Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita’ 2011) (LEGGE FINANZIARIA 2011) (1).
(1) In relazione alla presente Legge vedi: Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 settembre 2011 n. 98/E; Messaggio INPS 01 dicembre 2011 n. 22673; Circolare Inps 16 luglio 2012 n. 96; Messaggio INPS 17 luglio 2012 n. 11967.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
COMMA 1
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell’allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita` preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
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COMMA 2
2. Nell’allegato 2 sono indicati:
a) l’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l’anno 2011;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
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COMMA 3
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nell’allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.
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COMMA 4
4. Nell’allegato 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e 2010, a carico della gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennita` agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per l’anno 2009, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
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COMMA 5
[5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, e` destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso e` fatta salva la ripartizione dell’85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.] (1)
(1) Comma abrogato dall’ articolo 12, comma 11-octoes, del D. L. 2 marzo 2012 n.16.
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COMMA 6
[6. L’erogazione delle risorse disponibili previste dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e` subordinata alla verifica, entro il primo semestre dell’anno 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, della previsione, nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e di razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario. Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, tale ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri:
a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;
b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l’incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;
c) razionalizzazione dei servizi nell’ottica di una piu` efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti, in rapporto ai servizi resi nell’anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;
d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 30, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
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COMMA 7
7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea, secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.
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COMMA 8
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell’Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l’assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l’Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilita’ delle frequenze della banda 790 – 862 MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all’effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d’uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell’economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse. Il Ministero dello sviluppo economico puo` sostituire le frequenze gia` assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma (1) (2).
(1) Vedi anche la Deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 11 gennaio 2011, n. 3.
(2) Comma modificato dall’articolo 25, comma 1, lett. a) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
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COMMA 9
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita` per l’attribuzione, entro il 31 dicembre 2011, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale, di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all’erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalita’, per l’erogazione di indennizzi eventualmente dovuti (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 25, comma 1, lett. b) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
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COMMA 10
10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d’uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall’articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall’articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all’assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l’utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell’impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d’uso.
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COMMA 11
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso piu` efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali.
Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d’uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.
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COMMA 12
12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita` editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo e` soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d’uso.
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COMMA 13
13. Dall’attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell’assegnazione siano versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita`, nonche´ le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche’ il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori entrate rispetto all’importo di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, dall’articolo 25, comma 1, lett. c) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successivamente dall’articolo 33, comma 7, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
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COMMA 13-BIS
13-bis. I giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e l’eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare e’ limitata al pagamento di una provvisionale (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 25, comma 1, lett. d) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
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COMMA 13-TER
13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti dall’attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilita’ gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte, nell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la possibilita’ di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per disaccantonare spese correnti (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 25, comma 1, lett. d) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
COMMA 14
14. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e` ridotta di 1.752 milioni di euro per l’anno 2011, di 225 milioni di euro per l’anno 2012 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013.
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COMMA 15
15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di locazione finanziaria (leasing) applicato al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso, sono disposte le seguenti modificazioni:
a) al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
1) all’articolo 57, dopo il comma 1-bis e` inserito il seguente:
«1-ter. L’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria e` solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l’immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto»;
2) nella nota all’articolo 1 della tariffa, parte II, dopo le parole: «credito al consumo,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,»;
b) all’articolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche´ l’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria»;
c) all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
1) il comma 10-ter e` sostituito dal seguente:
«10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della meta`»;
2) dopo il comma 10-ter e` inserito il seguente:
«10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell’utilizzatore, dell’opzione di acquisto dell’immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa»;
3) il comma 10-sexies e` abrogato (1).
(1) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Min, dell’Economia e Finanze del 11 marzo 2011, n. 12/E
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COMMA 16
16. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1º gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalita` di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tributo e` definita applicando all’importo, determinato secondo le modalita` previste dal comma 10-sexies dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto (1) (2).
(1) In riferimento al presente comma, vedi anche: Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 marzo 2011, n. 37/E.
(2) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Min, dell’Economia e Finanze del 11 marzo 2011, n. 12/E.
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COMMA 17
17. Al fine di migliorare le attivita` di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma 1 dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «tenendo anche conto» sono inserite le seguenti: «di specifiche analisi del rischio di evasione e»; al comma 1 dell’articolo 41bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attivita` istruttorie di cui all’articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),»; al quarto comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attivita` istruttorie di cui all’articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),».
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COMMA 18
18. A decorrere dal 1º febbraio 2011 al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
b) all’articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all’articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
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COMMA 19
19.A decorrere dal 1º febbraio 2011, al comma 6 dell’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «del 40 per cento» e le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento».
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COMMA 20
20. A decorrere dal 1º febbraio 2011, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) all’articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all’articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
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COMMA 21
21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º febbraio 2011.
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COMMA 22
22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1º febbraio 2011. Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1º febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1º febbraio 2011.
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COMMA 23
23. Al fine di favorire l’attuazione del federalismo fiscale:
a) la societa` di cui all’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, predispone altresi` le metodologie ed elabora i dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanita`, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalita` definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze.
La medesima societa` realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate in condizioni di parita`, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalita`, anche in vista dell’attuazione del federalismo fiscale, e` autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;
b) al terzo periodo del comma 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «organizza le relative attivita` strumentali» sono aggiunte le seguenti: «e provvede, attraverso l’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL), all’analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni». Conseguentemente, al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall’articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dello 0,8 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dell’1 per mille».
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COMMA 24
24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita` e` incrementata, per l’anno 2011, di 800 milioni di euro, nonche´ di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e` approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
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COMMA 25
[25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d’imposta a favore delle imprese che affidano attivita` di ricerca e sviluppo a universita` o enti pubblici di ricerca, e` autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2011. Il credito d’imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi sostenuti per attivita` di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con universita` ed enti pubblici di ricerca. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito ne´ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita` produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e` utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca e dello sviluppo economico, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente comma e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonche´ le modalita` di fruizione del credito d’imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 4, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Vedi l’articolo 11, comma 2, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
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COMMA 26
26. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni e` incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2011.
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COMMA 27
27. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2011 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` incrementata di 750 milioni di euro per l’anno 2011.
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COMMA 28
28. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1º gennaio 2011, il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008,n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo` essere prorogato fino al 30 giugno 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e` autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l’anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
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COMMA 29
29. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e` incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2011. Avendo riguardo alle concrete modalita` con le quali le singole regioni, in conformita` a quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con l’accordo tra lo Stato e le regioni del 12 febbraio 2009 e con l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l’8 aprile 2009, concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30, una quota delle risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le singole regioni interessate, puo` essere attribuita alle regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.
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COMMA 30
30. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l’anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo` disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita`, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita` e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita`, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita` e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e` ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sull’andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
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COMMA 31
31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilita` in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilita` accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilita`. All’articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».
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COMMA 32
32. E prorogata, per l’anno 2011, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2011, 15 e 16 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L’intervento di cui all’articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e` prorogato per l’anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell’articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».
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COMMA 33
33. L’intervento di cui al comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e` prorogato per l’anno 2011 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011». L’intervento a carattere sperimentale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e` prorogato per l’anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalita` definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Gli interventi a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l’anno 2011 con le modalita` definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l’anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il medesimo anno 2010 (1).
(1) Vedi l’articolo 1 del D.M. 25 gennaio 2012 , n. 64104.
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COMMA 34
34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.
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COMMA 35
35. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «100 milioni di euro per l’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».
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COMMA 36
36. All’articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
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COMMA 37
37. All’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
b) dopo il comma 5 e` inserito il seguente:
«5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorche´ maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo` disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo».
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COMMA 38
38. Per l’anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e` incrementato di 200 milioni di euro.
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COMMA 39
39. Il comma 10 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e` abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti dal presente comma concorrono i risparmi di cui all’articolo 12, comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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COMMA 40
40. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e` incrementata di 924 milioni di euro per l’anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l’anno 2011, e` ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalita` indicate nell’elenco 1 allegato alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all’ultima voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attivita` di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attivita` sportive, culturali e sociali, e` destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all’individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l’effettuazione di interventi in favore del settore dell’autotrasporto di merci (1) (2).
(1) Per la riduzione della dotazione finanziaria di cui al presente comma, vedi l’ articolo 2, comma 12-bis del D.L. 29 dicembre 2010 , n. 225 (2) In riferimento alla presente legge vedi: .Nota INAIL del 01 giugno 2011 n. 4090.
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COMMA 41
41. Al comma 4-bis, primo periodo, dell’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprieta` contadina, le parole: «e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse.
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COMMA 42
42. All’articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2009».
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COMMA 43
43. All’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quinquies le parole: «al fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»;
b) al comma 2-undecies, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni» e le parole: «nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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COMMA 44
44. All’onere derivante dall’attuazione del comma 45, pari a 86 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 42 del presente articolo, che sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
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COMMA 45
45. A decorrere dal 1º agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.
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COMMA 46
46. Le disposizioni di cui ai commi da 42 al presente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
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COMMA 47
47. In attuazione dell’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
Per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell’applicazione dei primi due periodi del presente comma, l’annualita` indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all’anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e` concesso per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalita` di cui all’articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo dell’articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007. All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «Nell’anno 2009 e nell’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011».
Ai fini dell’applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e` da riferire all’anno 2010 (1) (2).
(1) In riferimento al presente comma, vedi anche: Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 febbraio 2011, n. 3/E e Circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze 10 maggio 2011, n. 19/E.
(2) A norma dell’articolo 4, comma 29, della L. 28 giugno 2012, n. 92, per l’anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui al presente comma, quarto periodo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e’ autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero gia’ impegnate per le medesime finalita’.
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COMMA 48
48. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma e` ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con la decorrenza indicata dal comma 5 del medesimo articolo 4, e successivamente dall’articolo 11, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che ha sostituito il termine del 31 dicembre 2012 con l’attuale termine del 30 giugno 2013.
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COMMA 49
49. Ai sensi dell’articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell’articolo 1, comma 4, lettera c), dell’intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e` incrementato di 347,5 milioni di euro per l’anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell’anno 2011.
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COMMA 50
50. Limitatamente ai risultati d’esercizio dell’anno 2010, nelle regioni per le quali si e` verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e` consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010 .
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COMMA 51
51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ al fine di consentire l’espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario per le regioni gia` sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia` commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche ai sensi dell’articolo 112 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2012. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, ancorche’ effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesorieri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l’espletamento delle finalita’ indicate nel primo periodo (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 17, comma 4, lettera e), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98e successivamente dall’articolo 6 bis, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 13 settembre 2012, n. 158.
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COMMA 52
52. All’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, dopo il primo periodo e` inserito il seguente: «Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell’attuazione dei piani accertino l’attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessita` di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza».
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COMMA 53
53. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell’articolo 22-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e` ridotta di 242 milioni di euro per l’anno 2011.
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COMMA 54
54. All’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;
b) e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all’anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2012».
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COMMA 55
55. All’articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «all’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d), le parole: «dall’articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, dall’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonche´» sono soppresse.
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COMMA 56
56. Le disposizioni di cui al comma 55 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione di contributi, riducendoli proporzionalmente in relazione al predetto limite di spesa.
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COMMA 57
57. Al fine di assicurare la continuita` degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, le risorse disponibili in bilancio dall’anno 2011 per contributi pluriennali ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono ridestinate fino a un massimo di 400 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.
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COMMA 58
58. In considerazione dei tempi necessari per l’adozione della disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, e` autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2011 per interventi di sostegno all’editoria (1).
(1) Per la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’articolo 3, comma 1, lett. b) del D.L. 29 dicembre 2010 , n. 225.
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COMMA 59
[59. Per accelerare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, e` istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2011, per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.](1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
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COMMA 60
[60. Il Ministro dell’interno individua con proprio decreto, stabilendo modalita` e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 59 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilita` interno nell’ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
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COMMA 61
61. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e` incrementata di 45 milioni di euro per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonche´ di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (1).
(1) A norma dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, l’autorizzazione di spesa di cui al presente comma e’ integrata di 15 milioni di euro per l’anno 2011.
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COMMA 62
62. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228, la societa` Rete ferroviaria italiana Spa e` autorizzata a destinare l’importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale.
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COMMA 63
63. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena e fino alla definizione dell’accordo di cui al comma 62, e` posta interamente a carico dello Stato italiano, nei limiti finanziari stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di approvazione del progetto definitivo del cunicolo, la spesa massima di 12 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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COMMA 64
64. Al fine di rendere piu` efficaci ed efficienti l’azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalita` e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonche´ l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di eta`, dell’ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalita` organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresi` maggiore effettivita` al principio di lealta` fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 65 a 82.
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COMMA 65
65. L’articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente:
«Art. 5. – (Sanzioni).
1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all’imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse e` punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta e` superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi.
2. Il soggetto passivo che, nell’ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell’imposta dovuta e` punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attivita` e` soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.
4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l’imposta unica e` comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell’esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva e` disposta la chiusura dell’esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l’applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un’ulteriore violazione, e` disposta la revoca della concessione.
5. Nell’esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Tuttavia, ai fini dell’applicazione dell’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.
7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreche´ la violazione non sia stata gia` oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita` amministrative di contestazione dei quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso e` eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;
b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.
8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche´ al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».
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COMMA 66
66. Ferma restando l’obbligatorieta`,ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura dell’esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:
a) l’articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e` comunque dovuta ancorche´ la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta e` chiunque, ancorche´ in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attivita` e` esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attivita` e` esercitata e` obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni.
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COMMA 67
67. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e` posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attivita` produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all’Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attivita` produttive, e` subordinata all’avvenuto accertamento da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita` e i termini di comunicazione all’Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell’Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
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COMMA 68
68. All’articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto importo forfetario o, se maggiore, l’ammontare effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico e` posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attivita` produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all’Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza dell’importo forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attivita` produttive, e` subordinata all’avvenuto accertamento da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita` e i termini di comunicazione all’Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell’Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza».
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COMMA 69
69. All’articolo 15 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, al comma 8-duodecies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tali fini, l’autorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo comma, numeri 6bis) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, e` rilasciata dal Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori centrali individuati con provvedimento del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Corpo della guardia di finanza coopera con gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti all’accertamento del tributo e all’irrogazione delle relative sanzioni per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con le facolta` di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita` ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano all’ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dell’autorita` giudiziaria, che puo` essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono all’ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell’attivita` di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale».
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COMMA 70
70. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d’intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. [E comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa e` applicata dall’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito] (1) (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 24, comma 19, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(2) A norma dell’articolo 1, comma 391, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il termine di cui al presente comma è prorogato al 30 giugno 2013.
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COMMA 71
[71. A decorrere dall’anno 2011, i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all’80 per cento sono tenuti a versare all’erario il 20 per cento della differenza lorda cosi` maturata, secondo modalita` definite con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 10, comma 9 sexies, del D.L. 2 marzo 2012 n.16.
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COMMA 72
72. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 5-bis e` sostituito dal seguente:
«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell’apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».
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COMMA 73
73. All’articolo 38, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: «d’imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,». All’articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «di imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,».
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COMMA 74
74. All’articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cause di opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 e` competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione».
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COMMA 75
75. Anche per aggiornare l’attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, sono conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti per il loro affidamento in concessione.
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COMMA 76
76. Al fine di garantire la massima funzionalita` all’azione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sede di attuazione dell’articolo 4-septies, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale ivi prevista, fermo restando il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, e` effettuata nel rispetto del principio dell’invarianza finanziaria complessiva.
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COMMA 77
77. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell’ambito dell’organizzazione e della gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonche´ dei principi, anche dell’Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresi` a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell’azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di eta`, dell’ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalita` organizzata nel settore dei giochi, fermo restando in ogni caso quanto gia` stabilito al riguardo dall’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia senza indugio l’aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l’esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici.
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COMMA 78
78. L’aggiornamento di cui al comma 77 e` orientato in particolare all’obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a), nonche´ accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla concessione che rechino almeno clausole, condizioni e termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b):
a) requisiti:
1) costituzione in forma giuridica di societa` di capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
2) esercizio dell’attivita` di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attivita`, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, all’importo di 2 milioni di euro;
3) possesso di una capacita` tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonche´ rilascio all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro;
4) possesso di adeguati requisiti di solidita` patrimoniale, individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze;
5) previsione nello statuto delle societa` concessionarie di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonche´ per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilita`, onorabilita` e professionalita` nonche´, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze;
6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attivita` oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
b) obblighi:
1) mantenimento, per l’intera durata della concessione, dei requisiti di cui alla lettera a) e dimostrazione, su richiesta dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della loro persistenza;
2) comunicazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera a);
3) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo aumento, su motivata richiesta dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cui lo sviluppo delle attivita` e delle funzioni in concessione lo richieda;
4) mantenimento, per l’intera durata della concessione, del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze;
5) consegna all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d’esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla societa` concessionaria e a quella dalla stessa controllata, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria societa` di revisione contabile;
6) fermi i finanziamenti e le garanzie gia` prestati alla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato piu` efficienti e funzionali all’esercizio di attivita` rientranti nell’oggetto sociale del concessionario ovvero nell’oggetto della concessione, divieto di prestazione di finanziamenti o garanzie a favore di societa` controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le societa` controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti di solidita` patrimoniale di cui al numero 4) della lettera a) del presente comma; in ogni caso, tempestiva comunicazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei finanziamenti e delle garanzie prestati nei casi predetti;
7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specialmente quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario;
8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena di decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell’azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della societa`, escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario regolamentato;
9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, nell’esercizio in cui si perfeziona l’operazione, una riduzione dell’indice di solidita` patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, fermo l’obbligo del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell’indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio;
10) mantenimento del controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
10.1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato e certificato, almeno pari all’importo determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;
10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
10.3) se in Italia all’atto dell’aggiudicazione della concessione, assicurare il mantenimento nel territorio, anche a fini fiscali, della sede del concessionario, nonche´ il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative del concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilita`;
10.4) composizione dell’organo amministrativo, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5), e aventi altresi`, ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilita` previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati;
11) trasmissione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, del documento attestante l’avvenuta certificazione di qualita` dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell’Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l’intera durata della convenzione;
12) comunicazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le modalita` di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attivita` di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;
13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco, per l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori, nonche´ per l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dal concessionario;
14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonche´ di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
15) nell’ambito dell’esercizio e della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dell’eventuale attivita` di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;
16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attivita` strumentali o collaterali a quella di gioco nonche´ valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla cui approvazione preventiva sono altresi` sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell’esercizio delle predette attivita`;
17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati alle attivita` oggetto di concessione della extraprofittabilita` generata in virtu` dell’esercizio delle attivita` di cui al numero 6) solo previa autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
18) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui avverarsi l’eventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione delle attivita` oggetto di concessione rientra nel rischio d’impresa del concessionario, salvi i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
19) trasmissione al sistema centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati e delle contabilita` relativi all’attivita` di gioco specificati con decreto direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
20) trasmissione annuale, anche telematica, all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle societa` concessionarie specificato con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze;
21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita` indicati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all’atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l’espletamento delle attivita` di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;
22) consenso all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’accesso, nei tempi e con le modalita` indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonche´,ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione nei riguardi di tali dipendenti o incaricati;
23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione delle penali in funzione della gravita` dell’inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalita` ed effettivita` della sanzione;
24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettivita` della clausola di decadenza dalla concessione, nonche´ di maggiore efficienza, efficacia ed economicita` del relativo procedimento nel rispetto dei principi di partecipazione e del contraddittorio;
25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di durata della concessione, di proseguire nell’ordinaria amministrazione delle attivita` di gestione ed esercizio delle attivita` di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dell’esercizio al nuovo concessionario;
26) previsione della cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all’atto della scadenza del termine di durata della concessione, esclusivamente previa sua richiesta in tal senso, comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.
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COMMA 79
79. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti concessionari ai quali sono gia` consentiti l’esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l’atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai principi di cui al comma 78, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) e 26).
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COMMA 80
80. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni non onerose di soggetti qualificati individuati nell’ambito delle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, in particolare:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione accessiva alla concessione, al fine altresi` di esercitare la vigilanza sull’esatto adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva;
b) puo` emanare direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualita` riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita` riferiti alla singola prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessionari e i rappresentanti dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 1.500, per le quali non e` ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
e) segnala all’Autorita` garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari sottoposti al proprio controllo, nonche´ delle imprese che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da questi, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
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COMMA 81
81. Al fine di un piu` efficace contrasto del gioco illecito e dell’evasione fiscale nel settore del gioco, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Societa` italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nell’anno 2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonche´ del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; in relazione a quest’ultimo, in particolare, il programma dei controlli ha l’obiettivo:
a) di realizzare, sulla base della banca dati di cui all’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l’accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di identificare:
1) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco, nonche´ di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;
2) la titolarita` di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;
3) la titolarita`, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonche´ la data della sua installazione nell’esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a quella nella quale l’identificazione e` effettuata;
4) la riferibilita` di ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;
b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi gia` stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della ricognizione;
d) di consentire a ciascun concessionario, nonche´ a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell’ambito dell’organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non e` ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all’esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario; di prevedere, fermo restando quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dall’articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell’installazione degli apparecchi medesimi;
g) di pervenire all’adozione di un nuovo decreto direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la determinazione dei parametri numericoquantitativi per l’installazione e l’attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) tipologia di locali in relazione all’esclusivita` dell’attivita` di gioco esercitata;
2) estensione della superficie;
h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g), in funzione altresi` delle date di installazione dei medesimi apparecchi, di cui alla lettera a), numero 3);
i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilita`, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;
l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i), alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili, nei confronti dei quali e` irrogata altresi` una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio.
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COMMA 82
82. Il comma 533 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` sostituito dai seguenti:
«533. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e` istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2011, l’elenco:
a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresi` proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attivita` relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attivita` funzionale alla raccolta del gioco.
533-bis. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti gia` titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, e` disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all’articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche´ dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell’elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell’elenco, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonche´ ai tempi e alle modalita` di effettuazione del predetto versamento.
533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attivita` di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto e` dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale e` risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica» (1).
(2) Vedi l’articolo 1 del D.M. 9 settembre 2011.
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COMMA 83
83. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dalla presente legge, e` incrementata di 192 milioni di euro per l’anno 2012, di 61 milioni di euro per l’anno 2013 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.
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COMMA 84
84. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che il 15 dicembre 2009 hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria, individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 12 marzo 2010, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, e` autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2011 e di 3 milioni di euro per l’anno 2012.
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COMMA 85
85. E riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l’anno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzati alle esigenze dell’istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui all’articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge.
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COMMA 86
86. All’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».
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COMMA 87
87. Ai fini della tutela dell’unita` economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione(1).
(1) Vedi D.P.C.M. 23 marzo 2011.
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COMMA 88
88. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 20062008, cosi` come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:
a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;
b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.
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COMMA 89
89. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e` costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti (1).
(1) Vedi D.P.C.M. 23 marzo 2011.
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COMMA 90
90. A decorrere dall’anno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l’obiettivo strutturale del patto di stabilita` interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 89, pari a zero.
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COMMA 91
91. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 87 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 diminuito dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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COMMA 92
92. Per l’anno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 91 e` ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l’obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto dall’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva;
tale saldo e` incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.
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COMMA 93
93. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilita` interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l’anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro (1).
(1) Per le misure correttive del nuovo patto di stabilita’ interno per l’anno 2011 vedi il D.P.C.M. 23 marzo 2011.
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COMMA 94
94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu` anni, purche´ nei limiti complessivi delle medesime risorse.
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COMMA 95
95. Le province e i comuni che beneficiano dell’esclusione di cui al comma 94 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese escluse dal patto di stabilita` interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.
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COMMA 96
96. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilita` interno, agli interventi di cui al comma 94.
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COMMA 97
97. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea ne´ le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L’esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu` anni, purche´ nei limiti complessivi delle medesime risorse.
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COMMA 98
98. Nei casi in cui l’Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 97, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute e` incluso tra le spese del patto di stabilita` interno relativo all’anno in cui e` comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell’ultimo quadrimestre, il recupero puo` essere conseguito anche nell’anno successivo.
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COMMA 99
99. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne´ le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu` anni, purche´ nei limiti complessivi delle medesime risorse.
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COMMA 100
100. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell’articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l’esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall’ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita` interno.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6º censimento dell’agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell’articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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COMMA 101
101. I comuni della provincia dell’Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita` interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia` assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.
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COMMA 102
102. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l’Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L’esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.
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COMMA 103
103. Per l’anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell’Expo Milano 2015. L’esclusione delle spese opera nel limite dell’importo individuato ai sensi del comma 93 (1).
(1) Vedi anche l’articolo 2, comma 37, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.
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COMMA 104
104. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilita` interno, per un importo corrispondente alle spese gia` sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.
Tale importo e` determinato secondo i criteri e con le modalita` individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
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COMMA 105
105. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, come modificato dal comma 116 del presente articolo.
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COMMA 106
106. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita` interno non previste dai commi da 87 a 124.
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COMMA 107
107. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita` interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita` interno.
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COMMA 108
108. All’articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “il 15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “il 12 per cento per l’anno 2011, il 10 per cento per l’anno 2012 e l’8 per cento a decorrere dall’anno 2013” (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 2, comma 39, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.
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COMMA 109
109. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita` interno e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita` interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita` definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e` definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita` interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilita` interno.
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COMMA 110
110. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita` interno, ciascuno degli enti di cui al comma 87 e` tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita` definiti dal decreto di cui al comma 109. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita` interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 119, lettera c).
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COMMA 111
111. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
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COMMA 111-BIS
111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita’ interno sono nulli (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 20, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98.
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COMMA 111-TER
111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita’ interno e’ stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilita’ interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennita’ di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilita’ del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 20, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98.
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COMMA 112
112. In considerazione della specificita` della citta` di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita` e l’entita` del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze, evidenziando, tra l’altro, l’equilibrio della gestione ordinaria. Per l’esercizio 2011, il termine per la trasmissione delle proposte e` fissato al 31 gennaio 2011. L’entita` del concorso e` determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita` interno per gli enti locali.
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COMMA 113
113. Gli enti locali istituiti a decorrere dall’anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita` interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’anno successivo all’istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell’anno 2008.
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COMMA 114
114. Gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilita` interno dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
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COMMA 115
115. Le informazioni previste dai commi 109 e 110 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche´ dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo modalita` e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
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COMMA 116
116. All’articolo 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti i comuni che hanno superato nell’anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilita` interno per l’anno 2010, operare l’esclusione prevista dall’articolo 7-quater, comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009». ———————————————-
COMMA 117
117. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: “Entro il 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2013” e, dopo il secondo periodo, e’ inserito il seguente: “Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le societa’ gia’ costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime” (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 2, comma 43, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.
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COMMA 118
118. Al comma 7 dell’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale e` pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita` interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42».
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COMMA 119
119. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita` interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’ente inadempiente non puo`, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresi` divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
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COMMA 120
120. Le indennita` di funzione e i gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell’anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilita` interno.
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COMMA 121
121. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita` interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non puo` procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
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COMMA 122
122. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’interno e d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L’importo della riduzione complessiva per comuni e province e’ commisurato agli effetti finanziari determinati dall’applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonche’ sui trasferimenti erariali destinati ai comuni. della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilita’ interno di stabilita’ interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e’ trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 7, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 e successivamente modificato dall’ articolo 1, comma 438, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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COMMA 123
[123. Resta confermata, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16. A norma del medesimo comma 4 dell’articolo 4, sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all’anno d’imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 16/2012.
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COMMA 124
124. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita` interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita` interno.
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COMMA 125
125. Ai fini della tutela dell’unita` economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 126 a 150, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
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COMMA 126
126. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo` essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:
a) per l’anno 2011: 12,3 per cento;
b) per l’anno 2012: 14,6 per cento;
c) per l’anno 2013: 15,5 per cento.
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COMMA 127
127. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo` essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:
a) per l’anno 2011: 13,6 per cento;
b) per l’anno 2012: 16,3 per cento;
c) per l’anno 2013: 17,2 per cento.
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COMMA 128
128. Ai fini dell’applicazione dei commi 126 e 127, le regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio 2007-2009 in termini di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.
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COMMA 129
129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 126 a 128 e` determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:
a) delle spese per la sanita`, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l’Unione europea riconosca importi inferiori, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute e` incluso tra le spese del patto di stabilita` interno relativo all’anno in cui e` comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell’ultimo quadrimestre, il recupero puo` essere conseguito anche nell’anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese gia` sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilita` interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali;
g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall’articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT.
g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L’esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro (1)
g-ter) a decorrere dall’anno 2011, delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 5-quater, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio (2);
g-quater) a decorrere dall’anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall’attivita’ di recupero fiscale ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio (3).
(1) Lettera inserita dall’articolo 2, comma 33, lettera a), del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.
(2) Lettera inserita dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.
(3) Lettera inserita dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.
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COMMA 130
130. Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse dalla disciplina del patto di stabilita` interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 129.
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COMMA 130-BIS.
130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale “Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali” ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma e’ determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell’articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell’anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al presente comma (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 2, comma 33, lettera b), del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.
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COMMA 131
131. La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e` determinata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalita` indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.
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COMMA 132
132. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche´ dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131.
A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. Con riferimento all’esercizio 2011, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.
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COMMA 133
133. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell’economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell’esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalita` previste dal comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. Con riferimento all’esercizio 2011, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011.
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COMMA 134
134. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalita` correlate al patto di stabilita` interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, definendo gli obiettivi complessivi di saldo finanziario, con riferimento agli enti locali della regione o provincia autonoma, nell’ambito degli accordi di cui ai commi 132 e 133 e nel rispetto dei relativi termini. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilita` interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.
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COMMA 135
135. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell’obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l’obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l’obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l’obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalita` di calcolo degli obiettivi. Le modalita` per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilita` interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 144 (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 2, comma 33, lettera c), del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.
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COMMA 136
136. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 132, 133 e 134, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali, attraverso l’emanazione, con le modalita` stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria;
tali norme di attuazione precisano le modalita` e l’entita` dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita` definite.
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COMMA 137
137. Resta ferma la facolta` delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita` interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonche´ degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
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COMMA 138
138. A decorrere dall’anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa e` stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza e` stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto. Nell’anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 434, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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COMMA 138-BIS
138-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosita’ e modalita’ operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 2, comma 33, lettera d), del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.
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COMMA 139
139. A decorrere dall’anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.
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COMMA 140
140. Ai fini dell’applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all’ANCI, all’UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l’entita’ dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica (1)
(1) Comma sostituito dall’articolo 2, comma 33, lettera e), del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.
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COMMA 141
141. A decorrere dall’anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita` delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata.
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COMMA 142
142. Ai fini dell’applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita` interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresi` al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l’esercizio 2011, il termine per la comunicazione e` fissato al 31 ottobre 2011 (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 12-ter, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
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COMMA 143
[143. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 138 e 139 e` autorizzato, nel limite del triplo delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purche´ non esistano obbligazioni sottostanti gia` contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilita` interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo e` data comunicazione all’amministrazione statale che ha erogato le somme.] (1)
(1) Comma modificato dall’articolo 2, comma 33, lettera f), del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 e successivamente soppresso dall’articolo 1, comma 435, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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COMMA 144
144. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita` interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita` interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita` definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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COMMA 145
145. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita` interno, ciascuna regione e provincia autonoma e` tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita` definite dal decreto di cui al comma 144. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita` interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 147, lettera c).
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COMMA 146
146. Le informazioni previste dai commi 144 e 145 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche´ della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo modalita` e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
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COMMA 147
147. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita` interno relativo agli anni 20112013, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la regione o la provincia autonoma inadempiente non puo`, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita`, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresi` divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.
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COMMA 148
148. A decorrere dall’anno 2011, la sanzione di cui al comma 4 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita` interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.
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COMMA 148-BIS
148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilita’ interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:
a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanita’, in misura non superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio. A tal fine riducono l’ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanita’, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell’ultimo triennio;
b) non ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresi’ divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e’ trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l’invio della certificazione (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 2, comma 33, lettera g), del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.
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COMMA 149
149. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita` interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non puo` procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
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COMMA 150
150. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita` interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita` interno.
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COMMA 151
151. Lo Stato riconosce alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, cosi` determinata:
a) per le annualita` 2008 e 2009, nell’importo complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle somme gia` attribuite alla regione per la medesima finalita`, pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive annualita` fino al 2030;
b) a decorrere dall’annualita` 2010, nella misura prevista dall’articolo 49, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, secondo le modalita` di trasferimento individuate all’articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137.
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COMMA 152
152. Nel rispetto dei principi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall’anno 2011, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contribuisce all’attuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370 milioni di euro annui, mediante:
a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;
b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell’ambito del tavolo di confronto di cui all’articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009;
c) ovvero l’attribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la regione, con oneri a carico della regione. Con le modalita` previste dagli articoli 10 e 65 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, lo Stato e la regione definiscono le funzioni da attribuire.
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COMMA 153
153. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 152, al netto del credito vantato dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al comma 151, lettera a), e` determinato in 150 milioni di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel 2012, in 250 milioni di euro nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014, in 350 milioni di euro nel 2015, in 340 milioni di euro nel 2016, in 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Gli accordi di cui alle lettere b) e c) del comma 152 stabiliscono in quale misura il pagamento di cui alla lettera a) dello stesso comma diminuisce in corrispondenza dell’assunzione delle modalita` di contribuzione alternative previste dalle medesime lettere b) e c).
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COMMA 154
154. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali del territorio, i suoi enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento e` finanziato dalla regione medesima in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il «sistema regionale integrato».
Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la regione sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano successivamente all’adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all’armonizzazione dei bilanci.
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COMMA 155
155. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011, l’accordo annuale relativo al patto di stabilita` interno della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e` costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell’accordo per l’esercizio precedente. L’obiettivo e` determinato tenendo conto distintamente dell’andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalita` necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora la regione non provveda ad individuare le predette modalita` entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a livello nazionale.
Salvo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni statali relative al patto di stabilita` interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. La regione trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
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COMMA 156
156. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia garantisce un effetto positivo sull’indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della determinazione dell’accordo relativo al patto di stabilita` interno, al conferimento delle funzioni di cui al comma 152, lettera c), la capacita` di spesa della regione aumenta in misura corrispondente agli oneri assunti dalla regione limitatamente al primo anno di esercizio della funzione. In occasione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita` interno, la regione dimostra l’esatto adempimento degli obblighi assunti.
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COMMA 157
157. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 51, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralita` finanziaria per il bilancio dello Stato.
Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalita` e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.
Nel rispetto delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione puo`:
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita`, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;
b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalita` di riscossione»;
b) all’articolo 53, quarto comma, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all’attivita` di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale e` svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali».
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COMMA 158
158. Le disposizioni recate dal comma 157 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.
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COMMA 159
159. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall’articolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009, e` rivisto l’ordinamento finanziario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al fine di assicurare la neutralita` finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.
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COMMA 160
160. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell’articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, la regione Valle d’Aosta concorre al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta` e all’esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche´ all’assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall’ordinamento dell’Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell’accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d’Aosta:
a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione a decorrere dall’anno 2011 fino alla soppressione della medesima dall’anno 2017;
b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l’assunzione di oneri relativi all’esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;
c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d’Aosta.
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COMMA 161
161. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle modifiche della legge 26 novembre 1981, n. 690, e del comma 4 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, mediante la procedura prevista dall’articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in applicazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, al fine di adeguare l’ordinamento finanziario della regione ai contenuti dell’accordo di cui al comma 160 del presente articolo.
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COMMA 162
162. Alla regione Valle d’Aosta e` attribuita, secondo la procedura prevista dall’articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la potesta` di istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e di determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare a tali tributi locali nell’esercizio della propria autonomia, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere g) e h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
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COMMA 163
163. Dalle disposizioni di cui ai commi 160 e 161 derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di euro per l’anno 2011, 118 milioni di euro per l’anno 2012, 130 milioni di euro per l’anno 2013, 138 milioni di euro per l’anno 2014, 186 milioni di euro per l’anno 2015, 195 milioni di euro per l’anno 2016 e 211 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per l’anno 2011, a 95 milioni di euro per l’anno 2012, a 107 milioni di euro per l’anno 2013, a 115 milioni di euro per l’anno 2014, a 163 milioni di euro per l’anno 2015, a 172 milioni di euro per l’anno 2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.
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COMMA 164
164. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall’articolo 27 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, e` rivisto l’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta al fine di assicurare la neutralita` finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.
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COMMA 165
165. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
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COMMA 166
166. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e` rinviata alla legge di stabilita`, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. In applicazione dell’articolo 52, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, con riferimento alla suddetta Tabella C, sono soppresse le spese obbligatorie e abrogate le relative norme di rinvio alla Tabella stessa.
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COMMA 167
167. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
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COMMA 168
168. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
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COMMA 169
169. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 168, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell’anno 2011, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita` indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia` assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
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COMMA 170
170. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e` assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
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COMMA 171
171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2011.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI
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| Descrizione del risultato differenziale | 2011 | 2012 | 2013 |
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| Livello massimo del saldo netto da | | | |
| finanziare, al netto delle regolazioni | | | |
| contabili e debitorie pregresse (pari a | | | |
| 11.306 milioni di euro per il 2011, a | | | |
| 3.332 milioni di euro per il 2012 e a | | | |
| 3.150 milioni di euro per il 2013), tenuto | | | |
| conto degli effetti derivanti dalla | | | |
| presente legge | -41.900 | -22.800 | -15.000 |
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| Livello massimo del ricorso al mercato | | | |
| finanziario, tenuto conto degli effetti | | | |
| derivanti dalla presente legge (*) | -268.000 | -276.000 | -242.000 |
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| (*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della |
| scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a |
| carico dello Stato e comprensivo, per il 2011, di un importo di 4.000 |
| milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non |
| considerati nel bilancio di previsione. |
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Allegato 2
(articolo 1, commi 2, 3 e 4)
——————————————————————————-
| Missione e | |
| programma | |
| | Trasferimenti alle gestioni previdenziali |
| |————————————————————–|
| | (in milioni di euro) |
| |————————————————————–|
| | | 2011 | 2012 | 2013 |
| |————————————————————–|
| 25 – | 2.a1) Adeguamento dei | | | |
| Politiche | trasferimenti a favore del | | | |
| previdenziali| Fondo pensioni lavoratori | | | |
| | dipendenti, delle gestioni dei | | | |
| 3. Previdenza| lavoratori autonomi, della | | | |
| obbligatoria | gestione speciale minatori, | | | |
| e complemen- | nonché in favore dell’Ente | | | |
| tare, | nazionale di previdenza e di | | | |
| assicurazioni| assistenza per i lavoratori | | | |
| sociali | dello spettacolo e dello sport | | | |
| | professionistico (ENPALS), ai | | | |
| | sensi dell’articolo 37, comma 3| | | |
| | lettera c), della legge 9 marzo| | | |
| | 1989, n. 88 | 434,67| 434,67| 434,67|
| | ——————————|
| | 2.a2) Adeguamento dei | | | |
| | trasferimenti al Fondo pensioni| | | |
| | lavoratori dipendenti, ad | | | |
| | integrazione dei trasferimenti | | | |
| | di cui al punto 2.a1), della | | | |
| | gestione esercenti attività | | | |
| | commerciali e della gestione | | | |
| | artigiani, ai sensi | | | |
| | dell’articolo 59, comma 34, | | | |
| | della legge 27 dicembre 1997, | | | |
| | n. 449, e successive | | | |
| | modificazioni | 107,40| 107,40| 107,40|
| | ——————————|
| |————————————————————–|
| | 2.b1) Importi complessivamente | | | |
| | dovuti dallo Stato per le | | | |
| | gestioni di cui al punto 2.a1) |18.556,19|18.556,19|18.556,19|
| | ——————————|
| | di cui:| | | |
| | ——————————|
| | 3.a) gestione previdenziale | | | |
| | speciale minatori | 2,78| 2,78| 2,78|
| | ——————————|
| | 3.b) ENPALS | 64,57| 64,57| 64,57|
| | ——————————|
| | 3.c) integrazione annuale oneri| | | |
| | pensioni per i coltivatori | | | |
| | diretti, mezzadri e coloni | | | |
| | prima del 1° gennaio 1989 | 787,29| 787,29| 787,29|
| | ——————————|
| | 2.b2) Importi complessivamente | | | |
| | dovuti dallo Stato per le | | | |
| | gestioni di cui al punto 2.a2) | 4.585,28| 4.585,28| 4.585,28|
——————————————————————————-
| | Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali |
| |————————————————————–|
| | (in milioni di euro) |
| |————————————————————–|
| | | 2009 | 2010 | |
| |————————————————————–|
| 24 – Diritti | 4) Variazione di destinazione | | | |
| sociali, | dei fondi di accantonamento | | | |
| politiche | (280 milioni di euro) e dei | | | |
| sociali e | trasferimenti eccedenti (302 | | | |
| famiglia | milioni di euro) a favore | | | |
| | della Gestione per l’erogazione| | | |
| 12. Trasferi-| delle pensioni, assegni e | | | |
| menti | indennità agli invalidi civili,| | | |
| assistenziali| ciechi e sordi di cui | | | |
| a enti | all’articolo130 del decreto | | | |
| previdenziali| legislativo 31 marzo 1998, | | | |
| finanziamento| n. 112, a valere sugli anni | | | |
| nazionale | 2009 e 2010 | | | |
| spesa sociale| | | | |
| promozione e | | | | |
| programmazio-| | | | |
| ne politiche | | | | |
| sociali, | | | | |
| monitoraggio | | | | |
| e valutazione| | | | |
| interventi | | 462 | 120 | |
——————————————————————————-
Elenco 1
(articolo 1, comma 40)
——————————————————————————-
| Finalità | 2011 |
| | (in milioni di euro) |
——————————————————————————-
| Sostegno alle scuole non statali attraverso il | |
| rifinanziamento del programma di interventi di cui | |
| all’articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre | |
| 2008, n. 203 | 245 |
——————————————————————————-
| Proroga della liquidazione della quota del cinque per| |
| mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,| |
| di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a | |
| 4-terdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, | |
| convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio | |
| 2010, n. 73 | 100 |
——————————————————————————-
| Interventi straordinari a sostegno del settore | |
| editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, | |
| di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186, della | |
| legge 24 dicembre 2003, n. 350 | 30 |
——————————————————————————-
| Interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto,| |
| attraverso il rifinanziamento degli interventi di | |
| cui alle seguenti disposizioni: articolo 29, comma | |
| 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre | |
| 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla | |
| legge 27 febbraio 2009, n. 14; articolo 2, comma 2, | |
| del regolamento di cui al decreto del Presidente | |
| della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; articolo | |
| 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre | |
| 1999, n. 488; articolo 83-bis, comma 26, del | |
| decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, | |
| con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. | |
| 133; articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 | |
| dicembre 2005, n. 266 | 124 |
——————————————————————————-
| Sostegno alle università non statali legalmente | |
| riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243| 25 |
——————————————————————————-
| Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica | |
| per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai | |
| sensi dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 | |
| dicembre 2006, n. 296 | 100 |
——————————————————————————-
| Interventi di carattere sociale: | |
| adempimento degli impegni dello Stato italiano | |
| derivanti dalla partecipazione a banche e fondi | |
| internazionali attraverso il rifinanziamento delle | |
| autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 25 del | |
| decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, | |
| con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. | |
| 102; | |
| interventi per assicurare la gratuità parziale dei | |
| libri di testo scolastici di cui all’articolo 27, | |
| comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; | |
| stipula di convenzioni con i comuni interessati per | |
| l’attuazione di misure di politiche attive del | |
| lavoro finalizzate alla stabilizzazione | |
| occupazionale dei lavoratori impiegati in attività | |
| socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: | |
| articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio| |
| 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla | |
| legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 3 del | |
| decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con | |
| modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; | |
| articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, | |
| n. 244 | 250 |
——————————————————————————-
|Eventi celebrativi di carattere internazionale (1) | |
——————————————————————————-
| Totale | 874 |
——————————————————————————-
Tabella 1
(articolo 1, comma 131)
Regioni a statuto speciale (RSS) – Ripartizione del contributo agli obiettivi
di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali (*)
(importi in euro)
2011 2012 2013
Bolzano 59.346.598 118.693.196 118.693.196
Friuli-Venezia Giulia 77.216.900 154.433.800 154.433.800
Sardegna 76.689.835 153.379.670 153.379.670
Sicilia 198.581.714 397.163.428 397.163.428
Trentino-Alto Adige 4.537.652 9.075.304 9.075.304
Trento 59.346.598 118.693.196 118.693.196
Valle d’Aosta 24.280.703 48.561.406 48.561.406
————————————————–
Totale RSS 500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
——————————————————————————-
(*) La spesa tendenziale 2012 e 2013 è determinata applicando la percentuale di
riduzione prevista per le spese soggette al patto nel 2011 dal comma 3
dell’articolo 11-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
——————————————————————————-
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA’
(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)
——————————————————————————-
| 2011 | 2012 | 2013
——————————————————————————-
(importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
Nuove o maggiori spese correnti
Articolato: 4.832 2.067 1.840
Minori entrate
Articolato: 894 265 353
Tabella A 2 2 2
Tabella C 19 23 21
————————————————–
Totale oneri da coprire 5.747 2.357 2.216
————————————————–
————————————————–
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate
Articolato: 4.148 1.122 1.138
Riduzione di spese correnti
Articolato: 2.669 913 751
Tabella A 2 502 502
Tabella C 60 20 16
Tabella D 5 5 5
————————————————–
Totale mezzi di copertura 6.884 2.562 2.412
————————————————–
————————————————–
DIFFERENZA 1.137 205 196
————————————————–
————————————————–
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)
——————————————————————————-
| | Assestato 2010 | Iniziali 2011 | 2012 | 2013 |
| |———————————————————–|
| |Competenza| Cassa |Competenza| Cassa |Competenza|Competenza|
| |———————————————————–|
| Entrate | 31.946| 31.946| 30.445| 30.445| 29.542| 29.672|
| | | | | | | |
| Rimborsi IVA | 31.946| 31.946| 30.445| 30.445| 29.542| 29.672|
| | | | | | | |
| Spesa Corrente | 37.213| 37.233| 41.751| 41.751| 32.874| 32.822|
| | | | | | | |
| Rimborsi IVA | 31.946| 31.946| 30.445| 30.445| 29.542| 29.672|
| | | | | | | |
| Banca d’Italia | | | | | | |
| sospesi | 689| 689| 1.991| 1.991| 182| 0|
| | | | | | | |
| Debiti pregressi| | | | | | |
| Poligrafico | | | | | | |
| dello Stato | 110| 110| 0| 0| 0| 0|
| | | | | | | |
| Poste editoria | 23| 23| 242| 242| 0| 0|
| | | | | | | |
| FSN – saldo IRAP| 1.054| 1.054| 5.923| 5.923| 0| 0|
| | | | | | | |
| Entrate erariali| | | | | | |
| | | | | | | |
| Sicilia e | | | | | | |
| Sardegna | 241| 241| 0| 0| 0| 0|
| | | | | | | |
| Spesa in conto | | | | | | |
| capitale | 0| 500| 0| 0| 0| 0|
| | | | | | | |
| Rimborsi IVA | | | | | | |
| | | | | | | |
| Autovetture | 0| 500| 0| 0| 0| 0|
| Totale spesa | 37.213| 37.733| 41.751| 41.751| 32.874| 32.822|
——————————————————————————-
(1) Alinea inserito dall’articolo 21, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
Allegato 3
Tabella A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
——————————————————————————-
MINISTERO | 2011 | 2012 | 2013
——————————————————————————-
(migliaia di euro)
ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER
NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI
ENTRATE
Ministero dell’economia e delle
Finanze 1.500 76.050 124.150
Ministero del lavoro e delle politiche
Sociali – 40.000 40.000
Ministero degli affari esteri 5.992 34.573 44.373
Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca – 50.000 50.000
Ministero dell’interno 6.000 6.000 6.000
Ministero della difesa – 5.000 5.000
———————————–
Totale tabella A 13.492 211.623 269.523
———————————–
Di cui regolazione debitoria – – –
———————————–
Di cui limite d’impegno – – –
———————————–
———————————–
Allegato 4
Tabella B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
——————————————————————————-
MINISTERO | 2011 | 2012 | 2013
——————————————————————————-
(migliaia di euro)
ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE
O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
Ministero dell’economia e delle finanze 1.000 130.000 130.000
Ministero del lavoro e delle politiche
Sociali – 50.000 50.000
Ministero dell’interno – 103.000 103.000
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare – 210.000 210.000
Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti – 1.000.000 1.000.000
———————————–
Totale tabella B 1.000 1.493.000 1.493.000
———————————–
Di cui regolazione debitoria – – –
———————————–
Di cui limite d’impegno – – –
———————————–
———————————–
Allegato 5
Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA E’ DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA’
——————————————————————————-
N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il
riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso
il capitolo.
Dalla presente Tabella sono state soppresse le spese da considerare “spese
obbligatorie” ai sensi dell’articolo 52 della legge n. 196 del 2009, che sono
complessivamente determinate dalla legge di bilancio a decorrere dall’anno
2011.
——————————————————————————-
Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA E’ DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA’
——————————————————————————-
| ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI | 2011 | 2012 | 2013 |
——————————————————————————-
(migliaia di euro)
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA
COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero dell’economia e delle finanze
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia
di obiezione di coscienza:
– Art. 19: Fondo nazionale per il servizio
civile (21.3 – cap. 2185) Cp 110.861 112.995 112.995
Cs 110.861 112.995 112.995
Decreto legislativo n. 303 del 1999:
Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59
(21.3 – cap. 2115) Cp 70.886 72.251 72.251
Cs 70.886 72.251 72.251
——————————
Totale missione Cp 181.747 185.246 185.246
Cs 181.747 185.246 185.246
——————————
——————————
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE
TERRITORIALI
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti
alle Regioni a statuto speciale
Ministero dell’economia e delle finanze
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della
minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia:
– Art. 16, comma 2: Contributo alla regione
Friuli-Venezia Giulia (2.3 – cap. 7513/p) Cp 2.808 2.808 2.808
Cs 2.808 2.808 2.808
Rapporti finanziari con Enti territoriali
Ministero dell’economia e delle finanze
Legge n. 353 del 2000: Legge-quadro in
materia di incendi boschivi
(2.5 – cap. 2820) Cp 4.078 4.161 3.037
Cs 4.078 4.161 3.037
——————————
Totale missione Cp 6.886 6.969 5.845
Cs 6.886 6.969 5.845
——————————
——————————
L’ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Cooperazione allo sviluppo
Ministero degli affari esteri
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987:
Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto
pubblico a favore dei Paesi in via di
sviluppo (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153,
2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168,
2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184,
2195) Cp 175.801 179.230 179.231
Cs 175.801 179.230 179.231
Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina
della cooperazione dell’Italia con i Paesi
in via di sviluppo (1.2 – capp. 7168, 7169) Cp 531 531 531
Cs 531 531 531
Cooperazione economica e relazioni
internazionali
Ministero degli affari esteri
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione
della convenzione internazionale per la
costituzione dell’istituto italo-latino
americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966
(1.3 – cap. 3751) Cp 2.097 2.137 2.137
Cs 2.097 2.137 2.137
Promozione della pace e sicurezza
internazionale
Ministero degli affari esteri
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana
al fondo europeo per la gioventù
(1.4 – cap. 3399) Cp 238 243 243
Cs 238 243 243
Integrazione europea
Ministero degli affari esteri
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della
legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la
ratifica degli accordi di Osimo tra l’Italia
e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545) Cp 1.682 1.714 1.714
Cs 1.682 1.714 1.714
Coordinamento dell’Amministrazione in ambito
internazionale
Ministero degli affari esteri
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (1.10 – cap. 1163) Cp 2.213 2.256 2.256
Cs 2.213 2.256 2.256
——————————
Totale missione Cp 182.562 186.111 186.112
Cs 182.562 186.111 186.112
——————————
——————————
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Approntamento e impiego Carabinieri per la
difesa e la sicurezza
Ministero della difesa
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice
dell’ordinamento militare:
– Art. 551: Fondo scorta per le esigenze
delle Forze armate e per quelle dell’Arma
dei carabinieri (1.1 – cap. 4840) Cp 21.999 22.423 22.423
Cs 21.999 22.423 22.423
Funzioni non direttamente collegate ai
compiti della difesa militare
Ministero della difesa
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (1.5 – cap. 1352) Cp 992 261 261
Cs 992 261 261
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice
dell’ordinamento militare:
– Art. 565: Contributo a favore
dell’Organizzazione idrografica
internazionale (1.5 – cap. 1345)
Cp 65 66 66
Cs 65 66 66
Pianificazione generale delle Forze armate
e approvvigionamenti militari
Ministero della difesa
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice
dell’ordinamento militare:
– Art. 551: Fondo scorta per le esigenze
delle Forze armate e per quelle dell’Arma
dei carabinieri (1.6 – cap. 1253) Cp 36.957 37.668 37.668
Cs 36.957 37.668 37.668
– Art. 559: Finanziamento dell’Agenzia
industrie difesa (1.6 – capp. 1360, 7145) Cp 6.495 6.610 6.610
Cs 6.495 6.610 6.610
——————————
Totale missione Cp 66.508 67.028 67.028
Cs 66.508 67.028 67.028
——————————
——————————
GIUSTIZIA
Amministrazione penitenziaria
Ministero della giustizia
Decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza:
– Art. 135: Programmi finalizzati alla
prevenzione e alla cura dell’AIDS, al
trattamento socio-sanitario, al recupero
e al successivo reinserimento dei
tossicodipendenti detenuti
(1.1 – cap. 1786) Cp 4.311 4.394 4.394
Cs 4.311 4.394 4.394
——————————
Totale missione Cp 4.311 4.394 4.394
Cs 4.311 4.394 4.394
——————————
——————————
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti
e sulle coste
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo
scorta per le Capitanerie di porto
(4.1 – cap. 2121) Cp 5.281 5.383 5.383
Cs 5.281 5.383 5.383
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del
terzo piano nazionale della pesca
marittima e misure in materia di credito
peschereccio, nonché di riconversione
delle unità adibite alla pesca con reti
da posta derivante:
– Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo
piano nazionale della pesca marittima
(legge n. 41 del 1982) (4.1 – cap. 2179) Cp 909 927 927
Cs 909 927 927
Contrasto al crimine, tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica
Ministero dell’interno
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del
capitolo “Fondo scorta” per il personale
della Polizia di Stato (3.1 – cap. 2674) Cp 26.926 27.523 27.523
Cs 26.926 27.523 27.523
Pianificazione e coordinamento Forze di
Polizia
Ministero dell’interno
Decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza:
– Art. 101: Potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope (3.3 – capp. 2668, 2815) Cp 1.336 1.362 1.362
Cs 1.336 1.362 1.362
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Totale missione Cp 34.452 35.195 35.195
Cs 34.452 35.195 35.195
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SOCCORSO CIVILE
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
Ministero dell’interno
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n.
361 del 1995, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 437 del 1995 (Art. 4): “Fondo
scorta” del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (4.2 – cap. 1916) Cp 15.609 15.954 15.954
Cs 15.609 15.954 15.954
Protezione civile
Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 195 del
1991: Provvedimenti in favore delle
popolazioni delle province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel
dicembre 1990 ed altre disposizioni in
favore delle zone danneggiate da eccezionali
avversità atmosferiche dal giugno 1990 al
gennaio 1991:
– Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per
la protezione civile (6.2 – cap. 7446) Cp 116.219 116.219 116.219
Cs 116.219 116.219 116.219
Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 152 del
2005: Disposizioni urgenti in materia di
protezione civile:
– Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia
di protezione civile (6.2 – cap. 2184) Cp 3.456 3.523 3.523
Cs 3.456 3.523 3.523
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Totale missione Cp 135.284 135.696 135.696
Cs 135.284 135.696 135.696
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AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Politiche europee ed internazionali nel
settore agricolo e della pesca
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo
piano nazionale della pesca marittima e
misure in materia di credito peschereccio,
nonché di riconversione delle unità adibite
alla pesca con reti da posta derivante:
– Art. 1, comma 1: Attuazione del terzo
piano nazionale della pesca marittima (1.2 –
capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1476,
1477, 1488) Cp 6.096 6.214 6.214
Cs 6.096 6.214 6.214
Sostegno al settore agricolo
Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e
decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia
per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) (7.1 – cap. 1525) Cp 23.766 24.224 24.224
Cs 23.766 24.224 24.224
Sviluppo e sostenibilità del settore
agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici
di produzione
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (1.5 – cap. 2200) Cp 2.453 2.500 2.500
Cs 2.453 2.500 2.500
Decreto legislativo n. 454 del 1999:
Riorganizzazione del settore della ricerca
in agricoltura, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59
(1.5 – cap. 2083) Cp 16.579 16.898 16.898
Cs 16.579 16.898 16.898
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Totale missione Cp 48.894 49.836 49.836
Cs 48.894 49.836 49.836
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REGOLAZIONE DEI MERCATI
Vigilanza sui mercati e sui prodotti,
promozione della concorrenza e tutela dei
consumatori
Ministero dello sviluppo economico
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato:
– Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il
finanziamento dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato (3.1 – cap. 2275) Cp 16.836 17.160 17.160
Cs 16.836 17.160 17.160
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (3.1 – cap. 2280) Cp 344 351 351
Cs 344 351 351
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Totale missione Cp 17.180 17.511 17.511
Cs 17.180 17.511 17.511
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DIRITTO ALLA MOBILITA’
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (2.3 – cap. 1952) Cp 111 113 113
Cs 111 113 113
Decreto legislativo n. 250 del 1997:
Istituzione dell’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC):
– Art. 7: Finanziamento (2.3 – cap. 1921/p) Cp 10.043 10.236 10.236
Cs 10.043 10.236 10.236
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell’economia e delle finanze
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee (legge comunitaria 1995-1997):
– Art. 23: Istituzione dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo
(9.1 – cap. 1723) Cp 362 369 369
Cs 362 369 369
Sviluppo e sicurezza della navigazione e
del trasporto marittimo e per vie d’acqua
interne
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 647 del
1996: Disposizioni urgenti per i settori
portuale, marittimo, cantieristico ed
armatoriale, nonché interventi per
assicurare taluni collegamenti aerei:
– Art. 3: Contributo al “Centro
internazionale radio-medico CIRM”
(2.6 – cap. 1850) Cp 71 72 72
Cs 71 72 72
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Totale missione Cp 10.587 10.790 10.790
Cs 10.587 10.790 10.790
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COMUNICAZIONI
Sostegno all’editoria
Ministero dell’economia e delle finanze
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge
5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per
l’editoria (11.2 – capp. 2183, 7442) Cp 190.660 194.033 194.033
Cs 190.660 194.033 194.033
Legge n. 249 del 1997: Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo
(11.2 – cap. 1575) Cp 164 167 167
Cs 164 167 167
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Totale missione Cp 190.824 194.200 194.200
Cs 190.824 194.200 194.200
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COMMERCIO INTERNAZIONALE ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Sostegno all’internazionalizzazione delle
imprese e promozione del made in Italy
Ministero dello sviluppo economico
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed
altri organismi (4.2 – cap. 2501) Cp 12.054 12.286 12.286
Cs 12.054 12.286 12.286
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell’Istituto
nazionale per il commercio estero:
– Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di
funzionamento ICE (4.2 – cap. 2530) Cp 14.588 14.869 14.869
Cs 14.588 14.869 14.869
– Art. 8, comma 1, lettera b): Attività
promozionale delle esportazioni italiane
(4.2 – cap. 2531) Cp 36.807 37.516 37.516
Cs 36.807 37.516 37.516
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Totale missione Cp 63.449 64.671 64.671
Cs 63.449 64.671 64.671
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RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca in materia ambientale
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria:
– Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
(2.1 – capp. 3621, 8831) Cp 34.426 34.747 34.747
Cs 34.426 34.747 34.747
Ricerca in materia di beni e attività
culturali
Ministero per i beni e le attività culturali
Decreto del Presidente della Repubblica n.
805 del 1975: Organizzazione del Ministero
per i beni culturali e ambientali:
– Art. 22: Assegnazioni per il funzionamento
degli istituti centrali (2.1 – capp. 2040,
2041, 2043) Cp 1.906 1.942 1.942
Cs 1.906 1.942 1.942
Ricerca scientifica e tecnologica di base
Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (3.3 – cap. 1679) Cp 4.492 4.578 4.578
Cs 4.492 4.578 4.578
Decreto legislativo n. 204 del 1998:
Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica
(3.3 – cap. 7236) Cp 1.792.713 1.792.713 1.788.713
Cs 1.792.713 1.792.713 1.788.713
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia
di energia ed in ambito minerario ed
industriale
Ministero dello sviluppo economico
Legge n. 282 del 1991; decreto-legge n.
496 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994
e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 95 del
1995: Riforma dell’ENEA (7.1 – cap. 7630) Cp 166.693 167.421 167.421
Cs 166.693 167.421 167.421
Ricerca di base e applicata
Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme
in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni
pubbliche:
– Art. 4: Istituzione del Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica
amministrazione (12.1 – cap. 1707/p) Cp 1.495 1.524 1.524
Cs 1.495 1.524 1.524
Ricerca per la didattica
Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (3.1 – cap. 1261) Cp 1.533 1.563 1.563
Cs 1.533 1.563 1.563
Ricerca per il settore della sanità pubblica
Ministero della salute
Decreto del Presidente della Repubblica n.
613 del 1980: Contributo alla Croce rossa
italiana (2.1 – cap. 3453) Cp 26.474 26.984 26.984
Cs 26.474 26.984 26.984
Decreto legislativo n. 502 del 1992:
Riordino della disciplina in materia
sanitaria:
– Art. 12: Fondo da destinare ad attività
di ricerca e sperimentazione
(2.1 – cap. 3392) Cp 300.459 306.242 306.242
Cs 300.459 306.242 306.242
Decreto legislativo n. 267 del 1993:
Riordinamento dell’Istituto superiore di
sanità (2.1 – cap. 3443) Cp 18.542 19.389 18.389
Cs 18.542 19.389 18.389
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (2.1 – cap. 3412) Cp 4.240 4.322 4.322
Cs 4.240 4.322 4.322
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 129 del
2001: Interventi per il ripiano dei
disavanzi del Servizio sanitario nazionale
al 31 dicembre 1999, nonché per garantire
la funzionalità dell’Agenzia per i servizi
sanitari regionali:
– Art. 2, comma 4: Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali
(2.1 – cap. 3457) Cp 723 737 737
Cs 723 737 737
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Totale missione Cp 2.353.696 2.362.162 2.357.162
Cs 2.353.696 2.362.162 2.357.162
——————————
——————————
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Tutela e conservazione della fauna e della
flora, salvaguardia della biodiversità e
dell’ecosistema marino
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la
difesa del mare (1.10 – capp. 1644, 1646) Cp 21.290 21.700 21.700
Cs 21.290 21.700 21.700
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 59 del
1993: Modifiche e integrazioni alla legge
7 febbraio 1992, n. 150, in materia di
commercio e detenzione di esemplari di
fauna e flora minacciati di estinzione
(1.10 – capp. 1388, 1389) Cp 218 220 220
Cs 218 220 220
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed
altri organismi (1.10 – cap. 1551) Cp 6.868 7.000 7.000
Cs 6.868 7.000 7.000
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Totale missione Cp 28.376 28.920 28.920
Cs 28.376 28.920 28.920
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CASA E ASSETTO URBANISTICO
Politiche abitative, urbane e territoriali
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo (articolo 11,
comma 1) (3.1 – cap. 1690) Cp 32.916 33.940 14.313
Cs 32.916 33.940 14.313
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Totale missione Cp 32.916 33.940 14.313
Cs 32.916 33.940 14.313
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TUTELA DELLA SALUTE
Sanità pubblica veterinaria, igiene e
sicurezza degli alimenti
Ministero della salute
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli
interventi in materia di animali di
affezione e per la prevenzione del randagismo:
– Art. 1, comma 2: Finanziamento degli
interventi in materia di animali di
affezione e per la prevenzione del
randagismo (1.2 – cap. 5340) Cp 785 801 345
Cs 785 801 345
Regolamentazione e vigilanza in materia
di prodotti farmaceutici ed altri
prodotti sanitari ad uso umano
Ministero della salute
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 326
del 2003: Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici:
– Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del
farmaco (1.4 – capp. 3458, 7230) Cp 6.364 6.976 5.976
Cs 6.364 6.976 5.976
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Totale missione Cp 7.149 7.777 6.321
Cs 7.149 7.777 6.321
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITA’ CULTURALI E PAESAGGISTICI
Sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo
Ministero per i beni e le attività culturali
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120,
6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570,
8571, 8573, 8721) Cp 258.610 262.465 262.465
Cs 258.610 262.465 262.465
Tutela dei beni librari, promozione e
sostegno del libro e dell’editoria
Ministero per i beni e le attività culturali
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al
funzionamento della Biblioteca nazionale
centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma
(1.10 – cap. 3610) Cp 1.309 1.334 1.334
Cs 1.309 1.334 1.334
Decreto del Presidente della Repubblica
n. 805 del 1975: Organizzazione del
Ministero per i beni culturali e ambientali:
– Art. 22: Assegnazione per il funzionamento
degli istituti centrali (1.10 – cap. 3611) Cp 1.526 1.555 1.555
Cs 1.526 1.555 1.555
Legge n. 466 del 1988: Contributo
all’Accademia nazionale dei Lincei
(1.10 – cap. 3630) Cp 1.148 1.170 1.170
Cs 1.148 1.170 1.170
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (1.10 – capp. 3670, 3671) Cp 12.056 8.986 8.986
Cs 12.056 8.986 8.986
Valorizzazione del patrimonio culturale
Ministero per i beni e le attività culturali
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di
tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e
ambientale, inseriti nella “lista del
patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela
dell’UNESCO:
– Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei
siti italiani inseriti nella “lista del
patrimonio mondiale” dell’UNESCO
(1.13 – capp. 1442, 7305) Cp 1.961 1.964 1.964
Cs 1.961 1.964 1.964
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Totale missione Cp 276.610 277.474 277.474
Cs 276.610 277.474 277.474
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ISTRUZIONE SCOLASTICA
Istituzioni scolastiche non statali
Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed
esecuzione dell’accordo, effettuato mediante
scambio di note, tra il Governo italiano ed
il Consiglio superiore delle Scuole europee
che modifica l’articolo 1 della convenzione
del 5 settembre 1963 relativa al
funzionamento della Scuola europea di Ispra
(Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29
febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 – cap. 2193) Cp 321 327 327
Cs 321 327 327
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Totale missione Cp 321 327 327
Cs 321 327 327
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ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Diritto allo studio nell’istruzione
universitaria
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento
dell’attività sportiva universitaria
(2.1 – cap. 1709) Cp 5.267 5.368 5.368
Cs 5.267 5.368 5.368
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed
integrazioni alla legge 2 dicembre 1991,
n. 390, recante norme sul diritto agli
studi universitari (2.1 – cap. 1695) Cp 25.245 25.773 12.939
Cs 25.245 25.773 12.939
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in
materia di alloggi e residenze per studenti
universitari:
– Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi
e residenze per studenti universitari
(2.1 – cap. 7273) Cp 18.660 18.660 18.660
Cs 18.660 18.660 18.660
Sistema universitario e formazione
post-universitaria
Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano
triennale di sviluppo dell’università e per
l’attuazione del piano quadriennale
1986-1990 (2.3 – cap. 1690) Cp 43.926 44.772 44.772
Cs 43.926 44.772 44.772
Legge n. 243 del 1991: Università non
statali legalmente riconosciute
(2.3 – cap. 1692) Cp 60.867 62.039 62.039
Cs 60.867 62.039 62.039
——————————
Totale missione Cp 153.965 156.612 143.778
Cs 153.965 156.612 143.778
——————————
——————————
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Protezione sociale per particolari categorie
Ministero dell’economia e delle finanze
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del
2001: Disposizioni concernenti la
corresponsione di indennizzi, incentivi ed
agevolazioni a cittadini ed imprese
italiane che abbiano perduto beni, diritti
ed interessi in territori già soggetti
alla sovranità italiana e all’estero
(17.1 – cap. 7256) Cp 13.278 13.278 13.278
Cs 13.278 13.278 13.278
Sostegno alla famiglia
Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 248 del
2006: Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e
di contrasto all’evasione fiscale:
– Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche
della famiglia (17.3 – cap. 2102) Cp 51.475 52.536 31.391
Cs 51.475 52.536 31.391
Promozione e garanzia dei diritti e delle
pari opportunità
Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice
in materia di protezione dei dati personali
(17.4 – cap. 1733) Cp 9.520 9.703 9.703
Cs 9.520 9.703 9.703
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 248 del
2006: Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e
di contrasto all’evasione fiscale:
– Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità
(17.4 – cap. 2108) Cp 17.156 17.198 17.198
Cs 17.156 17.198 17.198
Trasferimenti assistenziali a enti
previdenziali, finanziamento nazionale spesa
sociale, promozione e programmazione
politiche sociali, monitoraggio e
valutazione interventi
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza:
– Art. 1: Fondo nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza (4.5 – cap. 3527) Cp 39.205 39.960 39.960
Cs 39.205 39.960 39.960
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali:
– Art. 20, comma 8: Fondo nazionale per le
politiche sociali (4.5 – cap. 3671) Cp 73.875 69.954 44.590
Cs 73.875 69.954 44.590
——————————
Totale missione Cp 204.509 202.629 156.120
Cs 204.509 202.629 156.120
——————————
——————————
POLITICHE PREVIDENZIALI
Previdenza obbligatoria e complementare,
assicurazioni sociali
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare:
– Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione
(2.2 – cap. 4332) Cp 296 302 302
Cs 296 302 302
——————————
Totale missione Cp 296 302 302
Cs 296 302 302
——————————
——————————
POLITICHE PER IL LAVORO
Politiche attive e passive del lavoro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo:
– Art. 80, comma 4: Formazione professionale
(1.3 – cap. 4161) Cp 802 817 817
Cs 802 817 817
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle
attività di formazione professionale
(1.3 – cap. 7682) Cp 9.293 9.293 9.293
Cs 9.293 9.293 9.293
Politiche di regolamentazione in materia
di rapporti di lavoro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
– Art. 3, comma 149: Fondo per le spese
di funzionamento della Commissione di
garanzia per l’attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali (1.7 – cap. 5025) Cp 1.344 1.370 1.370
Cs 1.344 1.370 1.370
——————————
Totale missione Cp 11.439 11.480 11.480
Cs 11.439 11.480 11.480
———————————–
———————————–
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI
DIRITTI
Garanzia dei diritti e interventi per lo
sviluppo della coesione sociale
Ministero dell’interno
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (5.1 – cap. 2309) Cp 41 42 42
Cs 41 42 42
Decreto legislativo n. 140 del 2005:
Attuazione della direttiva 2003/9/CE che
stabilisce norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo
negli Stati membri:
– Art. 13: Somme destinate all’accoglienza
degli stranieri richiedenti il
riconoscimento dello status di rifugiato
(5.1 – cap. 2311) Cp 8.107 8.263 8.263
Cs 8.107 8.263 8.263
——————————
Totale missione
Cp 8.148 8.305 8.305
Cs 8.148 8.305 8.305
——————————
——————————
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Regolazione giurisdizione e coordinamento
del sistema della fiscalità
Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 287 del 1999:
Riordino della Scuola superiore della
pubblica amministrazione e riqualificazione
del personale delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59
(1.1 – cap. 3935) Cp 2.154 2.195 2.195
Cs 2.154 2.195 2.195
Regolamentazione e vigilanza sul settore
finanziario
Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 216 del
1974: Disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei
titoli azionari (CONSOB)
(1.4 – cap. 1560) Cp 449 458 458
Cs 449 458 458
Regolazioni contabili, restituzioni e
rimborsi d’imposte
Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del
2009: Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale:
– Art. 3, comma 9: Compensazione degli
oneri derivanti dalla fruizione di
tariffe agevolate per la fornitura di
energia elettrica e di gas
(1.5 – cap. 3822) Cp 86.311 87.973 87.973
Cs 86.311 87.973 87.973
Analisi e programmazione economico-
finanziaria
Ministero dell’economia e delle finanze
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in
materia di lavori pubblici:
– Art. 4: Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
(1.6 – cap. 1702) Cp 177 180 180
Cs 177 180 180
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi
(1.6 – cap. 1613) Cp 21 21 21
Cs 21 21 21
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all’occupazione e
della normativa che disciplina l’INAIL,
nonché disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali:
– Art. 51: Contributo dello Stato in favore
dell’Associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ
(1.6 – cap. 7330) Cp 1.836 1.836 1.336
Cs 1.836 1.836 1.336
——————————
Totale missione
Cp 90.948 92.663 92.163
Cs 90.948 92.663 92.163
——————————
——————————
GIOVANI E SPORT
Attività ricreative e sport
Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto-legge n. 181 del 2006, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 233 del
2006: Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri:
– Art. 1, comma 19, lettera a): Adeguamento
della struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri per l’esercizio delle
funzioni in materia di sport
(22.1 – cap. 7450) Cp 55.080 55.080 55.080
Cs 55.080 55.080 55.080
Incentivazione e sostegno alla gioventù
Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 248 del
2006: Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all’evasione fiscale:
– Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche
giovanili
(22.2 – cap. 2106) Cp 12.788 13.432 10.649
Cs 12.788 13.432 10.649
Decreto-legge n. 297 del 2006, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 15 del
2007: Disposizioni urgenti per il
recepimento delle direttive comunitarie
2006/48/CE e 2006/49/CE e per F adeguamento
a decisioni in ambito comunitario relative
all’assistenza a terra negli aeroporti,
all’Agenzia nazionale per i giovani e al
prelievo venatorio:
– Art. 6, comma 2: Agenzia nazionale per i
giovani
(22.2 – cap. 1597) Cp 55 56 56
Cs 55 56 56
——————————
Totale missione
Cp 67.923 68.568 65.785
Cs 67.923 68.568 65.785
——————————
——————————
TURISMO
Sviluppo e competitività del turismo
Ministero dell’economia e delle finanze
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’Ente
nazionale italiano per il turismo
(23.1 – cap. 2194) Cp 4.041 4.119 4.119
Cs 4.041 4.119 4.119
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 286 del
2006: Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria:
– Art. 2, comma 98, lettera a): Turismo
(23.1 – cap. 2107) Cp 15.760 16.073 12.487
Cs 15.760 16.073 12.487
——————————
Totale missione
Cp 19.801 20.192 16.606
Cs 19.801 20.192 16.606
——————————
——————————
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Indirizzo politico
Ministero della giustizia
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi
(2.1 – cap. 1160) Cp 46 47 47
Cs 46 47 47
Servizi generali, formativi ed
approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche
Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto del Presidente della Repubblica n.
701 del 1977: Approvazione del regolamento
di esecuzione del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472,
sul riordinamento e potenziamento della
Scuola superiore della pubblica
amministrazione
(24.4 – cap. 5217) Cp 1.387 1.414 2.014
Cs 1.387 1.414 2.014
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1980):
– Art. 36: Assegnazione a favore
dell’Istituto nazionale di statistica
(24.4 – cap. 1680)
Cp 27.690 28.223 28.223
Cs 27.690 28.223 28.223
Decreto legislativo n. 285 del 1999:
Riordino del Centro di formazione studi
(Formez), a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59
(24.4 – cap. 5200) Cp 6.446 9.512 9.512
Cs 6.446 9.512 9.512
——————————
Totale missione
Cp 35.569 39.196 39.796
Cs 35.569 39.196 39.796
——————————
——————————
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare
Ministero dell’economia e delle finanze
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della
disciplina dei compensi per lavoro
straordinario ai dipendenti dello Stato
(25.1 – cap. 3026) Cp 34.815 35.485 35.485
Cs 34.815 35.485 35.485
Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del
1999 (articolo 68, comma 4, lettera b)):
Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa (6.1 – cap. 1270) Cp 87.872 89.564 89.564
Cs 87.872 89.564 89.564
——————————
Totale missione Cp 122.687 125.049 125.049
Cs 122.687 125.049 125.049
——————————–
Totale generale Cp 4.357.037 4.393.243 4.300.425
Cs 4.357.037 4.393.243 4.300.425
——————————–
——————————–
Allegato 6
Tabella D
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
——————————————————————————-
| ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI | 2011 | 2012 | 2013 |
| RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED | | | |
| AMMINISTRAZIONE | | | |
——————————————————————————-
(migliaia di euro)
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi di riserva e speciali
Ministero dell’economia e delle
finanze
Decreto-legge n. 134 del 2008,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 166 del 2008:
Disposizioni urgenti in materia
di ristrutturazione di grandi
imprese in crisi:
– Art. 2, comma 5: Fondo
di riserva per le autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti
di natura corrente (25.2 – cap. 3003)
Cp -5.000 -5.000 -5.000
Cs -5.000 -5.000 -5.000
————————————
Totale missione Cp -5.000 -5.000 -5.000
Cs -5.000 -5.000 -5.000
————————————
Totale generale Cp -5.000 -5.000 -5.000
Cs -5.000 -5.000 -5.000
————————————
————————————
segue
——————————————————————–
| ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI | Definanziamento |
| RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED | |
| AMMINISTRAZIONE | |
——————————————————————–
(migliaia di euro)
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi di riserva e speciali
Ministero dell’economia e delle
finanze
Decreto-legge n. 134 del 2008,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 166 del 2008:
Disposizioni urgenti in materia
di ristrutturazione di grandi
imprese in crisi:
– Art. 2, comma 5: Fondo
di riserva per le autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti
di natura corrente (25.2 – cap. 3003)
Totale missione
Totale generale
Allegato 7
Tabella E
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE
CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI
E DELLE RIMODULAZIONI
N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate,
per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l’amministrazione pertinente
– riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale
è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica
evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel
caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla
legislazione vigente e alla legge di stabilità.
Nella colonna “Limite impeg.” i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2011 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2011 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2011 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2010 e
quelli derivanti da spese di annualità.
ELENCO DELLE MISSIONI
3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. – L’Italia in Europa e nel mondo
5. – Difesa e sicurezza del territorio
7. – Ordine pubblico e sicurezza
8. – Soccorso civile
9. – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. – Competitività e sviluppo delle imprese
12. – Regolazione dei mercati
13. – Diritto alla mobilità
14. – Infrastrutture pubbliche e logistica
16. – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
17. – Ricerca e innovazione
18. – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
19. – Casa e assetto urbanistico
24. – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
26. – Politiche per il lavoro
28. – Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. – Interventi a favore delle imprese industriali
3. – Interventi per calamità naturali
4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. – Credito agevolato al commercio
6. – Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.
Interventi per Venezia
7. – Provvidenze per l’editoria
8. – Edilizia residenziale e agevolata
9. – Mediocredito centrale – SIMEST Spa
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze
dell’ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell’industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione di strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione delle aree urbane
26. – Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi
——-
N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.
Tabella E
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAZIONE
DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI
——————————————————————————–
| ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI | 2011 | 2012 | 2013 |
| RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED | | | |
| AMMINISTRAZIONE | | | |
——————————————————————————–
(migliaia di euro)
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE
TERRITORIALI
Erogazioni a Enti territoriali per
interventi di settore
Economia e finanze
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2010):
– Art. 2, comma 196, terzo periodo:
Interventi infrastrutturali comune di Roma
(Settore n. 27)
Interventi diversi (2.1 – cap. 7285)
Legislazione vigente Cp – 90.000 –
Cs – 30.000 –
Legge di stabilità Cp – 90.000 –
Cs – 30.000 –
Elaborazione, quantificazione e assegnazione
dei trasferimenti erariali compresi quelli
per interventi speciali
Interno
Decreto- legge n. 203 del 2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 248 del
2005: Misure di contrasto all’evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria:
– Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi
per lo sviluppo (Settore n. 27)
Interventi diversi (2.3 – cap. 7253)
Legislazione vigente Cp – – –
Cs – – –
Rifinanziamento Cp 15.000 – –
Cs 15.000 – –
Legge di stabilità Cp 15.000 – –
Cs 15.000 – –
Regolazioni contabili ed altri
Trasferimenti alle Regioni a statuto
Speciale
Economia e finanze
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 248 del
2005: Misure di contrasto all’evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria:
– Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA auto
Regione siciliana (Settore n. 27)
Interventi diversi (2.3 – cap. 7517)
Legislazione vigente Cp 86.000 86.000 86.000
Cs 86.000 86.000 86.000
Legge di stabilità Cp 86.000 86.000 86.000
Cs 86.000 86.000 86.000
– Art. 5, comma 3-ter.
Contributo di solidarietà nazionale
Regione siciliana (Settore – n. 27)
Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
Legislazione vigente Cp 10.000 10.000 10.000
Cs 10.000 10.000 10.000
Legge di stabilità Cp 10.000 10.000 10.000
Cs 10.000 10.000 10.000
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006):
– Art. 1, comma 114, terzo periodo:
Contributo di solidarietà nazionale
Regione siciliana (Settore n. 27)
Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
Legislazione vigente Cp 10.000 10.000 10.000
Cs 10.000 10.000 10.000
Legge di stabilità Cp 10.000 10.000 10.000
Cs 10.000 10.000 10.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 236 del
1993: Interventi urgenti a sostegno della
occupazione:
– Art. 3, comma 9: Contributo alla regione
Calabria (Settore n. 19) Difesa del suolo
e tutela ambientale (2.5 – cap. 7499)
Legislazione vigente Cp 160.102 160.102 –
Cs 160.102 160.102 –
Legge di stabilità Cp 160.102 160.102 –
Cs 160.102 160.102 –
————————————
Totale missione Cp 281.102 356.102 106.000
Cs 281.102 296.102 106.000
————————————
————————————
L’ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Partecipazione italiana alle politiche
di bilancio in ambito UE
Economia e finanze
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento
delle politiche riguardanti l’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee ed
adeguamento dell’ordinamento interno agli
atti normativi comunitari:
– Art. 5: Fondo destinato al coordinamento
delle politiche riguardanti l’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee
(Settore n. 27) Interventi diversi
(3.1 – cap. 7493)
Legislazione vigente Cp 5.295.450 5.524.300 –
Cs 5.295.450 5.524.300 –
Rifinanziamento Cp – – 5.500.000
Cs – – 5.500.000
Legge di stabilità Cp 5.295.450 5.524.300 5.500.000
Cs 5.295.450 5.524.300 5.500.000
Cooperazione economica, finanziaria e
infrastrutturale
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed
Esecuzione del Trattato di amicizia,
partenariato e cooperazione tra la
Repubblica italiana e la Grande
Giamahiria araba libica popolare
socialista, fatto a Bengasi il 30
agosto 2008:
– Art. 5, comma 1: Articolo 8 del
Trattato:
progetti infrastrutturali di base
(Settore n. 27)
Interventi diversi (8.2 – cap. 7800)
Legislazione vigente Cp 180.000 180.000 180.000
Cs 180.000 180.000 180.000
Legge di stabilità Cp 180.000 180.000 180.000
Cs 180.000 180.000 180.000
– Art. 5, comma 1: Articolo 10, lettera a),
del Trattato: Costruzione in Libia di
unità abitative (Settore n. 27) Interventi
diversi (8.2 – cap. 7801)
Legislazione vigente Cp 3.680 – –
Cs 3.680 – –
Legge di stabilità Cp 3.680 – –
Cs 3.680 – –
————————————
Totale missione Cp 5.479.130 5.704.300 5.680.000
Cs 5.479.130 5.704.300 5.680.000
————————————
————————————
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Pianificazione generale delle Forze Armate
e approvvigionamenti militari
Difesa
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice
dell’ordinamento militare:
– Art. 606: Finanziamento di programmi
interforze a elevato contenuto tecnologico
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.6 – cap. 7129)
Legislazione vigente Cp 8.410 – –
Cs 8.410 – –
Legge di stabilità Cp 8.410 – –
Cs 8.410 – –
————————————
Totale missione Cp 8.410 – –
Cs 8.410 – –
————————————
————————————
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Concorso della Guardia di finanza alla
sicurezza pubblica
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006)(art. 1, comma 93) e decreto-legge
n. 135 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 166 del
2009 (art. 3-bis, comma 3): Contributo
quindicennale per l’ammodernamento della
flotta e il miglioramento e la sicurezza
delle comunicazioni, nonché per il
completamento del programma di dotazione
infrastrutturale del Corpo della guardia di
finanza (Settore n. 27)
Interventi diversi (5.1 – capp. 7833, 7834)
Legislazione vigente Cp 28.852 28.852 28.852
Cs 28.852 28.852 28.852
Legge di stabilità Cp 28.852 28.852 28.852
Cs 28.852 28.852 28.852
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti
e sulle coste
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008):
– Art. 2, comma 99: Sistemi di
Comunicazione del Corpo delle capitanerie
Di porto (Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
Legislazione vigente Cp 10.430 – –
Cs 10.430 – –
Legge di stabilità Cp 10.430 – –
Cs 10.430 – –
Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 166 del
2009: Disposizioni urgenti per l’attuazione
di obblighi comunitari e per l’esecuzione
di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunità europee:
– Art. 3-bis, comma 3: Recepimento della
direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2009
(Settore n. 27) Interventi diversi
(4.1 – cap. 7853/p)
Legislazione vigente Cp 26.051 26.051 26.051
Cs 9.000 18.000 26.051 Legge di stabilità Cp 26.051 26.051 26.051
Cs 9.000 18.000 26.051
————————————
Totale missione Cp 65.333 54.903 54.903
Cs 48.282 46.852 54.903
————————————
————————————
SOCCORSO CIVILE
Protezione civile
Economia e finanze
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61
del 1998: Ulteriori interventi urgenti
in favore delle zone terremotate delle
regioni Marche e Umbria e di altre zone
colpite da eventi calamitosi:
– Art. 21, comma 1: Contributi
straordinari alla regione Emilia-Romagna
e alla provincia di Crotone (Settore n. 3)
Interventi per calamità naturali
(6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 18.076 18.076 18.076
Cs 18.076 18.076 18.076
Legge di stabilità Cp 18.076 18.076 18.076
Cs 18.076 18.076 18.076
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito,
con modificazioni, della legge n. 226 del
1999: Interventi urgenti in materia di
protezione civile:
– Art. 4, comma 1: Contributi in favore
delle regioni Basilicata, Calabria e
Campania colpite da eventi calamitosi
(Settore n. 3) Interventi per calamità
naturali (6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 24.273 24.273 24.273
Cs 24.273 24.273 24.273
Legge di stabilità Cp 24.273 24.273 24.273
Cs 24.273 24.273 24.273
– Art. 4, comma 2: Contributi per il
recupero degli edifici monumentali privati
(Settore n. 3) Interventi per calamità
naturali (6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 1.549 1.549 1.549
Cs 1.549 1.549 1.549
Legge di stabilità Cp 1.549 1.549 1.549
Cs 1.549 1.549 1.549
– Art. 7, comma 1: Contributi a favore
delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Liguria e Toscana
colpite da eventi calamitosi
(Settore n. 3) Interventi per calamità
naturali (6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 17.043 17.043 17.043
Cs 17.043 17.043 17.043
Legge di stabilità Cp 17.043 17.043 17.043
Cs 17.043 17.043 17.043
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2005):
– Art. 1, comma 203: Prosecuzione degli
interventi nei territori colpiti da
calamità naturali (Settore n. 3)
Interventi per calamità naturali
(6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 58.500 58.500 58.500
Cs 58.500 58.500 58.500
Legge di stabilità Cp 58.500 58.500 58.500
Cs 58.500 58.500 58.500
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito,
con modificazioni, della legge n. 80 del
2005: Disposizioni urgenti nell’ambito
del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale:
– Art. 5, comma 14: Ricostruzione,
riconversione e bonifica dell’area delle
acciaierie di Genova – Cornigliano
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (6.2 – cap. 7449/p)
Legislazione vigente Cp 5.000 5.000 5.000
Cs 5.000 5.000 5.000
Legge di stabilità Cp 5.000 5.000 5.000
Cs 5.000 5.000 5.000
Decreto-legge n. 203 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto
all’evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e
finanziaria:
– Art. 11-quaterdecies, comma 1:
Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24)
Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
Legislazione vigente Cp 2.000 2.000 2.000
Cs 2.000 2.000 2.000
Legge di stabilità Cp 2.000 2.000 2.000
Cs 2.000 2.000 2.000
– Art. 11 – quaterdecies, comma 1:
Campionati mondiali di nuoto 2009
(Settore n. 24) Impiantistica sportiva
(6.2 – cap. 7449/p)
Legislazione vigente Cp 2.000 2.000 2.000
Cs 2.000 2.000 2.000
Legge di stabilità Cp 2.000 2.000 2.000
Cs 2.000 2.000 2.000
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006):
– Art. 1, comma 100: Somme da assegnare
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
per oneri derivanti dalla concessione di
contributi per interventi nei territori
colpiti da calamità naturali (Settore n. 3)
Interventi per calamità naturali
(6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 26.000 26.000 26.000
Cs 26.000 26.000 26.000
Legge di stabilità Cp 26.000 26.000 26.000
Cs 26.000 26.000 26.000
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 1292: Campionati mondiali
di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo
di Pescara 2009 (contributo quindicennale
– scadenza 2022) Protezione civile
(Settore n. 24) Impiantistica sportiva
(6.2 – cap. 7449/p)
Legislazione vigente Cp 3.000 3.000 3.000
Cs 3.000 3.000 3.000
Legge di stabilità Cp 3.000 3.000 3.000
Cs 3.000 3.000 3.000
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
– Art. 2, comma 113: Sospensione dei
pagamenti nelle regioni Marche e Umbria
(regolazione contabile) (Settore n. 3)
Interventi per calamità naturali
(6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 22.600 22.600 22.600
Cs 22.600 22.600 22.600
Legge di stabilità Cp 22.600 22.600 22.600
Cs 22.600 22.600 22.600
– Art. 2, comma 115: Interventi di
ricostruzione nelle regioni Basilicata e
Campania (regolazione contabile)
(Settore n. 3) Interventi per calamità
naturali (6.2 – cap. 7444)
Legislazione vigente Cp 5.000 5.000 5.000
Cs 5.000 5.000 5.000
Legge di stabilità Cp 5.000 5.000 5.000
Cs 5.000 5.000 5.000
– Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone
colpite da eventi sismici nelle regioni
Molise e Puglia (Settore n. 3)
Interventi per calamità naturali
(6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 10.000 10.000 10.000
Cs 10.000 10.000 10.000
Legge di stabilità Cp 10.000 10.000 10.000
Cs 10.000 10.000 10.000
– Art. 2, comma 263: Giochi del
Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24)
Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
Legislazione vigente Cp 700 700 700
Cs 700 700 700
Legge di stabilità Cp 700 700 700
Cs 700 700 700
– Art. 2, comma 271: Campionati mondiali
di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24)
Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
Legislazione vigente Cp 400 400 400
Cs 400 400 400
Legge di stabilità Cp 400 400 400
Cs 400 400 400
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 77 del
2009: Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile
2009 e ulteriori interventi urgenti di
protezione civile:
– Art. 11, comma 1: Fondo per la
prevenzione del rischio sismico
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (6.2 -cap. 7459)
Legislazione vigente Cp 145.100 195.600 195.600
Cs 145.100 195.600 195.600
Legge di stabilità Cp 145.100 195.600 195.600
Cs 145.100 195.600 195.600
– Art. 14, comma 5: Interventi per la
ricostruzione dell’Abruzzo (Settore n. 3)
Interventi per calamità naturali
(6.2 – cap. 7462)
Legislazione vigente Cp 350.000 30.000 –
Cs 350.000 30.000 –
Legge di stabilità Cp 350.000 30.000 –
Cs 350.000 30.000 –
————————————
Totale missione Cp 691.241 421.741 391.741
Cs 691.241 421.741 391.741
————————————
————————————
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA
Sviluppo e sostenibilità del settore
agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici
di produzione
Politiche agricole alimentari e forestali
Decreto legislativo n. 102 del 2004:
Interventi finanziari e sostegno delle
imprese agricole:
– Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo
di solidarietà nazionale – incentivi
assicurativi (Settore n. 21) Interventi
in agricoltura (1.5 – cap. 7439)
Legislazione vigente Cp 116.700 116.700 –
Cs 116.700 116.700 –
Legge di stabilità Cp 116.700 116.700 –
Cs 116.700 116.700 –
————————————
Totale missione Cp 116.700 116.700 –
Cs 116.700 116.700 –
————————————
————————————
COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Regolamentazione, incentivazione dei
settori imprenditoriali, riassetti
industriali, sperimentazione tecnologica,
lotta alla contraffazione, tutela della
proprietà industriale
Sviluppo economico
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006):
– Art. 1, comma 95: Proseguimento del
programma di sviluppo e di acquisizione
delle unità navali della classe FREMM
(Settore n. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)
Legislazione vigente Cp 75.000 75.000 75.000
Cs 75.000 75.000 75.000
Legge di stabilità Cp 75.000 75.000 75.000
Cs 75.000 75.000 75.000
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007):
– Art. 1, comma 883: Promozione della
competitività nei settori industriali ad
alta tecnologia (1° contributo
quindicennale – scadenza 2021) (Settore
n. 2) Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 40.000 40.000 40.000
Cs 40.000 40.000 40.000
Legge di stabilità Cp 40.000 40.000 40.000
Cs 40.000 40.000 40.000
– Art. 1, comma 883: Promozione della
competitività nei settori industriali ad
alta tecnologia (2° contributo
quindicennale – scadenza 2022)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 40.000 40.000 40.000
Cs 40.000 40.000 40.000
Legge di stabilità Cp 40.000 40.000 40.000
Cs 40.000 40.000 40.000
– Art. 1, comma 883: Promozione della
competitività nei settori industriali ad
alta tecnologia (3° contributo
quindicennale – scadenza 2023) (Settore
n. 2) Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 40.000 40.000 40.000
Cs 40.000 40.000 40.000
Legge di stabilità Cp 40.000 40.000 40.000
Cs 40.000 40.000 40.000
– Art. 1, comma 884: Promozione della
competitività nei settori industriali ad
alta tecnologia (1° contributo
quindicennale – scadenza 2021)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 876 876 876
Cs 876 876 876
Legge di stabilità Cp 876 876 876
Cs 876 876 876
– Art. 1, comma 884: Promozione della
competitività nei settori industriali ad
alta tecnologia (2° contributo
quindicennale – scadenza 2022)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 11.233 11.233 11.233
Cs 11.233 11.233 11.233
Legge di stabilità Cp 11.233 11.233 11.233
Cs 11.233 11.233 11.233
– Art. 1, comma 885: Promozione della
competitività nei settori industriali ad
alta tecnologia (contributo quindicennale
– scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi
a favore delle imprese industriali
(1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 50.000 50.000 50.000
Cs 50.000 50.000 50.000
Legge di stabilità Cp 50.000 50.000 50.000
Cs 50.000 50.000 50.000
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008):
– Art. 2, comma 179: Programmi europei
aeronautici (1° contributo quindicennale
-scadenza 2022) (Settore n. 2)
Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 20.000 20.000 20.000
Cs 20.000 20.000 20.000
Legge di stabilità Cp 20.000 20.000 20.000
Cs 20.000 20.000 20.000
– Art. 2, comma 179: Programmi europei
aeronautici (2° contributo quindicennale
– scadenza 2023) (Settore n. 2)
Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 25.000 25.000 25.000
Cs 25.000 25.000 25.000
Legge di stabilità Cp 25.000 25.000 25.000
Cs 25.000 25.000 25.000
– Art. 2, comma 179: Programmi europei
aeronautici (3° contributo quindicennale
– scadenza 2024) (Settore n. 2)
Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 25.000 25.000 25.000
Cs 25.000 25.000 25.000
Legge di stabilità Cp 25.000 25.000 25.000
Cs 25.000 25.000 25.000
– Art. 2, comma 180: Interventi nel
settore aeronautico (Settore n. 2)
Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 1.100.000 1.100.000 –
Cs 1.100.000 1.100.000 –
Legge di stabilità Cp 1.100.000 1.100.000 –
Cs 1.100.000 1.100.000 –
– Art. 2, comma 181: Programmi navali
(Settore n. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)
Legislazione vigente Cp 375.000 – –
Cs 375.000 – –
Legge di stabilità Cp 375.000 – –
Cs 375.000 – –
Decreto-legge n. 5 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 33
del 2009: Misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi, nonché
disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel
settore lattiero-caseario:
– Art. 1-quinquies, comma 8: Fondo per la
finanza d’impresa (Settore n. 2)
Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 – cap. 7450)
Legislazione vigente Cp 270.000 536.310 –
Cs 90.000 270.000 –
Legge di stabilità Cp 270.000 536.310 –
Cs 90.000 270.000 –
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione
del Trattato di amicizia, partenariato e
cooperazione tra la Repubblica italiana e
la Grande Giamahiria araba libica popolare
socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto
2008:
– Art. 5, comma 1: Articolo 19 del Trattato:
contributi per la realizzazione di sistemi
di controllo elettronico da affidare
a società italiane (Settore n. 27)
Interventi diversi (1.1 – cap. 7331)
Legislazione vigente Cp 57.700 – –
Cs 57.700 – –
Legge di stabilità Cp 57.700 – –
Cs 57.700 – –
Incentivazione per lo sviluppo industriale
nell’ambito delle politiche di sviluppo e
coesione
Sviluppo economico
Decreto-legge n. 40 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 73 del
2010: Disposizioni urgenti tributarie e
finanziarie in materia di contrasto alle
frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l’altro, nella forma dei
cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, di
potenziamento e razionalizzazione della
riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di
destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi a
sostegno della domanda di particolari
settori: – Art. 4, comma 1-quinquies:
Fondo finalizzato all’efficientamento del
parco dei generatori di energia elettrica
prodotta nei rifugi di montagna
(Settore n. 2) Interventi a favore
delle imprese industriali
(1.3 – cap. 7334)
Legislazione vigente Cp 1.000 – –
Cs 350 – –
Legge di stabilità Cp 1.000 – –
Cs 350 – –
Incentivi alle imprese per interventi di
sostegno
Economia e finanze
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008):
– Art. 2, comma 373: Cancellazione del
debito dei Paesi poveri (Settore n. 27)
Interventi diversi (8.2 – cap. 7182)
Legislazione vigente Cp 50.000 50.000 50.000
Cs 50.000 50.000 50.000
Legge di stabilità Cp 50.000 50.000 50.000
Cs 50.000 50.000 50.000
– Art. 3, comma 33: Trasferimenti alle
imprese (Settore n. 9) Mediocredito
centrale -SIMEST SpA (8.2 – cap. 7298)
Legislazione vigente Cp 15.523 – –
Cs 15.523 – –
Legge di stabilità Cp 15.523 – –
Cs 15.523 – –
Interventi di sostegno tramite il sistema
della fiscalità
Economia e finanze
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007):
– Art. 1, comma 272: Credito d’imposta per
nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
(Settore n. 4) Interventi nelle aree
sottoutilizzate (8.3 – cap. 7809)
Legislazione vigente Cp 359.840 362.373 667.800
Cs 359.840 362.373 667.800
Legge di stabilità Cp 359.840 362.373 667.800
Cs 359.840 362.373 667.800
– Art. 1, comma 280: Credito d’imposta per
spese per ricerca e innovazione
(Settore n. 13) Interventi nel settore
della ricerca (8.3 – cap. 7811/p)
Legislazione vigente Cp 65.400 – –
Cs 65.400 – –
Legge di stabilità Cp 65.400 – –
Cs 65.400 – –
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008):
– Art. 1, comma 70: Credito d’imposta per
favorire la crescita delle aggregazioni
professionali (Settore n. 27) Interventi
diversi (8.3 – cap. 7796)
Legislazione vigente Cp 7.197 – –
Cs 7.197 – –
Legge di stabilità Cp 7.197 – –
Cs 7.197 – –
– Art. 1, comma 228: Credito d’imposta per
l’installazione di apparecchi di
videosorveglianza (Settore n. 27)
Interventi diversi (8.3 – cap. 7784)
Legislazione vigente Cp 5.215 – –
Cs 5.215 – –
Legge di stabilità Cp 5.215 – –
Cs 5.215 – –
– Art. 1, comma 233: Credito d’imposta per
i rivenditori di generi di monopolio
(Settore n. 27) Interventi diversi
(8.3 – cap. 7783)
Legislazione vigente Cp 2.608 – –
Cs 2.608 – –
Legge di stabilità Cp 2.608 – –
Cs 2.608 – –
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
– Art. 2, comma 236: Credito d’imposta
per attività di ricerca (Settore n. 27)
Interventi diversi (8.3 – cap. 7811/p)
Legislazione vigente Cp 200.000 – –
Cs 65.000 – –
Legge di stabilità Cp 200.000 – –
Cs 65.000 – –
————————————
Totale missione Cp 2.836.592 2.375.792 1.044.909
Cs 2.520.942 2.109.482 1.044.909
————————————
————————————
REGOLAZIONE DEI MERCATI
Vigilanza sui mercati e sui prodotti,
promozione della concorrenza e tutela
dei consumatori
Sviluppo economico
Legge n. 99 del 2009: Disposizioni per
lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di
energia:
– Art. 12, comma 4: Sistema fieristico
nazionale (Settore n. 27) Interventi
diversi (3.1- cap. 7495)
Legislazione vigente Cp 2.000 – –
Cs 2.000 – –
Legge di stabilità Cp 2.000 – –
Cs 2.000 – –
————————————
Totale missione Cp 2.000 – –
Cs 2.000 – –
————————————
————————————
DIRITTO ALLA MOBILITA’
Sviluppo e sicurezza della mobilità
stradale
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 120 del 2010: Disposizioni in
materia di sicurezza stradale:
– Art. 56, comma 2: Raccolta e invio
dei dati relativi all’incidentalità
stradale (Settore n. 27)
Interventi diversi (2.1 – cap. 7339)
Legislazione vigente Cp 1.500 – –
Cs 500 – –
Legge di stabilità Cp 1.500 – –
Cs 500 – –
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,
con modificazioni, della legge n. 102 del
2009: Provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini:
– Art. 4-ter, comma 3: Sicurezza degli
impianti e sicurezza operativa ENAV
(Settore n. 11) Interventi nel settore
dei trasporti (2.3 – cap. 7741)
Legislazione vigente Cp 21.100 21.100 –
Cs 21.100 21.100 –
Legge di stabilità Cp 21.100 21.100 –
Cs 21.100 21.100 –
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione
tributaria:
– Art. 63, comma 12: Fondo per la
promozione e il sostegno dello sviluppo
del trasporto pubblico locale
(Settore n. 11) Interventi nel settore
dei trasporti (2.7 – cap. 7254)
Legislazione vigente Cp 37.588 – –
Cs 37.588 – –
Legge di stabilità Cp 37.588 – –
Cs 37.588 – –
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006):
– Art. 1, comma 86: Contributo in conto
impianti alle Ferrovie dello Stato Spa
(Settore n. 11) Interventi nel settore
dei trasporti (9.1 – cap. 7122)
Legislazione vigente Cp 2.086.028 2.100.716 2.100.716
Cs 2.086.028 2.100.716 2.100.716
Legge di stabilità Cp 2.086.028 2.100.716 2.100.716
Cs 2.086.028 2.100.716 2.100.716
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007):
– Art. 1, comma 964: Sistema
alta velocità/alta capacità
Torino-Milano-Napoli (Settore n. 11)
Interventi nel settore dei trasporti
(9.1 – cap. 7124/p)
Legislazione vigente Cp 400.000 400.000 400.000
Cs 400.000 400.000 400.000
Legge di stabilità Cp 400.000 400.000 400.000
Cs 400.000 400.000 400.000
– Art. 1, comma 975: Sistema
alta velocità/alta capacità (1° contributo
quindicennale – scadenza 2020)
(Settore n. 11). Interventi nel settore dei
trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
Legislazione vigente Cp 100.000 100.000 100.000
Cs 100.000 100.000 100.000
Legge di stabilità Cp 100.000 100.000 100.000
Cs 100.000 100.000 100.000
– Art. 1, comma 975: Rete tradizionale
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale
(2° contributo quindicennale – scadenza
2021) (Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
Legislazione vigente Cp 100.000 100.000 100.000
Cs 100.000 100.000 100.000
Legge di stabilità Cp 100.000 100.000 100.000
Cs 100.000 100.000 100.000
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010):
– Art. 2, comma 204: Partecipazione
dell’ANAS Spa al capitale della società
Stretto di Messina (Settore n. 11)
Interventi nel settore dei trasporti
(9.1 – cap. 7372)
Legislazione vigente Cp – 423.000 –
Cs – 140.000 –
Legge di stabilità Cp – 423.000 –
Cs – 140.000 –
————————————
Totale missione Cp 2.746.216 3.144.816 2.700.716
Cs 2.745.216 2.861.816 2.700.716
————————————
————————————
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni
finanziarie a favore dell’Ente autonomo
acquedotto pugliese EAAP:
– Art. 1: Contributo ventennale
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.5 – cap. 7156)
Legislazione vigente Cp 15.494 15.494 15.494
Cs 15.494 15.494 15.494
Legge di stabilità Cp 15.494 15.494 15.494
Cs 15.494 15.494 15.494
Opere pubbliche e infrastrutture
Economia e finanze
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo:
– Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia
sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia
penitenziaria giudiziaria, sanitaria, di
servizio (10.1 – cap. 7464/p)
Legislazione vigente Cp 226.022 512.320 –
Cs 75.000 250.000 –
Legge di stabilità Cp 226.022 512.320 –
Cs 75.000 250.000 –
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2010):
– Art. 2, comma 250: Fondo da ripartire
per il rifinanziamento di interventi
urgenti e indifferibili (Interventi vari)
(Settore n. 17) Edilizia penitenziaria,
giudiziaria, sanitaria, di servizio
(10.1 – cap. 7464/p)
Legislazione vigente Cp 10.000 20.000 –
Cs 3.000 10.000 –
Legge di stabilità Cp 10.000 20.000 –
Cs 3.000 10.000 –
Opere strategiche, edilizia statale ed
interventi speciali e per pubbliche
calamità
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006):
– Art. 1, comma 78: Rifinanziamento della
legge n. 166 del 2002, interventi
infrastrutture (Settore n. 27)
Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 181.837 181.837 181.837
Cs 181.837 181.837 181.837
Legge di stabilità Cp 181.837 181.837 181.837
Cs 181.837 181.837 181.837
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007):
– Art. 1, comma 977: Realizzazione di
opere strategiche di preminente interesse
nazionale (1° contributo quindicennale –
scadenza 2021) (Settore n. 27) Interventi
diversi (1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 88.750 88.750 88.750
Cs 88.750 88.750 88.750
Legge di stabilità Cp 88.750 88.750 88.750
Cs 88.750 88.750 88.750
– Art. 1, comma 977: Realizzazione di
Opere strategiche di preminente
interesse nazionale (2° contributo
quindicennale – scadenza 2022)
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 94.150 94.150 94.150
Cs 94.150 94.150 94.150
Legge di stabilità Cp 94.150 94.150 94.150
Cs 94.150 94.150 94.150
– Art. 1, comma 977: Realizzazione di
opere strategiche di preminente
interesse nazionale (3° contributo
quindicennale – scadenza 2023)
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 95.650 95.650 95.650
Cs 95.650 95.650 95.650
Legge di stabilità Cp 95.650 95.650 95.650
Cs 95.650 95.650 95.650
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008):
– Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli
interventi di cui alla legge n. 443 del
2001 -legge obiettivo (1° contributo
quindicennale – scadenza 2022)
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 91.612 91.612 91.612
Cs 91.612 91.612 91.612
Legge di stabilità Cp 91.612 91.612 91.612
Cs 91.612 91.612 91.612
– Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli
interventi di cui alla legge n. 443 del
2001 – legge obiettivo (2° contributo
quindicennale – scadenza 2023)
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 91.612 91.612 91.612
Cs 91.612 91.612 91.612
Legge di stabilità Cp 91.612 91.612 91.612
Cs 91.612 91.612 91.612
– Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli
interventi di cui alla legge n. 443 del
2001 – legge obiettivo (3° contributo
quindicennale – scadenza 2024)
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 91.612 91.612 91.612
Cs 91.612 91.612 91.612
Legge di stabilità Cp 91.612 91.612 91.612
Cs 91.612 91.612 91.612
– Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
Legislazione vigente Cp 1.211 1.211 1.211
Cs 1.211 1.211 1.211
Legge di stabilità Cp 1.211 1.211 1.211
Cs 1.211 1.211 1.211
– Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
Legislazione vigente Cp 225 225 225
Cs 225 225 225
Legge di stabilità Cp 225 225 225
Cs 225 225 225
– Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
Legislazione vigente Cp 64 64 64
Cs 64 64 64
Legge di stabilità Cp 64 64 64
Cs 64 64 64
– Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (1.7 – cap. 7187)
Legislazione vigente Cp 1.000 1.000 1.000
Cs 1.000 1.000 1.000
Legge di stabilità Cp 1.000 1.000 1.000
Cs 1.000 1.000 1.000
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione
tributaria:
– Art. 14, comma 1: Spese per opere e
attività dell’Expo Milano 2015
(Settore n. 17) Edilizia penitenziaria,
giudiziaria, sanitaria, di servizio
(1.7 – cap. 7695)
Legislazione vigente Cp 59.000 223.000 564.000
Cs 59.000 223.000 564.000
Legge di stabilità Cp 59.000 223.000 564.000
Cs 59.000 223.000 564.000
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del
2009: Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa
e per ridisegnare in funzione anti-crisi,
il quadro strategico nazionale:
– Art. 21, comma 1: Opere strategiche di
preminente interesse nazionale (1°
contributo quindicennale – scadenza 2023)
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 60.000 60.000 60.000
Cs 60.000 60.000 60.000
Legge di stabilità Cp 60.000 60.000 60.000
Cs 60.000 60.000 60.000
– Art. 21, comma 1: Opere strategiche di
preminente interesse nazionale (2°
contributo quindicennale – scadenza 2024)
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 150.000 150.000 150.000
Cs 150.000 150.000 150.000
Legge di stabilità Cp 150.000 150.000 150.000
Cs 150.000 150.000 150.000
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari
ed intermodali
Legge n. 662 del 1996: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 2, comma 86: Completamento del
raddoppio dell’autostrada A6 Torino-Savona
(Settore n. 16) Interventi per la viabilità
ordinaria, speciale e di grande
comunicazione (1.2 – cap. 7483)
Legislazione vigente Cp 10.329 10.329 10.329
Cs 10.329 10.329 10.329
Legge di stabilità Cp 10.329 10.329 10.329
Cs 10.329 10.329 10.329
– Art. 2, comma 87: Avvio della
realizzazione della variante di valico
Firenze-Bologna (Settore n. 16) Interventi
per la viabilità ordinaria, speciale e di
grande comunicazione (1.2 – cap. 7484)
Legislazione vigente Cp 10.329 10.329 10.329
Cs 10.329 10.329 10.329
Legge di stabilità Cp 10.329 10.329 10.329
Cs 10.329 10.329 10.329
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 135 del
1997: Disposizioni urgenti per favorire
l’occupazione:
– Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e
potenziamento di tratti autostradali
(Settore n. 16) Interventi per la viabilità
ordinaria, speciale e di grande
comunicazione (1.2 -cap. 7485)
Legislazione vigente Cp 38.734 38.734 51.646
Cs 38.734 38.734 51.646
Legge di stabilità Cp 38.734 38.734 51.646
Cs 38.734 38.734 51.646
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005):
– Art. 1, comma 452: Interventi strutturali
per la viabilità Italia-Francia
(Settore n. 16) Interventi per la viabilità
ordinaria, speciale e di grande
comunicazione (1.2 – cap. 7481)
Legislazione vigente Cp 5.000 5.000 5.000
Cs 5.000 5.000 5.000
Legge di stabilità Cp 5.000 5.000 5.000
Cs 5.000 5.000 5.000
————————————
Totale missione Cp 1.327.631 1.787.929 1.609.521
Cs 1.169.609 1.515.609 1.609.521
————————————
————————————
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL
SISTEMA PRODUTTIVO
Sostegno all’internazionalizzazione
delle imprese e promozione del Made
in Italy
Sviluppo economico
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 936: Realizzazione di
azioni a sostegno di una campagna
promozionale straordinaria a favore del
Made in Italy (Settore n. 27) Interventi
diversi (4.2 – cap. 7481)
Legislazione vigente Cp 8.527 – –
Cs 8.527 – –
Rifinanziamento Cp 1.000 2.000 –
Cs 1.000 2.000 –
Legge di stabilità Cp 9.527 2.000 –
Cs 9.527 2.000 –
————————————
Totale missione Cp 9.527 2.000 –
Cs 9.527 2.000 –
————————————
————————————
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca scientifica e tecnologica
applicata
Istruzione, università e ricerca
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003):
– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree
sottoutilizzate ed interventi nelle
medesime aree (Settore n. 4) Interventi
nelle aree sottoutilizzate (3.2 – capp.
7308, 7320)
Legislazione vigente Cp 90.000 – –
Cs 90.000 – –
Legge di stabilità Cp 90.000 – –
Cs 90.000 – –
Ricerca scientifica e tecnologica di base
Istruzione, università e ricerca
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003):
– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree
sottoutilizzate ed interventi nelle
medesime aree (Settore n. 4) Interventi
nelle aree sottoutilizzate
(3.3 – cap. 7245)
Legislazione vigente Cp 41.070 – –
Cs 41.070 – –
Legge di stabilità Cp 41.070 – –
Cs 41.070 – –
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010):
– Art. 2, comma 44: Contributo a favore
del CNR e dell’ENEA per lo sviluppo del
tessuto produttivo nel Sud (Settore n.
17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria,
sanitaria, di servizio (3.3 – cap. 7237)
Legislazione vigente Cp 13.500 18.000 –
Cs 4.500 10.500 –
Legge di stabilità Cp 13.500 18.000 –
Cs 4.500 10.500 –
————————————
Totale missione Cp 144.570 18.000 –
Cs 135.570 10.500 –
————————————
————————————
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Tutela e conservazione del territorio
e delle risorse idriche, trattamento
e smaltimento rifiuti, bonifiche
Ambiente e tutela del territorio e
del mare
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008):
– Art. 2, comma 323: Fondo per la
promozione di interventi di riduzione e
prevenzione della produzione di rifiuti e
per lo sviluppo di nuove tecnologie di
riciclaggio (Settore n. 19) Difesa del
suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 7510)
Legislazione vigente Cp 10.430 10.430 10.430
Cs 10.430 10.430 10.430
Rifinanziamento Cp 500 500 –
Cs 500 500 –
Legge di stabilità Cp 10.930 10.930 10.430
Cs 10.930 10.930 10.430
– Art. 2, comma 327: Stipula di accordi di
programma per l’estensione del Piano
straordinario di telerilevamento
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (1.9 – cap. 8534)
Legislazione vigente Cp 5.215 – –
Cs 5.215 – –
Rifinanziamento Cp 500 500 –
Cs 500 500 –
Legge di stabilità Cp 5.715 500 –
Cs 5.715 500 –
————————————
Totale missione Cp 16.645 11.430 10.430
Cs 16.645 11.430 10.430
————————————
————————————
CASA E ASSETTO URBANISTICO
Edilizia abitativa e politiche territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 77 del
2009: Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile
2009 e ulteriori interventi urgenti di
protezione civile:
– Art. 3, comma 1: Contributi anche sotto
forma di crediti d’imposta alle popolazioni
colpite dal sisma del 6 aprile 2009
(Settore n. 3) Interventi per calamità
naturali (14.1 – cap. 7817)
Legislazione vigente Cp 177.000 265.500 265.500
Cs 177.000 265.500 265.500
Legge di stabilità Cp 177.000 265.500 265.500
Cs 177.000 265.500 265.500
————————————
Totale missione Cp 177.000 265.500 265.500
Cs 177.000 265.500 265.500
————————————
————————————
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Protezione sociale per particolari categorie
Economia e finanze
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed
esecuzione del Trattato di amicizia,
partenariato e cooperazione tra la
Repubblica italiana e la Grande Giamahiria
araba libica popolare socialista, fatto a
Bengasi il 30 agosto 2008:
Art. 4, comma 5: Indennizzo – ai titolari
di beni in Libia (Settore n. 27) Interventi
diversi (17.1 – cap. 7258)
Legislazione vigente Cp 50.000 – –
Cs 50.000 – –
Legge di stabilità Cp 50.000 – –
Cs 50.000 – –
————————————
Totale missione Cp 50.000 – –
Cs 50.000 – –
————————————
————————————
POLITICHE PER IL LAVORO
Politiche attive e passive del lavoro
Lavoro e politiche sociali
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 236 del
1993: Interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione:
– Art. 1, comma 7: Fondo sociale per
occupazione e formazione (Settore n. 27)
Interventi diversi (1.3 – cap. 7206)
Legislazione vigente Cp 8.000 – –
Cs 8.000 – –
Legge di stabilità Cp 8.000 – –
Cs 8.000 – –
————————————
Totale missione Cp 8.000 – –
Cs 8.000 – –
————————————
————————————
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Politiche per lo sviluppo economico ed il
miglioramento istituzionale delle aree
sottoutilizzate
Sviluppo economico
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree
sottoutilizzate ed interventi nelle
medesime aree (Settore n. 4) Interventi
nelle aree sottoutilizzate
(2.1 – cap. 8425)
Legislazione vigente Cp 8.073.717 4.137.516 9.900.000
Cs 4.600.000 4.137.516 7.700.000
RIMODULAZIONE Cp 1.000.000 3.000.000 4.000.000
Cs 1.000.000 3.000.000 4.000.000
Legge di stabilità Cp 9.073.717 7.137.516 13.900.000
Cs 5.600.000 7.137.516 11.700.000
————————————
Totale missione Cp 9.073.717 7.137.516 13.900.000
Cs 5.600.000 7.137.516 11.700.000
————————————
————————————
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI
BILANCIO
Prevenzione e repressione delle frodi
e delle violazioni agli obblighi fiscali
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006) (art. 1, comma 93) e
decreto-legge n. 135 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 166 del
2009 (art. 3-bis, comma 3): Contributo
quindicennale per l’ammodernamento della
flotta e il miglioramento e la sicurezza
delle comunicazioni, nonché per il
completamento del programma di dotazione
infrastrutturale del Corpo della guardia
di finanza (Settore n. 27) Interventi
diversi (1.3 – capp. 7849, 7850)
Legislazione vigente Cp 40.092 40.092 40.092
Cs 40.092 40.092 40.092
Legge di stabilità Cp 40.092 40.092 40.092
Cs 40.092 40.092 40.092
Regolazioni contabili, restituzioni e
rimborsi d’imposte
Economia e finanze
Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010: Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica:
– Art. 39, comma 4-ter. Zone franche
urbane nella regione Abruzzo (Settore
n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7816)
Legislazione vigente Cp 15.000 15.000 15.000
Cs 5.000 10.000 15.000
Legge di stabilità Cp 15.000 15.000 15.000
Cs 5.000 10.000 15.000
Analisi, monitoraggio e controllo della
finanza pubblica e politiche di bilancio
Economia e finanze
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010):
– Art. 2, comma 197: Adeguamento dei
sistemi informativi per il cedolino
unico (Settore n. 27) Interventi
diversi (1.7 – cap. 7460/p)
Legislazione vigente Cp 400 – –
Cs 400 – –
Legge di stabilità Cp 400 – –
Cs 400 – –
Legge n. 196 del 2009: Legge di contabilità
e finanza pubblica:
– Art. 43, comma 1: Adeguamento dei sistemi
informativi (Settore n. 27) Interventi
diversi (1.7 – cap. 7460/p)
Legislazione vigente Cp 2.250 2.250 –
Cs 750 1.500 –
Legge di stabilità Cp 2.250 2.250 –
Cs 750 1.500 –
————————————
Totale missione Cp 57.742 57.342 55.092
Cs 45.992 51.592 55.092
————————————
————————————
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Servizi generali, formativi ed
approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche
Economia e finanze
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all’occupazione
e della normativa che disciplina l’INAIL,
nonché disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali:
– Art. 22: Ristrutturazione finanziaria
dell’Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato (Settore n. 2) Interventi a favore
delle imprese industriali
(24.4 – cap. 7335)
Legislazione vigente Cp 32.817 32.817 32.817
Cs 32.817 32.817 32.817
Legge di stabilità Cp 32.817 32.817 32.817
Cs 32.817 32.817 32.817
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
– Art. 2, comma 197: Adeguamento dei
sistemi informativi per il cedolino
unico (Settore n. 27) Interventi diversi
(24.4 – cap. 7020)
Legislazione vigente Cp 11.600 – –
Cs 3.550 – –
Legge di stabilità Cp 11.600 – –
Cs 3.550 – –
—————————————
Totale missione Cp 44.417 32.817 32.817
Cs 36.367 32.817 32.817
—————————————
—————————————
Totale generale Cp 23.135.973 21.486.888 25.851.629
Cs 19.141.733 20.583.957 23.651.629
—————————————
—————————————
segue
——————————————————————————–
| ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI | 2014 | Anno | Limite |
| RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED | e | terminale| impegn. |
| AMMINISTRAZIONE |successivi| | |
——————————————————————————–
(migliaia di euro)
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE
TERRITORIALI
Erogazioni a Enti territoriali per
interventi di settore
Economia e finanze
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2010):
– Art. 2, comma 196, terzo periodo:
Interventi infrastrutturali comune di Roma
(Settore n. 27)
Interventi diversi (2.1 – cap. 7285)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Elaborazione, quantificazione e assegnazione
dei trasferimenti erariali compresi quelli
per interventi speciali
Interno
Decreto- legge n. 203 del 2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 248 del
2005: Misure di contrasto all’evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria:
– Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi
per lo sviluppo (Settore n. 27)
Interventi diversi (2.3 – cap. 7253)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Rifinanziamento Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Regolazioni contabili ed altri
Trasferimenti alle Regioni a statuto
Speciale
Economia e finanze
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 248 del
2005: Misure di contrasto all’evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria:
– Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA auto
Regione siciliana (Settore n. 27)
Interventi diversi (2.3 – cap. 7517)
Legislazione vigente Cp 714.000 2023 3
Cs 714.000
Legge di stabilità Cp 714.000
Cs 714.000
– Art. 5, comma 3-ter.
Contributo di solidarietà nazionale
Regione siciliana (Settore – n. 27)
Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
Legislazione vigente Cp 90.000 2022 3
Cs 90.000
Legge di stabilità Cp 90.000
Cs 90.000
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006):
– Art. 1, comma 114, terzo periodo:
Contributo di solidarietà nazionale
Regione siciliana (Settore n. 27)
Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
Legislazione vigente Cp 80.000 2020 3
Cs 80.000
Legge di stabilità Cp 80.000
Cs 80.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 236 del
1993: Interventi urgenti a sostegno della
occupazione:
– Art. 3, comma 9: Contributo alla regione
Calabria (Settore n. 19) Difesa del suolo
e tutela ambientale (2.5 – cap. 7499)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
————————————
Totale missione Cp 884.000
Cs 884.000
———————————–
———————————–
L’ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Partecipazione italiana alle politiche
di bilancio in ambito UE
Economia e finanze
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento
delle politiche riguardanti l’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee ed
adeguamento dell’ordinamento interno agli
atti normativi comunitari:
– Art. 5: Fondo destinato al coordinamento
delle politiche riguardanti l’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee
(Settore n. 27) Interventi diversi
(3.1 – cap. 7493)
Legislazione vigente Cp – 3
Cs –
Rifinanziamento Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Cooperazione economica, finanziaria e
infrastrutturale
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed
Esecuzione del Trattato di amicizia,
partenariato e cooperazione tra la
Repubblica italiana e la Grande
Giamahiria araba libica popolare
socialista, fatto a Bengasi il 30
agosto 2008:
– Art. 5, comma 1: Articolo 8 del
Trattato:
progetti infrastrutturali di base
(Settore n. 27)
Interventi diversi (8.2 – cap. 7800)
Legislazione vigente Cp 2.700.000 2028 3
Cs 2.700.000
Legge di stabilità Cp 2.700.000
Cs 2.700.000
– Art. 5, comma 1: Articolo 10, lettera a),
del Trattato: Costruzione in Libia di
unità abitative (Settore n. 27) Interventi
diversi (8.2 – cap. 7801)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
———————————–
Totale missione Cp 2.700.000
Cs 2.700.000
———————————–
———————————–
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Pianificazione generale delle Forze Armate
e approvvigionamenti militari
Difesa
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice
dell’ordinamento militare:
– Art. 606: Finanziamento di programmi
interforze a elevato contenuto tecnologico
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.6 – cap. 7129)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
———————————–
Totale missione Cp –
Cs –
———————————–
———————————–
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Concorso della Guardia di finanza alla
sicurezza pubblica
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006)(art. 1, comma 93) e decreto-legge
n. 135 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 166 del
2009 (art. 3-bis, comma 3): Contributo
quindicennale per l’ammodernamento della
flotta e il miglioramento e la sicurezza
delle comunicazioni, nonché per il
completamento del programma di dotazione
infrastrutturale del Corpo della guardia di
finanza (Settore n. 27)
Interventi diversi (5.1 – capp. 7833, 7834)
Legislazione vigente Cp 288.522 2023 3
Cs 288.522
Legge di stabilità Cp 288.522
Cs 288.522
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti
e sulle coste
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008):
– Art. 2, comma 99: Sistemi di
Comunicazione del Corpo delle capitanerie
Di porto (Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 166 del
2009: Disposizioni urgenti per l’attuazione
di obblighi comunitari e per l’esecuzione
di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunità europee:
– Art. 3-bis, comma 3: Recepimento della
direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2009
(Settore n. 27) Interventi diversi
(4.1 – cap. 7853/p)
Legislazione vigente Cp 243.854 2023 3
Cs 243.854
Legge di stabilità Cp 243.854
Cs 243.854
————————————
Totale missione Cp 532.376
Cs 532.376
————————————
————————————
SOCCORSO CIVILE
Protezione civile
Economia e finanze
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61
del 1998: Ulteriori interventi urgenti
in favore delle zone terremotate delle
regioni Marche e Umbria e di altre zone
colpite da eventi calamitosi:
– Art. 21, comma 1: Contributi
straordinari alla regione Emilia-Romagna
e alla provincia di Crotone (Settore n. 3)
Interventi per calamità naturali
(6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 72.304 2017 3
Cs 72.304
Legge di stabilità Cp 72.304
Cs 72.304
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito,
con modificazioni, della legge n. 226 del
1999: Interventi urgenti in materia di
protezione civile:
– Art. 4, comma 1: Contributi in favore
delle regioni Basilicata, Calabria e
Campania colpite da eventi calamitosi
(Settore n. 3) Interventi per calamità
naturali (6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 145.638 2019 3
Cs 145.638
Legge di stabilità Cp 145.638
Cs 145.638
– Art. 4, comma 2: Contributi per il
recupero degli edifici monumentali privati
(Settore n. 3) Interventi per calamità
naturali (6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 9.294 2019 3
Cs 9.294
Legge di stabilità Cp 9.294
Cs 9.294
– Art. 7, comma 1: Contributi a favore
delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Liguria e Toscana
colpite da eventi calamitosi
(Settore n. 3) Interventi per calamità
naturali (6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 102.258 2019 3
Cs 102.258
Legge di stabilità Cp 102.258
Cs 102.258
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2005):
– Art. 1, comma 203: Prosecuzione degli
interventi nei territori colpiti da
calamità naturali (Settore n. 3)
Interventi per calamità naturali
(6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 351.000 2019 3
Cs 351.000
Legge di stabilità Cp 351.000
Cs 351.000
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito,
con modificazioni, della legge n. 80 del
2005: Disposizioni urgenti nell’ambito
del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale:
– Art. 5, comma 14: Ricostruzione,
riconversione e bonifica dell’area delle
acciaierie di Genova – Cornigliano
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (6.2 – cap. 7449/p)
Legislazione vigente Cp 30.000 2019 3
Cs 30.000
Legge di stabilità Cp 30.000
Cs 30.000
Decreto-legge n. 203 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto
all’evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e
finanziaria:
– Art. 11-quaterdecies, comma 1:
Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24)
Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
Legislazione vigente Cp 16.000 2021 3
Cs 16.000
Legge di stabilità Cp 16.000
Cs 16.000
– Art. 11 – quaterdecies, comma 1:
Campionati mondiali di nuoto 2009
(Settore n. 24) Impiantistica sportiva
(6.2 – cap. 7449/p)
Legislazione vigente Cp 18.000 2022 3
Cs 18.000
Legge di stabilità Cp 18.000
Cs 18.000
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006):
– Art. 1, comma 100: Somme da assegnare
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
per oneri derivanti dalla concessione di
contributi per interventi nei territori
colpiti da calamità naturali (Settore n. 3)
Interventi per calamità naturali
(6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 182.000 2020 3
Cs 182.000
Legge di stabilità Cp 182.000
Cs 182.000
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 1292: Campionati mondiali
di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo
di Pescara 2009 (contributo quindicennale
– scadenza 2022) Protezione civile
(Settore n. 24) Impiantistica sportiva
(6.2 – cap. 7449/p)
Legislazione vigente Cp 25.500 2022 3
Cs 25.500
Legge di stabilità Cp 25.500
Cs 25.500
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
– Art. 2, comma 113: Sospensione dei
pagamenti nelle regioni Marche e Umbria
(regolazione contabile) (Settore n. 3)
Interventi per calamità naturali
(6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 138.200 2024 3
Cs 138.200
Legge di stabilità Cp 138.200
Cs 138.200
– Art. 2, comma 115: Interventi di
ricostruzione nelle regioni Basilicata e
Campania (regolazione contabile)
(Settore n. 3) Interventi per calamità
naturali (6.2 – cap. 7444)
Legislazione vigente Cp 20.000 2017 3
Cs 20.000
Legge di stabilità Cp 20.000
Cs 20.000
– Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone
colpite da eventi sismici nelle regioni
Molise e Puglia (Settore n. 3)
Interventi per calamità naturali
(6.2 – cap. 7443/p)
Legislazione vigente Cp 95.000 2022 3
Cs 95.000
Legge di stabilità Cp 95.000
Cs 95.000
– Art. 2, comma 263: Giochi del
Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24)
Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
Legislazione vigente Cp 6.300 2022 3
Cs 6.300
Legge di stabilità Cp 6.300
Cs 6.300
– Art. 2, comma 271: Campionati mondiali
di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24)
Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
Legislazione vigente Cp 3.200 2021 3
Cs 3.200
Legge di stabilità Cp 3.200
Cs 3.200
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 77 del
2009: Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile
2009 e ulteriori interventi urgenti di
protezione civile:
– Art. 11, comma 1: Fondo per la
prevenzione del rischio sismico
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (6.2 -cap. 7459)
Legislazione vigente Cp 384.700 2016 3
Cs 384.700
Legge di stabilità Cp 384.700
Cs 384.700
– Art. 14, comma 5: Interventi per la
ricostruzione dell’Abruzzo (Settore n. 3)
Interventi per calamità naturali
(6.2 – cap. 7462)
Legislazione vigente Cp – 3
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
————————————
Totale missione Cp 1.599.394
Cs 1.599.394
————————————
————————————
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA
Sviluppo e sostenibilità del settore
agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici
di produzione
Politiche agricole alimentari e forestali
Decreto legislativo n. 102 del 2004:
Interventi finanziari e sostegno delle
imprese agricole:
– Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo
di solidarietà nazionale – incentivi
assicurativi (Settore n. 21) Interventi
in agricoltura (1.5 – cap. 7439)
Legislazione vigente Cp – 1
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
————————————
Totale missione Cp –
Cs –
————————————
————————————
COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Regolamentazione, incentivazione dei
settori imprenditoriali, riassetti
industriali, sperimentazione tecnologica,
lotta alla contraffazione, tutela della
proprietà industriale
Sviluppo economico
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006):
– Art. 1, comma 95: Proseguimento del
programma di sviluppo e di acquisizione
delle unità navali della classe FREMM
(Settore n. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)
Legislazione vigente Cp 675.000 2022 3
Cs 675.000
Legge di stabilità Cp 675.000
Cs 675.000
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007):
– Art. 1, comma 883: Promozione della
competitività nei settori industriali ad
alta tecnologia (1° contributo
quindicennale – scadenza 2021) (Settore
n. 2) Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 320.000 2021 3
Cs 320.000
Legge di stabilità Cp 320.000
Cs 320.000
– Art. 1, comma 883: Promozione della
competitività nei settori industriali ad
alta tecnologia (2° contributo
quindicennale – scadenza 2022)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 360.000 2022 3
Cs 360.000
Legge di stabilità Cp 360.000
Cs 360.000
– Art. 1, comma 883: Promozione della
competitività nei settori industriali ad
alta tecnologia (3° contributo
quindicennale – scadenza 2023) (Settore
n. 2) Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 400.000 2023 3
Cs 400.000
Legge di stabilità Cp 400.000
Cs 400.000
– Art. 1, comma 884: Promozione della
competitività nei settori industriali ad
alta tecnologia (1° contributo
quindicennale – scadenza 2021)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 7.008 2021 3
Cs 7.008
Legge di stabilità Cp 7.008
Cs 7.008
– Art. 1, comma 884: Promozione della
competitività nei settori industriali ad
alta tecnologia (2° contributo
quindicennale – scadenza 2022)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 101.094 2022 3
Cs 101.094
Legge di stabilità Cp 101.094
Cs 101.094
– Art. 1, comma 885: Promozione della
competitività nei settori industriali ad
alta tecnologia (contributo quindicennale
– scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi
a favore delle imprese industriali
(1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 400.000 2021 3
Cs 400.000
Legge di stabilità Cp 400.000
Cs 400.000
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008):
– Art. 2, comma 179: Programmi europei
aeronautici (1° contributo quindicennale
-scadenza 2022) (Settore n. 2)
Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 180.000 2022 3
Cs 180.000
Legge di stabilità Cp 180.000
Cs 180.000
– Art. 2, comma 179: Programmi europei
aeronautici (2° contributo quindicennale
– scadenza 2023) (Settore n. 2)
Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 250.000 2023 3
Cs 250.000
Legge di stabilità Cp 250.000
Cs 250.000
– Art. 2, comma 179: Programmi europei
aeronautici (3° contributo quindicennale
– scadenza 2024) (Settore n. 2)
Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 275.000 2024 3
Cs 275.000
Legge di stabilità Cp 275.000
Cs 275.000
– Art. 2, comma 180: Interventi nel
settore aeronautico (Settore n. 2)
Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 – cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp – 3
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
– Art. 2, comma 181: Programmi navali
(Settore n. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Decreto-legge n. 5 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 33
del 2009: Misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi, nonché
disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel
settore lattiero-caseario:
– Art. 1-quinquies, comma 8: Fondo per la
finanza d’impresa (Settore n. 2)
Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 – cap. 7450)
Legislazione vigente Cp – 1
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione
del Trattato di amicizia, partenariato e
cooperazione tra la Repubblica italiana e
la Grande Giamahiria araba libica popolare
socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto
2008:
– Art. 5, comma 1: Articolo 19 del Trattato:
contributi per la realizzazione di sistemi
di controllo elettronico da affidare
a società italiane (Settore n. 27)
Interventi diversi (1.1 – cap. 7331)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Incentivazione per lo sviluppo industriale
nell’ambito delle politiche di sviluppo e
coesione
Sviluppo economico
Decreto-legge n. 40 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 73 del
2010: Disposizioni urgenti tributarie e
finanziarie in materia di contrasto alle
frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l’altro, nella forma dei
cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, di
potenziamento e razionalizzazione della
riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di
destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi a
sostegno della domanda di particolari
settori: – Art. 4, comma 1-quinquies:
Fondo finalizzato all’efficientamento del
parco dei generatori di energia elettrica
prodotta nei rifugi di montagna
(Settore n. 2) Interventi a favore
delle imprese industriali
(1.3 – cap. 7334)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Incentivi alle imprese per interventi di
sostegno
Economia e finanze
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008):
– Art. 2, comma 373: Cancellazione del
debito dei Paesi poveri (Settore n. 27)
Interventi diversi (8.2 – cap. 7182)
Legislazione vigente Cp 1.784.000 2049 3
Cs 1.784.000
Legge di stabilità Cp 1.784.000
Cs 1.784.000
– Art. 3, comma 33: Trasferimenti alle
imprese (Settore n. 9) Mediocredito
centrale -SIMEST SpA (8.2 – cap. 7298)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Interventi di sostegno tramite il sistema
della fiscalità
Economia e finanze
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007):
– Art. 1, comma 272: Credito d’imposta per
nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
(Settore n. 4) Interventi nelle aree
sottoutilizzate (8.3 – cap. 7809)
Legislazione vigente Cp 1.330.707 3
Cs 1.330.707
Legge di stabilità Cp 1.330.707
Cs 1.330.707
– Art. 1, comma 280: Credito d’imposta per
spese per ricerca e innovazione
(Settore n. 13) Interventi nel settore
della ricerca (8.3 – cap. 7811/p)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008):
– Art. 1, comma 70: Credito d’imposta per
favorire la crescita delle aggregazioni
professionali (Settore n. 27) Interventi
diversi (8.3 – cap. 7796)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
– Art. 1, comma 228: Credito d’imposta per
l’installazione di apparecchi di
videosorveglianza (Settore n. 27)
Interventi diversi (8.3 – cap. 7784)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
– Art. 1, comma 233: Credito d’imposta per
i rivenditori di generi di monopolio
(Settore n. 27) Interventi diversi
(8.3 – cap. 7783)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
– Art. 2, comma 236: Credito d’imposta
per attività di ricerca (Settore n. 27)
Interventi diversi (8.3 – cap. 7811/p)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
————————————
Totale missione Cp 6.082.809
Cs 6.082.809
————————————
————————————
REGOLAZIONE DEI MERCATI
Vigilanza sui mercati e sui prodotti,
promozione della concorrenza e tutela
dei consumatori
Sviluppo economico
Legge n. 99 del 2009: Disposizioni per
lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di
energia:
– Art. 12, comma 4: Sistema fieristico
nazionale (Settore n. 27) Interventi
diversi (3.1- cap. 7495)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
————————————
Totale missione Cp –
Cs –
————————————
————————————
DIRITTO ALLA MOBILITA’
Sviluppo e sicurezza della mobilità
stradale
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 120 del 2010: Disposizioni in
materia di sicurezza stradale:
– Art. 56, comma 2: Raccolta e invio
dei dati relativi all’incidentalità
stradale (Settore n. 27)
Interventi diversi (2.1 – cap. 7339)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,
con modificazioni, della legge n. 102 del
2009: Provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini:
– Art. 4-ter, comma 3: Sicurezza degli
impianti e sicurezza operativa ENAV
(Settore n. 11) Interventi nel settore
dei trasporti (2.3 – cap. 7741)
Legislazione vigente Cp – 3
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione
tributaria:
– Art. 63, comma 12: Fondo per la
promozione e il sostegno dello sviluppo
del trasporto pubblico locale
(Settore n. 11) Interventi nel settore
dei trasporti (2.7 – cap. 7254)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006):
– Art. 1, comma 86: Contributo in conto
impianti alle Ferrovie dello Stato Spa
(Settore n. 11) Interventi nel settore
dei trasporti (9.1 – cap. 7122)
Legislazione vigente Cp 2.015.404 2014 3
Cs 2.015.404
Legge di stabilità Cp 2.015.404
Cs 2.015.404
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007):
– Art. 1, comma 964: Sistema
alta velocità/alta capacità
Torino-Milano-Napoli (Settore n. 11)
Interventi nel settore dei trasporti
(9.1 – cap. 7124/p)
Legislazione vigente Cp 3.200.000 2021 3
Cs 3.200.000
Legge di stabilità Cp 3.200.000
Cs 3.200.000
– Art. 1, comma 975: Sistema
alta velocità/alta capacità (1° contributo
quindicennale – scadenza 2020)
(Settore n. 11). Interventi nel settore dei
trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
Legislazione vigente Cp 700.000 2020 3
Cs 700.000
Legge di stabilità Cp 700.000
Cs 700.000
– Art. 1, comma 975: Rete tradizionale
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale
(2° contributo quindicennale – scadenza
2021) (Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
Legislazione vigente Cp 800.000 2021 3
Cs 800.000
Legge di stabilità Cp 800.000
Cs 800.000
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010):
– Art. 2, comma 204: Partecipazione
dell’ANAS Spa al capitale della società
Stretto di Messina (Settore n. 11)
Interventi nel settore dei trasporti
(9.1 – cap. 7372)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
————————————
Totale missione Cp 6.715.404
Cs 6.715.404
————————————
————————————
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni
finanziarie a favore dell’Ente autonomo
acquedotto pugliese EAAP:
– Art. 1: Contributo ventennale
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.5 – cap. 7156)
Legislazione vigente Cp 77.469 2018 1
Cs 77.469
Legge di stabilità Cp 77.469
Cs 77.469
Opere pubbliche e infrastrutture
Economia e finanze
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo:
– Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia
sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia
penitenziaria giudiziaria, sanitaria, di
servizio (10.1 – cap. 7464/p)
Legislazione vigente Cp – 3
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2010):
– Art. 2, comma 250: Fondo da ripartire
per il rifinanziamento di interventi
urgenti e indifferibili (Interventi vari)
(Settore n. 17) Edilizia penitenziaria,
giudiziaria, sanitaria, di servizio
(10.1 – cap. 7464/p)
Legislazione vigente Cp – 3
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Opere strategiche, edilizia statale ed
interventi speciali e per pubbliche
calamità
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006):
– Art. 1, comma 78: Rifinanziamento della
legge n. 166 del 2002, interventi
infrastrutture (Settore n. 27)
Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 1.454.692 2021 3
Cs 1.454.692
Legge di stabilità Cp 1.454.692
Cs 1.454.692
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007):
– Art. 1, comma 977: Realizzazione di
opere strategiche di preminente interesse
nazionale (1° contributo quindicennale –
scadenza 2021) (Settore n. 27) Interventi
diversi (1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 710.000 2021 3
Cs 710.000
Legge di stabilità Cp 710.000
Cs 710.000
– Art. 1, comma 977: Realizzazione di
Opere strategiche di preminente
interesse nazionale (2° contributo
quindicennale – scadenza 2022)
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 847.350 2022 3
Cs 847.350
Legge di stabilità Cp 847.350
Cs 847.350
– Art. 1, comma 977: Realizzazione di
opere strategiche di preminente
interesse nazionale (3° contributo
quindicennale – scadenza 2023)
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 956.500 2023 3
Cs 956.500
Legge di stabilità Cp 956.500
Cs 956.500
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008):
– Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli
interventi di cui alla legge n. 443 del
2001 -legge obiettivo (1° contributo
quindicennale – scadenza 2022)
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 824.508 2022 3
Cs 824.508
Legge di stabilità Cp 824.508
Cs 824.508
– Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli
interventi di cui alla legge n. 443 del
2001 – legge obiettivo (2° contributo
quindicennale – scadenza 2023)
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 916.120 2023 3
Cs 916.120
Legge di stabilità Cp 916.120
Cs 916.120
– Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli
interventi di cui alla legge n. 443 del
2001 – legge obiettivo (3° contributo
quindicennale – scadenza 2024)
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 1.062.732 2024 3
Cs 1.062.732
Legge di stabilità Cp 1.062.732
Cs 1.062.732
– Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
Legislazione vigente Cp 10.901 2022 3
Cs 10.901
Legge di stabilità Cp 10.901
Cs 10.901
– Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
Legislazione vigente Cp 2.025 2022 3
Cs 2.025
Legge di stabilità Cp 2.025
Cs 2.025
– Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
Legislazione vigente Cp 574 2022 3
Cs 574
Legge di stabilità Cp 574
Cs 574
– Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (1.7 – cap. 7187)
Legislazione vigente Cp 9.000 2022 3
Cs 9.000
Legge di stabilità Cp 9.000
Cs 9.000
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione
tributaria:
– Art. 14, comma 1: Spese per opere e
attività dell’Expo Milano 2015
(Settore n. 17) Edilizia penitenziaria,
giudiziaria, sanitaria, di servizio
(1.7 – cap. 7695)
Legislazione vigente Cp 565.000 2015 3
Cs 565.000
Legge di stabilità Cp 565.000
Cs 565.000
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del
2009: Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa
e per ridisegnare in funzione anti-crisi,
il quadro strategico nazionale:
– Art. 21, comma 1: Opere strategiche di
preminente interesse nazionale (1°
contributo quindicennale – scadenza 2023)
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 600.000 2023 3
Cs 600.000
Legge di stabilità Cp 600.000
Cs 600.000
– Art. 21, comma 1: Opere strategiche di
preminente interesse nazionale (2°
contributo quindicennale – scadenza 2024)
(Settore n. 27) Interventi diversi
(1.7 – cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 1.650.000 2024 3
Cs 1.650.000
Legge di stabilità Cp 1.650.000
Cs 1.650.000
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari
ed intermodali
Legge n. 662 del 1996: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 2, comma 86: Completamento del
raddoppio dell’autostrada A6 Torino-Savona
(Settore n. 16) Interventi per la viabilità
ordinaria, speciale e di grande
comunicazione (1.2 – cap. 7483)
Legislazione vigente Cp 30.987 2016 3
Cs 30.987
Legge di stabilità Cp 30.987
Cs 30.987
– Art. 2, comma 87: Avvio della
realizzazione della variante di valico
Firenze-Bologna (Settore n. 16) Interventi
per la viabilità ordinaria, speciale e di
grande comunicazione (1.2 – cap. 7484)
Legislazione vigente Cp 30.987 2016 3
Cs 30.987
Legge di stabilità Cp 30.987
Cs 30.987
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 135 del
1997: Disposizioni urgenti per favorire
l’occupazione:
– Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e
potenziamento di tratti autostradali
(Settore n. 16) Interventi per la viabilità
ordinaria, speciale e di grande
comunicazione (1.2 -cap. 7485)
Legislazione vigente Cp 206.583 2017 3
Cs 206.583
Legge di stabilità Cp 206.583
Cs 206.583
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005):
– Art. 1, comma 452: Interventi strutturali
per la viabilità Italia-Francia
(Settore n. 16) Interventi per la viabilità
ordinaria, speciale e di grande
comunicazione (1.2 – cap. 7481)
Legislazione vigente Cp 13.406 2016 3
Cs 13.406
Legge di stabilità Cp 13.406
Cs 13.406
————————————
Totale missione Cp 9.968.834
Cs 9.968.834
————————————
————————————
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL
SISTEMA PRODUTTIVO
Sostegno all’internazionalizzazione
delle imprese e promozione del Made
in Italy
Sviluppo economico
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 936: Realizzazione di
azioni a sostegno di una campagna
promozionale straordinaria a favore del
Made in Italy (Settore n. 27) Interventi
diversi (4.2 – cap. 7481)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Rifinanziamento Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
————————————
Totale missione Cp –
Cs –
————————————
————————————
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca scientifica e tecnologica
applicata
Istruzione, università e ricerca
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003):
– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree
sottoutilizzate ed interventi nelle
medesime aree (Settore n. 4) Interventi
nelle aree sottoutilizzate (3.2 – capp.
7308, 7320)
Legislazione vigente Cp – 3
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Ricerca scientifica e tecnologica di base
Istruzione, università e ricerca
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003):
– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree
sottoutilizzate ed interventi nelle
medesime aree (Settore n. 4) Interventi
nelle aree sottoutilizzate
(3.3 – cap. 7245)
Legislazione vigente Cp – 3
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010):
– Art. 2, comma 44: Contributo a favore
del CNR e dell’ENEA per lo sviluppo del
tessuto produttivo nel Sud (Settore n.
17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria,
sanitaria, di servizio (3.3 – cap. 7237)
Legislazione vigente Cp – 3
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
————————————
Totale missione Cp –
Cs –
————————————
————————————
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL –
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Tutela e conservazione del territorio
e delle risorse idriche, trattamento
e smaltimento rifiuti, bonifiche
Ambiente e tutela del territorio e
del mare
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008):
– Art. 2, comma 323: Fondo per la
promozione di interventi di riduzione e
prevenzione della produzione di rifiuti e
per lo sviluppo di nuove tecnologie di
riciclaggio (Settore n. 19) Difesa del
suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 7510)
Legislazione vigente Cp 10.430 (*)
Cs 10.430
Rifinanziamento Cp 10.430
Cs 10.430
Legge di stabilità Cp 10.430 (*)
Cs 10.430
– Art. 2, comma 327: Stipula di accordi di
programma per l’estensione del Piano
straordinario di telerilevamento
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (1.9 – cap. 8534)
Legislazione vigente Cp
Cs
Rifinanziamento Cp
Cs
Legge di stabilità Cp
Cs
————————————
Totale missione Cp 10.430
Cs 10.430
————————————
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CASA E ASSETTO URBANISTICO
Edilizia abitativa e politiche territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 77 del
2009: Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile
2009 e ulteriori interventi urgenti di
protezione civile:
– Art. 3, comma 1: Contributi anche sotto
forma di crediti d’imposta alle popolazioni
colpite dal sisma del 6 aprile 2009
(Settore n. 3) Interventi per calamità
naturali (14.1 – cap. 7817)
Legislazione vigente Cp 2.369.000 2032 3
Cs 2.369.000
Legge di stabilità Cp 2.369.000
Cs 2.369.000
————————————
Totale missione Cp 2.369.000
Cs 2.369.000
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DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Protezione sociale per particolari categorie
Economia e finanze
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed
esecuzione del Trattato di amicizia,
partenariato e cooperazione tra la
Repubblica italiana e la Grande Giamahiria
araba libica popolare socialista, fatto a
Bengasi il 30 agosto 2008:
Art. 4, comma 5: Indennizzo – ai titolari
di beni in Libia (Settore n. 27) Interventi
diversi (17.1 – cap. 7258)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
————————————
Totale missione Cp –
Cs –
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POLITICHE PER IL LAVORO
Politiche attive e passive del lavoro
Lavoro e politiche sociali
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 236 del
1993: Interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione:
– Art. 1, comma 7: Fondo sociale per
occupazione e formazione (Settore n. 27)
Interventi diversi (1.3 – cap. 7206)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
————————————
Totale missione Cp –
Cs –
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SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Politiche per lo sviluppo economico ed il
miglioramento istituzionale delle aree
sottoutilizzate
Sviluppo economico
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree
sottoutilizzate ed interventi nelle
medesime aree (Settore n. 4) Interventi
nelle aree sottoutilizzate
(2.1 – cap. 8425)
Legislazione vigente Cp 22.805.224 2015 3
Cs 22.805.224
RIMODULAZIONE Cp – 8.000.000
Cs – 8.000.000
Legge di stabilità Cp 14.805.224
Cs 14.805.224
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Totale missione Cp 14.805.224
Cs 14.805.224
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POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI
BILANCIO
Prevenzione e repressione delle frodi
e delle violazioni agli obblighi fiscali
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006) (art. 1, comma 93) e
decreto-legge n. 135 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 166 del
2009 (art. 3-bis, comma 3): Contributo
quindicennale per l’ammodernamento della
flotta e il miglioramento e la sicurezza
delle comunicazioni, nonché per il
completamento del programma di dotazione
infrastrutturale del Corpo della guardia
di finanza (Settore n. 27) Interventi
diversi (1.3 – capp. 7849, 7850)
Legislazione vigente Cp 400.923 2023 3
Cs 400.923
Legge di stabilità Cp 400.923
Cs 400.923
Regolazioni contabili, restituzioni e
rimborsi d’imposte
Economia e finanze
Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010: Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica:
– Art. 39, comma 4-ter. Zone franche
urbane nella regione Abruzzo (Settore
n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7816)
Legislazione vigente Cp – 3
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Analisi, monitoraggio e controllo della
finanza pubblica e politiche di bilancio
Economia e finanze
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010):
– Art. 2, comma 197: Adeguamento dei
sistemi informativi per il cedolino
unico (Settore n. 27) Interventi
diversi (1.7 – cap. 7460/p)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
Legge n. 196 del 2009: Legge di contabilità
e finanza pubblica:
– Art. 43, comma 1: Adeguamento dei sistemi
informativi (Settore n. 27) Interventi
diversi (1.7 – cap. 7460/p)
Legislazione vigente Cp – 3
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
————————————
Totale missione Cp 400.923
Cs 400.923
————————————
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SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Servizi generali, formativi ed
approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche
Economia e finanze
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all’occupazione
e della normativa che disciplina l’INAIL,
nonché disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali:
– Art. 22: Ristrutturazione finanziaria
dell’Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato (Settore n. 2) Interventi a favore
delle imprese industriali
(24.4 – cap. 7335)
Legislazione vigente Cp 196.902 2019 3
Cs 196.902
Legge di stabilità Cp 196.902
Cs 196.902
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
– Art. 2, comma 197: Adeguamento dei
sistemi informativi per il cedolino
unico (Settore n. 27) Interventi diversi
(24.4 – cap. 7020)
Legislazione vigente Cp –
Cs –
Legge di stabilità Cp –
Cs –
————————————
Totale missione Cp 196.902
Cs 196.902
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TOTALE GENERALE Cp 46.265.296
Cs 46.265.296
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(*) La spesa ha carattere permanente e l’importo per l’anno 2014 non viene
cumulato con i quello per gli anni successivi.
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Facendo seguito alla nostra circolare n. 25/2024 segnaliamo che con Decreto del Capo del Dipartimento…
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