Una delle domande che gli editori pongono più di frequente è come adempiere all’obbligo del deposito legale delle copie di quotidiani e periodici.
L’obbligo di depositare le copie è attualmente disciplinato dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Paola qua bisogna fare un primo link e secondo me anche un allegato) e attualmente disciplinato dal Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico approvato con Decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (secondo link e allegato).
Si tratta di un adempimento obbligatorio e, pertanto, è necessario che gli editori prestino la massima attenzione al rispetto dello stesso.
Ora vediamo sulla base delle domande più frequenti le risposte punto per punto:
A seguito dell’entrata in vigore della legge 15 aprile 2004, n. 106 gli editori sono sempre i soggetti tenuti al deposito. Intatti, mentre in precedenza quest’obbligo ricadeva a carico delle tipografie, oggi le stesse sono responsabili sono nell’ipotesi in cui non ci sia un editore (ad esempio per i manifesti).
I libri e le pubblicazioni periodiche vanno sempre depositate; è inoltre previsto il deposito degli opuscoli, delle carte geografiche, degli atlanti, della grafica d’arte, dei video d’artista, dei manifesti, degli spartiti musicali, dei documenti fotografici e dei documenti diffusi su supporto informatico.
Si i supplementi e tutto quanto distribuito unitamente alla pubblicazione vanno sempre depositati perché fanno parte integrante del numero.
Tutto il materiale e tutti i contenuti diffusi via web non devono essere depositati, in quanto l’obbligo è limitato a quanto diffuso su rete informatica attraverso supporti comunque fisici. La funzione principale del deposito delle copie d‘obbligo è quello di garantire una memoria storica delle pubblicazioni effettuate e per i contenuti diffusi nel web ci si attende che sia la rete stessa a fungere da archivio storico.
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