LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO

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Il Decreto 138/2011 è intervenuto sulla disciplina delle società non operative dette anche “società di comodo”. Le novità sono contenute nei commi da 36-quinquies a 36-duodecies (aggiunti in sede di conversione con la L. 148/2011) dell’art. 2 del suindicato decreto. I principali interventi normativi realizzati dalla c.d. “Manovra estiva” riguardano:

• La maggiorazione dell’aliquota Ires di 10,5 punti percentuali (dal 27,5% al 38%) per le società considerate non operative (co. 36-quinquies, art. 2, D. L. 138/2011).
Tale previsione comporta dunque che le società di comodo soggette all’aliquota ordinaria Ires del 27,50%, sconteranno un’aliquota pari al 38%.

• L’ampliamento del novero delle situazioni oggettive che rendono applicabile la disciplina delle società di comodo attraverso una “nuova presunzione di non operatività”.

La preesistente disciplina delle società di comodo (L. 724/1994) lega la presunzione di non operatività all’esito di un test di operatività al quale sono soggette le società commerciali, laddove non operino cause di esclusione o di disapplicazione integrale. In tale test (eseguito compilando un apposito prospetto presente all’interno del modello UNICO) si pongono a confronto i ricavi effettivamente dichiarati e quelli presunti che la società si stima dovrebbe generare in base ai valori iscritti all’attivo di bilancio (art. 30 co. 1 L. 724/1994). I ricavi effettivi sono dati dalla somma di tutte le componenti positive di reddito così come emergono in bilancio (o dalle scritture contabili, se non c’è obbligo di redazione del bilancio d’esercizio), ad eccezione dei proventi straordinari. Per i ricavi presunti, invece, il calcolo è molto complesso: occorre considerare certe tipologie di beni, calcolare il loro valore medio nell’ultimo triennio (l’anno di riferimento della dichiarazione e il biennio precedente), moltiplicare i totali di ciascuna tipologia di bene per determinate aliquote stabilite dalla legge ed infine sommare questi totali. Il risultato è il ricavo presunto da confrontare con quello effettivo.

Nel caso in cui il test dia esito positivo la società è considerata di comodo e si passa al calcolo del reddito minimo da dichiarare sia ai fini Irpef/Ires, che per l’Irap, ciascuno da determinare in base a regole peculiari.

Per calcolare il reddito minimo da dichiarare ai fini delle imposte dirette, si considerano gli stessi beni già usati per il test di operatività. Questa volta, però, si devono considerare i valori dell’esercizio e non le medie triennali di questi e i relativi importi vanno moltiplicati per le percentuali di redditività indicate nell’articolo 30. In particolare occorre applicare:

• l’ 1,5 per cento per titoli e crediti;

• il 4,75 per cento per gli immobili e i beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a) D.P.R. 633/72;

• il 4 per cento per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;

• il 3 per cento per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;

• lo 0,9 per cento per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

• il 12 per cento per le altre immobilizzazioni.

La somma dei risultati così ottenuti costituisce il reddito minimo presunto da indicare nell’ultima colonna del rigo RF81 di Modello Unico SC.

La novità apportata dal D. L. 138/2011 per le società non operative, non consiste nella modifica delle regole alla base del cosiddetto test di operatività o della determinazione del reddito minimo, ma nell’ estensione delle stesse regole ai soggetti che pur superando il test di operatività, presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi o per due periodi se nel terzo è dichiarato un reddito inferiore a quello minimo ( art. 2, co. 36-decies D. L. 138/2011) : è questo il “cuore” del secondo intervento in esame.

Tale disposizione normativa trova applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (17 settembre 2011). Considerato che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, tale disciplina si applica per la prima volta nel 2012, la prima dichiarazione interessata è Unico 2013 qualora il triennio 2009-2011 sia chiuso in perdita.

Resta da chiarire se nel computo del triennio vadano considerati i periodi d’imposta con cause di esclusione dall’applicazione della disciplina delle società di comodo. Se la risposta fosse affermativa, per una società in perdita fiscale, che, ad esempio, non ha applicato per il 2010 la normativa sulle società di comodo in quanto sussisteva una causa di esclusione, il primo periodo potenzialmente interessato alla nuova disciplina sarebbe il 2014.

Inoltre il comma 36-duodecies (art. 2 D. L. 138/2011) dispone che già l’acconto per il 2012 deve tenere conto delle nuove disposizioni in tema di società in perdita sistematica. L’obbligo di rideterminare l’imposta del periodo precedente come se le nuove disposizioni fossero già in vigore dovrebbe dunque comportare la necessità di verificare se nel triennio 2008-2010 il contribuente sarebbe stato considerato di comodo o meno secondo le nuove disposizioni e, in caso positivo, quantificare l’imposta virtuale del 2011 (quindi, in particolare, con assoggettamento del relativo reddito ad aliquota Ires 38%), la quale sarà la base di calcolo per l’acconto 2012, con il metodo storico. Resta ferma la possibilità di utilizzare il metodo previsionale e versare, quindi, gli acconti al 27,50% laddove si ritenga di superare nel 2012 le soglie di operatività.

Le nuove disposizioni trovano applicazione nei confronti di tutte le società soggette alla disciplina sulle società di comodo e quindi a:

• società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata;

• società in nome collettivo e in accomandita semplice;

• società ed enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ovvero da considerare fiscalmente residenti in Italia per effetto della presunzione di c.d. esterovestizione.

Va precisato che la disciplina sulle società non operative trova applicazione sia nei confronti dei soggetti in regime di contabilità ordinaria che nei confronti dei contribuenti in regime semplificato.

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