LE NOVITA’ SUL DECRETO FISCALE ALLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA (Editoria Artt.10 e 10 bis)

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Ieri alla Commissione Cultura della Camera è continuato l’iter parlamentare del Decreto Fiscale. Molte le novità da approfondire sul tema dell’editoria (art.10). Ecco il resoconto dell’Allegato III
NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE

La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3194, di conversione del decreto-legge n. 159 del 2007, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale»;
considerato che il provvedimento contiene norme in materia economico-finanziaria volte allo sviluppo e all’equità sociale, utilizzando le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsione del DPEF per il 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori a quelle utilizzate a copertura del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007;
ritenuto che lo stesso provvedimento introduce sia norme di riduzione della spesa che misure finalizzate allo snellimento di alcune procedure al fine di garantire maggiore rapidità nell’utilizzo di risorse già disponibili;
ritenuto che il decreto-legge n. 159 del 2007, di cui il disegno di legge in esame reca la conversione, destina e rende più efficace l’utilizzo di significative risorse riguardanti i settori della ricerca, della cultura, dell’istruzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all’articolo 10, comma 8, aggiungere la seguente frase: «l’esclusione dall’agevolazione si applica limitatamente al solo numero privo del suddetto requisito»;
2) all’articolo 10, comma 2, è necessario sostituire l’espressione «successivo alla scadenza» con «successivo al termine di scadenza»;
3) all’articolo 10 bis è altresì necessario meglio definire se l’introduzione del comma 2-quinquies all’articolo 3 della legge n. 250 del 1990 costituisca interpretazione autentica del comma 2 ter o modifica dello stesso;
4) si ritiene inoltre necessario che i decreti di natura non regolamentare previsti all’articolo 13, comma 1, e all’articolo 14, siano adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari;

e con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 10, comma 5 e 6, rispetto alle osservazioni dell’Autorità garante della concorrenza ed del mercato, si sottolinea la necessità che si intervenga con una modifica in senso pro-competitivo delle disposizioni che prevedono agevolazioni per le spedizioni di prodotti editoriali e la correlativa compensazione dovuta alla Società Poste Italiane s.p.a., nell’iter del disegno di legge di riforma dell’editoria
Allegato IV

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3194, di conversione del decreto-legge n. 159 del 2007, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale»;
considerato che il provvedimento contiene norme in materia economico-finanziaria volte allo sviluppo e all’equità sociale, utilizzando le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsione del DPEF per il 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori a quelle utilizzate a copertura del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007;
ritenuto che lo stesso provvedimento introduce sia norme di riduzione della spesa che misure finalizzate allo snellimento di alcune procedure al fine di garantire maggiore rapidità nell’utilizzo di risorse già disponibili;
ritenuto che il decreto-legge n. 159 del 2007, di cui il disegno di legge in esame reca la conversione, destina e rende più efficace l’utilizzo di significative risorse riguardanti i settori della ricerca, della cultura, dell’istruzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all’articolo 10, comma 8, aggiungere la seguente frase: «l’esclusione dall’agevolazione si applica limitatamente al solo numero privo del suddetto requisito»;
2) all’articolo 10, comma 2, è necessario sostituire l’espressione «successivo alla scadenza» con «successivo al termine di scadenza»;
3) all’articolo 10-bis è altresì necessario meglio definire se l’introduzione del comma 2-quinquies all’articolo 3 della legge n. 250 del 1990 costituisca interpretazione autentica del comma 2 ter o modifica dello stesso;

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