La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’Agcom sulla revocazione della sentenza 6021/23. Pertanto l’atto non è più esecutivo e sono sospesi i poteri attribuiti al commissario ad acta per le modifiche del Piano. Il giudizio di merito da parte del Consiglio è stato fissato per il 17 luglio. La sentenza discussa, pubblicata nello scorso dicembre dallo stesso organo consultivo, ha ad oggetto l’accoglimento del ricorso presentato da Telenorba in merito alle posizioni 8 e 9 dell’attuale Piano di numerazione. L’emittente si era lamentata dell’assegnazione dei numeri a MTV e Deejay TV, ritenendo che gli spazi dovessero invece essere attribuiti alle tv locali. Fulcro del contenzioso è la qualificazione storica dei canali 8 e 9. Nel suo ricorso Telenorba asserisce che prima dell’avvento del digitale il 57% degli italiani posizionava la prima tv locale al n.8, il 65% al n.9 e solo il 35% dal 10 in poi. Ma recenti indagini demoscopiche dell’Istituto Piepoli, commissionate dall’Autorità, stabiliscono che i due blocchi contesi ospitavano canali nazionali generalisti anche prima dell’inizio dello switch-off. Una tesi che non ha convinto il Consiglio di Stato, che ha parlato di “valutazione scorretta” da parte dell’Agcom. Un nuovo capovolgimento arriva, però, con la pronuncia della Terza Sezione. Secondo quest’ultima Agcom e Telenorba avrebbero raccolto gli stessi dati, estrapolandone valutazioni differenti. Questo perchè il Garante ha considerato l’intero campione degli intervistati e non solo la parte costituita da coloro che ricordavano la numerazione prima dello switch-off. In tal modo la percentuale degli intervistati che posizionava la prima tv locale al n.9 cala al 36%. La Terza Sezione ritiene perciò, che sussistano i motivi di revocazione, dal momento che la sentenza 6021/23 è fondata su un fatto la cui verità viene incontrastabilmente esclusa dalle argomentazioni di replica addotte dall’Autorità.