.330,928 milioni di euro per l’anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per l’anno 2017, a 14.156,228 milioni di euro per l’anno 2018, a 14.466,128 milioni di euro per l’anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per l’anno 2020, a 15.090,728 milioni di euro per l’anno 2021, a 15.403,028 milioni di euro per l’anno 2022 e a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023,».
| Zona normale | Zona svantaggiata |-----------------------------|------------------------------ anno |Maggiore di 21| Minore di 21 |Maggiore di 21| Minore di 21 | anni | anni | anni | anni --------------------------------------------------------------------- 2012 | 21,6% | 19,4% | 18,7% | 15,0% --------------------------------------------------------------------- 2013 | 22,0% | 20,2% | 19,6% | 16,5% --------------------------------------------------------------------- 2014 | 22,4% | 21,0% | 20,5% | 18,0% --------------------------------------------------------------------- 2015 | 22,8% | 21,8% | 21,4% | 19,5% --------------------------------------------------------------------- 2016 | 23,2% | 22,6% | 22,3% | 21,0% --------------------------------------------------------------------- 2017 | 23,6% | 23,4% | 23,2% | 22,5% --------------------------------------------------------------------- dal 2018| 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% ---------------------------------------------------------------------
Tabella C - Aliquote di computo --------------------------------------------------------------------- Anni | Aliquota di computo --------------------------------------------------------------------- 2012 | 21,6% 2013 | 22,0% 2014 | 22,4% 2015 | 22,8% 2016 | 23,2% 2017 | 23,6% dal 2018 | 24,0% ---------------------------------------------------------------------
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