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Le cooperative giornalistiche

Le cooperative giornalistiche sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Si tratta di cooperative sottoposte ad un regime speciale che prevede l’adozione da parte dell’assemblea dei soci fondatori di uno statuto tipico.

Inoltre, ai sensi della lettera a) comma 4 art. 1 della legge 16 luglio 2012, n. 103, devono essere in possesso del requisito della mutualità prevalente.

Anche nel funzionamento della cooperativa la norma prevede una serie di vincoli che garantiscono la partecipazione dei dipendenti alla vita sociale e la massima partecipazione dei soci alle stesse decisioni dell’organo amministrativo.

Le cooperative giornalistiche, oltre ai benefici genericamente previsti a favore della cooperazione, godono di un particolare favore da parte del legislatore anche in relazione ai contributi pubblici all’editoria previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Una norma speciale concerne il diritto dei dipendenti delle società editrici di quotidiani e periodici che cessano le pubblicazioni di avere un diritto di prelazione e/o di opzione sulla testata giornalistica nell’ipotesi in cui gli stessi si costituiscano in cooperativa (v. articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e circolari CCE n. 22/201239/201211/2013).

Questa fattispecie è tornata di grande attualità in quanto il comma 7 bis dell’articolo 1 della legge n. 103 del 16 luglio 2012 ha previsto a favore di questi soggetti giuridici l’esenzione del requisito del quinquennio di anzianità di edizione previsto dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 3 della legge n. 250 del 07 agosto 1990.

Il CCE ha affrontato in diverse circolari il tema delle cooperative giornalistiche. In particolare, nella circolare n. 22/2012 abbiamo affrontato il tema del diritto di prelazione ai dipendenti dando una primissima lettura della norma. Con la successiva circolare n. 39/2012, siamo tornati sulla nuova disciplina fornendo anche una serie di domande e risposte sulla procedura di costituzione delle cooperative nell’ipotesi di cessazione della pubblicazione da parte del precedente editore. Il tema è stato, poi, ulteriormente approfondito nella circolare n. 11/2013 attraverso una più puntuale definizione delle fattispecie analizzate.

In pratica, nel corso delle circolari e degli articoli sin qui pubblicati e disponibili per gli utenti a pagamento dei nostri servizi abbiamo di volta in volta analizzato:

  1. Le modalità di costituzione delle cooperative nell’ipotesi di cessazione delle pubblicazioni da parte del precedente editore. (v. circolari CCE n. 22/2012, 39/2012, 11/2013). L’art. 6, comma 4, della legge 416/81 stabilisce che le cooperative di giornalisti devono associare almeno il 50 per centro dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con l’impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata.
  2. Modalità di esercizio del diritto di prelazione/opzione della testata, distinguendo l’ipotesi in cui il precedente editore sia proprietario o meno della testata edita. (v. circolari CCE 22 e 39 del 2012). Nel caso in cui la testata di cui sono state cessate le pubblicazioni sia di proprietà dell’editore, l’art. 5, comma 2, della legge 416/81 stabilisce che la cooperativa giornalistica che intende acquistare la testata devono comunicare l’offerta all’editore e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni entro 30 giorni dalla comunicazione all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, da parte dell’editore, della cessazione della testata. Nel caso in cui la cessazione della testata riguardi una testata di proprietà di un soggetto diverso dall’editore, l’art. 5, comma 6, della legge 416/81 stabilisce che la cooperativa ha la facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata, alle stesse condizioni già praticate all’editore che ha sospeso le pubblicazioni.
  3. Requisiti della cooperativa giornalistica. L’art. 6, comma 1, della legge 416/81 indica i requisiti in possesso delle cooperative giornalistiche: queste devono essere a capitale variabile con scopo mutualistico; la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “società cooperativa”; nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.
  4. Requisiti soggettivi della cooperativa costituita secondo le modalità anzi descritte per l’accesso ai contributi in deroga all’anzianità ai sensi del comma 7 bis dell’articolo 1 della legge n. 103 del 16 luglio 2012: le cooperative giornalistiche che subentrano nell’edizione di una testata cessata da un altro editore, possono essere anche proprietarie, in deroga a quanto stabilito dal comma 462, lettera a), della legge 266/2005.
  5. Mutualità prevalente.

DIFFERENZA TRA STATUTO DI COPERATIVA S.R.L. E STATUTO COOPERATIVA S.P.A.

Il primo fa riferimento alle cooperative che adottano le norme previste dal codice civile per le S.r.l., il secondo fa riferimento alle cooperative che adottano le norme previste dal codice civile per le S.p.a.

I due modelli di statuto differiscono nella sostanza:

– numero dei soci: da un numero minimo di tre ad otto (persone fisiche) è obbligatorio adottare le norme della S.r.l.;

– l’attività di direzione e coordinamento è previsto solo per le cooperative che adottano le norme della S.p.a.;

– il ricorso alla decisione dei soci è previsto esclusivamente nella cooperativa che adotta le norme della S.r.l.

– materie oggetto di decisioni;

– competenze assemblea ordinaria;

– competenze assemblea straordinaria;

– termini di convocazione assemblee ordinarie e straordinarie;

– quorum costitutivi e deliberativi.

Approfondimento:

Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione – I contributi all’editoria in italia

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